Categoria: 1958
Visite: 5075

Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 7 novembre 1958
Validità: 11.11.1957 - 10.11.1959
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale, Coltivatori Diretti e Unione Provinciale Sindacale, Confederterra Provinciale, Uil-Terra
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Obbligati, Vicenza

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione dell’obbligato.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratti individuali.
Art. 5. - Durata del contratto individuale e modalità per le disdette.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodi di prova.
Art. 10. - Assunzione al lavoro e tutela donne e ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 13. - Giorni festivi.
Art. 14. - Retribuzione del lavoratore obbligato.
Art. 15. - Classificazione e retribuzione della categoria per età e sesso.
Art. 16. - Gratifica natalizia, feste nazionali, festività infrasettimanali, caropane, ecc.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Diarie.
Art. 19. - Permessi straordinari.
Art. 20. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 21. - Trapasso di azienda.
Art. 22. - Tutela della maternità.
Art. 23. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Art. 24. - Lavori speciali.
Art. 25. - Indennità di anzianità.
Art. 26. - Malattie ed infortuni.
Art. 27. - Norme disciplinari.
Art. 28. - Arbitraria risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 29. - Controversie individuali.
Art. 30. - Controversie collettive.
Art. 31. - Condizioni di miglior favore.
Dichiarazione a verbale

Contratto collettivo di lavoro per gli obbligati della provincia di Vicenza, 7 novembre 1958

Addì 7 novembre 1958 presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Vicenza [...], tra l’Unione Provinciale Agricoltori [...], la Federazione Provinciale, Coltivatori Diretti [...], l’Unione Provinciale Sindacale [...], la Confederterra Provinciale [...], l’Uil-Terra [...], è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per gli obbligati della provincia di Vicenza.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente atto provinciale fissa le norme regolanti il rapporto di lavoro tra datori di lavoro agricolo e l’obbligato.

Art. 2. - Definizione dell’obbligato.
Per «obbligato» si intende il lavoratore agricolo al quale viene garantito dal conduttore un numero di giornate di lavoro da compiersi saltuariamente nel periodo di un anno secondo i bisogni dell'azienda. È retribuito con paga giornaliera da corrispondersi settimanalmente.
Il numero complessivo delle giornate di lavoro garantite nell’anno è di 240, sempre che il lavoratore garantisca all’azienda la sua prestazione ogni qualvolta essa venga richiesta.
[...]

Art. 4. - Contratti individuali.
Fra il datore di lavoro ed il lavoratore obbligato all’atto dell’assunzione dovrà essere redatto e firmato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro.

Art. 6. - Mansioni.
L’obbligato eseguirà i lavori ricorrenti nell’azienda agricola e che saranno indicati di volta in volta dal datore di lavoro o da chi per esso.

Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Le Organizzazioni sindacali concorderanno il libretto sindacale lavoro sul quale, a cura del datore di lavoro, e alla presenza dei lavoratore dovrà essere annotata la qualifica del lavoratore; nel libretto dovranno essere altresì effettuate tutte le registrazioni inerenti al rapporto di lavoro.
Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dall’obbligato presso le rispettive Organizzazioni sindacali le quali si impegnano di concordare le modalità necessarie per una semplice e regolare tenuta del libretto.

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di aver cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili.

Art. 10. - Assunzione al lavoro e tutela donne e ragazzi.
Per la ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro nei vari mesi dell’anno è stabilita nel modo seguente:
dicembre e gennaio: 6 ore giornaliere;
novembre e febbraio: 7 ore giornaliere;
marzo, aprile, agosto, settembre e ottobre: 8 ore giornaliere;
maggio, giugno e luglio: 9 ore giornaliere.
Il presente orario di lavoro non si applica nelle operazioni di trebbiatura e mietitura del grano.
In caso di necessità di carattere eccezionale gli agricoltori, potranno, previo accordo delle organizzazioni contraenti, modificare il presente orario ferme restando le ore 8 giornaliere di media.
L’orario decorre dal momento della presentazione del lavoratore sull’aia o sul posto di lavoro, secondo le disposizioni precedentemente date dal datore di lavoro e cessa sul posto di lavoro al momento dello stacco. 
Per il lavoro di sfalcio il lavoratore dovrà presentarsi col ferro già battuto e, per le successive battute, potrà usufruire di mezz’ora di tempo da computarsi nell’orario.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno:
1) allo scoperto, quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
2) al coperto, quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6;
c) lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 13.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico salvo i casi di cui all’ultimo comma del presente articolo.
[...]

Art. 17. - Ferie.
All’obbligato spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 7. [...]

Art. 22. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e le puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 23. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 24. - Lavori speciali.
Le sottoelencate prestazioni di lavoro sono considerate «lavori speciali» e danno diritto al seguente trattamento, oltre alla corresponsione della normale retribuzione:
а) lavori di irrorazione delle viti e dei frutteti con pompe a zaino, di zolforatura; di falciatura, concessione di un litro di vino buono per ogni unità lavorativa maschile impiegata in detti lavori; mezzo litro di vino buono per ogni unità lavorativa femminile. Qualora la falciatura a mano abbia un certo carattere di continuità è concessa la maggiorazione della tariffa del 5 % (paga base e contingenza);
b) spargimento a spaglio di concimi corrosivi: concessione di un litro di vino buono come alla precedente lettera a) e maggiorazione della retribuzione nella misura dell’8 % (paga base e contingenza);
c) spaccatura legna: concessione di un litro di vino buono per ogni unità lavorativa impiegata in detti lavori e maggiorazione della tariffa del 5 % (paga base e contingenza);
d) lavoro di espurgo dei fossi quando si compie nell’acqua: concessione della maggiorazione del 30 % sulla retribuzione (paga base e contingenza);
e) per i trasporti a spalla da un piano ad un altro viene corrisposto un compenso di lire 5 al quintale per sacelli superiori a 70 kg. oltre la paga base complessiva.
La eventuale somministrazione di vino durante i lavori, in soprappiù di mercede, oltre a quello previsto per i lavori speciali sopra- elencati, quando non sia richiesta dal lavoratore deve essere considerata liberalità e pertanto non può portare a decurtazione alcuna della retribuzione oraria ne può esserne richiesto il pagamento in altre forme. Questa norma entra in vigore l’11 novembre 1958.

Art. 26. - Malattie ed infortuni.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 27. - Norme disciplinari.
Il lavoratore, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipende dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e deve eseguire con diligenza il lavoro ordinato.
I rapporti tra datore di lavoro o chi per esso ed il lavoratore, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tale da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di 2 ore di salario nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti ed abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) perché per negligenza rechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine e agli attrezzi agricoli;
2) con multa pari all’importo di una giornata di lavoro o con la sospensione dal lavoro per un giorno nel caso di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al punto 1) o quando il lavoratore si presenti in stato di ubriachezza;
3) Con il licenziamento immediato nei seguenti casi:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[...]
e) recidiva nelle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste al secondo punto del presente articolo;
f) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 29. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra datore di lavoro e l’obbligato, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo prima di passare la controversia all’Ufficio Provinciale de Lavoro della M.O. e successivamente alla Autorità giudiziaria, dovrà essere esperito un amichevole tentativo di componimento in sede sindacale entro 20 giorni dalla data della denuncia.

Art. 30. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.