Categoria: 1954
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Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 24 luglio 1954
Validità: 01.09.1954 - 31.08.1956
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Fisba-Cisl, Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli-Cgil, Unione Provinciale dei Lavoratori della Terra-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Salariati fissi, Catania

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata e scioglimento del contratto individuale e modalità della disdetta.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Qualifiche.
Art. 8. - Mansioni.
Art. 9. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno, festivo.
Art. 13. - Giorni festivi.
Art. 14. - Retribuzione.
Art. 15. - Modalità corresponsione salari.
Art. 16. - Variazioni della retribuzione.
Art. 17. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 18. - Riposo settimanale.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Permessi straordinari.
Art. 22. - Diarie.
Art. 23. - Indennità di anzianità.
Art. 24. - Attrezzi di lavoro.
Art. 25. - Malattia ed infortuni.
Art. 26. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Art. 27. - Tutela della maternità.
Art. 28. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 29. - Trapasso di azienda.
Art. 30. - Norme disciplinari.
Art. 31. - Controversie individuali.
Art. 32. - Controversie collettive.
Art. 33. - Condizioni di miglior favore.
Art. 34. - Durata del contratto.
Allegati
Accordo collettivo 24 luglio 1954 sull’indennità di malattia ai salariati fissi.
Tabelle retributive
Contratto individuale

Contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi della provincia di Catania, 24 luglio 1954

L’anno 1954 il giorno 24 del mese di luglio, nella sede dell’Associazione Provinciale degli Agricoltori in Catania, via Toselli, 49, tra l’Associazione Provinciale degli Agricoltori [...], anche a nome e per conto dei Sindacati ed Associazioni Provinciali aderenti [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...], assistito da [...] Sindacato Provinciale degli affittuari [...], Sindacato dei Piccoli Proprietari [...], la Federazione Provinciale Salariati, Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate (Fisba) aderente alla Cisl [...], la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli aderenti alla Cgil [...], la Unione Provinciale dei Lavoratori della Terra aderente all’Uil [...], assistito da [...] Segretario del Sindacato Salariati e Braccianti e [...] Camera Sindacale Provinciale [...], viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i Salariati fissi dipendenti dalle aziende agricole della provincia di Catania.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto provinciale regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricolo e i lavoratori dipendenti aventi qualifica di salariati fissi.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso s’intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine, di durata normalmente non inferiore ad un anno, salvo il caso di ritardata assunzione, la cui prestazione si svolge ininterrottamente, per tutta la durata del rapporto, presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi, secondo consuetudine locale e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente, a norma del presente contratto.

Art. 4. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed il salariato fisso, all’atto dell’assunzione, dovrà essere redatto, firmato e scambiato, il contratto individuale di lavoro, da valere a tutti gli effetti di legge e conforme allo schema che si allega al presente contratto collettivo.
[...]
Sono ammesse contrattazioni speciali ed aggiuntive sempre che non contrastino con quanto disposto nel presente contratto, restando sempre salva la parte della retribuzione in denaro, che dovrà in ogni caso essere corrisposta integralmente al salariato fisso.

Art. 8. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può, in relaziono alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso fino a mansioni diverse, purché esse non importino una diminuzione della retribuzione od un mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla precedente qualifica.
[...]

Art. 9. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro giornaliero, tenuto conto dei vari mesi dell’anno, delle condizioni di ambiente e delle esigenze stagionali, viene stabilito nel modo seguente:
Gennaio, febbraio, novembre, dicembre: ore 7.
Marzo, aprile, maggio e ottobre: ore 8.
Giugno, luglio, agosto e settembre: ore 9.
La presente norma non si applica ai lavori stagionali di mietitura e trebbiatura del grano, orzo, segala ed avena, per i quali l’orario ordinario giornaliero di lavoro viene fissato in ore 10.
L’intervallo dell’orario di lavoro, per il riposo, sarà stabilito fra le parti, conformemente alle consuetudini locali e ai periodi stagionali.
Il personale addetto alla cura, governo ed allevamento del bestiame poiché svolge lavoro discontinuo, non è soggetto alla limitazione dell’orario di cui sopra. Comunque dovrà essere sempre rispettata la media annua di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario normali di lavoro previsto dall’articolo precedente;
b) lavoro notturno, quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria, all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 13 del presente contratto.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, salvo nei casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 18. - Riposo settimanale.
Fermo restando il disposto degli artt. 1, 6, 7 e 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, il riposo settimanale dei salariati fissi viene] regolato come segue:
- a tutti indistintamente i lavoratori che prestino la loro opera alle dipendenze dell’Azienda Agricola, è dovuto in riposo settimanale di 24 ore consecutive, in coincidenza con la domenica;
- nel caso vi ostino ragioni tecniche, il datore di lavoro farà eseguire i riposi settimanali non fruiti dal lavoratore, in altro giorno della settimana; in tal caso si dovranno creare dei turni, per garantire il riposo a tutti i lavoratori dell’azienda.

Art. 19. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di giorni 8 [...]

Art. 24. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è adibito.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezza utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavori e risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa; l'ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue competenze.

Art. 25. - Malattia ed infortuni.
[...]
In caso di necessità, di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 26. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni di legge vigenti.

Art. 27. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 30. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina, da parte del lavoratore, potrà essere punita, a secondo della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa, fino ad un massimo di 2 ore di salario, nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
2) con la multa, fino all’importo di due giornate di lavoro, nei casi di recidività delle mancanze di cui al precedente paragrafo 1), oltre la trattenuta della paga, per il periodo corrispondente alla mancata prestazione lavorativa;
3) con il licenziamento in tronco nei seguenti casi:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro e verso il rappresentante dell’azienda;
b) furti o danneggiamenti volontari, causati agli attrezzi, alle coltivazioni, al bestiame.
[...]

Art. 31. - Controversie individuali.
In caso di contestazioni tra i datori di lavoro e lavoratori, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo la controversia individuale dovrà essere demandata alla rispettive organizzazioni sindacali, le quali s’impegnano di esperire nel più breve tempo possibile, il tentativo di amichevole conciliazioni in sede sindacale. Per il resto valgono le norme del codice di procedura civile.

Art. 32. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e la interpretazione del presente contratto saranno esaminata dalle organizzazioni contraenti, per il sollecito amichevole componimento.