Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III

Nota ministeriale 20 luglio 2001, n. 1238/M20

Oggetto: Legge 12/3/1999 n. 68, Art. 3, Comma 4 (Istituti di vigilanza privati)

Con la presente nota, della quale si prega di dare la massima diffusione, si è ritenuto opportuno fornire indicazioni in merito alla problematica sollevata da numerose imprese operanti nel settore della vigilanza privata oltre che da associazioni che le rappresentano, le quali, nell'evidenziare le peculiarità che connotano i servizi di vigilanza, chiedono venga loro riconosciuta - ai fini del calcolo della quota di riserva da destinare ai soggetti disabili- l'applicabilità del regime introdotto dal l'Art. 3 comma 4 della Legge 68/99 per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale.
La richiesta viene motivata in ragione dei prescritti requisiti psicofisici che i soggetti impiegati nella attività di vigilanza devono possedere per ottenere il rilascio del porto d'armi ed il decreto prefettizio di nomina a guardia giurata, oltre che della natura stessa dell'attività svolta che si sostanzia nella prevenzione e repressione, anche con la forza, di atti dannosi o pericolosi per i beni mobili ed immobili affidati alla custodia, il cui esercizio è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e regolato da disposizioni e prescrizioni ai sensi del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza.
In proposito lo scrivente esprime l'opinione che tra le attività degli organi in materia di ordine e sicurezza pubblica possa essere ricompresa anche quella di vigilanza privata, trattandosi -per altro- di attività finalizzata alla tutela del pubblico interesse e, pertanto se ne ritiene possibile l'assimilazione ai servizi di polizia, con la conseguente applicabilità della disposizione al summenzionato Art. 3, comma 4 della Legge 68/99.