Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 13 febbraio 1956
Validità: 01.01.1956 - 31.12.1957
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Perugia

Sommario:

Norma n. 1. - Oggetto del patto.
Norma n. 2. - Definizione dei braccianti avventizi.
Norma n. 3. - Assunzione.
Norma n. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Norma n. 5. - Spese di viaggio.
Norma n. 6. - Orario di lavoro.
Norma n. 7. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Norma n. 8. - Giorni festivi.
Norma n. 9. - Retribuzione dei lavoratori avventizi.
Norma n. 10. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Norma n. 11. - Vitto e alloggio.
Norma n. 12. - Cottimo.
Norma n. 13. - Attrezzi di lavoro.
Norma n. 14. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Norma n. 15. - Tutela della maternità.
Norma n. 16. - Norme disciplinari.
Norma n. 17. - Controversie individuali.
Norma n. 18. - Controversie collettive.
Norma n. 19. - Condizioni di miglior favore.
Norma n. 20. - Efficacia del contratto.

Contratto collettivo integrativo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Perugia, 13 febbraio 1956

L’anno millenovecentocinquantasei, il giorno 13 del mese di febbraio, nella sede dell’Ufficio Regionale del Lavoro dell’Umbria [...], tra l’Unione Provinciale Agricoltori di Perugia [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Perugia [...] e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli di Perugia [...], l’Unione Sindacale Provinciale della Cisl di Perugia [...], la Camera Sindacale Provinciale Uil [...], è stato stipulato, in esecuzione del patto collettivo di lavoro per i braccianti avventizi in agricoltura, stipulato in Roma l’11 maggio 1950, il presente Contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi, da valere in tutto il territorio della provincia di Perugia.

Norma n. 1. - Oggetto del patto.
Il presente Contratto integrativo provinciale fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti tra i datori di lavoro, agricolo ed i braccianti avventizi della provincia di Perugia, in riferimento al Patto collettivo nazionale di lavoro per i braccianti agricoli avventizi stipulato in Roma l’11 maggio 1950.

Norma n. 2. - Definizione dei braccianti avventizi.
Per i braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Norma n. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Norma n. 6. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali.
Per quanto attiene al recupero per intemperie a causa di forza maggiore valgono le disposizioni di legge.
La presente norma non si applica ai lavori di mietitura e di trebbiatura in quanto regolati da appositi accordi.
Restano ferme sull’orario le condizioni di miglior favore.

Norma n. 7. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba. I limiti del lavoro notturno al coperto vanno dalle ore 22 alle ore 6;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi o riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla norma n. 8, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di urgente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Norma n. 13. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili.

Norma n. 14. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi secondo le norme vigenti.

Norma n. 15. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.
Per le donne che allattano, in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Norma n. 16. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto, e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione non giustificata alla disciplina da parte dei lavoratori dovrà essere punita, a seconda della gravità, nei modi seguenti:
1) Con una multa fino a due ore di salario nei seguenti casi:
a) se, senza giustificato motivo, si assenti, abbandoni il lavoro o ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione
b) se per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, agli attrezzi;
c) se si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
[...]
2) Con la sospensione fino ad una giornata di lavoro nei casi di recidiva e di maggiore gravità nelle mancanze di cui al punto uno.
[...]

Norma n. 17. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento osservando le disposizioni vigenti.

Norma n. 18. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto provinciale saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Norma n. 20. - Efficacia del contratto.
Le norme contenute nel presente Contratto hanno carattere tassativo ed impegnativo per le Organizzazioni contraenti, sempre fermo restando il disposto della norma n. 19.
[...]