Tipologia: Patto collettivo integrativo di lavoro
Data firma: 24 maggio 1954
Validità: 15.06.1954 - 14.06.1956
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Camera Provinciale del Lavoro, Unione Sindacale Provinciale, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Salariati fissi, Ragusa

Sommario:

Norma 1. - Oggetto del patto.
Norma 2. - Definizione del salariato fisso.
Norma 3. - Assunzione.
Norma 4. - Contratto individuale.
Norma 5. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Norma 6. - Mansioni.
Norma 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Norma 8. - Attrezzi di lavoro.
Norma 9. - Periodo di prova.
Norma 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Norma 11. - Orario di lavoro.
Norma 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Norma 13. - Riposo settimanale.
Norma 14. - Giorni festivi.
Norma 15. - Retribuzione.
Norma 16. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Norma 17. - Gratifica natalizia.
Norma 18. - Malattia e infortuni.
Norma 19. - Diarie.
Norma 20. - Ferie.
Norma 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Norma 22. - Tutela della maternità.
Norma 23. - Permessi straordinari.
Norma 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Norma 25. - Norme disciplinari.
Norma 26. - Indennità di anzianità.
Norma 27. - Controversie individuali.
Norma 28. - Controversie collettive.
Norma 29. - Condizioni di miglior favore.
Norma 30. - Durata del contratto.
Libretto sindacale

Patto collettivo integrativo di lavoro per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Ragusa, 24 maggio 1954

L’anno millenovecentocinquantaquattro, il giorno 24 del mese di maggio, in Ragusa, nei locali dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione [...], tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e la Camera Provinciale del Lavoro [...], l’Unione Sindacale Provinciale [...], l’Unione Italiana del Lavoro [...], viene stipulato, in esecuzione dell’accordo nazionale 31 luglio 1951, il presente Patto Collettivo Provinciale di Lavoro per i salariati fissi dell’agricoltura, da valere in tutto il territorio della provincia di Ragusa.

Norma 1. - Oggetto del patto.
Il presente patto provinciale fissa le norme di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricolo ed i salariati fissi in esecuzione a quanto stabilito dall’accordo nazionale 23 giugno 1949.

Norma 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrotta
mente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.
[...]

Norma 4. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed il salariato all’atto della assunzioni dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modula contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui alla Norma 7.
[...]

Norma 6. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.

Norma 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Viene istituito un libretto sindacale di lavoro conforme al moli elio allegato al presente contratto.
Tale libretto per tutta la durata del rapporto di lavoro resterà in deposito presso il datore di lavoro e verrà restituito al lavoratore interessato alla cessazione del rapporto di lavoro.

Norma 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Norma 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Norma 11. - Orario di lavoro.
In merito alla determinazione dell’orario di lavoro, nei vari mesi dell’anno, tenute presenti le condizioni ambientali e le esigenze stagionali, viene stabilito nel modo seguente l’orario giornaliero di lavoro per i salariati addetti al lavoro nei campi:
- ore 7 giornaliere nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio;
- ore 8 giornaliere nei mesi di marzo, aprile, agosto, settembre! ottobre, novembre;
- ore 9 giornaliere nei mesi di maggio, giugno, luglio.
Per la determinazione del numero dei capi di bestiame da attribuire ad ogni salariato fisso addetto esclusivamente al bestiame le parti determinano in numero di 20 i capi di bestiame tra bovino ed equino da affidare ad ogni salariato nella media annua di 8 ore giornaliere di lavoro effettivo così suddiviso: 15 vacche, 1 toro, 4 equini e per le seguenti mansioni: custodia e governo del bestiame, manutenzione stalla, mungitura e lavorazione del latte.
Si chiarisce in proposito, che nella dizione governo del bestiame si intende esclusa ogni prestazione inerente alla raccolta sul campo del formaggio, come nel numero dei capi di bovini si intendono esclusi i vitelli.
Quando il salariato abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella completa, prevista in base al disposto del comma precedente, sarà adibito ad altre mansioni per il numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell’ambito dell’orario vigente peri i salariati fissi addetti al lavoro dei campi.
Restano ferme le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Norma 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) Lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dalla norma 11. Tale lavoro straordinario non può superare le 2 ore giornaliere. Per i mesi da novembre a marzo. Il lavoro straordinario eventualmente eseguito s’intende compensato con quello non potuto eseguire per causa di avversità atmosferiche o di forza maggiore nella misura forfettaria di un’ora giornaliera. Il prestatore d’opera non potrà rifiutare la propria opera in casi urgenti ed inderogabili.
b) Lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba.
c) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla norma 14 nonché la festa del patrono del luogo.
[...]

Norma 13. - Riposo settimanale.
Premesso che, per il disposto della legge 22 febbraio 1934, n. 370 il salariato fisso - salvo le eccezioni previste dalla legge stessa - ha diritto a 24 ore consecutive di riposo settimanale, in relazione alle consuetudini locali è consentita la concessione del riposo a turni quindicinali di 48 ore, tenute presenti le esigenze particolari delle aziende.

Norma 18. - Malattia e infortuni.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso e di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Norma 20. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 8 [...]

Norma 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro valgono le disposizioni vigenti.

Norma 22. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Norma 25. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nella azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi Infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà; essere punita, a secondo della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa sino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti od abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
Nel caso che le sopra specificate mancanze vengano accertate per la seconda volta, la multa sarà pari all’importo di una giornata di lavoro;
2) con il licenziamento in tronco nei casi di violenze o via di fatto intervenute per colpa del lavoratore.
[...]

Norma 27. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.
L’Organizzazione che ha ricevuto la denunzia della controversia ne farà denunzia alla controparte per il tentativo di amichevoli componimento che dovrà essere esperito entro 15 giorni.

Norma 28. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto collettivo di lavoro debbono essere esaminate dalle Organizzazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.