ACCORDO-QUADRO DI COLLABORAZIONE
Tra

INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

e

FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA - Organismo nazionale aderente a CONFINDUSTRIA per la rappresentanza delle imprese industriali della Gomma, delle Materie Plastiche e dei Cavi elettrici e affini.

PREMESSO CHE INAIL:

- per l’attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 è destinatario, tra l’altro, delle funzioni di formazione, informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ha la “mission” prioritaria di garantire la tutela integrale del lavoratore attraverso l’attivazione di interventi finalizzarti alla realizzatone dei quattro momenti fondamentali di tale tutela: prevenzione indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale;
- persegue le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema previdenziale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle parti sociali, datoriali e sindacali;

PREMESSO CHE FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA:

- è la Federazione Nazionale fra le industrie della Gomma, Cavi Elettrici ed Affini e delle Industrie Trasformatrici di Materie Plastiche ed Affari, costituita il 21 luglio 2005 ed è un’Organizzazione di che raggruppa circa 800 imprese, distribuite su tutto il territorio nazionale, appartenenti a un settore industriale che in Italia conta circa 130.000 addetti;
- aderisce a CONFINDUSTRIA ed è costituita da due Associazioni (ASSOGOMMA e UNIONPLAST) che rappresentano i settori della produzione di manufatti in gomma, cavi elettrici e manufatti in materie plastiche ed affini;
- effettua fra le sue diverse iniziative Associative anche specifiche azioni di sensibilizzazione sulle problematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di ridurre concretamente il fenomeno infortunistico specialmente nelle piccole e medie imprese operanti in Italia;

CONSIDERATO CHE:

Sono obiettivi comuni delle parti:
- lo sviluppo della cultura della prevenzione che coinvolga, con metodologia multidisciplinare, le varie figure professionali che a vario titolo sono coinvolte, a livello aziendale, nella prevenzione degli infortuni sul lavoro nell’industria della lavorazione di materie plastiche e gomma;
- lo sviluppo di buone prassi di carattere tecnico, organizzativo, procedurale, formativo e sanitario che, in accordo e nel pieno del rispetto della normativa vigente, dei principi etici in salute occupazionale e delle indicazioni tecnico-scientifiche più avanzate, realizzino le condizioni per la prevenzione e la riduzione sistematica degli infortuni sul lavoro nell’industria della lavorazione di materie plastiche e gomma;
- lo sviluppo di metodologie specifiche volte a valutare l’efficacia degli interventi intrapresi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell’industria della lavorazione di materie plastiche e gomma;
- la messa a punto di linee-guida per lo sviluppo e l’implementazione di sistemi specifici di gestione della sicurezza per le aziende medio-grandi e - in forma semplificata - per le PMI.
Oltre a quanto sopra, le parti sono impegnate nei reciproci ambiti a prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nella convinzione che il contrasto a tali fenomeni contribuisca a innalzare i livelli di sicurezza sul lavoro.
In aggiunta, è obiettivo comune delle parti lo sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione che, attraverso la conoscenza dei flussi e dei fenomeni, realizzi le condizioni per la prevenzione e la riduzione sistematica degli eventi infortunistici, delle tecnopatie e delle malattie professionali.
Le sinergie tra INAIL e FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, in stretto raccordo con le Organizzazioni sindacai rappresentative dei lavoratori del settore produttivo, costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO DI:

stipulare un accordo-quadro di collaborazione finalizzato a:
- sperimentare e realizzale soluzioni pratiche, su base tecnico-scientifica, che favoriscano, nel settore dell’industria della lavorazione di materie plastiche e gomma e a partire da ogni singola azienda, le azioni di prevenzione e di riduzione concreta degli infortuni sul lavoro, attraverso l’uso di molteplici strumenti e indicatori qualitativi e quantitativi;
- contribuire significativamente alla promozione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sviluppare metodologie di prevenzione degli infortuni sul lavoro basate sull’evidenza tecnico-scientifica, al fine di innescare meccanismi virtuosi nella singola impresa.

Articolo 1

Le premesse al presente accordo-quadro sono parte integrante del medesimo.

Articolo 2

Le parti si impegnano a favorire il coinvolgimento partecipativo delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori del settore produttivo, anche nei piani di attività che saranno definiti a seguito del presente accordo-quadro.

Articolo 3

Le parti, attraverso la costituzione di Gruppi di lavoro che si avvarranno del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e sulla base delle informazioni relative alle dinamiche infortunistiche e tecnopatiche di settore, si impegnano a definire piani operatici e a identificare prodotti e azioni in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza nell’ambiente di lavoro.
In particolare, per quanto concerne lo sviluppo dei sistemi specifici di gestione della sicurezza, le parti concordano di avvalersi della conoscenza e dell’esperienza di ASSOCOMAPLAST (firmataria per adesione del presente accordo-quadro) che:
- rappresenta i costruttori di macchine e Stampi per materie plastiche e gomma, è membro federale di CONFINDUSTRIA e conta ad oggi 160 aziende Associate che realizzano oltre l’85% della produzione italiana;
- promuove, come principale portavoce delle aziende del settore, le politiche industriali - comprese quelle relative alla sicurezza dei macchinari - e promozionali a sostegno del comparto, con iniziative in campo economico, politico e tecnico-scientifico, in Italia e all’estero;
- ha contribuito e contribuire a elaborare o ad aggiornare una serie di norme che sono state adottate dal Comitato europeo CEN/TC 145, relativamente alle principali tipologie di macchine per materie plastiche e gomma;
- ha predisposto il CD-rom SI.MA.PLAST (Sicurezza Macchine per Plastica) che offre le linee-guida aggiornate per l’applicazione delle norme di sicurezza nelle fabbriche utenti di macchine per materie plastiche e gomma,

Articolo 4

INAIL si impegna a valutare la possibilità di proporre nuove classificazioni delle aziende trasformatrici di materie plastiche e produttrici di articoli in gomma e di cavi elettrici, in occasione delle periodiche revisioni tariffarie.

Articolo 5

INAIL, in relazione a quanto previsto dall’art 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12.12.2000), valuterà, caso per caso gli interventi concretamente ed effettivamente realizzati dalle aziende aderenti a FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, nell’ambito dei piani operativi di cui all’art. 3.
Ai fini dell’eventuale riduzione del tasso medio di tariffa le imprese dovranno compilare lo specifico modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi del sopracitato art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi dopo il primo biennio di attività, indicando nella sezione “Altro” di essere aderenti a FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, specificando gli interventi relativi alla sicurezza concretamente ed effettivamente realizzati.

Articolo 6

Il presente accordo-quadro consentirà di sviluppare un percorso di collaborazione tra INAIL, FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA e ASSOCOMAPLAST con al primo punto la definizione di un accordo tecnico scientifico, nel quale sarà descritto il percorso da compiere per facilitare alle imprese il raggiungimento degli obiettivi comuni di ridurre gli infortuni e delle malattie professionali

Articolo 7

Il presente accordo-quadro non è a titolo oneroso per le parti contraenti. Le attività individuate nei piani operativi condivisi saranno di conseguenza sostenute da ciascuna di esse, in ragione degli ambiti di competenza dei singoli firmatari.

Articolo 8

Il presente accordo-quadro ha durata di 3 anni dalla data della firma e decade automaticamente alla scadenza, salvo diverso accordo tra le parti.

6 giugno 2011

FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA INAIL


per adesione:
ASSOCOMAPLAST


Fonte: INAIL