Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 25 agosto 1953
Validità: 16.08.1953 - 05.12.1954
Parti: Associazione degli Industriali, Sezione Costruttori Edili, della Provincia di Catania e Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Catania-Fillea-Camera del Lavoro, Filde Provinciale di Catania-Federazione Italiana Lavoratori dell’Edilizia-Cisl di Catania, Cisnal di Catania
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Catania

Sommario:

Art. 1. - Estensione contratto 5 dicembre 1952.
Art. 2. - Qualifiche e minimi di paga.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Lavori in alta montagna e zone malariche.
Art. 6. - Lavori fuori zona.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 8. - Indennità speciale.
Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Art. 10. - Tentativo di conciliazione.
Art. 11. - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni.
Art. 12.
Art. 13. - Decorrenza e durata.
Allegato Accordo 21 agosto 1953 per la costituzione della commissione paritetica di conciliazione

Contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Catania, 25 agosto 1953

In Catania, addì 25 agosto 1953, tra l’Associazione degli Industriali, Sezione Costruttori Edili, della Provincia di Catania [...], rappresentata dal Presidente di Categoria [...] e dalla Delegazione industriale [...], assistiti dal Vice Direttore dell’Associazione [...] e dal [...] funzionario dell’Associazione stessa e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Catania aderente alla Fillea [...], assistiti da [...] Camera del Lavoro e dalla Delegazione dei Lavoratori [...], la Filde Provinciale di Catania aderente alla Federazione Italiana Lavoratori dell’Edilizia [...], assistito da [...] Cisl di Catania, la Cisnal di Catania [...], rappresentata [...] Segretario Provinciale degli Edili aderenti alla Cisnal assistito da [...] Cisnal, viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per tutto il territorio della Provincia di Catania per le Imprese dell’industria delle Costruzioni edili, stradali, ferroviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) marittime ed industrie affini; imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere di acquedotti, gas, fognature, per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1. - Estensione contratto 5 dicembre 1952.
Il contratto nazionale di lavoro 5 dicembre 1952 per gli addotti all’industria edilizia ed affini viene esteso, a decorrere dal 16 agosto 1953, alla provincia di Catania con le seguenti aggiunte e varianti ed integrato come appresso:

Art. 3. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.

Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 10 del contratto collettivo nazionale 5 dicembre 1952 suddetto sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia; paga base di fatto, contingenza, rivalutazione; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:
1) lavori su ponti a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12 %;
2) lavori su scale aeree tipo Porta 15 %
1) lavori in pozzi neri preesistenti 31 %;
2) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 10,50 %;
3) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore a 12 cm.) 10,50 %;
4) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m. 10,50 %;
5) costruzioni di pozzi a profondità:
а) da m. 3 % a m. 10 5,50 %;
b) oltre i 10 m. 12 %;
6) lavori eseguiti sotto la pioggia e la neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 4,50 %;
7) costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista e dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 5 %;
8) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre: 3,50 %;
9) lavori di scavo a sezione obbligata, di larghezza non superiore a cm. 60, profondità superiore a m. 5 e qualora presentino condizioni di effettivo disagio 3,50 %;
10) lavori di scavo in cimiteri a contatto con tombe 3,50 %;
11) lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 m. 18 %;
b) da oltre 10 a 16 m. 20,50 %;
c) da oltre 16 a 22 m. 31 %;
d) oltre 22 m. 38,50 %;
12) lavori di demolizione di strutture pericolanti 9 %;
13) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nella stessa condizione di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 10,50 %;
14) lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio 14 %;
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie:
- al carico od al trasporto nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 8,50 %;
c) alla riparazione o manutenzione delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 7 %.
Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui al punto 16, una ulteriore indennità del 3,50%.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.
15) Lavori marittimi.
Agli operai imbarcati su natanti destinati ad eseguire lavori marittimi in trasferimento da un porto all’altro sarà corrisposta una indennità del 7 % sulla retribuzione globale (paga base, rivalutazione e contingenza) limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l’uscita da un porto e l’entrata in un altro.
Agli operai imbarcati su natanti fuori dal porto sarà corrisposta una indennità del 7 % (sette per cento) sulla retribuzione globale (paga base, rivalutazione e contingenza) limitatamente alle ore trascorse fuori dal porto.
Per lavori fuori porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia dal porto stesso.

Art. 5. - Lavori in alta montagna e zone malariche.
Con riferimento all’art. 11 del contratto collettivo nazionale 5 dicembre 1952, si conviene:
a) alta montagna: l’indennità per i lavori eseguiti in alta montagna - intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i mille metri sul livello del mare - viene fissata nella misura dell’8 % sulla retribuzione globale (paga base, rivalutazione e contingenza).
La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora;
b) zone malariche: l’indennità per lavori eseguiti in zone malariche viene fissata nella misura di L. 50 (cinquanta) giornaliere, per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre.
Dovrà inoltre, essere fornito il chinino a scopo profilattico, ove disponibile.

Art. 6. - Lavori fuori zona.
Con riferimento all’art. 17 del suddetto contratto nazionale, l’indennità per lavori fuori zona viene fissata nella misura dell'8,50 % sulla retribuzione globale (paga base, rivalutazione e contingenza).
In caso di pernottamento in loco l’impresa provvederà all’alloggio ed alla somministrazione di due pasti come appresso:
1° pasto: un uovo oppure 50 grammi di formaggio o generi equivalenti;
2° pasto: una minestra calda di almeno 300 grammi di pasta, un uovo o 50 grammi di formaggio o altri generi equivalenti (olive, pesco salato, ecc.).

Art. 10. - Tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione di cui all’art. 49 del contratto nazionale succitato, va effettuato dinnanzi la Commissione Paritetica di Conciliazione istituita dall’accordo 21 agosto 1953 che si allega al presente contratto di cui forma parte integrante.

Art. 12.
Per quanto non previsto dal presente accordo provinciale integrativo ai fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1952.