Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 8 novembre 1957
Validità: 01.10.1957 - 31.12.1959
Parti: Associazione Provinciale degli industriali di Siracusa-Ance e Fillea-Camera Confederale del Lavoro, Fenea-Uil, Filca-Cisl
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Siracusa

Sommario:

Art. 1. - Categorie e qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Minimi di paga base.
Art. 4. - Indennità speciale supplementare.
Art. 5. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 6. - Indennità speciale.
Art. 7. - Elementi della retribuzione.
Art. 8. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Indennità per lavori fuori zona.
Art. 11. - Indennità per lavori in zona malarica.
Art. 12. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 13. - Preavviso.
Art. 14. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 15. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 16. - Indennità per apporto attrezzi di lavoro.
Art. 17. - Scuole.
Art. 18. - Cassa edile.
Art. 19. - Parte generale.
Dichiarazione a Verbale per il caso di decesso di lavoratori.
Art. 20. - Validità, decorrenza e durata.

Accordo collettivo per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Siracusa, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957, 8 novembre 1957

In Siracusa, addì 8 novembre 1957, premesso che con l’art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 settembre 1957 è stata prorogata sino al 31 dicembre 1959, salvo tacito rinnovo, l’efficacia del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 5 marzo 1955, integrativo del CCN di Lavoro del 18 dicembre 1954, modificato con le disposizioni di cui agli accordi aggiuntivi 2 ottobre 1956 e 10 settembre 1957; che lo stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 settembre 1957 ha introdotto alcune variazioni nelle norme previste da detto Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro 5 marzo 1955, così da rendere necessario il formale aggiornamento di quest’ultimo, l’Associazione Provinciale degli industriali di Siracusa, rappresentata dalla delegazione industriali [...] e dal Direttore dell’Associazione Provinciale degli Industriali medesima [...], con l’assistenza dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Ance [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori Legno, Edili ed Affini (Fillea) [...], con l’assistenza della Camera Confederale del Lavoro [...], la Fenea Provinciale [...], con l’assistenza dell’Uil [...], la Filca Provinciale [...], con l’assistenza della Cisl Provinciale [...]
Si danno reciprocamente atto che, con decorrenza dal 1° ottobre 1957, ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 settembre 1957, valgono in tutto il territorio della Provincia di Siracusa, per le imprese delle industrie edilizia ed affini e per gli operai da esse dipendenti, le norme collettive di cui appresso.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Con riferimento all’art. 7 CCN di Lavoro 13 settembre 1957 ed in relazione alle deroghe di cui al comma precedente, le parti sono d’accordo nel fissare in 10 (dieci) ore giornaliere e 60 (sessanta) ore settimanali l’orario massimo di lavoro per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Le due ore giornaliere oltre le otto verranno pagate senza alcuna maggiorazione.
Il datore di lavoro che intende, durante il quadrimestre predetto, prolungare il normale orario di lavoro, entro i limiti di dieci ore giornaliere e di sessanta ore settimanali, è tenuto a darne comunicazione di volta ili volta al Gruppo Costruttori Edili, alle organizzazioni provinciali dei lavoratori dell’edilizia ed all’Ispettorato del Lavoro di Siracusa.

Art. 8. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del CCN di Lavoro 13 settembre 1957, i seguenti lavori sono considerati «Lavori speciali disagiati» ed agli operai che vi sono adibiti debbono essere corrisposte le indennità percentuali sottoelencate, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell’articolo 7 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo:
Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 8 %
Lavori su scala aerea tipo porta 8 %
Lavori in pozzi neri preesistenti 18 %
Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21 %
Costruzione di pozzi a profondità:
a) da metri 3% a metri 10 15%
b) oltre i metri 10 20 %
Lavori di spurgo in pozzi bianchi preesistenti superiori ai 3 metri 15 %
Lavori in acqua o melma fino a 45 cm 14,50 %
Lavori in acqua o melma oltre i 45 cm 20 %
Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da metri 0 a 10 42 %
b) da oltre metri 10 a 10 54 %
c) da oltre metri 16 a 22 80 %
d) oltre metri 22 120 %
Lavori in galleria:
a) per il personale addetto: al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, e a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio 28 %
quando i sopradetti lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazione, getti, o stillicidi che diano luogo ad una altezza d’acqua, sul piano di lavoro:
fino a 10 cm 31 %
oltre i 10 cm 37 %
b) per il personale addetto:
ai lavori di rivestimento, intonaco e di rifiniture di opere murarie, lavori per opere sussidiarie; trasporti nell’interno delle gallerie durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 22 %
quando i lavori sopradetti si svolgono in presenza di acqua per infiltrazione getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza d’acqua sul piano di lavoro:
fino a 10 cm 31 %
oltre i 10 cm 37 %
c) per il personale addetto: alle riparazioni o manutenzione ordinarie delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori dell’armamento delle linee ferroviarie 16 %
Le percentuali di cui al presente articolo ad eccezione di quella relativa alla pioggia o neve, non sono tra loro cumulabili, e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e devono essere corrisposte, indipendentemente dai mezzi protettivi forniti dell’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 11. - Indennità per lavori in zona malarica.
Con riferimento all’art. 26 del CCN di Lavoro 13 settembre 1957, resta confermato che ai lavoratori chiamati a prestare la loro opera in zone malariche, considerate come tali quelle dichiarate dalla
competente autorità provinciale sanitaria, deve essere corrisposta una indennità di L. 25 giornaliere per il periodo 1° maggio-31 ottobre.

Art. 17. - Scuole.
In attuazione del principio sancito nell’art. 61 del CCN di Lavoro 13 settembre 1957, le parti concordano sulla necessità di procedere alla istituzione di scuole professionali nella provincia di Siracusa o quanto meno di provvedere alla organizzazione di corsi di insegnamento professionale.

Art. 18. - Cassa edile.
In riferimento all’art. 62 del CCN di Lavoro 13 settembre 1957, le parti si impegnano di procedere alla costituzione della Cassa Edile entro quattro mesi dalla data di stipulazione delle presenti norme integrative.

Art. 19. - Parte generale.
Per tutto quanto non regolato dalle presenti norme integrative valgono le disposizioni di cui al CCN di Lavoro 13 settembre 1957.

Art. 20. - Validità, decorrenza e durata.
Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della provincia di Siracusa, a partire dal 1° ottobre 1957.
Esse avranno la stessa durata e scadenza del CCN di Lavoro per gli operai edili 13 settembre 1957.