Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 22 luglio 1958
Validità: 01.09.1958 - 31.12.1959
Parti: Unione Artigiani della Provincia di Vercelli e Camera confederale del Lavoro di Vercelli, Unione Sindacale Provinciale-Cisl
Settori: Artigianato, Vercellese e Valsesia

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Classificazione degli operai.
Art. 4. - Cumulo di mansioni.
Art. 5. - Passaggio di mansioni.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Sospensioni ed interruzione di lavoro.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Donne e minori.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Lavoro a cottimo.
Art. 13. - Gratifica natalizia.
Art. 14. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Congedo matrimoniale.
Art. 17. - Maternità.
Art. 18. - Servizio militare.
Art. 19. - Assenze.
Art. 20. - Permessi.
Art. 21. - Divieti.
Art. 22. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 23. - Multe e sospensioni.
Art. 24. - Licenziamento per mancanze.
Art. 25. - Preavviso.
Art. 26. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 27. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 28. - Trasferte.
Art. 29. - Malattia ed infortunio.
Art. 30. - Apprendistato.
Art. 31. - Salari.
Art. 32. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende artigiane del Vercellese e della Valsesia, 22 luglio 1958

Addì ventidue del mese di luglio dell’anno millenovecentocinquantotto, in Vercelli, tra l’Unione Artigiani della Provincia di Vercelli [...] e la Camera confederale del Lavoro di Vercelli [...], l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) [...], si è stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro da valere per i dipendenti delle Aziende Artigiane del Vercellese e della Valsesia.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata settimanale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le deroghe e limitazioni previste dalle disposizioni in vigore.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il riposo a cui ha diritto l’operaio deve normalmente coincidere con le domeniche.

Art. 9. - Donne e minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si richiamano le disposizioni di legge.

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le otto ore giornaliere.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 10.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto e autorizzato secondo le norme di legge in vigore.
[...]

Art. 12. - Lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale.
[...]

Art. 15. - Ferie.
Il periodo feriale verrà corrisposto ai dipendenti nella misura seguente:
giorni 6 (ore 48) per il 1° anno di anzianità;
giorni 10 (ore 80) per anzianità dal 2° anno al 5° anno;
giorni 12 (ore 96) per anzianità dal 6° anno in avanti.
[...]

Art. 17. - Maternità.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e successive modifiche, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 20. - Permessi.
Durante le ore di lavoro l’operaio non può lasciare l’Azienda senza autorizzazione.

Art. 22. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni dell’operaio alle norme del presente contratto potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti:
а) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa fino a un massimo di tre ore di retribuzione da versarsi a favore dell’ECA;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento ai sensi dell’art. 24.

Art. 23. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione l’operaio che:
а) non si presenta puntuale al lavoro o abbandoni il proprio posto senza giustificato motivo;
b) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
c) compia lavori per conto proprio senza autorizzazione;
d) contravvenga al divieto di fumare là dove è indicato con apposito cartello.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione dal lavoro per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 24. - Licenziamento per mancanze.
1) Licenziamento con preavviso e indennità di anzianità:
In tale provvedimento incorre il dipendente che commette le seguenti infrazioni, elencate a titolo indicativo;
a) insubordinazione verso i superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dell’Azienda;
c) rissa sul luogo di lavoro;
[...]
e) più volte recidivo in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 23.
2) Licenziamento senza preavviso e senza, indennità.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commette:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dell’Azienda;
e) fumare, nonostante il divieto, dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità alle persone od alla sicurezza degli impianti.

Art. 30. - Apprendistato.
Contratto per apprendisti dipendenti dalle Aziende Artigiane del Vercellese e della Valsesia.
L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25; ed il relativo regolamento. Il datore di lavoro è obbligato ad impartire nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare «operaio qualificato». La durata dell’apprendistato e la relativa retribuzione viene determinata dalla seguente tabella:
Età di assunzione
14-15 anni compiuti 10 semestri
16-17 anni compiuti 10 semestri
18-19 anni compiuti 6 semestri
[...]
Il presente articolo decorre dal 1° gennaio 1958.
Per le donne specificatamente non regolamentate dalla legge o dal presente contratto si intendono operanti quelle del contratto provinciale di cui fa parte il presente art. 30.