Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 8 novembre 1956
Validità: 11.11.1956 - 10.11.1957
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Sindacato Provinciale dei Proprietari Conduttori in Economia, Sindacato Provinciale dei Proprietari con Beni Affittati, Sindacalo Provinciale dei Proprietari Conduttori a Mezzadria e Sindacato Provinciale Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Impiegati, Vicenza

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto.
Art. 2. - Oggetto del contratto.
Art. 3. - Categorie alle quali si applica.
Art. 4. - Contemporanea prestazione impiegatizia in più aziende.
Art. 5.- Assunzione a tempo indeterminato e a termine.
Art. 6. - Apprendistato.
Art. 7. - Periodo di prova.
Art. 8. - Disciplina del rapporto d’impiego.
Art. 9. - Cambiamenti di funzioni e variazioni di qualifica.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 12. - Giorni festivi e festività nazionali.
Art. 13. - Ferie annuali.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Retribuzione.
· Minimi di stipendio
Art. 16. - Aumenti di stipendio.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Malattie ed infortuni.
Art. 19. - Tutela della maternità.
Art. 20. - Assicurazioni sociali e assegni familiari.
Art. 21. - Previdenza ed assistenza.
Art. 22. - Trasferte e trasferimenti.
Art. 23. - Variazioni di servizio.
Art. 24. - Cessione, trasformazione, trapasso di azienda.
Art. 25. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 26. - Risoluzione normale del rapporto.
Art. 27. - Preavviso di risoluzione del rapporto.
Art. 28. - Risoluzione immediata del rapporto.
Art. 29. - Indennità di anzianità per la cessazione del rapporto d’impiego. Indennità in caso di morte.
Art. 30. - Determinazione dell’anzianità.
Art. 31. - Modalità della cessazione del rapporto.
Art. 32. - Chiamata di leva e richiamo alle armi.
Art. 33. - Reclami e controversie individuali.
Art. 34. - Controversie collettive.
Art. 35. - Disposizioni generali.
Art. 36. - Disposizioni transitorie.

Contratto collettivo integrativo per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e fo-restali della provincia di Vicenza, 8 novembre 1956
(Integrativo al contratto collettivo nazionale in data 19 luglio 1949)


Il giorno 8 novembre 1956 a Vicenza, con l'intervento dell’Unione Provinciale Agricoltori [...], tra il Sindacato Provinciale dei Proprietari Conduttori in Economia [...], il Sindacato Provinciale dei Proprietari con Beni Affittati [...], il Sindacalo Provinciale dei Proprietari Conduttori a Mezzadria [...] e il Sindacato Provinciale Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali [...], si è stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli impiegati d’Aziende agricole e forestali, tecnici e amministrativi della Provincia di Vicenza, integrativo al Contratto nazionale di lavoro per gli impiegati d’aziende agricole e forestali stipulato in Roma il 19 luglio 1949.

Art. 2. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro agricoli (proprietari con beni affittati, conduttori a qualsiasi titolo di azienda agricola, esercenti attività affini o connesse con l’agricoltura) e gli impiegati di aziende agricole e forestali.

Art. 4. - Contemporanea prestazione impiegatizia in più aziende.
Qualora l’impiegato presti la sua opera contemporaneamente in più aziende, ciascun rapporto sarà regolato distintamente. In questo caso però non sì applicano le norme inerenti a minimi di stipendio, alle ferie annuali, all’orario dì lavoro ed all’alloggio e connessi, mentre conservano efficacia tutte le altre norme contenute nel presente contratto.
[...]
Quanto sopra si applica nel caso di rapporti caratterizzati dall’insieme dei seguenti fondamentali elementi.
a) rapporto continuativo fra i due contraenti;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale;
c) vincolo di dipendenza del datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, dal prestatore d’opera.
Quando invece non coesistono i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e quindi da ritenersi escluso dalla disciplina del presente contratto.

Art. 5.- Assunzione a tempo indeterminato e a termine.
L’assunzione dell’impiegato può avvenire in qualunque epoca dell’anno e, salvo sia diversamente stabilito fra le parti, si intende a tempo indeterminato.
Il contratto a termine deve risultare in modo esplicito dalla lettera di assunzione.
[...]
Le clausole concordate dovranno essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non potranno essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione dovrà risultare da impegno scritto.
[...]
Le norme del presente contralto, escluse quelle relative al preavviso e alla indennità di anzianità, si applicano anche nel caso di contratto a termine.

Art. 6. - Apprendistato.
I giovani che per la prima volta vengono impiegati nella azienda potranno sottostare a un periodo di apprendistato della seguente durata:
due anni per i giovani di età inferiore agli anni 21;
un anno per quelli di età superiore agli anni 21.
Il datore di lavoro deve garantire l'efficacia del tirocinio, assicurare all’apprendista il suo sostentamento, con l’obbligo di corrispondergli un compenso a seconda del rendimento.
Agli apprendisti non si applicano le norme del presente contratto, ma quando essi vengono assunti definitivamente nell’azienda, la loro anzianità sarà computata dal giorno in cui iniziarono la loro attività di apprendisti.
Al termine dell’apprendistato i datori di lavoro dovranno rilasciare un certificato che attesti l’avvenuto periodo di pratica.
I datori di lavoro non possono pretendere un nuovo apprendistato da coloro che siano muniti del certificato di cui sopra.
[...]

Art. 8. - Disciplina del rapporto d’impiego.
L’impiegato è tenuto ad esplicare le proprie funzioni in conformità e nei limiti dell’incarico conferitogli dal datore di lavoro dedicando all’azienda, o a parte di essa, secondo le mansioni che gli sono state affidate, tutta l’attività richiesta, sia nel campo tecnico come in quello economico-amministrativo dalla normale gestione dell’azienda stessa, e attenendosi ai regolamenti e alle norme in uso nell’azienda, purché non siano in contrasto con il presente contratto e con gli impegni individuali stipulati col datore di lavoro.
L’impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o chi per esso, sempre nei limiti del mandato conferitogli:
a) del buon andamento dell’azienda in rapporto all’attività da lui prestata, secondo le attribuzioni specificate nell’atto di assunzione nei limiti ed in conformità delle direttive generali del proprietario e conduttore e in genere di ogni atto inerente al proprio ufficio;
[...]
c) dell’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze prefettizie, municipali o di altre autorità competenti, nonché dell’osservanza dei contratti di lavoro, dei capitolati ed accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l’impiegato si trovi nell’impossibilità di provvedere tempestivamente all’osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze o comunque si trovi nell’impossibilità di esercitare una qualunque funzione inerente al mandato ricevuto, deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile il datore di lavoro o chi per lui.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a rispettare tutti gli impegni assunti verso l’impiegato e a mantenere con esso rapporti improntati a collaborazione e cordialità.

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro si applicano le norme di legge tenendo conto delle caratteristiche della prestazione impiegatizia in agricoltura.

Art. 11. - Lavoro straordinario e festivo.
Il lavoro straordinario, cioè quello compiuto oltre l’orario normale, non potrà superare le due ore giornaliere o le 12 settimanali e dovrà essere compensato con l’aumento del 25 % sullo stipendio normale.
Il lavoro compiuto nei giorni festivi e nelle domeniche è considerato straordinario e sarà compensato con l’aumento del 50 % sullo stipendio normale.
Tuttavia anche per detti giorni l’impiegato non dovrà trascurare le operazioni inerenti alla continuazione dell’attività aziendale e altresì curare la esecuzione di lavori di eccezionalità e di urgenza, senza che perciò gli sia dovuto compenso straordinario. All’impiegato che ha prestato servizio in giorno di domenica verrà accordato il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana.
[...]

Art. 13. - Ferie annuali.
L’impiegato agricolo, dopo un anno di ininterrotto servizio ha diritto ad un periodo annuale di ferie, continuando a percepire per tale periodo la normale retribuzione. Il periodo di ferie non potrà essere inferiore a:
giorni 20 in caso di anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
giorni 30 in caso di anzianità di servizio oltre i 5 anni.
[...] Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere il congedo, salvo in tal caso all’impiegato il diritto di rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro l’anno dei giorni di ferie non goduti.

Art. 19. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve in tale evenienza conservare il posto all’impiegata, per un periodo di 6 mesi dall’inizio dell’assenza, corrispondendole l’intera retribuzione durante i primi tre mesi, fatta deduzione di quanto essa abbia diritto a percepire per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
[...]

Art. 20. - Assicurazioni sociali e assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per invalidità, vecchiaia e tubercolosi e per gli assegni familiari, valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 25. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte dell’impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
а) rimprovero verbale;
b) biasimo scritto;
c) multa da applicarsi fino ad un massimo dell’importo di due giornate di stipendio e non oltre il termine di un mese dall’accertamento della mancanza;
d) sospensione del servizio e dell’assegno in denaro per un periodo non superiore ad un mese;
e) licenziamento in tronco quando ricorrono gli estremi di cui all’art. 28 e secondo le norme in esso contenute.
I provvedimenti saranno applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e solo dopo udite le giustificazioni dell'impiegato.
[...]

Art. 28. - Risoluzione immediata del rapporto.
Non è dovuto né il preavviso né la indennità di anzianità nel caso che l’impiegato dia giusta causa alla risoluzione del contratto per una infrazione o mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Tra le parti sono da considerarsi giuste cause di licenziamento senza preavviso, né indennità, le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
[...]
c) abuso di potere, disonestà, grave trascuratezza nel disimpegno delle proprie mansioni;
d) recidività in mancanze gravi: mancato riserbo tale da causare grave danno al nome e agli interessi dell’azienda, che abbiano dato luogo all’applicazione di provvedimenti disciplinari.
Sono da considerarsi fra le altre, giuste cause di dimissioni, senza preavviso da parte dell’impiegato le seguenti:
а) minacce, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
[...]
c) modifica delle pattuizioni contrattuali se non concordata con l’impiegato.
[...]

Art. 33. - Reclami e controversie individuali.
Tutti i reclami di stretto carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell’azienda e verranno risolti direttamente con gli impiegati interessati e i datori di lavoro o chi per essi.
In caso di controversia nell’applicazione ed interpretazione del presente accordo e nello svolgimento del rapporto di impiego, le rispettive Organizzazioni sindacali, dietro richiesta di una delle parti o di entrambe si adopereranno per raggiungere la conciliazione.

Art. 34. - Controversie collettive.
Le controversie di carattere collettivo che dovessero insorgere in sede di applicazione e di interpretazione del presente contratto saranno deferite alle Organizzazioni sindacali contraenti per il tentativo di conciliazione.

Art. 35. - Disposizioni generali.
I contratti individuali preesistenti all’entrata in vigore del presente contratto dovranno adeguarsi alle norme in questo previste e ciò entro un anno dalla sua entrata in vigore salvaguardando le condizioni di maggior favore per il prestatore di lavoro esaminate nel loro complesso.
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni della legge sull’impiego privato, le norme del codice civile, gli usi e le consuetudini locali.