Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 14 marzo 1954
Validità: 19.03.1954 - 18.03.1955
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Camera del Lavoro Provinciale, Unione Provinciale Sindacale-Cisl
Settori: Agroindustriale, Braccianti Avventizi, Belluno

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione del bracciante agricolo avventizio.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Art. 9. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Lavori speciali e loro retribuzioni.
Art. 14. - Lavori pesanti e loro retribuzione.
Art. 15. - Lavori di mietitura e trebbiatura dei cereali.
Art. 16. - Norme disciplinari.
Art. 17. - Controversie individuali e collettive.
Art. 18. - Vitto ed alloggio.
Art. 19. - Condizioni di miglior favore.
Art. 20. - Deposito del contratto.
Art. 21. - Durata del contratto.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Belluno, 14 marzo 1954

Il giorno 14 marzo 1954, in Belluno, nella sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori, tra l’Unione Provinciale Agricoltori [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e la Camera del Lavoro Provinciale [...], l'Unione Provinciale Sindacale (Cisl) [...], è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Belluno.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro regola i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i braccianti agricoli avventizi.

Art. 2. - Definizione del bracciante agricolo avventizio.
Sono braccianti agricoli avventizi i lavoratori agricoli di ambo i sessi, assunti a giornata senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per l’esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera, secondo le ore di effettivo lavoro prestato, cori risposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario ordinario di lavoro, contenuto nel limite delle 8 ore, è il seguente:
da marzo a ottobre: ore 8 giornaliere;
da novembre a febbraio: ore 7 giornaliere.
L’inizio e la fine del lavoro, nonché il periodo di riposo intermedio, sono stabiliti dal datore di lavoro.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normali di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle ore 5 del mattino;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato, e di cui al successivo articolo 7, nonché la festa del Patrono del luogo.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui al penultimo comma.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
[...]

Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro in via normale è tenuto a fornire al lavoratore gli attrezzi necessari. I falciatori dovranno presentarsi al lavoro con il proprio attrezzo. Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili in genere, di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 11. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge. Altrettanto dicasi per le donne che allattano.

Art. 14. - Lavori pesanti e loro retribuzione.
Sono considerati lavori pesanti tutti quei lavori che per la loro esecuzione viene richiesto al lavoratore un particolare sforzo fisico, e cioè:
a) spargimento a mano de],la calciocianamide;
b) spurgo delle roggie quando il lavoro si svolge in acqua o fango;
c) abbattimento delle piante di alto fusto;
d) falciatura dell’erba;
e) costruzione di muretti a secco, lavori di scasso e messa a dimora di piante forestali, ecc.
Per tali lavori sarà applicata, sulla tariffa prevista per i lavori ordinari, una maggiorazione del 25 per cento.

Art. 16. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Salvo ogni diritto sancito dalle leggi, ogni qualsiasi infrazione disciplinare può essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nella seguente misura:
1) Multa fino ad un massimo di due ore di salario quando:
a) senza giustificato motivo il lavoratore si assenti od abbandoni il lavoro o ne ritardi l’inizio o lo sospenda o ne anticipi la cessazione, e per turpiloquio;
b) che per negligenza arrechi danno alle aziende, al bestiame, alle macchine ed agli attrezzi, ecc.;
2) Multa pari ad una giornata di lavoro nel caso di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al punto precedente.
[...]

Art. 17. - Controversie individuali e collettive.
[...]
Sorgendo controversie individuali, queste, prima di passare in sede giudiziaria, dovranno essere demandate alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento.
Le controversie collettive, che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto, saranno esaminate dalle Organizzazioni contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 18. - Vitto ed alloggio.
Ove il datore di lavoro fornisca il vitto al lavoratore (sano, sufficiente e con un quarto di vino), la paga oraria sarà ridotta di un terzo. Per eventuale alloggio fornito, la paga oraria sarà ridotta del 5% per cento.