Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 19 agosto 1957
Validità: 03.06.1957 - 02.06.1958
Parti: Unione degli Agricoltori Giuliani, Sindacato Provinciale dei Proprietari conduttori in Economia, e degli Affittuari conduttori in Economia, Sindacato Provinciale della Mezzadria, Sindacato Provinciale della Colonia e Forme Associative Varie e Sindacato Provinciale Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Impiegati, Gorizia

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto.
Art. 2. - Oggetto del contratto.
Art. 3. - Categorie alle quali si applica.
Art. 4. - Contemporanea prestazione impiegatizia in più aziende.
Art. 5. - Assunzione a tempo indeterminato e a termine.
Art. 6. - Apprendistato e volontariato.
Art. 7. - Periodo di prova.
Art. 8. - Disciplina del rapporto d’impiego.
Art. 9. - Cambiamento di funzioni e variazioni di qualifica.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 12. - Giorni festivi e festività nazionali.
Art. 13. - Ferie annuali.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Retribuzioni.
Art. 16. - Aumenti di stipendio.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Malattie ed infortuni.
Art. 19. - Tutela della maternità.
Art. 20. - Assicurazioni sociali e assegni familiari.
Art. 21. - Previdenza ed assistenza.
Art. 22. - Trasferte e trasferimenti.
Art. 23. - Variazioni di servizio.
Art. 24. - Cessazione, trasformazione, trapasso di azienda.
Art. 25. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 26. - Risoluzione normale del rapporto.
Art. 27. - Preavviso di risoluzione del rapporto.
Art. 28. - Risoluzione immediata del rapporto.
Art. 29. - Indennità di anzianità per la cessazione del rapporto. Indennità per il caso di morte.
Art. 30. - Determinazione dell’anzianità.
Art. 31. - Modalità per la cessazione del rapporto.
Art. 32. - Chiamata di leva e richiamo alle armi.
Art. 33. - Reclami e controversie individuali.
Art. 34. - Controversie collettive.
Art. 35. - Disposizioni transitorie.
Tabella A Tabella per la determinazione dei valori delle, quote mensili in natura degli stipendi degli impiegati di aziende agricole e forestali della provincia di Gorizia.
Tabella B Stipendi in denaro per gli impiegati agricoli della provincia di Gorizia.

Contratto collettivo per impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Gorizia, 19 agosto 1957

L’anno 1957 il giorno 19 del mese di agosto in Gorizia, con l’intervento dell’Unione degli Agricoltori Giuliani [...], tra il Sindacato Provinciale dei Proprietari conduttori in Economia, e degli Affittuari conduttori in Economia [...], il Sindacato Provinciale della Mezzadria [...], il Sindacato Provinciale della Colonia e Forme Associative Varie [...] e il Sindacato Provinciale Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro per impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali.

Art. 2. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto regola i rapporti tra i datori di lavoro agricoli (proprietari con beni affittati, conduttori a qualsiasi titolo di azienda agricola, esercenti attività affini o connesse con l’agricoltura) e gli impiegati di aziende agricole e forestali.

Art. 4. - Contemporanea prestazione impiegatizia in più aziende.
Qualora l’impiegato presti la sua opera contemporaneamente in più aziende, ciascun rapporto sarà regolato distintamente.
In questo caso però non si applicano le norme inerenti ai minimi di stipendio, oltre alle ferie annuali ed all’orario di lavoro, mentre conservano efficacia tutte le norme contenute nel presente contratto.
[...]
Quanto sopra si applica nel caso di rapporti caratterizzati dall’insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo fra i due contraenti;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita dal prestatore d’opera.
Quando invece non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e quindi da ritenersi escluso dalla disciplina del presente contratto.

Art. 5. - Assunzione a tempo indeterminato e a termine.
L’assunzione dell’impiegato può avvenire in qualunque epoca dell’anno e, salvo sia diversamente stabilito tra le partì, s’intende a tempo indeterminato.
Il contratto a termine deve risultare in modo esplicito dalla lettera di assunzione.
[...]
Le clausole concordate dovranno essere informate alle norme sancite dal presente contratto e non potranno essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.
[...]
Le norme del presente contratto, escluse quelle relative al preavviso ed alle indennità si applicano anche nel caso di contratto a termine.

Art. 6. - Apprendistato e volontariato.
I giovani che per la prima volta vengono impiegati nell’azienda potranno sottostare ad un periodo di apprendistato della seguente durata:
2 anni per i giovani di età inferiore agli anni 21;
1 anno per quelli di età superiore agli anni 21.
Il datore di lavoro deve garantire l'efficacia del tirocinio, assicurare all’apprendista il suo sostentamento con l’obbligo di corrispondergli un compenso a seconda del rendimento.
Agli apprendisti non si applicano le norme del presente contratto [...]
Al termine dell’apprendistato, i datori di lavoro dovranno rilasciare un certificato che attesti l’avvenuto periodo di pratica.
I datori di lavoro non possono pretendere un nuovo apprendistato da coloro che siano muniti del certificato di cui sopra.
[...]
Il periodo di tirocinio non dovrà superare la durata di un anno.

Art. 8. - Disciplina del rapporto d’impiego.
L’impiegato è tenuto ad esplicare le proprie funzioni in conformità e nei limiti dell’incarico conferitogli dal datore di lavoro dedicando all’azienda, o a parte di essa, secondo le mansioni che gli sono state affidate, tutta l’attività richiesta, sia nel campo tecnico, come in quello economico-amministrativo dalla normale gestione dell’azienda stessa, e attenendosi ai regolamenti ed alle norme in uso nell’azienda, purché non siano in contrasto con il presente contratto e con gli impegni individuali stipulati con il datore di lavoro.
L’impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o chi per esso, sempre nei limiti del mandato conferitogli:
[...]
c) dell’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze prefettizie, municipali o di altre autorità competenti, nonché all’osservanza dei contratti di lavoro, dei capitolati ed accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l’impiegato si trovi nella impossibilità di provvedere tempestivamente all’osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze, o comunque si trovi nella impossibilità di esercitare una qualunque funzione inerente al mandato ricevuto, deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile il datore di lavoro o chi per lui.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a rispettare tutti gli impegni assunti verso l’impiegato e a mantenere con esso rapporti improntati a collaborazione e cordialità.

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per l’orario si applicano le norme di legge tenendo conto delle caratteristiche della prestazione impiegatizia in agricoltura.
Dato il carattere del lavoro agricolo e della organizzazione aziendale è responsabilità dell’impiegato di organizzare d’accordo col datore di lavoro il proprio lavoro in modo che nella media dell’anno non superi le otto ore giornaliere. Se ciò non fosse possibile il supero dovrà essere compensato a sensi dei capoversi 1 e 2 del seguente articolo.

Art. 11. - Lavoro straordinario e festivo.
Il lavoro straordinario, cioè quello compiuto oltre l’orario normale, non potrà superare le due ore giornaliere o le dodici settimanali e dovrà essere compensato con l’aumento del 25 % sullo stipendio normale.
Il lavoro compiuto nei giorni festivi e in domenica è considerato straordinario e sarà compensato coll’aumento del 50% sullo stipendio normale.
Tuttavia anche per detti giorni l’impiegato non dovrà trascurare le operazioni inerenti alla continuazione dell’attività aziendale e altresì curare l’esecuzione di lavori di eccezionalità e di urgenza, senza che perciò gli sia dovuto compenso straordinario.
All’impiegato che ha prestato servizio in giorno di domenica verrà accordato il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana entro trenta giorni dalla domenica in cui l’impiegato abbia prestato servizio.
All’impiegato che non abbia goduto del riposo compensativo spetta la corresponsione della giornata di lavoro e del compenso straordinario festivo.
[...]

Art. 13. - Ferie annuali.
L’impiegato agricolo, dopo un anno di ininterrotto servizio, ha diritto ad un periodo annuale di ferie, continuando a percepire per tale periodo la normale retribuzione. Il periodo di ferie non potrà essere inferiore a:
giorni 20 in caso di anzianità non superiore a 5 anni;
giorni 30 in caso di anzianità di servizio oltre i 5 anni.
[...]
Il datore di lavoro ha facoltà in casi di eccezionali esigenze, di differire o interrompere il congedo, salvo in tal caso all’impiegato il diritto di rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede o salvo il diritto di fruire entro l’anno dei giorni di ferie non godute.

Art. 19. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve in tale evenienza conservare il posto all’impiegata per un periodo di sei mesi dall’inizio o dall’assenza, corrispondendole l’intera retribuzione durante i primi 3 mesi fatta deduzione di quanto essa abbia diritto a percepire per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
[...]

Art. 20. - Assicurazioni sociali e assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali per invalidità vecchiaia e tubercolosi e per assegni familiari, valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 25. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte dell’impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari;
a) rimprovero verbale;
b) biasimo scritto;
c) multa da applicarsi fino ad un massimo dell’importo di due giornate di stipendio e non oltre il termine di un mese dall’accerta- mento della mancanza;
d) sospensione dal servizio e dall’assegno in danaro per un periodo non superiore ad un mese;
e) licenziamento in tronco quando ricorrono gli estremi di cui all’art. 28 e secondo le norme in esso contenute.
[...]

Art. 28. - Risoluzione immediata del rapporto.
Non è dovuto né il preavviso né la indennità di anzianità nel caso che l’impiegato dia giusta causa alla risoluzione del contratto per una infrazione o mancanza cosi grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Tra le parti sono da considerarsi giuste cause di licenziamento senza preavviso né indennità, le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
[...]
c) abuso di potere, disonestà, grave trascuratezza nel disimpegno delle proprie mansioni;
d) recidività in mancanze gravi da precisarsi nei contratti collettivi provinciali che abbiano dato luogo all’applicazione di provvedimenti disciplinari.
Sono da considerarsi, fra le altre giuste cause di dimissioni, senza preavviso da parte dell’impiegato, le seguenti:
а) minacce, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
[...]
c) modifica delle pattuizioni contrattuali se non concordata con l’impiegato.
[...]

Art. 33. - Reclami e controversie individuali.
Tutti i reclami di stretto carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell’azienda e verranno risolti direttamente con gli impiegati interessati e i datori di lavoro o chi per essi.
In caso di controversia nell’applicazione e interpretazione del presente accordo e nello svolgimento del rapporto d’impiego, le rispettive Organizzazioni sindacali, dietro richiesta di una delle parti o di entrambe si adopereranno per raggiungere la conciliazione.

Art. 34. - Controversie collettive.
Le controversie e le questioni di carattere collettivo che dovessero insorgere fra le Federazioni ed associazioni stipulanti saranno sottoposte per la loro risoluzione ad un Comitato di conciliazione di cui all’art. 41 dello Statuto Confederale.