Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 23 aprile 1957
Validità: 24.04.1957 - 23.04.1959
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Camera del Lavoro, Unione Sindacale Provinciale- Cisl, Camera Sindacale Provinciale- Uil
Settori: Agroindustriale, Braccianti, Trapani

Sommario:

Art. 1. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 4. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 5. - Tutela della maternità.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 8.
Art. 9. - Distanza dal luogo di lavoro.
Art. 10. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 11. - Retribuzione.
Art. 12. - Salario.
Art. 13. - Somministrazioni in natura.
Art. 14. - Cottimo.
Art. 15. - Zone malariche.
Art. 16. - Attrezzi di lavoro.
Art. 17. - Pernottamento.
Art. 18. - Recuperi.
Art. 19. - Norme disciplinari.
Art. 20. - Controversie individuali.
Art. 21. - Controversie collettive.
Art. 22. - Durata del contratto.

Contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli della provincia di trapani, 23 aprile 1957

L’anno 1957, il giorno 23 del mese di aprile, presso la Prefettura di Trapani, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e la Camera del Lavoro [...], l’Unione Sindacale Provinciale della Cisl [...], la Camera Sindacale Provinciale della Uil [...], sotto gli auspici del signor Prefetto e con l’assistenza dell'ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Trapani [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo normativo e salariale da valere per i braccianti agricoli della provincia di Trapani.

Art. 1. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti agricoli si intendono quei lavoratori abitualmente occupati in agricoltura assunti a giornata senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori di carattere ordinario, straordinario ed accessorio.

Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi, valgono le norme di legge vigenti in materia. Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 4. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, gli assegni familiari, valgono le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 5. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario di lavoro giornaliero, tenute presenti le vigenti disposizioni di legge, nei vari mesi dell’anno viene stabilita nel modo seguente:
а) per i mesi di gennaio, febbraio e dicembre ore sette;
b) per i mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre: ore otto;
c) per i mesi di giugno, luglio e agosto: ore nove.

Art. 7. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dalle leggi dello Stato di cui al successivo art. 8, nonché la Festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e sarà eseguito a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovrà avere perciò carattere sistematico salvo i casi di cui nell’ultimo comma.
[...]

Art. 13. - Somministrazioni in natura.
È obbligatoria la somministrazione gratuita del vino nella misurai non inferiore a litri 1 al giorno. Il vino somministrato ai lavoratori agricoli secondo le consuetudini locali non è detraibile dalle mercedi contemplate nel presente contratto collettivo dovendosi intendere e ritenere come somministrate sempre in sovra più di mercede.

Art. 15. - Zone malariche.
Le località da considerarsi zone malariche e i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge.
Nelle zone e nei periodi anzidetti, il datore di lavoro dovrà somministrare ai prestatori di lavoro gratuitamente il chinino a norma ili legge, nonché dovrà corrispondere loro una particolare indennità in aggiunta alla retribuzione globale, nella misura dell’8 % su detta retribuzione.

Art. 16. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Tutti i lavoratori hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato, gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto è stato loro affidato dal datore di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili il cui ammontare gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 17. - Pernottamento.
Quando il datore di lavoro richieda il pernottamento del lavoratore sul posto di lavoro è tenuto a fornire gratuitamente l’alloggio e il vitto secondo le consuetudini locali. Comunque al lavoratore deve essere assicurata una minestra composta di almeno 300 grammi di pasta condita e l’alloggio deve essere conforme alle esigenze dell’igiene.

Art. 18. - Recuperi.
Per quanto attiene il recupero per intemperie a causa di forza maggiore valgono le disposizioni di legge.

Art. 19. - Norme disciplinari.
Tutti i lavoratori nei rapporti attinenti al servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda o dai rispettivi capi immediati; essi dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato. I rapporti tra i lavoratori i loro superiori diretti ed i datori di lavoro, o chi per essi, dovranno essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel seguente modo:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
2) con la multa pari ad una giornata di lavoro nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al punto uno.
[...]

Art. 20. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungono l'accordo direttamente, la controversia individuale sarà demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali le quali, attraverso una commissione paritetica costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni interessate esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovrà avere luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.

Art. 21. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione od interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.