Categoria: 1950
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Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 30 ottobre 1950
Validità: 30.10.1950 - 31.12.1951
Parti: Federazione Artigiana , Camera del Lavoro , Unione Parrucchieri , Sindacati Lavoranti Barbieri Parrucchieri e Misti
Settori: Parrucchieri (signora), Artigianato, Napoli

Sommario:

Costituzione delle parti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13) Provvedimenti disciplinari.
14) Licenziamenti in tronco.
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
Contratto parrucchieri per signora

Accordo collettivo per i dipendenti dalle aziende artigiane di parrucchiere per signora della provincia di Napoli, 30 ottobre 1950.

Verbale aggiunto all’accordo stipulato tra le parti appresso costituite per disciplinamento dei rapporti di lavoro riguardante i parrucchieri per signora padroni di bottega e lavoranti in data 30 ottobre 1950.

Costituzione delle parti:
Federazione Artigiana [...], Camera del Lavoro [...], Unione Parrucchieri [...], Sindacati Lavoranti Barbieri Parrucchieri e Misti [...]
Con riferimento ad alcuni rilievi illustrati dal dott. Z.L. [Camera del lavoro] sull’accordo fa riferimento il presente verbale, le parti si impegnano di riunirsi entro sei mesi dalla data per l’ulteriore perfezionamento dell’accordo stesso.

L’anno millenovecentocinquanta, il giorno 30 del mese di ottobre nella Federazione Provinciale dell’Artigianato di Napoli [...], la Camera del Lavoro [...], il Sindacato Autonomo Barbieri, Parrucchieri e Misti* [...],
[...]
Dopo ampia e cordiale discussione i rappresentanti delle Organizzazioni innanzi citate concordano quanto appresso da valere a tutti gli effetti per disciplinamento dei rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende parrucchieri per signora di Napoli ed i propri dipendenti.

4) Per fare le ferie sarà concessa una settimana di paga all’anno che sarà calcolata in base ai minimi di paga.

5) Per l’assunzione e la regolamentazione dell’apprendista, si fa riferimento al contratto redatto il 10 giugno 1949 tra la Federazione Provinciale e la Camera Confederale del Lavoro di Napoli.

6) L’orario settimanale è di 60 ore con l'apertura alle 8 e chiusura alle 20, al lavorante competono due ore al giorno per la colazione ed in caso di rinuncia per lavoro a percentuale, si intende esplicitamente rinunziatario al compenso di dette ore.

7) Il riposo settimanale avrà luogo ogni domenica con la completa chiusura del negozio. Per il sabato è consentito l’orario di mezz’ora sull’orario di chiusura.

9) La distribuzione del lavoro viene stabilita dal datore di lavoro e ciò unicamente in rapporto alle maggiori attitudini del lavorante.

12) Il datore di lavoro che non osserva lo spirito del contratto dovrà pagare al lavorante una volta tantum e a titolo di penale, L. 5.000 se di prima categoria, L. 4.000 se di seconda e L. 3.000 se di terza categoria.

13) Provvedimenti disciplinari.
Ai lavoranti possono essere inflitte le seguenti punizioni:
a) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
b) licenziamento in tronco.
[...]

14) Licenziamenti in tronco.
Potranno essere licenziati senza preavviso, né indennità di licenziamento i lavoranti colpevoli di:
a) mancanze verso il datore di lavoro;
b) furti e danneggiamenti volontari al materiale;
[...]
e) risse nell’Azienda;
[...]
g) recidiva in qualunque mancanza che abbia dato luogo all'applicazione della sospensione nei mesi precedenti.


*Sindacato Autonomo Barbieri, Parrucchieri e Misti abbandona il tavolo