Tipologia: CCNL
Data firma: 25 marzo 2010
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Snebi e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Filbi-Uil/Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Consorzi di bonifica
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

  Premessa
Parte I Disciplina comune
Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 Classificazione del personale
Art. 3 Rinvio
Art. 4 Tabella di raffronto
Art. 5 Anzianità di servizio utile per l’inquadramento nella nuova classificazione del personale
Art. 6 Effetti economici dell’entrata in vigore della nuova classificazione del personale
Art. 7 Nuova classificazione del personale norma di salvaguardia
Art. 8 Piani di organizzazione variabile
Titolo II Rapporti sindacali
Capo I Sistema di informazioni sulle attività consortili programmi di attività occupazione
Art. 9 Sistema di informazioni sulle attività consortili
Art. 10 Divieto del ricorso all’appalto per le attività di esercizio delle opere e impianti consortili
Art. 11 Contratto d’appalto
Art. 12 Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria
Art. 13 Mobilità
Capo II Diritti sindacali e controversie
Art. 14 Rappresentanza sindacale dei dipendenti nell’azienda
Art. 15 Rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti nell’azienda
Art. 16 Locali delle RSA/RSU
Art. 17 Affissioni
Art. 18 Compiti dei dirigenti delle RSA/RSU
Art. 19 Espletamento delle funzioni di dirigenti delle RSA/RSU
Art. 20 Trasferimento dei dirigenti delle RSA/RSU
Art. 21 Tutela dei dirigenti delle RSA/RSU
Art. 22 Aspettativa e permessi dei dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 23 Permessi retribuiti e non retribuiti
Art. 24 Aspettativa dei dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
Art. 25 Lavoratori studenti
Art. 26 Diritto allo studio
Art. 27 Congedi per la formazione
Art. 28 Formazione professionale e continua
Art. 29 Aggiornamento e formazione professionale dei quadri
Art. 30 Commissione nazionale per le pari opportunità
Art. 31 Ambiente di lavoro e nocività
Art. 32 Assemblea dei lavoratori
Art. 33 Referendum
Art. 34 Contributi sindacali
Art. 35 Contributo per assistenza contrattuale
Art. 36 Distacco sindacale retribuito
Art. 37 Controversie individuali
Art. 38 Controversie collettive
Art. 39 Commissione paritetica nazionale
Titolo III Disciplina del rapporto di lavoro del personale che esplica la propria attività in modo esclusivo e continuativo per i consorzi
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 40 Requisiti per l’assunzione
Art. 41 Assunzione del personale
Art. 42 Diritti di precedenza
Art. 43 Apprendistato
Art. 44 Contratto di inserimento
Art. 45 Promozione
Art. 46 Forme di concorso
Art. 47 Norme per l’espletamento del concorso
Art. 48 Periodo di prova
Art. 49 Costituzione del rapporto di lavoro
Capo II Doveri del personale
Art. 50 Doveri del personale
Art. 51 Orario di lavoro
Art. 52 Riposo settimanale
Art. 53 Lavoro notturno
Art. 54 Festività
Art. 55 Reperibilità
Capo III Provvedimenti disciplinari
Art. 56 Disposizioni generali
Art. 57 Sanzioni disciplinari
Art. 58 Censura scritta
Art. 59 Sospensione dal servizio
Art. 60 Licenziamento in tronco
Art. 61 Licenziamento di diritto
Art. 62 Sospensione cautelare obbligatoria
Art. 63 Sospensione cautelare facoltativa
Art. 64 Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale
Art. 65 Effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare
Art. 66 Assegno alimentare
Art. 67 Opposizione avverso il procedimento disciplinare
Art. 68 Premorienza del dipendente alla decisione del ricorso
Capo IV Diritti del personale
Art. 69 Elementi costitutivi della retribuzione mensile
Art. 70 Minimi di stipendio base
Art. 71 Cumulo di mansioni
Art. 72 Cambiamento di mansioni effetti
Art. 73 Prestazioni del quadro a favore di più consorzi
Art. 74 Partecipazione dei quadri ad iniziative di carattere interconsortile
Art. 75 Aumenti periodici di anzianità
Art. 76 Anzianità per benemerenze belliche ai fini del trattamento economico
Art. 77 Anzianità convenzionale ai fini degli aumenti periodici
Art. 78 Svolgimento della carriera economica
Art. 79 Effetti della promozione e dello svolgimento della carriera economica sugli aumenti periodici
Art. 80 Retribuzione annua
Art. 81 Indennità di funzione per i quadri
Art. 82 Indennità per gli operai con incarico di capo degli operai avventizi
Art. 83 Compenso per lavoro straordinario e festivo
Art. 84 Banca delle ore
Art. 85 Compenso per lavoro ordinario notturno
Art. 86 Compenso per lavoro prestato in turni
Art. 87 Trasferte e missioni
Art. 88 Rimborso danni all’automezzo di proprietà del dipendente
Art. 89 Indennità di trasferimento
Art. 90 Ritenute
Art. 91 Responsabilità civile verso terzi
Art. 92 Rimborso spese legali
Art. 93 Innovazioni ed invenzioni
Capo V Interruzioni ordinarie e straordinarie del servizio
Art. 94 Ferie annuali
Art. 95 Permessi ordinari
Art. 96 Permessi straordinari
Art. 97 Congedi per eventi e cause particolari
Art. 98 Congedo matrimoniale
Art. 99 Chiamata o richiamo alle armi
Art. 100 Infortunio e malattia extraprofessionali
Art. 101 Infortunio e malattia per cause di servizio
Art. 102 Accertamenti sanitari
Art. 103 Mantenimento dell’alloggio in caso di malattia o di infortunio
Art. 104 Anticipazione, cumulo e detrazione delle prestazioni assicurative e previdenziali
Art. 105 Gravidanza e puerperio
Art. 106 Aspettativa senza diritto a retribuzione
Capo VI Prestazioni sanitarie e previdenziali integrative
Art. 107 Prestazioni sanitarie integrative
Art. 108 Previdenza integrativa
  Capo VII Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 109 Cause di cessazione del rapporto
Art. 110 Dispensa nell’interesse del servizio
Art. 111 Dimissioni volontarie
Art. 112 Dimissioni d’ufficio
Art. 113 Limiti di età
Art. 114 Divieto di contratti d’opera con ex dipendenti consorziali
Art. 115 Certificato di servizio
Art. 116 Consegne
Art. 117 Preavviso
Art. 118 Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 119 Computo del periodo di preavviso
Capo VIII Trattamento di fine rapporto
Art. 120 Diritto al trattamento di fine rapporto
Art. 121 Anzianità di servizio
Art. 122 Arrotondamento delle frazioni di mese
Art. 123 Anzianità per benemerenze belliche ai fini del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti dei consorzi di bonifica fino al 31 maggio 1982
Art. 124 Anzianità per benemerenze belliche ai fini del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti dei consorzi di miglioramento fondiario fino al 31 maggio 1982
Art. 125 Reversibilità dei trattamenti di pensione liquidati fino al 31 maggio 1982 o spettanti nei casi speciali di cui agli articoli 101 e 110
Titolo IV Rapporti di lavoro a tempo parziale e telelavoro
Art. 126 Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 127 Disciplina sperimentale del telelavoro
Titolo V Disciplina del rapporto di lavoro degli operai avventizi
Art. 128 Classificazione degli operai
Art. 129 Requisiti per l’assunzione
Art. 130 Periodo di prova
Art. 131 Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 132 Doveri degli operai
Art. 133 Orario di lavoro festività
Art. 134 Cambiamento di mansioni effetti
Art. 135 Provvedimenti disciplinari
Art. 136 Retribuzione
Art. 137 Trattamento economico per ferie, 13ª mensilità, 14ª mensilità e festività (3° elemento)
Art. 138 Trattamento di fine rapporto
Art. 139 Minimi di paga base
Art. 140 Cumulo di mansioni
Art. 141 Compenso per lavoro straordinario e festivo
Art. 142 Trasferte e missioni
Art. 143 Indennità di trasferimento
Art. 144 Ritenute
Art. 145 Impossibilità sopravvenuta della prestazione
Art. 146 Assicurazioni sociali e integrazione trattamenti
Art. 147 Cause di cessazione del rapporto
Art. 148 Consegne
Art. 149 Preavviso
Art. 150 Riassunzione operai a tempo determinato
Art. 151 Trasformazione rapporto operai avventizi
Parte II Disciplina specifica
Titolo I Disciplina specifica dei rapporti di lavoro dei dipendenti dai consorzi di bonifica
Art. 152 Estensione del fondo di previdenza
Titolo II Disciplina specifica dei rapporti di lavoro dei dipendenti dai consorzi di miglioramento fondiario
Art. 153 Anticipazione dell’assegno per il nucleo familiare e delle indennità per cassa integrazione salari operai agricoli (CISOA) agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Parte III Contrattazione integrativa aziendale
Art. 154 Contrattazione integrativa aziendale
Art. 155 Incentivi all’attività di progettazione
Parte IV Disposizioni transitorie e finali
Titolo I Disposizioni transitorie
Art. 156 Mantenimento a titolo personale della stabilità del rapporto di lavoro
Art. 157 Deroga per gli operai specializzati e per gli autisti, inquadrati al 31 ottobre 2009 nel secondo livello della terza fascia funzionale, alla gradualità di applicazione dei benefici economici conseguenti alla nuova classificazione del personale di cui all’art. 6 del presente contratto
Art. 158 Accorpamenti o fusioni di più consorzi
Titolo II Disposizioni finali
Art. 159 Decorrenza e durata del contratto
Art. 160 Disposizioni irretroattive
Art. 161 Procedure di rinnovo del contratto collettivo di lavoro
Art. 162 Allegati
Allegati
A) Tabelle dei minimi di stipendio base dei dipendenti consortili e tabelle delle retribuzioni orarie degli operai avventizi.
B) Accordo nazionale trasferte e missioni.
C) Tabella delle mensilità di retribuzione spettanti a titolo di indennità di anzianità per servizio prestato fino al 31 maggio 1982.
D) Accordo 20 maggio 1977 sulle “Festività soppresse”.
E) Regolamento delle trattenute per contributi sindacali.
F) Regolamento delle trattenute per il contributo di assistenza contrattuale.
G) Accordi 20 settembre 1983 per l’attuazione della L. 31 marzo 1979, n. 92.
H) Accordo 30 marzo 1983, come modificato dall’accordo 24 aprile 1985, per la concessione delle anticipazioni sul T.F.R. di cui all’art. 2120 cod. civ. nuovo testo.
I) Documento della commissione tecnica intersindacale in ordine all’attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 297.
L) Accordo 24 aprile 1985 relativo all’applicazione sul T.F.R. dei benefici di cui all’art. 2 della L. 24 maggio 1970 n. 336.
M) Fac-simile contratto di inserimento.
N) Fac-simile contratto di apprendistato.
O) Prestazioni sanitarie integrative.
P) Accordo collettivo nazionale 22 gennaio 1996 recante norme per l’applicazione del nuovo regime in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal D.Lgs n. 81 dell’8 aprile 2008).
Q) Accordo collettivo nazionale 29 luglio1996 per la definizione degli indirizzi di attuazione della contrattazione integrativa aziendale.
R) Accordo collettivo nazionale 27 luglio 1999 per l’elezione della RSU.
S) Accordo collettivo nazionale 24 aprile 2001 sulla determinazione dei minimi di stipendio base spettante al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto successivamente al 15 luglio 2000.
T) Accordo 18 giugno 2001 e successive modificazioni per l’attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
U) Fac-simile di lettera di informazione alle RSA/RSU sull’assunzione di lavoratori a tempo parziale e sullo svolgimento di lavoro supplementare.
V) Disciplina sperimentale del telelavoro:
Z) Molestie sessuali e “mobbing”.
α) Protocollo d’intesa sulla previdenza integrativa.
β) Sistema di classificazione del personale già in vigore fino al 31 ottobre 2009.
γ) Contratto a tempo determinato. Avviso comune per l’individuazione della durata dell’ulteriore contratto a termine stipulabile, per attività non stagionali, oltre il limite di 36 mesi previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 6 settembre 2001. n. 368.
δ) Attività stagionali. Avviso comune per l’individuazione delle attività stagionali nei confronti delle quali non trovano applicazione le disposizioni del comma 4 bis dell’art. 5 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario

Il giorno 25 marzo 2010, in Roma, tra lo Snebi [...], e la Flai-Cgil [...], la Fai-Cisl [...], la Filbi-Uil [...], assistiti dal Segretario Generale della Uila-Uil [...], si stipula il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Premesso che le parti, come sopra costituite, riconoscono
• che la bonifica con le sue azioni contribuisce alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale in quanto in essa rientrano azioni per la difesa e conservazione del suolo, per la provvista, regolazione e utilizzazione delle acque a usi prevalentemente irrigui e di salvaguardia dell’ambiente;
• che, pertanto, la bonifica è oggi caratterizzata da una significativa multifunzionalità;
• che per uno sviluppo economico sostenibile occorre in via prioritaria garantire protezione e salvaguardia alle risorse suolo e acqua, costituenti fattori essenziali per la vita civile, economica e sociale;
• che nel nostro Paese tali problemi sono fortemente avvertiti in ragione delle peculiari caratteristiche naturali del territorio, in prevalenza collinare e montano; della complessa ed articolata rete idrografica a diversi livelli; della grave situazione di dissesto idrogeologico esistente e di vulnerabilità del territorio costantemente a rischio; dell’estrema variabilità del clima nel tempo e nello spazio; della ridotta disponibilità di risorse idriche utilizzabili;
• che in tale scenario occorre che sia lo Stato che le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, valorizzino e potenzino l’azione della bonifica i cui interventi nel settore del suolo e delle acque offrono un contributo importante allo sviluppo sostenibile;
• che nel rispetto del principio di sussidiarietà la gestione della bonifica nelle distinte fasi di realizzazione, manutenzione, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti va attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione quali enti pubblici di autogoverno, presenti diffusamente nel territorio, rientranti nell’ambito delle autonomie funzionali;
• che i Consorzi per il loro funzionamento e per la gestione delle opere e degli impianti sono titolari di specifico potere impositivo sugli immobili agricoli ed extragricoli che traggono beneficio dall’attività consortile;
• che le funzioni dei Consorzi caratterizzate da una forte intersettorialità, e la rappresentatività di collettività settoriali, impongono all’istituto consortile la ricerca di tutte quelle forme di collaborazione e concertazione con le altre istituzioni che operano per il territorio e per le risorse idriche (Autorità di bacino, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane ed Autorità d’ambito per i servizi idrici integrati, Agenzie regionali per l’ambiente, Enti parco);
• che, secondo le norme di cui al titolo V parte seconda della Costituzione, la materia della bonifica e dei Consorzi rientra nell’ambito della legislazione concorrente Stato-Regioni.
Conseguentemente auspicano
• che sia lo Stato che le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscano espressamente la multifunzionalità della bonifica nel senso sopraindicato, la natura dei Consorzi quali enti di autogoverno rientranti nell’ambito delle autonomie funzionali, cui compete la realizzazione e la gestione di tutte le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione finalizzate alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale.
Inoltre riconoscono
• con riferimento al conseguimento delle finalità istituzionali ed allo scopo di perseguire l’obiettivo di una migliore efficacia operativa dei Consorzi, nel piano di organizzazione variabile, lo strumento organizzativo idoneo a garantire la migliore funzionalità degli uffici e l’efficienza dei servizi consortili.
Sottolineando che
• agli effetti dell’assolvimento delle finalità istituzionali, sono determinanti l’apporto e la collaborazione dei lavoratori dipendenti. A tal fine le parti opereranno per affermare buone e costruttive relazioni sindacali che consentano, oltre il pieno e costante rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto, piena valorizzazione e riconoscimento dei reciproci ruoli e competenze.
Considerato che
• a seguito di una difficile situazione creatasi dopo sette mesi di trattativa, resa nota al governo, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha assunto l’iniziativa di convocare le parti per un tentativo di conciliazione;
• dopo alcuni incontri in sede ministeriale nel corso dei quali sono state prospettate diverse ipotesi di soluzione del negoziato, si è rinvenuta un’ipotesi di accordo proposta dal predetto Ministero che è stata accettata dalle parti e che costituisce oggetto del presente accordo;
tutto ciò premesso e considerato le parti, come sopra costituite, hanno stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Parte I Disciplina comune
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica montana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi.
Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del presente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli articoli 46 e 47, ai dipendenti dai Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°.
Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nelle parti terza e quarta.
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima.
Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni.
Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta.
Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico.
Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati.
Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell’esiguo numero di ditte consorziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dallo Snebi e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 39.

Art. 2 Classificazione del personale
I dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di diritto pubblico e dei Consorzi di miglioramento fondiario sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli operai avventizi assunti con rapporto a tempo determinato, la cui disciplina è contenuta nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte IV del presente contratto, nonché per l’altro personale assunto con rapporto a tempo determinato nei limiti della legge D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni.
[...]

Art. 8 Piani di organizzazione variabile
L’organizzazione dei servizi del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del Consorzio e le necessarie strutture nonché, sulla base delle posizioni organizzative e dei profili professionali di cui al precedente art. 2, le qualifiche.

Titolo II Rapporti sindacali
Capo I Sistema di informazioni sulle attività consortili programmi di attività occupazione
Art. 9 Sistema di informazioni sulle attività consortili

In sede di predisposizione delle proposte di programmi d’esecuzione di nuove opere e di manutenzione straordinaria di opere già eseguite, da presentarsi alla Regione o ad altri Enti locali competenti in materia di programmazione, l’Organizzazione regionale dei Consorzi e le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto si incontreranno per discutere le proposte stesse, sia in relazione agli indirizzi programmati dalla stessa Regione, sia in riferimento agli effetti quantitativi e qualitativi sull’occupazione, sia allo scopo finale di conseguire l’inserimento dei predetti interventi nelle previsioni di programmi di attività da svolgere nella Regione e di finanziamento da parte della Regione stessa e delle altre Amministrazioni pubbliche.
Qualora la predisposizione dei programmi di cui al 1° comma interessi uno o più Consorzi di un’unica provincia, detti incontri preventivi si potranno realizzare a livello provinciale tra i singoli Consorzi e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Le Organizzazioni sindacali di cui ai precedenti commi esprimeranno le loro valutazioni in ordine ai programmi oggetto del confronto.
I Consorzi convocheranno perlomeno una volta l’anno le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, unitamente alle RSA o RSU, per un’informazione sulle previsioni inerenti l’attività che si propongono di svolgere nell’anno successivo. Detto incontro dovrà aver luogo entro il 31 marzo di ciascun anno.
In data successiva a quella in cui saranno svolti gli incontri previsti al 1° comma, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, avrà luogo in sede nazionale, tra le parti contraenti il presente contratto, un incontro volto a dibattere i problemi connessi ai programmi di sviluppo delle attività istituzionali dei Consorzi di bonifica con riguardo particolare a quello di valorizzazione, difesa e tutela del territorio e dell’ambiente, agli investimenti pubblici necessari per l’assolvimento di tali attività ed ai prevedibili effetti sull’occupazione.
A tal fine lo Snebi invierà preventivamente alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori una breve relazione sui temi su cui avrà luogo il dibattito.

Art. 10 Divieto del ricorso all’appalto per le attività di esercizio delle opere e impianti consortili
I Consorzi provvedono all’esercizio delle opere e degli impianti consortili direttamente con il personale dipendente (avventizio o fisso), evitando di far ricorso per tali attività ad appalti.

Art. 11 Contratto d’appalto
In caso di esecuzione di opere mediante ricorso all’appalto i Consorzi inseriranno nel contratto d’appalto e nel capitolato speciale apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi da esse derivanti nei confronti dei loro dipendenti dalle norme di legge vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza sul lavoro e di diritto al lavoro dei disabili nonché al rispetto delle norme contrattuali collettive del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.

Art. 12 Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria
Per quanto attiene allo svolgimento dell’attività di manutenzione ordinaria delle opere, non costituente oggetto di concessione regionale, lo Snebi si impegna, al fine di realizzare l’obiettivo dell’incremento degli attuali livelli occupazionali degli operai avventizi, a far sì che i Consorzi assumano gradualmente quei provvedimenti necessari a fornirsi di una struttura tecnica organizzativa sufficiente alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali permanenti.

Art. 13 Mobilità
Allo scopo di realizzare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, i Consorzi possono disporre la mobilità del personale addetto all’esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere nell’ambito dei singoli comprensori consortili informandone le RSA/RSU.

Capo II Diritti sindacali e controversie
Art. 14 Rappresentanza sindacale dei dipendenti nell’azienda

A iniziativa dei lavoratori possono essere costituite in ogni Consorzio, nell’ambito dei dipendenti del Consorzio stesso, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
[...]

Art. 15 Rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti nell’azienda
In luogo delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui al precedente art. 14, possono essere costituite, presso ciascun Consorzio, rappresentanze sindacali unitarie (RSU) ai sensi e nei limiti previsti nell’accordo collettivo nazionale di lavoro 27 luglio 1999 allegato R al presente contratto.
Le RSU, una volta costituite, subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni contrattuali collettive.

Art. 16 Locali delle RSA/RSU
I Consorzi che occupino almeno 200 dipendenti pongono permanentemente a disposizione comune delle RSA o delle RSU, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
I Consorzi che occupino più di 100 dipendenti pongono permanentemente a disposizione comune delle RSA o delle RSU un locale, sempre che ciò sia possibile in relazione alla disponibilità di locali nell’ambito delle strutture consorziali.
Nei Consorzi con un numero di dipendenti pari o inferiore a 100, nonché nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 100, presso i quali le RSA o le RSU non abbiano ottenuto la disponibilità permanente di locali, le medesime Rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Art. 17 Affissioni
Le RSA/RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il Consorzio ha l’obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i dipendenti all’interno della sede consorziale e degli eventuali uffici e stabilimenti periferici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 18 Compiti dei dirigenti delle RSA/RSU
Compito fondamentale dei dirigenti delle RSA/RSU è tutelare i diritti dei dipendenti sul posto di lavoro in un quadro di costruttive relazioni sindacali.
Spetta in particolare ai dirigenti medesimi:
1) esaminare con l’Amministrazione consortile, ai fini di una valutazione globale, nel corso di un apposito incontro che dovrà avvenire entro il 15 novembre di ogni anno, i prevedibili interventi di manutenzione ordinaria delle opere nell’ambito del comprensorio e l’attività di esercizio delle stesse, nonché acquisire i dati previsionali di bilancio relativi agli interventi di manutenzione e di esercizio;
2) intervenire per l’esatta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni ed in particolare per i casi di assunzione a termine di personale appartenente all’Area Quadri, all’Area A ed all’Area B, limitatamente, per quanto riguarda quest’ultima, ai profili professionali impiegatizi ed ai Capi operai, per i quali l’Amministrazione informerà preventivamente le RSA/RSU;
3) intervenire altresì per l’esatta osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e proporre l’assunzione di quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per la tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore, e dell’ambiente di lavoro;
4) allo scopo di realizzare il maggiore consenso possibile sui piani di organizzazione variabile, esaminare con l’Amministrazione consortile, prima che vengano adottati i relativi provvedimenti, gli schemi dei piani di organizzazione variabile da questa predisposti ed esprimere un parere su tali schemi. I predetti schemi devono essere consegnati alle RSA/RSU di norma almeno 40 giorni prima che siano adottati i relativi provvedimenti.
Nel caso di variazioni parziali dei piani di organizzazione variabile gli schemi dei provvedimenti di variazione devono essere consegnati alle RSA/RSU di norma, almeno 30 giorni prima.
All’inizio di ogni anno il Consorzio informerà le RSA/RSU sul prevedibile utilizzo del personale che sarà improntato al miglior funzionamento degli uffici nel rispetto di una equa ripartizione dei carichi di lavoro;
5) esaminare con l’Amministrazione consortile entro il 30 aprile i programmi di massima per i turni delle ferie al fine di un’auspicabile soluzione di comune soddisfazione del Consorzio e del personale interessato;
6) intervenire per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro;
7) raggiungere con l’Amministrazione consortile intese sui criteri di rotazione degli operai addetti allo svolgimento dei lavori nocivi al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio, nonché intese sull’individuazione, nel rispetto della vigente legislazione in materia, delle mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno di lavori nocivi (v. art. 31, 4° e 5° comma);
8) incontrarsi con l’Amministrazione consortile ai fini di quanto previsto all’art. 72, comma 4;
9) raggiungere con l’Amministrazione consortile intese in ordine all’individuazione e alla durata del periodo di applicazione ai dipendenti fissi e avventizi, addetti durante l’arco dell’anno per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per gli altri mesi a lavori continui, del diverso orario contrattuale previsto con riferimento ai due diversi tipi di lavoro considerato (v. art. 51, commi 12° e 14° e art. 133, comma 8°);
10) raggiungere con l’Amministrazione consortile intese in ordine alla durata, alla distribuzione ed all’ora iniziale e finale dell’orario ordinario giornaliero e settimanale per il personale fisso ed avventizio (art. 51, 6°, 7° e 16° comma ed art. 133, 8° e 9° comma) finalizzate al rispetto delle esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti;
11) raggiungere con l’Amministrazione consortile eventuali intese in ordine all’individuazione di percorrenze medie mensili del personale, di cui all’art. 2, lett. a) e b) dell’Accordo nazionale Trasferte e Missioni su cui determinare l’importo dell’indennità chilometrica (v. art. 9 Regolamento Trasferte e Missioni allegato B);
[...]
13) assistere gli interessati nell’individuazione, d’intesa con il Consorzio, dei periodi di godimento dei riposi compensativi delle festività soppresse di cui all’art. 1 dell’Accordo collettivo nazionale allegato D al presente contratto;
14) concordare con il Consorzio, qualora alla concessione dei riposi compensativi ostino esigenze di produttività, funzionali ed organizzative, che in luogo dei riposi compensativi venga corrisposto ad alcune categorie di lavoratori o a tutti i dipendenti un trattamento economico, aggiuntivo alla retribuzione mensile, pari ad una giornata di retribuzione ordinaria per ogni riposo compensativo non goduto (v. art. 2 allegato D al presente contratto);
[...]
16) prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte del dipendente interessato.
Nell’ipotesi in cui due o più Consorzi decidano di procedere a raggruppamento di uffici o servizi sarà data informazione preventiva alle RSA/RSU.
Ai lavoratori eventualmente coinvolti in detti processi va garantito quanto disposto dall’art. 157 CCNL.
I Consorzi devono specificamente richiamare i pareri espressi dalle RSA/RSU nei provvedimenti relativi a materie per le quali il presente contratto richiede i predetti pareri.
Le richieste di parere ed i pareri espressi dalle RSA/RSU devono essere formulati per iscritto.
I Consorzi forniranno alle RSA/RSU, entro il termine statutariamente previsto per la pubblicazione delle delibere, copia dei provvedimenti, assunti dai competenti organi deliberanti, relativi alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale dipendente.

Art. 28 Formazione professionale e continua
Lo Snebi e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto concordano di aderire al fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura Foragri. I corsi di formazione ai quali potranno essere avviati i dipendenti consortili debbono riguardare le materie relative alle attività e funzioni svolte dai Consorzi di bonifica.
Lo Snebi e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori dipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità complessiva delle attività consortili, sostengono e promuovono, anche indirettamente, percorsi formativi.
Al fine di incentivare l’attività di formazione professionale le parti s’impegnano, a tutti i livelli, ad esercitare un attivo ruolo di promozione e d’indirizzo, diretto anche ad acquisire al settore consortile la quantità di risorse pubbliche adeguate a garantire l’attuazione di programmi di formazione.
I criteri d’individuazione dei lavoratori e le modalità d’orario connesse alla partecipazione agli interventi formativi saranno oggetto di confronto tra le Amministrazioni e le RSA/RSU in sede aziendale.

Art. 30 Commissione nazionale per le pari opportunità
Entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL sarà istituita una Commissione nazionale per le “pari opportunità” composta pariteticamente da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e da 6 rappresentanti dello Snebi, con il compito di svolgere attività di studio e di ricerca finalizzate ad individuare gli ostacoli eventualmente esistenti nel settore consortile alla posizione di parità, nel lavoro, tra uomo e donna, con particolare riferimento ai corsi di formazione e ai contratti di formazione e lavoro.
Prima della data di scadenza del presente contratto, la Commissione presenterà una relazione sulla situazione emersa e valuterà l’esigenza di organizzare una conferenza sulle pari opportunità nel settore.

Art. 31 Ambiente di lavoro e nocività
Lo Snebi e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dell’ambiente e concordano sulla necessità di promuovere, diffondere e consolidare prassi tecniche, tecnologie e comportamenti consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge.
I lavori per il cui espletamento ricorra l’utilizzazione o la presenza di agenti chimici o biologici pericolosi o sostanze nocive sono quelli previsti dalla legge e sono sottoposti alle procedure previste dalla specifica vigente legislazione.
I Consorzi attuano le procedure e gli interventi necessari al fine di eliminare i rischi legati ai lavori di cui al 2° comma; laddove ciò non fosse possibile, i Consorzi si impegnano a definire, d’intesa con le RSA/RSU, le condizioni di sicurezza da attuare nello svolgimento del lavoro.
I Consorzi, d’intesa con le RSA/RSU, stabiliscono criteri di rotazione degli addetti allo svolgimento dei lavori di cui al precedente 2° comma al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio.
Le Amministrazioni, d’intesa con le RSA/RSU, provvedono inoltre ad individuare, nel rispetto della vigente legislazione in materia, le mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno nelle attività di cui al precedente 2° comma.
I Consorzi sono tenuti a dotare gli addetti di cui al precedente comma dei dispositivi di protezione individuale e/o collettiva necessari per la tutela della loro salute ed integrità fisica (come maschere, occhiali, ecc.).
I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti con cura da parte del dipendente. In caso di deterioramento per l’uso dovranno essere sostituiti dal Consorzio.
Ai lavoratori addetti ai lavori di cui al 2° comma viene concessa una giornata di permesso retribuito all’anno per l’effettuazione di visite mediche, mirate all’accertamento di eventuali danni conseguenti al rischio specifico lavorativo.
Nell’eventualità di sussistenza presso il Consorzio di rischi connessi all’esposizione all’amianto, il Consorzio medesimo si attiene alla puntuale osservanza di tutte le norme del Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante il T.U. delle norme a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare:
• i rischi connessi all’esposizione all’amianto costituiscono oggetto di specifica valutazione nel documento di valutazione di tutti i rischi previsto dagli articoli 17 e 28 del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
• la valutazione del rischio è diretta a stabilire la natura ed il grado dell’esposizione all’amianto e le misure preventive e protettive da attuare;
• l’inizio dei lavori che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate è oggetto di notifica all’organo di vigilanza competente per territorio (unità sanitaria locale), redatta a norma dell’art. 250 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
• il Consorzio pone in essere tutte le misure di prevenzione e protezione, igieniche, di controllo dell’esposizione all’amianto previste negli articoli da 251 a 254 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
• il Consorzio fornisce ai lavoratori, prima che siano adibiti ad attività comportanti l’esposizione all’amianto, nonché ai loro rappresentanti, le informazioni previste all’art. 257 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
• il Consorzio assicura che tutti i lavoratori potenzialmente esposti alla polvere di amianto ricevano una formazione adeguata ad intervalli regolari a norma dell’art. 258 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed attua i controlli sanitari di cui all’art. 259 del D.Lgs. medesimo;
• il Consorzio adotta il registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio previsto all’art. 260 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 32 Assemblea dei lavoratori
I dipendenti hanno diritto di riunirsi, nelle sedi in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, si svolgono in locali messi a disposizione dal Consorzio e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle Organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente contratto, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicato al Consorzio.
Le assemblee possono aver luogo anche fuori della sede di lavoro purché indette in ore corrispondenti alle ultime dell’orario giornaliero di lavoro.
Le ore annue di assemblea possono esser cumulate in un anno nel limite massimo di 2/3 del totale delle ore di assemblea spettanti per il triennio.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al Consorzio, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Art. 37 Controversie individuali
Per l’esame e la risoluzione delle vertenze individuali che insorgano in sede di applicazione del presente contratto può essere esperito un tentativo di conciliazione, in sede sindacale, a livello regionale, tra l’Organizzazione sindacale dei Consorzi e l’Organizzazione regionale del Sindacato cui è iscritto o ha conferito mandato il dipendente interessato.
L’esperimento di tale tentativo non interrompe i termini per proporre ricorso alla competente Autorità giurisdizionale, né, per quanto riguarda il caso dei Consorzi di bonifica, ai competenti organi di tutela e vigilanza previsti dalla legge.
La data e la sede della riunione per l’esperimento del tentativo di conciliazione vengono determinate d’accordo tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate.
La vertenza deve essere esaminata entro 45 giorni dalla data dell’istanza avanzata dall’Organizzazione sindacale che rappresenta il dipendente. Decorso infruttuosamente tale termine, la vertenza si considera conclusa negativamente.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Art. 38 Controversie collettive
Per tutte le controversie collettive che insorgano fra le parti per l’applicazione del presente contratto, deve essere esperito, prima di ogni altra azione nella sede competente, un tentativo di conciliazione a mezzo dello Snebi e delle Organizzazioni regionali dei dipendenti consorziali, facenti capo alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, salva la facoltà di proporre il ricorso interruttivo eventualmente necessario.
Ove tale azione in sede regionale risultasse vana, le parti esperiranno il tentativo di conciliazione in sede nazionale.
I tentativi, tanto in sede regionale quanto in sede nazionale, si considerano in ogni caso conclusi negativamente ove le relative vertenze non risultino amichevolmente risolte entro 45 giorni.
Esauriti tali tentativi, le parti hanno la più ampia libertà d’azione. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Art. 39 Commissione paritetica nazionale
È istituita in Roma la Commissione paritetica nazionale con il compito di esaminare le eventuali divergenze in ordine all’interpretazione delle norme del presente contratto.
La Commissione è composta da 6 membri: 3 nominati dallo Snebi e 3 designati da ciascuna delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ogni Organizzazione.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri. La Commissione si riunisce, su richiesta di uno dei quattro Sindacati indicati al secondo comma, entro sessanta giorni dalla richiesta medesima.
La convocazione, in ogni caso, è effettuata dallo Snebi.
La Commissione decide, in via definitiva, quale espressione della volontà contrattuale delle parti, con il voto favorevole di almeno 5 membri.
Per ogni questione o gruppo di questioni sottoposte all’esame della Commissione verrà redatto un verbale.

Titolo III Disciplina del rapporto di lavoro del personale che esplica la propria attività in modo esclusivo e continuativo per i consorzi
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 40 Requisiti per l’assunzione

Per l’assunzione del personale sono richiesti i seguenti requisiti:
[...]
d) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da espletare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario;
[...]

Art. 43 Apprendistato
È in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per il conseguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base e di carattere tecnico-professionale.
Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’apprendistato sono le seguenti:
per l’area A:
• collaboratore di contabilità;
• collaboratore di segreteria;
• collaboratore catastale;
• collaboratore dell’ufficio paghe e contributi;
• collaboratori tecnici;
per l’area B:
• disegnatore tecnico;
• assistente ai lavori;
per l’area C:
• elettromeccanico – impiantista;
• meccanico d’officina;
• escavatorista;
• conduttore di macchine operatrici complesse;
per l’area D:
• operai specializzati aventi diritto al parametro 116.
La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifiche rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116.
L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libretto formativo, non inferiore a 120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di durata del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quarta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine operatrici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico.
Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno.
Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica necessaria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali.
Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione.
Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventualmente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta.
[...]

Art. 44 Contratto di inserimento
È in facoltà del Consorzio stipulare contratti di inserimento, ai sensi degli articoli da 54 a 59 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, diretti a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore alle attività svolte dal Consorzio ed all’organizzazione delle stesse sul territorio, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) lavoratori di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni;
b) disoccupati di età compresa tra i ventinove ed i trentadue anni, che siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi;
c) lavoratori con più di cinquant’anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato da almeno due anni;
e) donne, di qualsiasi età, residenti in un’area geografica svantaggiata dal punto di vista occupazionale secondo quanto previsto alla lett. e) dell’art. 54 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il Consorzio che intende avvalersi della facoltà di stipulare i contratti di inserimento di cui al precedente comma, deve definire, all’interno del contratto, un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento al contesto lavorativo delle competenze professionali del lavoratore con il quale stipula il contratto.
Le modalità di definizione dei progetti individuali di inserimento e la qualità e l’entità dell’eventuale attività formativa da svolgere per realizzare l’inserimento, sono quelle indicate nel fac simile di contratto/progetto, Allegato M al presente CCNL. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di istruzione informatica, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. La formazione pratica effettuata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro è affidata ad un tutore aziendale che, se dipendente aziendale, dovrà possedere quale requisito minimo quello di essere inquadrato in categoria non inferiore a quella di sbocco del lavoratore titolare del contratto d’inserimento. La formazione impartita dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino previsto dall’art. 2, lettera I del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle more dell’approvazione del citato libretto la formazione sarà annotata dal consorzio su libretti eventualmente predisposti da istituzioni pubbliche regionali o provinciali.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e deve contenere il progetto individuale di inserimento di cui ai precedenti commi. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
La durata del contratto d’inserimento è la seguente:
a) non superiore ad 11 mesi per il conseguimento delle qualifiche inquadrate nell’area D, parametri 116, 115, 112 e 107;
b) non superiore a 14 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate nell’area B, parametro 127 e nell’Area C, parametri 127 e 118;
c) non superiore a 18 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate nell’area Quadri e nell’Area A.
In caso di assunzione di lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto può essere estesa a trentasei mesi. Nel computo del limite massimo di durata del contratto d’inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o del servizio civile nonché dei periodi di astensione per maternità.
[...]
Il contratto di inserimento è un contratto a tempo determinato al quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368.
[...]
I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge o dal presente contratto collettivo per l’applicazione di particolari normative od istituti.
[...]

Capo II Doveri del personale
Art. 50 Doveri del personale

I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto e dal piano di organizzazione variabile.
In particolare i dipendenti hanno l’obbligo di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro conferite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del presente contratto;
b) dedicare la loro attività al Consorzio per l’intero orario d’ufficio e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con l’impiego consortile;
c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto d’ufficio, non trarre in alcun modo benefici dallo svolgimento delle mansioni attribuite, usare con la dovuta cura oggetti e strumenti o macchine loro affidati;
[...]

Art. 51 Orario di lavoro
La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle aree Quadri, A e B, limitatamente, per quest’ultima, al personale che svolge attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti, nonché per il personale appartenente all’area D addetto a compiti di videoscrittura e utilizzazione di programmi informatici.
Per il restante personale inquadrato nelle aree B, C e D non rientrante tra quello indicato al precedente comma, l’orario ordinario contrattuale di lavoro resta fissato in 38 ore settimanali di media annua.
La durata media dell’orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento all’anno per i lavoratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle acque. Per i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre.
L’orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato.
Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si prevederà, d’intesa fra il Consorzio e le RSA/RSU, la distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l’istituzione di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva.
La ripartizione dell’orario di cui al 3° comma del presente articolo nei vari mesi dell’anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU.
Nell’effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quattro mesi l’anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell’anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore.
Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10.
L’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane all’anno, da 50 a 43 ore.
Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l’arco dell’anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo.
Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore.
L’individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 12° comma, saranno determinati d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU.
I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l’alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d’accordo con l’Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussistenza dell’obbligo di custodia.
La durata, la distribuzione e l’ora iniziale e finale dell’orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del lavoro.
Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 31, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull’orario giornaliero ordinario, fermo restando l’importo della retribuzione.
Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un’altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell’orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività.
Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell’acqua; sono considerati lavori disagiati l’estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo, nonché i lavori che si svolgono in galleria.
Chiarimento a verbale
La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, distribuite secondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l’espletamento dell’attività di cui al 9° comma, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per l’ipotesi contemplata al 11° comma.

Art. 52 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero previste dalla legge.
Fanno eccezione alla disposizione di cui al precedente comma:
• le attività di lavoro svolte a turni, ogni qual volta il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
• le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
Nel caso di cui al primo alinea del precedente comma del presente articolo il riposo compensativo del mancato riposo settimanale sarà goduto entro i tre giorni successivi alla fine del secondo turno.
Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto ad attività il cui svolgimento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche, soddisfa interessi rilevanti della collettività ed è di pubblica utilità.
Ai lavoratori, siano essi quadri, impiegati od operai, adibiti alle attività di cui ai precedenti commi secondo, secondo alinea, e quarto, nei confronti dei quali non sia possibile, garantire il diritto al riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, da cumulare con le undici ore di riposo giornaliero, devono essere riconosciuti periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre giorni dal mancato riposo.

Art. 53 Lavoro notturno
Nelle ventiquattro ore è individuato un periodo “notturno”, che è il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6.
È definito “lavoratore notturno”:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in modo normale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga il proprio orario giornaliero di notte, per almeno quattro ore per un minimo di sessanta notti all’anno.
Dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22 alle ore 6.
Non sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio d’età inferiore a tre anni o, in alternativa il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice od il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni;
c) la lavoratrice od il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
d) I lavoratori rientranti nella sfera d’applicazione delle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 26 giugno 1990, n. 162.
Nell’ipotesi d’introduzione del lavoro notturno o di modificazione della disciplina del lavoro notturno in essere, il Consorzio effettuerà una consultazione preventiva delle RSA/RSU, convocandole con un preavviso di almeno tre giorni. La consultazione deve concludersi entro sette giorni dall’inizio.
Qualora non risultino costituite le RSA/RSU la consultazione va effettuata con le Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
L’orario giornaliero di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salvo i casi di esigenze connesse ad eventi eccezionali ed emergenze.
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti a lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto. Gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari e non forniti dal servizio sanitario nazionale saranno a carico del Consorzio, che assumerà, altresì, a proprio carico anche i ticket delle prestazioni del predetto servizio sanitario nazionale. Saranno, inoltre, a carico del Consorzio gli eventuali accertamenti diagnostici che, per il loro carattere d’urgenza, riconosciuto dal medico competente in materia di tutela della salute e della sicurezza non potrebbero essere utilmente svolti attraverso il servizio sanitario nazionale.
Ai lavoratori notturni, adibiti a lavorazioni, che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, comprese nell’elenco approvato con l’emanando decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono garantite, previa consultazione con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza o, in mancanza, con le RSA/RSU, appropriate misure di prevenzione e di protezione personale e collettiva.
Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inidoneità alle prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
Nell’ipotesi in cui mansioni equivalenti diurne non siano esistenti o disponibili, il Consorzio potrà adibire il lavoratore divenuto inidoneo al lavoro notturno, a mansioni inferiori, fermo restando il trattamento economico in godimento.

Art. 55 Reperibilità
I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne faccia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheranno, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro.
Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le RSA/RSU dei turni di reperibilità.
I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un recapito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano prestare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria.
La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori.
Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera [...]

Capo III Provvedimenti disciplinari
Art. 57 Sanzioni disciplinari

Il dipendente che non adempia ai propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura scritta;
b) sospensione dal servizio;
c) licenziamento in tronco;
d) licenziamento di diritto.

Art. 58 Censura scritta
La censura scritta è una dichiarazione di biasimo che viene inflitta nei seguenti casi:
a) per negligenza o per lievi mancanze in servizio;
b) per ingiustificato ritardo nell’inizio o per anticipazione nella cessazione del lavoro ovvero per allontanamento arbitrario dal lavoro;
[...]
e) in genere per lievi trasgressioni all’osservanza dei regolamenti, delle istruzioni particolari o degli ordini di servizio.

Art. 59 Sospensione dal servizio
La sospensione dal servizio consiste nell’allontanamento dal posto con privazione della retribuzione per un periodo:
1) sino a tre giorni:
a) per maggiori gravità nelle infrazioni previste all’articolo precedente;
b) per recidiva nelle mancanze commesse nello stesso anno, per le quali fu inflitta la sanzione della censura scritta;
[...]
d) per contegno scorretto verso l’Amministrazione consortile, i colleghi, i dipendenti, il pubblico;
e) per insubordinazione;
[...]
g) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;
[...]
2) da quattro a dieci giorni:
[...]
m) per ripetizione entro l’anno della recidiva di cui alla lettera b);
[...]

Art. 60 Licenziamento in tronco
Il licenziamento in tronco viene inflitto:
a) per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alle lettere da n) a p) dell’art. 59;
b) per reiterazione, rispettivamente, entro il biennio o entro l’anno della recidiva prevista alle lettere l) e m) dell’art. 59;
c) per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale e che arrechino grave pregiudizio al prestigio del Consorzio;
[...]
f) per furto o danneggiamento doloso, anche se soltanto tentati, alle opere od ai materiali di pertinenza del Consorzio;
[...]

Capo IV Diritti del personale
Art. 72 Cambiamento di mansioni effetti

[...]
In via eccezionale ed in relazione ad esigenze straordinarie, per periodi limitati nell’arco dell’anno, è consentito richiedere al personale lo svolgimento, ove possibile a rotazione, di mansioni immediatamente inferiori a quelle proprie della qualifica senza alcuna diminuzione della retribuzione, previo confronto con le RSA/RSU.

Art. 83 Compenso per lavoro straordinario e festivo
Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, prestazione di lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per ciascun dipendente le 225 ore annue, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale da concordare con le RSA/RSU.
[...]
Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi, salva l’ipotesi di lavoro prestato di notte o di giorno festivo in conseguenza di regolare turno.
[...]
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto, non è dovuto alcun compenso.
[...]

Art. 84 Banca delle ore
I Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla trasformazione, in tutto o in parte, delle prime 50 ore annue di lavoro straordinario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario.
La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore di lavoro straordinario in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori al Consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno.
I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di quindici giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comunque non oltre il primo semestre dell’anno solare successivo.
Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro straordinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 5% del personale e che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli impianti consortili.
Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensativo non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straordinario effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel corso dell’anno.

Art. 85 Compenso per lavoro ordinario notturno
Il dipendente che, in relazione alle mansioni espletate, è tenuto a svolgere normalmente il proprio lavoro di notte per una durata non inferiore a 20 notti in un mese, ha diritto, per ogni ora di effettivo lavoro notturno, ad un compenso pari al 15% del valore orario della retribuzione mensile determinato ai sensi del precedente articolo.
Tale compenso è ridotto al 10% nell’ipotesi in cui il lavoro notturno non raggiunga la durata di cui al comma precedente.

Art. 86 Compenso per lavoro prestato in turni
[...]
Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi.

Capo V Interruzioni ordinarie e straordinarie del servizio
Art. 94 Ferie annuali

[...]
Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente.
[...]
Qualora eccezionali esigenze di servizio, ovvero interruzioni delle ferie per sopravvenuti malattia od infortunio, non consentano al dipendente il godimento completo delle ferie nel corso dell’anno cui si riferiscono, ne deve essere consentito il godimento entro il 1° semestre dell’anno successivo.

Art. 102 Accertamenti sanitari
Il Consorzio ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del dipendente da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico, di cui all’ultimo comma dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 105 Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza o di puerperio trova applicazione il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità.
[...]

Capo VII Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 110 Dispensa nell’interesse del servizio

Il dipendente può essere dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute o per accertata incapacità all’adempimento delle sue funzioni.
Il provvedimento di dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute, è adottato dal Consorzio sulla base del parere espresso da un Collegio medico costituito nel modo previsto all’art. 100.
Acquisito il parere del Collegio medico e prima di adottare il relativo provvedimento, il Consorzio, su richiesta del lavoratore interessato, dovrà valutare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle in precedenza svolte e ad esse equivalenti o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, fermo restando il trattamento economico in godimento, purché la prestazione da rendere nelle nuove mansioni sia proficuamente utilizzabile nell’ambito della struttura organizzativa consortile.
Il provvedimento di dispensa per incapacità deve essere preceduto dal conforme parere di una Commissione composta da cinque membri, nominati come segue:
• uno, con funzioni di Presidente, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei Procuratori nel cui circondario ha sede la Prefettura della Provincia ove ha sede il Consorzio;
• due dal Sindacato Nazionale dei Consorzi;
• due dal Sindacato al quale il dipendente è iscritto od ha conferito mandato nell’ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Qualora entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta i Sindacati non abbiano provveduto ad effettuare le nomine di loro spettanza, queste sono devolute all’Assessorato regionale al lavoro o, in caso di mancata designazione di quest’ultimo nello stesso termine, all’Ufficio provinciale del lavoro competente per la provincia ove ha sede il Consorzio.
[...]

Titolo IV Rapporti di lavoro a tempo parziale e telelavoro
Art. 126 Rapporti di lavoro a tempo parziale

[...]
I Consorzi informeranno annualmente le RSA/RSU, mediante consegna del modulo Allegato V al presente contratto, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla loro tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare richiesto nell’anno precedente.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 127 Disciplina sperimentale del telelavoro
I Consorzi hanno la facoltà di definire progetti per la sperimentazione del telelavoro e di attuarli, d’intesa con i lavoratori con le modalità e nei limiti stabiliti nell’allegato a al presente contratto collettivo.

Titolo V Disciplina del rapporto di lavoro degli operai avventizi
Art. 128 Classificazione degli operai

Gli operai avventizi stagionali sono quelli addetti ai lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali (taglio delle erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline, ecc.) nonché gli operai avventizi addetti alla esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta.
Gli operai di cui al precedente comma sono classificati nelle aree e profili professionali di cui all’art. 2 ed in conformità ai criteri sanciti dallo stesso art. 2.
I predetti operai sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e con le norme di cui alla D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 ed all’art. 23, 1° comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che i lavori di esecuzione indicati al 1° comma sono costituiti da opere di miglioramento fondiario – volontarie e coattive – d’interesse di un singolo fondo o comuni a più fondi e che pertanto trattasi di interventi distinti dalle opere, i cui addetti rientrano nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.

Art. 129 Requisiti per l’assunzione
Gli operai sono assunti in base alle norme di legge vigenti. Per l’assunzione sono richiesti i seguenti requisiti:
[...]
d) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da esplicare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario.
[...]

Art. 132 Doveri degli operai
Gli operai hanno l’obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto e dalle norme regolamentari consortili.
In particolare gli operai hanno l’obbligo di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro conferite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del presente contratto;
b) dedicare la loro attività al Consorzio per l’intero orario di lavoro e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con il lavoro consortile;
c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto d’ufficio, non trarre in alcun modo benefici dallo svolgimento delle mansioni attribuite, usare con la dovuta cura oggetti o strumenti o macchine loro affidati;
[...]

Art. 133 Orario di lavoro festività
La durata dell’orario ordinario settimanale non può superare le 38 ore settimanali di media nell’arco della durata del rapporto.
La ripartizione dell’orario normale nei vari mesi in modo che sia rispettata la media, viene effettuata d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU.
Nell’effettuare tale ripartizione le parti potranno fissare, per un periodo corrispondente alla metà della durata del rapporto, orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media, dei minori orari fissati per il restante periodo, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore.
Per le occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata massima del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata massima giornaliera di lavoro ordinario non può superare le 10 ore.
La durata dell’orario di lavoro dei dipendenti addetti alle occupazioni di cui al precedente comma è ridotta, per un periodo pari al 30% della durata dell’intero rapporto di lavoro, da 50 a 44 ore settimanali.
Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante il rapporto di lavoro per alcuni periodi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo.
Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore.
L’individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 6° comma saranno determinate d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU.
La durata e la distribuzione dell’orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo vengono fissate d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU, al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al precedente comma le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione Provinciale del lavoro.
Resta ferma, per gli operai avventizi dei Consorzi di miglioramento fondiario, l’eventuale diversa disciplina dell’orario di lavoro già concordata in sede locale, purché nel rispetto della media di orario annuo di cui ai precedenti commi.
[...]
Qualora gli operai siano addetti a lavori considerati pesanti o nocivi ai sensi del CCNL. 30 luglio 1970 e relativi accordi circoscrizionali, restano in vigore le riduzioni dell’orario ordinario di lavoro contemplate dai predetti accordi circoscrizionali in vigore al 31 dicembre 1973. In mancanza di tali accordi trova applicazione la norma di cui al 17° comma dell’art. 51 del presente contratto.
Chiarimento a verbale
La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore distribuite secondo le intese di cui al 9° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l’espletamento dell’attività di cui al 4° comma, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per l’ipotesi contemplata al 7° comma.

Art. 135 Provvedimenti disciplinari
Per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari trovano applicazione, in quanto compatibili con la natura dei rapporti di lavoro degli operai avventizi, le corrispondenti disposizioni dettate agli articoli dal 56 al 68 del presente contratto, fermo restando che relativamente ai termini per la contestazione degli addebiti e successive procedure, valgono le disposizioni di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 141 Compenso per lavoro straordinario e festivo
Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, prestazione di lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere le 250 ore annue, salvo caso eccezionali.
Non è ammesso riposo sostitutivo del lavoro straordinario prestato.
[...]
Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi.
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto, non è dovuto alcun compenso.
[...]

Art. 146 Assicurazioni sociali e integrazione trattamenti
Per le assicurazioni sociali obbligatorie, per l’assicurazione contro gli infortuni, per l’assistenza malattie e per l’assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.
[...]

Parte III Contrattazione integrativa aziendale
Art. 154 Contrattazione integrativa aziendale

Presso i Consorzi che non siano gravati da forti passività onerose è consentita la contrattazione aziendale esclusivamente per l’istituzione di un premio di risultato.
[...]

Parte IV Disposizioni transitorie e finali
Titolo II Disposizioni finali
Art. 162 Allegati

Gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante ed essenziale del contratto stesso.

Allegati
Allegato P Norme per l’applicazione del nuovo regime in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Le parti:
visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori in materia di tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
considerato che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
ravvisata l’opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio e la formazione di detta rappresentanza;
ritenuto che la logica sulla quale il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 fonda i rapporti tra le parti nella materia è diretta a superare posizioni di conflittualità e si ispira a criteri di partecipazione;
hanno convenuto quanto segue:

Parte prima
1°) Modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato di norma dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.
Sono eleggibili come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza anche i lavoratori a tempo determinato, purché sia presente nel Consorzio almeno un RLS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In assenza di rappresentanze sindacali aziendali il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nel loro interno.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi.
Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione.
Il verbale è comunicato al Consorzio entro cinque giorni dalla data della elezione.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in servizio presso il Consorzio alla data in cui si svolgono le elezioni. Possono essere eletti rappresentanti per la sicurezza tutti i lavoratori titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, alla stessa data.
La durata dell’incarico è di tre anni.
L’elezione del rappresentante per la sicurezza dovrà svolgersi in ore corrispondenti alle ultime dell’orario giornaliero di lavoro per il periodo di tempo strettamente necessario agli adempimenti elettorali.

2°) Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tempo di lavoro retribuito dedicabile allo svolgimento della funzione
In ciascun Consorzio il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sarà di:
1 rappresentante nei Consorzi che occupano sino a 200 dipendenti;
3 rappresentanti nei Consorzi che occupano più di 200 dipendenti.
Per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ciascun rappresentante per la sicurezza può dedicare le seguenti ore di lavoro retribuito, nell’ambito dell’orario ordinario di lavoro contrattualmente previsto:
20 ore annue nei Consorzi che occupano fino a 50 dipendenti;
25 ore annue nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti;
30 ore annue nei Consorzi che occupano oltre 101 dipendenti;
Le predette ore di lavoro retribuite da dedicare alle funzioni previste all’art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non vengono utilizzate per l’espletamento degli adempimenti previsti dalle lettere b), c), d), g), i) ed l) del citato art. 50.
Ai fini del computo dei dipendenti di cui al presente punto 2°) i dipendenti da prendere in considerazione sono quelli titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato e quelli avventizi, nei confronti dei quali trova applicazione il CCNL al quale è allegato il presente accordo. Per i lavoratori a tempo determinato e per gli avventizi, il computo dei dipendenti su base annua è fatto con il meccanismo del pro rata in ragione dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Chiarimento a verbale
Tenuto conto della definizione che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 dà all’art. 2, comma 1, lett. t, e successive modificazioni danno dell’unità produttiva, le parti si danno atto che nell’ambito dei Consorzi non è dato ravvisare l’esistenza di unità produttive per le quali sorga problema di nomina di rappresentanti per la sicurezza.

3°) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto d’accesso ai luoghi di lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

3.2 Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo tempestivo e preventivo all’assunzione di una decisione o di un orientamento.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

3.3 Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il documento sulla valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, custodito presso il Consorzio ai sensi dell’art. 29, comma 4 del citato D.Lgs..
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto del segreto d’ufficio.

4°) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 50 comma 1, lett. g, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e nei contenuti minimi individuati dall’art. 37 del D.Lgs. medesimo.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà durante l’orario ordinario di lavoro.
Il programma formativo deve comprendere:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
• conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
• metodologie sulla valutazione del rischio;
• metodologie minime di comunicazione.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, provvede ad una integrazione della formazione del rappresentante per la sicurezza.
Impegno a verbale
Le parti si adopereranno affinché i Consorzi facciano ricorso alla formazione finanziata dall’Inail e/o da altri organismi.

5°) Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 la riunione periodica prevista dal comma 1 del predetto art. 35 è convocata con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere, anche prima della scadenza annuale, la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

Parte seconda Organismi paritetici territoriali
Vengono istituiti, a livello regionale, organismi paritetici cui sono affidati i seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro:
• definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
• promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;
• conciliazione delle eventuali controversie che dovessero insorgere presso i Consorzi sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dal presente accordo.
Gli organismi paritetici regionali sono composti da 6 membri: tre designati dalla Unione Regionale dei Consorzi su richiesta dello Snebi e tre designati dalle Organizzazioni sindacali regionali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente accordo, in ragione di un membro per ogni Organizzazione.

Parte terza Uso di attrezzature munite di videoterminali
Fermo restando quanto previsto al Titolo VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale per almeno 4 ore giornaliere consecutive, ha diritto ad interrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa.
Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tali, non sono riassorbibili all’interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell’orario complessivo di lavoro.
È vietata la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.

Parte quarta Decorrenza e durata
Il presente accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2010. Il presente accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta l’accordo continua a produrre i suoi effetti sino a che non sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.
Impegno a verbale
Qualora successivamente alla stipula del presente accordo vengano approvate disposizioni di legge modificative delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, cui si riferisce il presente accordo, le parti si impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell’accordo medesimo alle innovazioni legislative.

Snebi Flai-Cgil Fisba-Cisl Filbi-Uil

Allegato V Disciplina sperimentale del telelavoro
Premessa
Considerato che il telelavoro permette ai Consorzi di modernizzare l’organizzazione del lavoro e consente ai lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette loro di conciliare maggiormente l’attività lavorativa con le proprie esigenze familiari e sociali e che, utilizzando al meglio le potenzialità insite negli strumenti propri della società dell’informazione, risultano accresciute le possibilità di coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più ampie opportunità di impiego,
si conviene quanto segue

1. I Consorzi possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso il miglior impiego delle risorse umane.
2. Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.
In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative al contratto collettivo applicato ed alla descrizione della prestazione lavorativa, nonché le informazioni relative al diretto superiore o agli altri dipendenti consortili ai quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di natura professionale o attinenti alla posizione lavorativa personale.
3. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o rifiutare tale offerta.
4. Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore, il Consorzio può accettare o rifiutare tale offerta.
5. Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.
6. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è reversibile, a richiesta di una delle due parti, con preavviso di 3 mesi. La reversibilità comporta il ritorno all’attività lavorativa nei locali del datore di lavoro.
7. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
• telelavoro domiciliare;
• ed altre forme di lavoro a distanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.
8. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese del Consorzio, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata, presso l’abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico dei Consorzi, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l’entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
9. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.
10. I Consorzi definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede consorziale.
11. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori che svolgono analoghe funzioni nei locali del Consorzio. Non è ammessa variazione dei carichi di lavoro e dei livelli di prestazioni di lavoro inizialmente pattuiti, salvo richiesta del Consorzio alla quale aderisca il lavoratore.
12. L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell’arco della giornata, a discrezione del dipendente, in relazione all’attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un’ora ciascuno, concordati con il Consorzio nell’ambito dell’orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un’ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie, notturne o festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
13. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture consorziali competenti.
14. Nell’ipotesi di fermo prolungato per cause strutturali (interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa) il Consorzio può richiedere al lavoratore interessato il temporaneo rientro presso la sede fino al ripristino del collegamento telematico.
15. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione del Consorzio.
16. I Consorzi stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
• danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelle derivanti da dolo o colpa grave;
• danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature.
17. I Consorzi sono responsabili della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore sulla postazione di lavoro, conformemente alla normativa vigente e alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, i responsabili competenti dei Consorzi e dei lavoratori dipendenti possono accedere al luogo in cui è svolto il telelavoro, concordando preventivamente con l’interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art 36, comma 3 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
18. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità alla formazione, nei luoghi e nei tempi previsti per tutti gli altri lavoratori. Essi, inoltre ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
19. Il contratto individuale indicherà l’unità operativa di appartenenza del telelavoratore.
20. Il Consorzio garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori del Consorzio, come l’opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni del Consorzio medesimo.
21. I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all’interno del Consorzio. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.
22. Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste.
23. I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori, conformemente alla legislazione ed ai contratti collettivi.
24. I Consorzi daranno informazione preventiva alla RSA/RSU nel caso di ricorso al telelavoro.