Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 22 aprile 1952
Validità: 22.04.1952 - 21.04.1953
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federazione Braccianti e Salariati Agricoli-Cgil, Fisba-Cisl
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Agrigento

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario festivo notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione.
Art. 9. - Dormitorio e refezione.
Art. 10. - Classificazione delle categorie per età.
Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Art. 12. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Art. 13. - Zone malariche.
Art. 14. - Minimi di cottimo.
Art. 15. - Norme disciplinari.
Art. 16. - Controversie individuali.
Art. 17. - Controversie collettive.
Art. 18. - Prestazioni in natura.
Art. 19. - Indennità di percorso.
Art. 20. - Salario.
Art. 21. - Durata del patto.

Contratto collettivo integrativo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Agrigento, 22 aprile 1952

In Agrigento, il 22 aprile 1952, tra l’Associazione Provinciale degli Agricoltori [...] e la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], da una parte e la Federazione Braccianti e Salariati Agricoli, aderente alla Cgil [...] e la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (Fisba) [...], assistito da [...] Cisl, dall’altra, [...] nei locali dell'ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Agrigento, viene stipulato, in riferimento al Patto Nazionale di Lavoro 11 maggio 1950, il presente contratto integrativo provinciale da valere in tutto il territorio della provincia di Agrigento per i braccianti agricoli avventizi.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente Patto Provinciale fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti tra i datori di lavoro dell’agricoltura e i braccianti avventizi.

Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi s’intendono quei lavoratori assunti a giornata senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori ordinari e straordinari dell’agricoltura con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata ordinaria di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali. La presente norma non si applica per i lavori di mietitura e trebbiatura, per i quali sarà stipulato apposito accordo.

Art. 6. - Lavoro straordinario festivo notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 7, nonché nella festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità.
[...]

Art. 9. - Dormitorio e refezione.
Nella eventualità che il lavoratore debba pernottare nell’azienda, il datore di lavoro deve provvedere a fornirgli alloggio decente ed una confortevole minestra calda seralmente.

Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e nei danni a lui imputabili.

Art. 12. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 13. - Zone malariche.
Nei comuni ove esistono zone riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni, viene stabilito l’obbligo della somministrazione gratuita del chinino a norma di legge, nonché della corresponsione ai lavoratori, durante alcuni periodi dell’anno di una particolare indennità in aggiunta alla normale retribuzione fissata nella misura del 7 % sulla paga base e contingenza.
Le eventuali zone malariche debbono essere determinate dalle competenti autorità sanitarie.

Art. 15. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto si attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda e da chi ne fa le veci e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda o tra questi ed il loro datore di lavoro debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Art. 16. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra il datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento. Le controversie dovranno essere prese in esame entro 15 giorni dalla richiesta da una delle parti.

Art. 17. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del contratto integrativo provinciale saranno esaminate dalle organizzazioni sindacali provinciali per il sollecito amichevole componimento entro 20 giorni dalla richiesta di una delle parti.