DIRETTIVA 2013/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2013
sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE


(Guue 29 giugno 2013 n. L 179)


 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 1 , considerando quanto segue:

(1) a norma del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, disposizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare, dell'ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. È necessario che tali direttive evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

(2) L'articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

(3) A seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2004/40/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle disposizioni minime di salute e di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee), i soggetti interessati, in particolare quelli del settore medico, hanno manifestato serie preoccupazioni sul potenziale impatto dell'attuazione di tale direttiva sull'utilizzazione di procedure mediche basate sulla diagnostica per immagini. Sono state inoltre espresse preoccupazioni in merito all'impatto della direttiva su talune attività industriali.

(4) La Commissione ha esaminato attentamente gli argomenti dei soggetti interessati e, dopo alcune consultazioni, ha deciso di riconsiderare in modo approfondito alcune disposizioni della direttiva 2004/40/Ce, sulla base di nuove informazioni scientifiche fornite da esperti di fama internazionale.

(5) La direttiva 2004/40/Ce è stata modificata dalla direttiva 2008/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'effetto di posporre di quattro anni i termini per il recepimento della direttiva 2004/40/Ce, e successivamente dalla direttiva 2012/11/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'effetto di posporre tali termini per il recepimento al 31 ottobre 2013. Ciò è avvenuto al fine di consentire alla Commissione di presentare una nuova proposta e ai co-legislatori di adottare una nuova direttiva basata su dati più recenti e precisi.

(6) La direttiva 2004/40/Ce dovrebbe essere abrogata e dovrebbero essere adottate misure più adeguate e proporzionate per la protezione dei lavoratori dai rischi collegati ai campi elettromagnetici. Tale direttiva non affrontava il problema degli effetti a lungo termine, compresi i possibili effetti cancerogeni dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che variano nel tempo, per i quali non si dispone attualmente di prove scientifiche concludenti in grado di stabilire una relazione causale. La presente direttiva mira a trattare tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici, non solo al fine di assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori nell'Unione una piattaforma minima di protezione, evitando nel contempo possibili distorsioni della concorrenza.

(7) La presente direttiva non affronta le ipotesi di effetti a lungo termine derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici, dal momento che non si dispone attualmente di prove scientifiche accertate dell'esistenza di una relazione causale. è tuttavia opportuno che, qualora tali prove scientifiche accertate emergano, la Commissione valuti gli strumenti più adeguati per affrontare tali effetti e, per mezzo della sua relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva, riferisca in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel fare ciò, la Commissione dovrebbe tener conto, in aggiunta al contributo appropriato ricevuto dagli Stati membri, dei più recenti studi disponibili e delle nuove conoscenze scientifiche derivanti dai dati in tale ambito.

(8) Dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime, lasciando quindi agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più favorevoli in materia di protezione dei lavoratori, in particolare fissando valori inferiori per i livelli di azione (La) o i valori limite di esposizione (Vle) per i campi elettromagnetici. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe tuttavia giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

(9) È opportuno che un sistema di protezione contro i campi elettromagnetici si limiti a definire, senza entrare troppo nel dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da rispettare e i valori fondamentali da utilizzare onde permettere agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo equivalente.

(10) Al fine di proteggere i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici è necessario effettuare un'efficace ed efficiente valutazione dei rischi. Tale obbligo dovrebbe tuttavia essere proporzionale alla situazione esistente sul luogo di lavoro. è quindi opportuno definire un sistema di protezione in grado di raggruppare rischi diversi in un modo semplice, che contempli una graduazione, così da risultare facilmente comprensibile. Di conseguenza, il riferimento a un certo numero di indicatori e di situazioni standard, da fornire tramite orientamenti pratici, può utilmente aiutare i datori di lavoro a rispettare i propri obblighi.

(11) Gli effetti indesiderati sul corpo umano dipendono dalla frequenza del campo elettromagnetico o della radiazione cui esso è esposto. È quindi opportuno che i sistemi di limitazione dell'esposizione dipendano da modelli di frequenza e di esposizione, per proteggere adeguatamente i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici.

(12) La riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici può essere realizzata in maniera più efficace attraverso l'applicazione di misure preventive fin dalla progettazione delle postazioni di lavoro, nonché dando la priorità al momento della scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, alla riduzione dei rischi alla fonte. Disposizioni relative alle attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso. È tuttavia necessario evitare la duplicazione delle valutazioni, nel caso in cui le attrezzature di lavoro rispettino i requisiti del pertinente diritto dell'Unione sui prodotti, che stabilisce livelli più rigorosi di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla presente direttiva. Ciò consente in molti casi una semplificazione delle valutazioni.

(13) È opportuno che i datori di lavoro si adeguino ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, in vista del miglioramento della sicurezza e della protezione della salute dei lavoratori.

(14) Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, quest'ultima si applica al settore dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

(15) Le grandezze fisiche, i Vle e i La di cui alla presente direttiva sono basati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (Icnirp) e dovrebbero essere considerati in conformità dei concetti sviluppati dall'Icnirp, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.

(16) Al fine di assicurare che la presente direttiva resti aggiornata, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per apportare modifiche puramente tecniche agli allegati della presente direttiva che riflettano l'adozione di regolamenti e direttive nel settore dell'armonizzazione tecnica e della standardizzazione e del progresso tecnico, delle modifiche delle più pertinenti norme o specifiche e delle nuove scoperte scientifiche concernenti i rischi derivanti dai campi elettromagnetici, e inoltre adeguare i La. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(17) Qualora divenisse necessario apportare modifiche di natura puramente tecnica agli allegati, la Commissione dovrebbe operare in stretta collaborazione con il Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro istituito dalla decisione del Consiglio del 22 luglio 2003.

(18) In casi eccezionali, qualora lo richiedano imperativi motivi d'urgenza, come possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla loro esposizione ai campi elettromagnetici, dovrebbe essere data la possibilità di ricorrere alla procedura d'urgenza per gli atti delegati adottati dalla Commissione.

(19) Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(20) Un sistema comprendente Vle e La, ove applicabile, dovrebbe essere considerato come uno strumento volto a facilitare il raggiungimento di un alto livello di protezione contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Tuttavia, un siffatto sistema può entrare in conflitto con specifiche condizioni in talune attività, quali l'uso della tecnica della risonanza magnetica nel settore medico. è pertanto necessario tenere conto di tali condizioni particolari.

(21) Tenuto conto delle specificità delle forze armate e per consentirne un funzionamento e un'interoperabilità effettivi, anche in esercitazioni militari internazionali congiunte, è opportuno che gli Stati membri siano in grado di attuare sistemi di protezione equivalenti o più specifici, ad esempio norme concordate a livello internazionale, come gli standard Nato, purché si evitino effetti nocivi per la salute e rischi per la sicurezza.

(22) È opportuno che i datori di lavoro siano tenuti ad assicurare che i rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano eliminati o ridotti al minimo. è tuttavia possibile che, in casi specifici e in circostanze debitamente giustificate, i Vle stabiliti nella presente direttiva siano superati solo in via temporanea. In tal caso i datori di lavoro dovrebbero prendere le misure necessarie per ripristinare quanto prima il rispetto dei Vle.

(23) Un sistema in grado di garantire un elevato livello di protezione dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici dovrebbe tenere debito conto degli specifici gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed evitare i problemi d'interferenza ovvero effetti sul funzionamento di dispositivi medici quali protesi metalliche, stimolatori cardiaci e defibrillatori, impianti cocleari e di altro tipo o dispositivi medici portati sul corpo. I problemi di interferenza, in particolare per quanto riguarda gli stimolatori cardiaci, possono verificarsi a livelli inferiori rispetto ai La e dovrebbero pertanto essere oggetto di adeguate precauzioni e misure protettive,

Hanno adottato la presente direttiva:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva, che è la ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro.

2. L'ambito di applicazione della presente direttiva include tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici.

3. I valori limite di esposizione (Vle) stabiliti nella presente direttiva riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

4. L'ambito di applicazione della presente direttiva non include le ipotesi di effetti a lungo termine.

La Commissione tiene sotto osservazione i più recenti sviluppi scientifici. Qualora emergano dati scientifici accertati in merito agli effetti a lungo termine ipotizzati, la Commissione valuta un'adeguata risposta politica, compresa, se del caso, la presentazione di una proposta legislativa che riguardi tali effetti. Mediante la relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva di cui all'articolo 15, la Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio in materia.

5. La presente direttiva non riguarda i rischi derivanti dal contatto con conduttori sotto tensione.

6. Fatte salve le disposizioni più rigorose o più specifiche contenute nella presente direttiva, la direttiva 89/391/Cee continua ad applicarsi integralmente all'intero settore di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a) "campi elettromagnetici", campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;

b) "effetti biofisici diretti", effetti provocati direttamente nel corpo umano dalla presenza di un campo elettromagnetico, tra cui:

i) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti attraverso l'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nel tessuto;

ii) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi od organi sensoriali. Questi effetti possono essere dannosi per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi temporanei quali vertigini o fosfeni che possono generare disturbi temporanei o influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e che pertanto possono influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di lavorare in modo sicuro (rischi per la sicurezza); nonché

iii) correnti attraverso gli arti;

c) "effetti indiretti", effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico che possono divenire la causa di un rischio per la sicurezza o la salute, quali:

i) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo);

ii) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici;

iii) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

iv) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; nonché

v) correnti di contatto;

d) "valori limite di esposizione (Vle)", valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e l'elettrostimolazione dei tessuti;

e) "Vle relativi agli effetti sanitari", Vle al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;

f) "Vle relativi agli effetti sensoriali", Vle al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali;

g) "livelli di azione (La)", livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti Vle o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva.

Nell'allegato II si usa la seguente terminologia in materia di livelli di azione:

i) per i campi elettrici, per "La inferiori" e "La superiori" s'intendono i livelli connessi a misure specifiche di protezione o prevenzione stabilite nella presente direttiva, nonché

ii) per i campi magnetici, per "La inferiori" s'intendono i livelli connessi ai Vle relativi agli effetti sensoriali e per "La superiori" i livelli connessi ai Vle relativi agli effetti sanitari.

Articolo 3

Valori limite di esposizione e livelli di azione

1. Le grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell'allegato I. I Vle relativi agli effetti sanitari, i Vle relativi agli effetti sensoriali e i La sono riportati negli allegati II e III.

2. Gli Stati membri dispongono che il datore di lavoro assicuri che l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici sia limitata ai Vle relativi agli effetti sanitari e ai Vle relativi agli effetti sensoriali di cui all'allegato II, per gli effetti non termici, e di cui all'allegato III, per gli effetti termici. Il rispetto dei Vle relativi agli effetti sanitari e dei Vle relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle pertinenti procedure di valutazione dell'esposizione di cui all'articolo 4. Qualora l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi il Vle, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 8.

3. Ai fini della presente direttiva, ove sia dimostrato che i pertinenti La di cui agli allegati II e III non sono superati, si considera che il datore di lavoro rispetta i Vle relativi agli effetti sanitari e i Vle relativi agli effetti sensoriali. Qualora l'esposizione superi i La, il datore di lavoro adotta misure in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, a meno che la valutazione effettuata in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dimostri che non sono superati i pertinenti Vle e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.

In deroga al primo comma, l'esposizione può superare:

a) i Vle relativi agli effetti sensoriali (allegato II, tabella A1) durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purché:

i) il loro superamento sia solamente temporaneo;

ii) non siano superati i Vle relativi agli effetti sanitari (allegato II, tavola A1);

iii) siano state prese misure specifiche di protezione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 7;

iv) siano adottate misure in conformità dell'articolo 5, paragrafo 9, in caso di sintomi temporanei, ai sensi della lettera b) di tale paragrafo, nonché

v) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di cui all'articolo 6, lettera f);

b) i Vle relativi agli effetti sensoriali (allegato II, tabella A3 e allegato III, tabella A2) durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purché:

i) il loro superamento sia solamente temporaneo;

ii) non siano superati i Vle relativi agli effetti sanitari (allegato II, tabella A2 e allegato III, tabelle A1 e A3);

iii) siano adottate misure in conformità dell'articolo 5, paragrafo 9, in caso di sintomi temporanei ai sensi della lettera a) di tale paragrafo, nonché

iv) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di cui all'articolo 6, lettera f).

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

Articolo 4

Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione

1. Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, se del caso, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.

Fatti salvi l'articolo 10 della direttiva 89/391/Cee e l'articolo 6 della presente direttiva, tale valutazione può essere resa pubblica su richiesta, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione o nazionale. In particolare, qualora nel corso di tale valutazione siano trattati i dati personali dei lavoratori, la pubblicazione rispetta la direttiva 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e le leggi nazionali degli Stati membri che recepiscono tale direttiva. A meno che non sussista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, le autorità pubbliche in possesso di una copia della valutazione possono respingere una richiesta di accesso alla valutazione o di pubblicazione della stessa, qualora tale divulgazione pregiudichi la tutela degli interessi commerciali del datore di lavoro, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale. I datori di lavoro possono rifiutare di divulgare o pubblicare la valutazione alle medesime condizioni, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione o nazionale.

2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il datore di lavoro individua e valuta i campi elettromagnetici sul luogo di lavoro, tenendo conto delle pertinenti guide pratiche di cui all'articolo 14 e di altre norme od orientamenti pertinenti stabiliti dallo Stato membro interessato, incluse banche dati sull'esposizione. In deroga agli obblighi incombenti sul datore di lavoro a norma del presente articolo, il datore di lavoro ha inoltre diritto di tener conto, se del caso, dei livelli di emissione e di altri dati appropriati relativi alla sicurezza forniti per le attrezzature dal fabbricante o dal distributore, in conformità del pertinente diritto dell'Unione, inclusa la valutazione dei rischi, ove applicabile alle condizioni di esposzione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione.

3. Se non è possibile stabilire con certezza il rispetto dei Vle sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell'esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso la valutazione tiene conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo le buone prassi pertinenti.

4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei, tenendo conto degli orientamenti forniti a norma della presente direttiva e alla luce in particolare delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) e alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva 89/391/Cee. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione sono conservati in una forma rintracciabile idonea a consentirne la successiva consultazione, secondo la legislazione e la prassi nazionali.

5. Inoccasionedellavalutazionedeirischianormadell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/Cee, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) i Vle relativi agli effetti sanitari, i Vle relativi agli effetti sensoriali e i La di cui all'articolo 3 e agli allegati II e III della presente direttiva;

b) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione nel corpo del lavoratore e nello spazio del luogo di lavoro;

c) eventuali effetti biofisici diretti;

d) eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, segnatamente coloro che recano dspositivi medici impiantati attivi o passivi (quali stimolatori cardiaci) o dispositivi medici portati sul corpo (quali le pompe insuliniche) e le lavoratrici incinte;

e) eventuali effetti indiretti;

f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

g) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 8;

h) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;

i) altre informazioni disponibili pertinenti relative a salute e sicurezza;

j) sorgenti multiple di esposizione;

k) esposizione simultanea a campi di frequenza diversa.

6. Non è necessario che la valutazione dell'esposizione sia effettuata nei luoghi di lavoro aperti al pubblico se è già stata effettuata una valutazione in conformità delle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, se sono rispettate le restrizioni ivi specificate per i lavoratori e se sono esclusi i rischi per la salute e la sicurezza. Si ritiene che tali condizioni siano soddisfatte solo qualora le attrezzature destinate al pubblico siano utilizzate conformemente alla loro destinazione e alla normativa dell'Unione sui prodotti, che stabilisce livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla presente direttiva, e non sia utilizzata nessun'altra attrezzatura.

7. Il datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/Cee e precisare quali misure devono essere adottate a norma dell'articolo 5 della presente direttiva. La valutazione dei rischi può includere i motivi per cui il datore di lavoro ritiene che la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa obsoleta, oppure se i risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 8 mostrano che essa è necessaria.

Articolo 5

Disposizioni miranti a eliminare o a ridurre i rischi

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare la produzione di campi elettromagnetici alla fonte, il datore di lavoro adotta le misure necessarie per garantire che i rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano eliminati o ridotti al minimo.

La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici si basa sui principi generali di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/Cee.

2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, qualora i pertinenti La di cui all'articolo 3 e agli allegati II e III siano superati, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 dimostri che i pertinenti Vle non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che deve includere misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai Vle relativi agli effetti sanitari e ai Vle relativi agli effetti sensoriali, che tenga conto in particolare:

a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposzione ai campi elettromagnetici;

b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici meno intensi, tenuto conto del lavoro da svolgere;

c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di scurezza, schermatura o di analoghi meccanismi di protezione della salute;

d) di misure appropriate di delimitazione e di accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo, barriere, al fine di limitare o controllare l'accesso;

e) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche di scintille e le correnti di contatto mediante strumenti tecnici e mediante la formazione dei lavoratori;

f) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei sistemi, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

g) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

h) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; nonché

i) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione indviduale.

3. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire qualsiasi rischio per i lavoratori esposti a rischi particolari e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all'articolo 4.

4. Oltre a fornire le informazioni di cui all'articolo 6 della presente direttiva, il datore di lavoro, a norma dell'articolo 15 della direttiva 89/391/Cee, adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti a rischi particolari e, se del caso, alle valutazioni dei rischi individuali, in particolare per quanto riguarda i lavoratori che hanno dichiarato di essere muniti di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, quali gli stimolatori cardiaci, o dispositivi medici portati sul corpo (quali le pompe insuliniche) o le lavoratrici incinte che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione.

5. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, i luoghi di lavoro in cui è probabile che i lavoratori siano esposti a campi elettromagnetici che superino i La sono indicati con un'apposita segnaletica a norma degli allegati II e III e della direttiva 92/58/Cee del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee). Le aree in questione sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato in maniera opportuna. Nel caso in cui l'accesso a tali aree sia adeguatamente ristretto per altri motivi e i lavoratori siano informati sui rischi derivanti dai campi elettromagnetici, non è necessario installare segnaletica e restrizioni di accesso specifici per i campi elettromagnetici.

6. Nel caso in cui trovi applicazione l'articolo 3,paragrafo 3, lettera a), sono adottate misure di protezione specifiche, quali la formazione dei lavoratori a norma dell'articolo 6 e l'uso di strumenti tecnici nonché la protezione individuale, per esempio la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento dei lavoratori con gli oggetti di lavoro (collegamento equipotenziale) nonché, se del caso e a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/656/Cee del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/Cee), l'impiego di scarpe isolanti, guanti e indumenti protettivi.

7. Nel caso in cui trovi applicazione l'articolo 3, paragrafo 3 bis, lettera a), sono adottate misure di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti.

8. I lavoratori non sono esposti a valori superiori ai Vle relativi agli effetti sanitari e ai Vle relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) o c) o all'articolo 3, paragrafi 3 e 4. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i Vle relativi agli effetti sanitari e i Vle relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei Vle. Il datore di lavoro individua e regstra le cause del superamento dei Vle relativi agli effetti sanitari e dei Vle relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate in una forma rintracciabile idonea per consentirne la successiva consultazione, secondo la legislazione e la prassi nazionali.

9. Nel caso in cui trovi applicazione l'articolo 3, paragrafi 3e 4, nel caso in cui sia segnalata dal lavoratore la comparsa di sintomi temporanei, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione. I sintomi temporanei possono comprendere:

a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale nella testa causati da campi magnetici che variano nel tempo; nonché

b) effetti di campi magnetici statici, quali vertigini e nausea.

Articolo 6

Informazione e formazione dei lavoratori

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/Cee, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente direttiva, con particolare riguardo:

a) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva;

b) all'entità e al significato dei Vle e dei La, nonché ai possibili rischi associati e alle misure preventive adottate;

c) agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione;

d) ai risultati della valutazione, della misurazione o del calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuati a norma dell'articolo 4 della presente direttiva;

e) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;

f) alla possibilità di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel sistema nervoso centrale o periferico;

g) alle circostanze alle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;

h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;

i) ai lavoratori esposti a rischi particolari di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera d bis), e all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva.

Articolo 7

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/391/Cee.

Capo III

Disposizioni varie

Articolo 8

Sorveglianza sanitaria

1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo per la salute imputabile all'esposizione a campi elettromagnetici, un'adeguata sorveglianza sanitaria è effettuata a norma dell'articolo 14 della direttiva 89/391/Cee. La documentazione medica e la relativa disponibilità sono garantite in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali.

2. Conformementeallelegislazionieprassinazionali,irisultati della sorveglianza sanitaria sono conservati in forma idonea per consentirne la consultazione in un momento successivo nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza. I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.

Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute oppure in cui sia rilevata un'esposizione superiore ai Vle, il datore di lavoro garantisce che un controllo medico o una sorveglianza sanitaria individuale adeguati siano fornite al lavoratore o ai lavoratori interessati, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali.

La possibilità di sottoporsi a tale controllo o sorveglianza è messa a disposizione durante le ore scelte dal lavoratore e i relativi costi non sono a carico di quest'ultimo.

Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10

Deroghe

1. In deroga all'articolo 3, ma fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'esposizione può superare i Vle se è connessa all'installazione, al controllo, all'uso, allo sviluppo, alla manutenzione degli apparecchi per la risonanza magnetica (Rmi) per i pazienti nel settore sanitario o alla ricerca correlata, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i) la valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 4 ha dimostrato che i Vle sono superati;

ii) tenuto conto dello stato dell'arte, sono state applicate tutte le misure tecniche e/o organizzative;

iii) le circostanze giustificano debitamente il superamento del Vle;

iv) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro, e

v) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi della direttiva 93/42/Cee del Consglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici;

b) gli Stati membri possono autorizzare l'attuazione di un sistema di protezione equivalente o più specifico per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attività militari, ivi compreso a esercitazioni militari internazionali congiunte, purché si evitino gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza;

c) gli Stati membri possono autorizzare, in circostanze debitamente giustificate e soltanto per il periodo in cui rimangano tali, il superamento temporaneo dei Vle in settori specifici o per attività specifiche che esulino dall'ambito di applicazione delle lettere a) e b). Ai fini della presente disposizione per "circostanze debitamente giustificate" si intendono circostanze che soddisfino le seguenti condizioni:

i) la valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 4 ha dimostrato che i Vle sono superati;

ii) tenuto conto dello stato dell'arte, sono state applicate tutte le misure tecniche e/o organizzative;

iii) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro, e

iv) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a ogni deroga ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), e indicano la relativa giustificazione nella relazione di cui all'articolo 15.

Articolo 11

Modifiche tecniche degli allegati

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 riguardo alle modifiche degli allegati o quelle di natura puramente tecnica, al fine di:

a) tener conto dell'adozione di regolamenti e direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;

b) tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle norme o specifiche più pertinenti e delle nuove conoscenze scientifiche relative ai campi elettromagnetici;

c) adeguare i La qualora esistano nuovi dati scientifici e purché i datori di lavoro continuino a essere vincolati dai Vle esstenti menzionati negli allegati II e III.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12, al fine di inserire nell'allegato II gli orientamenti dell'Icnirp per limitare l'esposizione ai campi elettrici indotti dal movimento del corpo umano in un campo magnetico statico e da campi magnetici che variano nel tempo al di sotto di 1 Hz, non appena essi siano disponibili.

3. Qualora, in caso di modifiche di cui ai paragrafi 1e2, imperativi motivi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 13 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Articolo 12

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 giugno 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica dell'atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza che devono riguardare la salute e la protezione dei lavoratori.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 14

Guida pratica

Al fine di agevolare l'attuazione della presente direttiva, la Commissione mette a disposizione guide pratiche non vincolanti almeno sei mesi prima del 1° luglio 2016. Tali guide devono riferirsi, in particolare, alle questioni seguenti:

a) la determinazione dell'esposizione tenendo conto delle norme europee o internazionali appropriate, ivi compresi:

— i metodi di calcolo per la valutazione dei Vle,

— la media spaziale dei campi elettrici e magnetici esterni,

— orientamenti per il trattamento delle incertezze di misurazione e di calcolo,

b) orientamenti per la dimostrazione della conformità in relazione a tipi particolari di esposizione non uniforme in situazioni specifiche, sulla base di una dosimetria consolidata;

c) la descrizione del "metodo del picco ponderato" per i campi di bassa frequenza e della sommatoria dei campi multi-frequenza per i campi di alta frequenza;

d) l'effettuazione della valutazione del rischio e, per quanto possibile, la messa a disposizione di tecniche semplificate, tenendo conto in particolare delle esigenze delle Pmi;

e) le misure intese a evitare o ridurre i rischi, incluse misure specifiche di prevenzione, in funzione del livello di esposzione e delle caratteristiche del luogo di lavoro;

f) la definizione di procedure di lavoro documentate nonché di misure specifiche di informazione e di formazione per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici nel corso di attvità correlate alla Rmi e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a);

g) la valutazione delle esposizioni nella gamma di frequenza compresa tra 100 kHz e 10 MHz qualora si debba tenere conto degli effetti termici e non termici;

h) orientamenti sui controlli medici e sulla sorveglianza sanitaria da fornire da parte del datore di lavoro in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2.

La Commissione opera in stretta collaborazione con il Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il Parlamento europeo è tenuto informato.

Articolo 15

Riesame e relazioni

Tenendo conto dell'articolo 1, paragrafo 4, la relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva è redatta in conformità con l'articolo 17 bis della direttiva 89/391/Cee.

Articolo 16

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legslative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di effettuazione di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Abrogazione

1. La direttiva 2004/40/Ce è abrogata a decorrere dal 29 giugno 2013.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato IV.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Allegato I

Grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere le esposizioni ai campi elettromagnetici:

L'intensitaÌ€ di campo elettrico (E) eÌ€ una quantitaÌ€ vettoriale che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. EÌ€ espressa in volt per metro (Vm–1). EÌ€ necessario operare una distinzione fra il campo elettrico ambientale e il campo elettrico presente nel corpo (in situ) a seguito dell'esposizione al campo elettrico ambientale.

La corrente attraverso gli arti (IL) è la corrente che attraversa gli arti di una persona esposta a campi elettromagnetici nella gamma di frequenza compresa tra 10MHz e 110MHz a seguito del contatto con un oggetto in un campo elettromagnetico o del flusso di correnti capacitive indotte nel corpo esposto. È espressa in ampere (A).

La corrente di contatto (IC) è una corrente che compare quando una persona entra in contatto con un oggetto in un campo elettromagnetico. È espressa in ampere (A). Una corrente di contatto in stato stabile si produce quando una persona è in contatto continuo con un oggetto in un campo elettromagnetico. Nel momento in cui si stabilisce tale contatto, può verificarsi una scarica di scintille con correnti transitorie associate.

La carica elettrica (Q) è la grandezza impiegata per la scarica di scintille ed è espressa in coulomb (C).

L'intensitaÌ€ di campo magnetico (H) eÌ€ una grandezza vettoriale che, insieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. EÌ€ espressa in ampere per metro (Am–1).

L'induzione magnetica (B) eÌ€ una grandezza vettoriale che determina una forza agente sulle cariche in movimento. EÌ€ espressa in tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensitaÌ€ del campo magnetico sono intercambiabili in base alla seguente equivalenza: intensitaÌ€ di campo magnetico (H) pari a 1 Am–1 = induzione magnetica (B) pari a 4π 10–7 T (approssimativamente 1,25 microtesla).

DensitaÌ€ di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte, per le quali la profonditaÌ€ di penetrazione nel corpo eÌ€ modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione; eÌ€ espressa in watt per metro quadrato (Wm–2).

Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce mediante l'energia assorbita per unitaÌ€ di massa di tessuto biologico e si esprime in joule per kilogrammo (Jkg–1). Nella presente direttiva, il termine si impiega per limitare gli effetti derivanti da esposizioni a microonde pulsate.

Tasso di assorbimento specifico di energia (Sar). Si tratta del valore mediato, su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unitaÌ€ di massa del tessuto corporeo ed eÌ€ espresso in watt per kilogrammo (Wkg–1). Il Sar riferito a tutto il corpo eÌ€ una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi all'esposizione alle radiofrequenze (Rf). Oltre al valore del Sar mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del Sar per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo esposto a Rf dell'ordine di pochi MHz (ad esempio provenienti da riscaldatori dielettrici), e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.

Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica (B), la corrente di contatto (IC), la corrente attraverso gli arti (IL), l'intensità di campo elettrico (E), l'intensità di campo magnetico (H) e la densità di potenza (S).

Allegato II

Effetti non termici
Valori limite di espesozione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 0 Hz E 10 MHz

A. Valori limite di esposizione (Vle)

I Vle inferiori a 1 Hz (Tabella A1) sono limiti per i campi magnetici statici su cui non incide il tessuto corporeo.

I Vle per le frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz (tabella A2) sono limiti per i campi elettrici indotti nel corpo dall'esposizione a campi elettrici e magnetici che variano nel tempo.

Vle per un'induzione magnetica esterna da 0 a 1 Hz

Il Vle relativo agli effetti sensoriali è il Vle applicabile in condizioni di lavoro normali (tabella A1) ed è correlato alle vertigini e ad altri effetti fisiologici connessi a disturbi dell'organo dell'equilibrio umano e risultanti principalmente dal movimento in un campo magnetico statico.

Il Vle relativo agli effetti sanitari in condizioni di lavoro controllate (tabella A1) è applicabile su base temporanea durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purché siano state adottate misure di prevenzione quali il controllo dei movimenti e l'informazione dei lavoratori.

 

Tabella A1

Vle per un'induzione magnetica esterna (B0) compresa tra 0 e 1 Hz

 

Vle relativi agli effetti sensoriali
Condizioni di lavoro normali 2 T
Esposizione localizzata degli arti 8 T
Vle relativi agli effetti sanitari
Condizioni di lavoro controllate 8 T

 

Vle relativi agli effetti sanitari per un'intensità di campo elettrico interno compresa tra 1 Hz e 10 MHz

I Vle relativi agli effetti sanitari (tabella A2) sono correlati alla stimolazione elettrica di tutti i tessuti del sistema nervoso centrale e periferico all'interno del corpo, compresa la testa.

 

Tabella A2

Vle relativi agli effetti sanitari per un'intensità di campo elettrico interno compresa tra 1 Hz e 10 MHz

 

Gamma di frequenza Vle relativi agli effetti sanitari
1 Hz ≤ f < 3 kHz 1,1 Vm–1 (picco)
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 3,8 ×10– 4 f Vm–1 (picco)

 

Nota A2-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).

Nota A2-2: i Vle relativi agli effetti sanitari per il campo elettrico interno sono valori di picco spaziali per l'intero corpo del soggetto esposto.

Nota A2-3: i Vle sono valori di picco in termini temporali che sono pari ai valori efficaci (Rms) moltiplicati per √ 2 per i campi sinusoidali. Nel caso dei campi non sinusoidali, la valutazione dell'esposizione effettuata in conformitaÌ€ dell'articolo 4 si basa sul metodo del picco ponderato (filtraggio nel dominio del tempo), spiegato nella guida pratica di cui all'articolo 14, ma possono essere applicate altre procedure di valutazione scientificamente provate e validate, purché conducano a risultati approssimativamente equivalenti e comparabili.

Vle relativi agli effetti sensoriali per un'intensità di campo elettrico interno compresa tra 1 Hz e 400 Hz

I Vle relativi agli effetti sensoriali (tabella A3) sono correlati agli effetti del campo elettrico sul sistema nervoso centrale nella testa, cioè fosfeni retinici e modifiche minori e transitorie di talune funzioni cerebrali.

 

Tabella A3

Vle relativi agli effetti sensoriali per un'intensità di campo elettrico interno compresa tra 1 Hz e 400 Hz

 

Gamma di frequenza Vle relativi agli effetti sensoriali
1 Hz ≤ f< 10 Hz 0,7/f Vm–1 (picco)
10 Hz ≤ f < 25 Hz 0,07/f Vm–1 (picco)
25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz 0,0028 f Vm–1 (picco)

 

Nota A3-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).

Nota A3-2: i Vle relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno sono valori di picco spaziali nella testa del soggetto esposto.

Nota A3-3: i Vle sono valori di picco in termini temporali che sono pari ai valori efficaci (Rms) moltiplicati per √ 2 per i campi sinusoidali. Nel caso dei campi non sinusoidali, la valutazione dell'esposizione effettuata in conformitaÌ€ dell'articolo 4 si basa sul metodo del picco ponderato (filtraggio nel dominio del tempo), spiegato nella guida pratica di cui all'articolo 14, ma possono essere applicate altre procedure di valutazione scientificamente provate e validate, purché conducano a risultati approssimativamente equivalenti e comparabili.

 

B. Livelli di azione (La)

Per indicare i livelli di azione (La) si utilizzano le grandezze fisiche e i valori seguenti, il cui valore quantitativo è stabilito in modo da garantire, tramite una semplificazione della valutazione, il rispetto dei pertinenti Vle, o in corrispondenza dei quali devono essere adottate le pertinenti misure di protezione o di prevenzione di cui all'articolo 5:

— La (E) inferiori e La (E) superiori per l'intensitaÌ€ di campo elettrico (E) di campi elettrici che variano nel tempo, come indicato nella tabella B1,

— La (B) inferiori e La (B) superiori per l'induzione magnetica (B) di campi magnetici che variano nel tempo, come indicato nella tabella B2,

— La(IC) per la corrente di contatto, come indicato nella tabella B3, — La(B0) per l'induzione magnetica di campi magnetici statici, come indicato nella tabella B4.

I La corrispondono ai valori del campo elettrico e magnetico calcolati o misurati sul luogo di lavoro in assenza del lavoratore.

Livelli di azione (La) per esposizione a campi elettrici

I La inferiori (tabella B1) per un campo elettrico esterno si basano sulla limitazione del campo elettrico interno al di sotto dei Vle (tabelle A2 e A3) e sulla limitazione delle scariche di scintille nell'ambiente di lavoro.

Al di sotto dei La superiori, il campo elettrico interno non supera i Vle (tabelle A2 e A3) e si evitano fastidiose scariche di scintille, purché siano prese le misure di protezione di cui all'articolo 5, paragrafo 6.

 

Tabella B1

La per esposizione a campi elettrici compresi tra 1 Hz e 10 MHz

 

Gamma di frequenza Intensità di campo elettrico La(E) inferiori [Vm–1] (Rms) Intensità di campo elettrico La(E) superiori [Vm–1] (Rms)
1 ≤ f < 25 Hz 2,0 × 104 2,0 × 104
25 ≤ f < 50 Hz 5,0 × 105/f 2,0 × 104
50 Hz ≤ f < 1,64 kHz 5,0 × 105/f 1,0 × 106/f
1,64 ≤ f < 3kHz 5,0 × 105/f 6,1× 102
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 1,7 × 102 6,1 × 102

 

Nota B1-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).

Nota B1-2: i La (E) inferiori e i La (E) superiori sono i valori efficaci (Rms) dell'intensità di campo elettrico che sono uguali ai valori di picco divisi per √ 2 per i campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell'esposizione effettuata in conformità dell'articolo 4 si basa sul metodo del picco ponderato (filtraggio nel dominio del tempo), spiegato nella guida pratica di cui all'articolo 14, ma possono essere applicate altre procedure di valutazione scientificamente provate e validate purché conducano a risultati approssimativamente equivalenti e comparabili.

Nota B1-3: i La rappresentano i valori massimi calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell'esposizione prudente e una conformità automatica ai Vle in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al fine di semplificare la valutazione della conformità ai Vle, effettuata ai sensi dell'articolo 4, in specifiche condizioni non uniformi, nella guida pratica di cui all'articolo 14 saranno stabiliti criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati, sulla base di una dosimetria consolidata. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo elettrico indotto è determinato caso per caso mediante dosimetria.

 

Livelli di azione (La) per esposizione a campi magnetici

I La inferiori (tabella B2) per le frequenze al di sotto di 400 Hz sono derivati dai Vle relativi agli effetti sensoriali (tabella A3) e per le frequenze al di sopra di 400 Hz sono derivati dai Vle relativi agli effetti sanitari per il campo elettrico interno (tabella A2).

I La superiori (tabella B2) derivano dai Vle relativi agli effetti sanitari per un campo elettrico interno correlato alla stimolazione elettrica dei tessuti nervosi periferici e autonomi nella testa e nel tronco (tabella A2). L'osservanza dei La superiori assicura che non siano superati i Vle relativi agli effetti sanitari ma, se l'esposizione della testa supera i La inferiori per esposizioni fino a 400 Hz, sono possibili effetti correlati a fosfeni retinici e a modifiche minori e transitorie dell'attività cerebrale. In tal caso, si applica l'articolo 5, paragrafo 6.

I La per l'esposizione degli arti derivano dai Vle sul campo elettrico interno per gli effetti sanitari relativi alla stimolazione elettrica dei tessuti negli arti, tenendo conto del fatto che il campo magnetico presenta un accoppiamento più debole negli arti che nel corpo intero.

 

Tabella B2

La per esposizione a campi magnetici compresi tra 1 Hz e 10 MHz

 

Gamma di frequenza Induzione magnetica La (B) inferiori [μT] (Rms) Induzione magnetica La (B) superiori [μT] (Rms) Induzione magnetica La per esposizione arti a campo magnetico localizzato [μT] (Rms)
1 ≤ f < 8 Hz 2,0 × 105/f 2 3,0 × 105/f 9,0 × 105/f
8 ≤ f < 25Hz 2,5 × 104/f 3,0 × 105/f 9,0 × 105/f
25 ≤ f < 300Hz 1,0 × 103 3,0 × 105/f 9,0 × 105/f
300 Hz ≤ f < 3 kHz 3,0 × 105/f 3,0 × 105/f 9,0 × 105/f
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 1,0 × 102 1,0 × 102 3,0 × 102

 

Nota B2-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).

Nota B2-2: i La inferiori e superiori sono i valori efficaci (Rms) uguali ai valori di picco divisi per √ 2 per i campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell'esposizione effettuata in conformità dell'articolo 4 si basa sul metodo del picco ponderato (filtraggio nel dominio del tempo), spiegato nelle guide pratiche di cui all'articolo 14, ma possono essere applicate altre procedure di valutazione scientificamente provate e validate purché conducano a risultati approssimativamente equivalenti e comparabili.

Nota B2-3: i La per esposizione a campi magnetici rappresentano i valori massimi nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell'esposizione prudente e una conformità automatica ai Vle in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al fine di semplificare la valutazione della conformità ai Vle, effettuata ai sensi dell'articolo 4, in specifiche condizioni non uniformi, nella guida pratica di cui all'articolo 14 saranno stabiliti criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati, sulla base di una dosimetria consolidata. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo elettrico indotto è determinato caso per caso mediante dosimetria.

 

Tabella B3

I La per corrente di contatto IC

Frequenza La ( IC) corrente di contatto stazionaria [mA] (Rms)
fino a 2,5 kHz 1,0
2,5 ≤ f < 100 kHz 0,4 f
100 kHz ≤ f ≤ 10 000 kHz 40

 

Nota B3-1: f è la frequenza espressa in kilohertz (kHz). Livelli di azione (La) per induzione magnetica di campi magnetici statici

 

Tabella B4

La per induzione magnetica di campi magnetici statici

 

Rischi La(B0)
Interferenza con dispositivi impiantati attivi, ad esempio stimolatori cardiaci 0,5 mT
Rischio di attrazione e propulsivo nel campo periferico di sorgenti ad alta intensità (> 100 mT) 3 mT

Allegato III

Effetti termici
Valori limite di esposizione e ivelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz

A. Valori limite di esposizione (Vle)

I Vle relativi agli effetti sanitari per le frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz (tabella A1) sono limiti relativi a energia e potenza assorbite per unità di massa di tessuto corporeo derivanti da un'esposizione a campi elettrici e magnetici.

I Vle relativi agli effetti sensoriali per le frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz (tabella A2) sono limiti relativi all'energia assorbita in una piccola massa di tessuto all'interno della testa derivante da esposizione a campi elettromagnetici.

I Vle relativi agli effetti sulla salute per frequenze superiori a 6 GHz (tabella A3) sono limiti relativi alla densità di potenza di un'onda elettromagnetica incidente sulla superficie corporea.

 

Tabella A1

Vle relativi agli effetti sanitari per esposizione a campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 6 GHz

 

Vle relativi agli effetti sanitari Valori Sar mediati ogni periodo di sei minuti
Vle relativo allo stress termico su tutto il corpo espresso come Sar mediato nel corpo 0,4 Wkg-1
Vle relativo allo stress termico localizzato nella testa e nel tronco espresso come Sar localizzato nel corpo 10 Wkg-1
Vle relativo allo stress termico localizzato negli arti espresso come Sar localizzato negli arti 20 Wkg-1

 

Nota A1-1: la massa adottata per mediare il Sar localizzato è pari a 10 g di tessuto contiguo; il Sar massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che tali 10 g di tessuto rappresentino una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche approssimativamente omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria computazionale ma può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice, quale una massa cubica o sferica di tessuto.

Vle relativi agli effetti sensoriali per frequenze comprese tra 0,3 GHz e 6 GHz

Questo Vle relativo agli effetti sensoriali (tabella A2) è connesso alla prevenzione degli effetti uditivi provocati da esposizioni della testa a microonde pulsate.

 

Tabella A2

Vle relativi agli effetti sensoriali per esposizione a campi elettromagnetici di frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz

 

Gamma di frequenza Assorbimento specifico localizzato di energia (SA)
0,3 ≤ f ≤ 6GHz 10 mJkg -1

 

Nota A2-1: la massa adottata per mediare l'SA localizzato è pari a 10 g di tessuto.

 

Tabella A3

Vle relativi agli effetti sanitari per esposizione a campi elettromagnetici di frequenze comprese tra 6 GHz e 300 GHz

 

Gamma di frequenza Vle relativo agli effetti sanitari correlati alla densità di potenza
6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz 50 Wm -2

 

Nota A3-1: la densità di potenza è mediata su una superficie esposta di 20 cm2. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2, non devono superare di 20 volte il valore di 50 Wm–2. Le densità di potenza da frequenze comprese tra 6 e 10 GHz devono essere mediate su un periodo di sei minuti. Oltre 10 GHz la densità di potenza è mediata su un periodo di 68/f1,05 minuti (dove f è la frequenza in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della frequenza.

 

B. Livelli di azione (La)

Per indicare i livelli di azione (La) si utilizzano le grandezze fisiche e i valori seguenti, il cui valore quantitativo è stabilito in modo da garantire, tramite una valutazione semplificata, la conformità ai pertinenti Vle, o in corrispondenza dei quali devono essere adottate le pertinenti misure di protezione o di prevenzione di cui all'articolo 5:

— La(E) per intensità di campo elettrico (E) di campi elettrici che variano nel tempo, come indicato nella tabella B1,

— La(B) per induzione magnetica (B) di campi magnetici che variano nel tempo come indicato nella tabella B1,

— La(S) per densità di potenza delle onde elettromagnetiche come indicato nella tabella B1,

— La(IC) per la corrente di contatto, come indicato nella tabella B2,

— La(IL) per la corrente attraverso gli arti, come indicato nella tabella B2.

I La corrispondono ai valori del campo calcolati o misurati sul posto di lavoro in assenza del lavoratore, intesi come valore massimo nello spazio occupato dal corpo o di parti specifiche di questo.

Livelli di azione (La) per esposizione a campi elettrici e magnetici

La(E) e La(B) derivano dai valori Sar o dai Vle di densità di potenza (tabelle A1 e A3) basati sulle soglie relative agli effetti termici interni causati dall'esposizione a campi elettrici e magnetici (esterni).

 

Tabella B1

La per esposizione a campi elettrici e magnetici compresi tra 100 kHz e 300 GHz

 

Gamma di frequenza Intensità di campo elettrico La(E) [Vm-1] (Rms) Induzione magnetica La (B) [μT] (Rms) Densità di potenza La(S) [Wm-2]
100 kHz ≤ f < 1 MHz 6,1 × 102 2,0 × 106/f -
1 ≤ f < 10 MHz 6,1 × 108/f 2,0 × 106/f -
10 ≤ f< 400 MHz 61 0,2 -
400 MHz ≤ f < 2 GHz 3×10-3 f 1/2 1,0 × 10-5 f 1/2 -
2 ≤ f < 6 GHz 1,4 × 102 4,5 × 10-1 -
6 ≤ f ≤ 300GHz 1,4 × 102 4,5 × 10-1 50

 

Nota B1-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).

Nota B1-2: [La(E)]2 e [La(B)]2 devono essere mediati su un periodo di sei minuti. Per gli impulsi Rf la densità di potenza di picco, mediata sulla durata dell'impulso, non supera di 1 000 volte il valore rispettivo di La(S). Per campi multifrequenza l'analisi è basata sulla sommazione, come indicato nella guida pratica di cui all'articolo 14.

Nota B1-3: La(E) e La(B) rappresentano i valori massimi calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell'esposizione prudente e una conformità automatica ai Vle in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al fine di semplificare la valutazione della conformità ai Vle, effettuata ai sensi dell'articolo 4, in specifiche condizioni non uniformi, nella guida pratica di cui all'articolo 14 saranno stabiliti criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati, sulla base di una dosimetria consolidata. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, la conformità ai Vle è determinata caso per caso mediante dosimetria.

Nota B1-4: la densità di potenza è mediata su una superficie esposta di 20 cm2. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2, non devono superare di 20 volte il valore di 50 Wm2. Le densità di potenza da frequenze comprese tra 6 e 10 GHz devono essere mediate su un periodo di sei minuti. Oltre 10 GHz la densità di potenza è mediata su un periodo di 68/f 1,05 minuti (dove f è la frequenza in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione, con l'aumento della frequenza.

 

Tabella B2

La per le correnti di contatto stazionarie e le correnti indotte attraverso gli arti

 

Gamma di frequenza Corrente di contatto stazionaria La(IC) [mA] (Rms) Corrente indotta attraverso qualsiasi arto La(IL) [mA] (Rms)
100 kHz ≤ f < 10 MHz 40 -
10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz 40 100

Nota B2-1: [AL(IL)]2 deve essere mediata su un periodo di sei minuti.

Allegato IV

Tavola di concordanza

 

Direttiva 2004/40/Ce La presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafi 2 e 3
Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 1, paragrafo 4 Articolo 1, paragrafo 5
Articolo 1, paragrafo 5 Articolo 1, paragrafo 6
Articolo 2, lettera a) Articolo 2, lettera a)
- Articolo 2, lettera b)
- Articolo 2, lettera c)
Articolo 2, lettera b) Articolo 2, lettere d), e) e f)
Articolo 2, lettera c) Articolo 2, lettera g)
Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 1
- Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafi 2 e 3
Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 5, lettera a) Articolo 4, paragrafo 5, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 5, lettera b) Articolo 4, paragrafo 5, lettera a)
- Articolo 4, paragrafo 5, lettera c)
Articolo 4, paragrafo 5, lettera c) Articolo 4, paragrafo 5, lettera d)
Articolo 4, paragrafo 5, lettera d) Articolo 4, paragrafo 5, lettera e)
Articolo 4, paragrafo 5, lettera d), punto i) -
Articolo 4, paragrafo 5, lettera d), punto ii) -
Articolo 4, paragrafo 5, lettera d), punto iii) -
Articolo 4, paragrafo 5, lettera d), punto iv) -
Articolo 4, paragrafo 5, lettera e) Articolo 4, paragrafo 5, lettera f)
Articolo 4, paragrafo 5, lettera f) Articolo 4, paragrafo 5, lettera g)
- Articolo 4, paragrafo 5, lettera h)
- Articolo 4, paragrafo 5, lettera i)
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- Articolo 4, paragrafo 6
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- Articolo 17
Articolo 14 Articolo 18
Articolo 15 Articolo 19
Allegato Allegato I; allegato II e allegato III
- Allegato IV


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