Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 28 novembre 1956
Validità: 12.11.1956 - 11.11.1958
Parti: Sindacato Provinciale Molitori a Bassa Macinazione-Associazione Provinciale Artigiani e Sindacati Lavoratori dell’Arte Bianca Uil, Cisl e Cgil di Rovigo
Settori: Agroindustriali, Aziende molitorie ecc., Artigianato, Rovigo

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Riposo settimanale.
Art. 7. - Maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 8. - Sospensione del lavoro.
Art. 9. - Determinazione categorie.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 12. - Cumulo di mansioni.
Art. 13. - Donne adibite ai lavori maschili.
Art. 14. - Premio di anzianità.
Art. 15. - Pagamento del salario.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Permessi.
Art. 19. - Permessi sindacali.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Malattia.
Art. 22. - Chiamata alle armi per gli obblighi di leva o richiamo
Art. 23. - Licenziamento o dimissioni.
Art. 24. - Indennità di licenziamento.
Art. 25. - Caso di morte.
Art. 26. - Cessazione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 27. - Certificato di lavoro.
Art. 28. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 30. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Art. 31. - Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 32. - Tutela igienica dei lavoratori.
Art. 33. - Reclami e controversie.
Art. 34. - Clausola di maggior favore.
Art. 35. - Clausole non previste.
Accordi integrativi
Corresponsioni salariali.
Indennità di mensa.
Indumenti di lavoro.
Premio speciale.
Art. 36. - Decorrenza e durata.
Tabelle salariali

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende molitorie artigiane a bassa macinazione della provincia di Rovigo, 28 novembre 1956

In Rovigo, addì 28 novembre 1956, presso la sede dell’Associazione Artigiani della provincia di Rovigo si sono incontrati [...] la rappresentanza del Sindacato Provinciale Molitori a Bassa Macinazione aderente alla Associazione Provinciale Artigiani e [...] la rappresentanza dei Sindacati Lavoratori dell’Arte Bianca aderenti alla Uil, Cisl e Cgil di Rovigo.
Presenti i Funzionari dell’Associazione Artigiani della Provincia di Rovigo [...]
Tra i predetti signori si è addivenuto al seguente: Accordo sindacale

Premesso che in data 10 agosto 1956 l’Unione Sindacale Provinciale di Rovigo aveva provveduto a disdire il contratto del 9 maggio 1949 e che, di conseguenza, l’Unione medesima aveva presentato delle proposte per la stipulazione di un nuovo accordo; che la Camera Confederale del Lavoro (Cgil) e la Camera Sindacale Provinciale (Uil) avevano anch’esse presentato proposte per la stipulazione di un nuovo accordo; che i datori di lavoro interessati avevano accolto la richiesta di trattare; dopo lunghe e cordiali discussioni si è concordato come appresso:

Art. 2. - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalla disposizione di legge.

Art. 3. - Visita medica.
Il datore di lavoro potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l’operaio alla visita medica attraverso il suo medico di fiducia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere o di quarantotto settimanali.
Nelle aziende in cui la lavorazione procedesse con carattere discontinuo, l’orario non potrà, comunque, superare le dieci ore.

Art. 6. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coinciderà con la domenica, salvo deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 7. - Maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno.
Il lavoratore, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge, è tenuto ad effettuare le ore di lavoro straordinario che, per esigenze della azienda, gli venissero ordinate.
[...]

Art. 11. - Disciplina dell’apprendistato.
Per quanto concerne la disciplina dell’apprendistato, le parti si rimettono alle condizioni che verranno stabilite per legge ed agli accordi che in merito saranno stipulati fra le Confederazioni interessate.

Art. 13. - Donne adibite ai lavori maschili.
Alle operaie che vengono destinate a compiere mansioni tradizionalmente compiute dagli uomini, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento quantitativo e qualitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per la maestranza maschile.

Art. 16. - Ferie.
Dopo un anno di anzianità presso la stessa azienda, l’operaio ha diritto ad un periodo di ferie retribuito di 10 giorni di paga globale se ha una anzianità fino ad anni 7; di 12 giorni di paga globale se ha un’anzianità di oltre 7 anni.

Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite secondo la loro gravità e recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto ed alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno le seguenti:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a tre ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 31.

Art. 30. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte in casi di prima mancanza; per la multa, nei casi di recidività; la sospensione, nei casi di recidività in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Quando tuttavia, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravità anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.

Art. 31. - Licenziamento per cause disciplinari.
Sono passibili di licenziamento in tronco, senza preavviso né indennità i lavoratori colpevoli di:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) appropriazione, furti, danneggiamenti o guasti volontari al materiale dell’azienda, riscossioni indebite;
c) risse sul lavoro;
d) mancanze da cui siano derivate gravi irregolarità nello svolgimento del lavoro o danni alle persone ed alle cose;
e) reati infamanti o atti illeciti o immorali;
f) costante ubriachezza in servizio;
[...]
h) mancanze in genere di gravità consimili alle precedenti.
Incorreranno parimenti in tale provvedimento coloro che, già puniti due volte con la sospensione, incorrano nuovamente nelle mancanze che l’hanno provocate.

Art. 32. - Tutela igienica dei lavoratori.
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 33. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente Contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni Sindacali dei Lavoratori e degli Artigiani.

Art. 35. - Clausole non previste.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.

Accordi integrativi
Indumenti di lavoro.

L’azienda è tenuta a fornire gratuitamente ad ogni lavoratore una tuta da lavoro all’anno.