Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 17 giugno 1957
Validità: 01.06.1957 - 10.11.1958
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Unione Sindacale Provinciale, Camera del Lavoro, Unione Italiana del Lavoro e Cisnal
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Vicenza

Sommario:

Art. 1. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 2. - Assunzioni.
Art. 3. - Assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 6. - Giorni festivi.
Art. 7. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Art. 8. - Gratifica natalizia, ferie, festività, caropane, ecc.
Art. 9. - Lavori speciali.
Art. 10. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Art. 12. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Art. 13. - Tutela della maternità.
Art. 14. - Norme disciplinari.
Art. 15. - Controversie individuali.
Art. 16. - Controversie collettive.
Art. 17. - Condizioni di miglior favore.
Art. 18. - Durata del patto.

Contratto collettivo per i braccianti avventizi della provincia di Vicenza, 17 giugno 1957

Addì 17 giugno 1957, presso la sede dell’Unione Provinciale Agricoltori di Vicenza, si sono riuniti i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate, firmatari del presente accordo ([...] Unione Provinciale Agricoltori, [...] Federazione Provinciale Coltivatori Diretti; [...] Unione Sindacale Provinciale; [...] Camera del Lavoro; [...] Unione Italiana del Lavoro, come risulta dalla lettera numero 4027/A del 19 gennaio 1960, della Unione Sindacale Provinciale) ed hanno stipulato il seguente Contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per i giornalieri di campagna (braccianti avventizi) dipendenti dalle aziende agricole.
Addì 17 giugno 1957, presso la sede dell’Unione Provinciale Agricoltori di Vicenza, si sono riuniti i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate, firmatari del presente accordo [...] Unione Provinciale Agricoltori; [...] Federazione Provinciale Coltivatori Diretti; [...] Cisnal) ed hanno stipulato il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro, da valere per i dipendenti di campagna (braccianti - avventizi) dipendenti dalle aziende agricole.

Art. 1. - Definizione braccianti avventizi.
Per «braccianti avventizi» si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 3. - Assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia. Non è ammessa l’assunzione di ragazzi inferiori al 14° anno di età.

Art. 4. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro, nei vari mesi dell’anno, è stabilita nel modo seguente:
dicembre e gennaio: 6 ore giornaliere;
novembre e febbraio: 7 ore giornaliere;
marzo, aprile, agosto, settembre e ottobre: 8 ore giornaliere;
maggio, giugno e luglio: 9 ore giornaliere.
Il presente orario di lavoro non si applica nelle operazioni di mietitura e trebbiatura del grano.
Nel caso di necessità di carattere eccezionale gli agricoltori potranno, previo accordo delle Organizzazioni contraenti, modificare il presente orario, ferme restando le ore 8 giornaliere di media.
L’orario di lavoro decorre dal momento della presentazione del lavoratore sull’aia o sul posto di lavoro secondo le disposizioni precedentemente date dal datore di lavoro e cessa sul posto di lavoro al momento dello stacco. Per il lavoro di sfalcio il lavoratore dovrà presentarsi con il ferro già battuto e potrà usufruire di mezz’ora nella giornata, da computarsi nell’orario, per le successive battute.

Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno allo scoperto quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
lavoro notturno al coperto, quello eseguito dalle ore 22 alle 6;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche o negli altri giorni festivi di cui all’art. 6.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico salvo i casi di cui all’ultimo comma del presente articolo.
[...]

Art. 8. - Gratifica natalizia, ferie, festività, caropane, ecc.
Al lavoratore compete una indennità, in luogo delle festività nazionali e infrasettimanali e di quegli istituti riconosciuti ad altra categorie di lavoratori, a titoli vari, quali gratifiche natalizie, ferie ecc., di cui non può beneficiare il bracciante avventizio, perché propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.
[...]

Art. 9. - Lavori speciali.
Le sottoelencate prestazioni di lavoro sono considerate «lavori speciali» e danno diritto al seguente trattamento, oltre alla corresponsione della normale retribuzione:
а) lavori di irrorazione delle viti e dei frutteti con pompe zaino, di solforatura, di falciatura: concessione di un litro di vino buono per ogni unità lavorativa maschile impiegata in detti lavori; mezzo litro di vino buono per ogni unità lavorativa femminile. Qualora la falciatura a mano abbia un certo carattere di continuità concessa la maggiorazione della tariffa del 5 % (paga base e contingenza);
b) spargimento a spaglio di concimi corrosivi: concessione di un litro di vino buono, come alla precedente lettera a) e maggiorazione della retribuzione nella misura dell’8 % (paga base e contingenza);
c) spaccatura legna: concessione di un litro di vino buono per ogni unità lavorativa impiegata in detti lavori e maggiorazione della tariffa del 5 % (paga base e contingenza);
d) lavoro di espurgo dei fossi quando si compie nell’acqua: concessione della maggiorazione del 30 per cento sulla retribuzione (paga base e contingenza);
e) per i trasporti a spalla da un piano ad un altro viene corrisposto un compenso di lire 5 al quintale per sacchi superiori a 70 kg. oltre alla paga complessiva.

Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di aver cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 12. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, la malattia, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 13. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 14. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte di lavoratori potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di 2 ore di salario nei seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo si assenti ed abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza rechi lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
2) con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro o coni la sospensione dal lavoro per un giorno nel caso di recidiva o di maggiore gravità nella mancanza di cui al punto 1) o quando il lavoratore si presenti in istato di ubriachezza;
3) con l’allontanamento immediato nei casi seguenti;
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o un suo rappresentante nell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[...]
e) recidiva nelle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste al secondo punto del presente articolo;
f) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 15. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali le quali. attraverso una Commissione Paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento. Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.

Art. 16. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.