Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 11 settembre 1957
Validità: 11.09.1957 - 10.09.1959
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli, Federazione Provinciale Braccianti e Maestranze Agricole e Forestali-Cisl, Unione Italiana Lavoratori della Terra, Cisnal
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Palermo

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Art. 9. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Zone malariche.
Art. 14. - Norme disciplinari.
Art. 15. - Controversie individuali.
Art. 16. - Controversie collettive.
Art. 17. - Condizioni di miglior favore.
Art. 18. - Efficacia del patto.
Art. 19. - Indennità di chilometraggio.
Art. 20. - Durata del patto.

Contratto collettivo integrativo per i braccianti agricoli avventizi dell’agricoltura della provincia di Palermo, 11 settembre 1957

L’anno 1957, il giorno 11 del mese di settembre in via Agrigento n. 7 presso l’Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione [...], tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori della Provincia di Palermo [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] da una parte, e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli [...], la Federazione Provinciale Braccianti e Maestranze Agricole e Forestali aderente alla Cisl [...], Unione Italiana Lavoratori della Terra [...], Cisnal di Palermo [...], dall’altra, si è stipulato il - presente Contratto integrativo provinciale al patto Nazionale di Lavoro 15 febbraio 1957 da valere per i braccianti agricoli avventizi della Provincia di Palermo.

Art. 1.
Il presente Contratto Provinciale fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro tra i datori di lavori agricolo ed i braccianti avventizi.
Dette norme divengono operanti dalla data di stipula del presente contratto.

Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario di effettivo lavoro, detratto il tempo necessario per la consumazione dei pasti e del riposo e fatte salve le eccezioni previste dalla legge, viene stabilito in otto ore medie ripartite come segue:
а) 7 ore nei mesi di novembre, dicembre e gennaio;
b) 8 ore nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre;
c) 9 ore nei mesi di giugno, luglio e agosto.
Per il territorio del Comune di Palermo si stabilisce la giornata lavorativa in otto ore e per tutti i mesi dell’anno.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’articolo n. 7, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore ili lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma del presente articolo.
[...]

Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti. 

Art. 12. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 13. - Zone malariche.
Nel territorio dei comuni riconosciuti malarici, a termine delle vigenti disposizioni, i datori di lavoro hanno l’obbligo della somministrazione gratuita del chinino a norma di legge; nonché la corresponsione ai lavoratori, durante alcuni periodi dell’anno, di una particolare indennità in aggiunta alla normale retribuzione.
La misura di tale indennità viene concordata nella misura del 15 % da calcolarsi su paga conglobata e scala mobile.
I comuni da ritenersi malarici ed i periodi in cui dovrà essere somministrato il chinino e corrisposta la maggiorazione verranno determinati dall’ufficio Provinciale della Sanità Pubblica.

Art. 14. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le infrazioni alla disciplina e agli atti che perturbano il normale andamento della azienda, commessi dai lavoratori, possono essere puniti come segue:
а) multa sino all’importo di tre ore lavorative;
b) licenziamento in tronco;
La punizione di cui alla lettera a) può essere applicata nei seguenti casi:
a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardo di inizio di lavoro o cessazione del lavoro con anticipo;
Il licenziamento può avvenire per:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) ubriachezza abituale;
c) gravi offese ai compagni;
d) offese al buon costume;
e) furti, frodi, danneggiamenti anche colposi e risse sul posto di lavoro.
[...]

Art. 15. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra datore di lavoro e prestatore d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali comunali e provinciali per il tentativo di amichevole componimento.
Tutte le controversie individuali circa l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto prima di essere deferita all’Autorità Giudiziaria debbono essere sottoposte all’esame delle organizzazioni contraenti che tenteranno la conciliazione delle parti. A tal fine l’Associazione che riceve la denunzia della controversia a termine dell'art. 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1928, n. 471, dovrà darne immediata comunicazione all’altra Associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo, entro 15 giorni dalla data della denunzia, l’interessato avrà facoltà di adire l’Autorità Amministrativa prima e quella giudiziaria dopo.

Art. 16. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e l’interpretazione dei contratti collettivi provinciali di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 18. - Efficacia del patto.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano, qualora si renda necessario, di intervenire per la piena osservanza delle norme in esso contenute.

Art. 19. - Indennità di chilometraggio.
Qualora il luogo di lavoro disti più di 4 Km. dalla abitazione degli operai ed i datori di lavoro non siano in grado di fornire ad essi l’alloggio nei locali igienicamente idonei per pernottare, dovrà essere considerato come lavoro effettivo il tempo impiegato in più dagli operai per recarsi al lavoro e fare ritorno alle loro abitazioni. [...] Le parti convengono inoltre di apportare a detto articolo qualche precisazione circa le consuetudini locali.

Art. 20. - Durata del patto.
[...]
Qualora in sede nazionale da parte delle organizzazioni contraenti vengono modificate le norme di cui al Patto Nazionale 15 febbraio 1957 le parti che hanno stipulato il presente contratto si impegnano di esaminarle e di concordarle in sede provinciale.