Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Area Protezione Passiva

 

Prot. n.

Roma,

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n 0009709 del 05/07/2013

Ai Comandi Provinciali VV.F.

 


LORO SEDI


LETTERA - CIRCOLARE

OGGETTO: Qualificazione di resistenza al fuoco di prodotti e sistemi protettivi da impiegare nel settore petrolchimico.

 

Pervengono alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica alcuni quesiti inerenti la qualificazione di resistenza al fuoco di prodotti e sistemi protettivi nel settore degli impianti chimici e petrolchimici.

Giova ricordare che le procedure di classificazione e qualificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione sono riportate nel decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 2007. Il decreto stesso definisce “opere da costruzione” gli edifici e le opere di ingegneria civile.

In base al citato decreto, è consentito determinare la prestazione di prodotti e sistemi protettivi attraverso prove di resistenza al fuoco con riferimento a curve di incendio nominali così come previsto dalla UNI EN 13501-2 e dalla norma UNI EN 1363-2, in particolare, per la curva di incendio da idrocarburi.

Nel caso del settore chimico e petrolchimico è però frequente l’impiego di prodotti o sistemi protettivi specifici pensati per garantire prestazioni di resistenza al fuoco con riferimento a scenari tipici quali, ad esempio, pool fìres, jet fìres, hose stream, etc. non descritti nelle citate norme europee e pertanto non specificatamente trattati nel decreto di cui in premessa.

A tale riguardo, la circolare prot. DCPREV n. 14229 del 19/11/2012, che fornisce alcune indicazioni in merito all’idoneità all’impiego di “prodotti innovativi”, cioè attualmente non coperti da specificazioni tecniche elaborate da Organismi europei di normazione, può rappresentare un valido riferimento. In essa è stabilito che l’uso dei prodotti innovativi possa essere accettato se supportato dalla pertinente valutazione del rischio che ne giustifichi l’impiego e se la prestazione degli stessi sia determinata con riferimento a norme o specifiche di prova nazionali, internazionali o, in assenza di queste, a specifiche di prova adottate da laboratori a tal fine autorizzati.

Analogamente, si ritiene che l'impiego di specifici prodotti e sistemi protettivi qualificati per la resistenza al fuoco nel settore chimico e petrolchimico, possa essere consentito solo a valle di valutazione del rischio ed in presenza di pertinenti rapporti di prova rilasciati da Organismi nazionali o internazionali riconosciuti nel settore.

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
(PlNI)