Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 5 settembre 1957
Validità: 05.09.1957 - 04.09.1959
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Fisba-Cisl, Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli-Cgil, Unione Provinciale dei Lavoratori della Terra-Uil
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Siracusa

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione del bracciante avventizio.
Art. 9. - Applicazione della scala mobile.
Art. 10. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Art. 12. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 13. - Tutela della maternità.
Art. 14. - Zone malariche.
Art. 15. - Indennità di percorso.
Art. 16. - Pernottamento e somministrazioni in natura.
Art. 17. - Controversie individuali.
Art. 18. - Condizioni di miglior favore.
Art. 19. - Durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Siracusa, 5 settembre 1957

L’anno 1957, il 5 del mese di settembre, nella sede dell’Associazione Provinciale degli Agricoltori di Siracusa, piazza Archimede, 21, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate (Fisba), aderente alla Cisl [...], la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli aderente alla Cgil [...], la Unione Provinciale dei Lavoratori della Terra aderente alla Uil [...], viene stipulato il presente contratto collettivo integrativo provinciale per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Siracusa.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente contratto integrativo provinciale regola i rapporti di lavoro fra le aziende agricole della provincia di Siracusa ed i lavoratori dipendenti aventi qualifica di braccianti avventizi, fissandone i minimi salariali.

Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se, per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le 48 settimanali.
La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le esigenze delle singole aziende.
Tenute presenti le condizioni di ambiente e le esigenze stagionali l’orario ordinario giornaliero nei vari mesi dell’anno viene così stabilito:
ore 7 giornaliere: gennaio, febbraio, novembre, dicembre;
ore 8 giornaliere: marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre;
ore 9 giornaliere: giugno, luglio agosto.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro previsto nel precedente art. 5;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 7 del presente contratto, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma dea presente articolo.
[...]

Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed In genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro.

Art. 12. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 13. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 14. - Zone malariche.
Il datore di lavoro è tenuto a somministrare gratuitamente il chinino ai lavoratori che prestano la loro opera In zone dichiarate malariche dall’ufficio Sanitario Provinciale.
Per i lavori prestati in tali zone compete inoltre ai lavoratori una maggiorazione del 10 % sulla retribuzione globale (dal 1° giugno al 31 ottobre).

Art. 16. - Pernottamento e somministrazioni in natura.
I datori di lavoro hanno l’obbligo di fornire gli alloggi ai lavoratori che, per esigenza di lavoro e per la distanza dell’azienda dal centro di residenza del lavoratore, dovessero pernottare sugli stessi luoghi di lavoro.
Gli alloggi dovranno essere conformi alle esigenze dell’igiene e alle vigenti disposizioni di legge.
Ai lavoratori che pernottano nelle aziende verrà inoltre somministrata gratuitamente una minestra calda.
Sarà somministrato gratuitamente un litro di vino per giornali di lavoro ai lavoratori, nelle aziende e per quei lavori ove tale somministrazione sia costante consuetudine.

Art. 17. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse noi raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali le quali, attraverso una commissione paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due organizzazioni interessate, esprimeranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.
La Commissione paritetica tiene le proprie riunioni presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e sarà presieduta da un rappresentanti dell’Ufficio stesso.