PROTOCOLLO DI INTESA
IN MATERIA DI PREVENZIONE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO


TRA

La REGIONE LIGURIA, Assessorato Protezione Civile con sede legale in Genova Piazza De Ferrari 1 partita iva e codice fiscale n° 00849050109 rappresentata dall’Assessore Renata Briano nata a Genova il 23 febbraio 1964 a ciò autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale n. …………del ……………,


E

L’I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro della Regione Liguria - con sede legale in Genova, Via D’Annunzio 79, codice fiscale n° 01165400589 rappresentato dal proprio Direttore Regionale dott.ssa Alessandra Lanza, nata a Savona il 2 aprile 1967.

PREMESSO CHE

- la Regione Liguria con la legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 “ Norme regionali in materia di sicurezza e qualità del lavoro” ha inteso promuovere, in collaborazione con gli Enti locali, le parti sociali e gli Enti Istituzionali competenti in materia, un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa, volto a prevenire i rischi ed a garantire la salute, la sicurezza, la regolarità e, più in generale, il benessere nei luoghi di lavoro;
- le attività e le iniziative riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro sono coordinate dal Comitato Regionale di Coordinamento, di cui all’art. 7 del D. Lgsl. 81/2008 come confermato dal successivo D. Lgsl. 106/2009;
- la Regione Liguria – Assessorato Regionale alla Protezione Civile - ha funzioni e compiti di primaria importanza in ambito di protezione civile;
- L’INAIL ha compiti di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di tutela dei lavoratori e di igiene e sicurezza sul lavoro, anche in sinergia con altri Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private;
- sussistono comuni interessi diretti a programmare concrete azioni per il perseguimento dell’obiettivo di migliorare le condizioni di tutela e la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato fra INAIL e Regione Liguria il 15/2/2006 e rinnovato il 24.2.2010 sono state portate a termine significative e positive iniziative a carattere preventivo destinate a imprese e lavoratori che consigliano la prosecuzione della collaborazione;
- in attuazione della legge regionale 30/2007 sono state altresì avviate iniziative di sensibilizzazione sui temi della Responsabilità Sociale, con particolare riferimento agli aspetti della legalità, della sicurezza e della regolarità del lavoro, nei confronti di datori di lavoro pubblici e privati, anche sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 81/08;

CONSIDERATO CHE:

a) sussistono rischi per la popolazione ma anche per i lavoratori e le attività produttive;
b) gli eventi calamitosi dell’autunno degli anni 2011-2012 hanno duramente colpito la Liguria, evidenziando:
- la propensione al dissesto del territorio ligure, l’uso incontrollato del territorio e la mancanza di una pianificazione orientata ad interventi strutturali ed urbanistici rispetto alle dinamiche naturali;
- il cambiamento del clima già discusso dagli anni ’90, con accelerazione della frequenza dei fenomeni e delle dinamiche di “tropicalizzazione” (cicloni – bombe d’acqua) e quant’altro, capaci di scaricare in meno di un’ora precipitazioni normalmente relative a tre-sei mesi;
c) si evidenzia la possibilità, in tempi variabili da poche decine di minuti ad alcune ore, di devastanti eventi alluvionali capaci di coinvolgere persone o cose con elevati trasporti di materiale derivanti dalla facilità di erosione e frane delle pendici liguri piuttosto acclivi e geologicamente vulnerabili;

RITENUTO OPPORTUNO:

lo sviluppo di un progetto finalizzato ad evidenziare nelle aree con profili di pericolosità differenti le attività più o meno vulnerabili a cui fornire specifiche indicazioni di cautela da attuare in caso di Allerta Meteo diramato dall’ARPAL , con idonee regole di condotta per i lavoratori e informazioni utili ad integrare i relativi Documenti di Valutazione dei Rischi aziendali.


Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
(Oggetto dell’intesa)

1. Con il presente Protocollo d'Intesa le parti firmatarie, nella piena distinzione dei ruoli che competono a ciascun soggetto, concordano di perseguire una comune collaborazione, a sostegno di azioni dirette a favorire la cultura della prevenzione e la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro in ambito regionale, in relazione agli eventi idrologici.
2. Le finalità e gli obiettivi specifici di cui al comma 1 vengono perseguiti ed attuati prevedendo altresì, qualora se ne verifichi la necessità nell’ambito della ricerca delle più ampie sinergie, la partecipazione di altri Enti e soggetti interessati, previa intesa con le parti firmatarie.

ARTICOLO 2
(Ambiti di intervento)

Fermo restando quanto disposto dal D. Lgs.vo 196/2003 al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui sopra le Parti firmatarie si impegnano, ognuno nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, a definire ed attuare sul territorio regionale un programma di azioni, anche a carattere sperimentale, con l’obiettivo di:
a) sviluppare una mappatura del rischio su di un’area campione con elevato grado di rischio idrogeologico associato alla presenza di attività produttive nell’area stessa;
b) effettuare, anche nell’ambito di attività programmate dal Centro Regionale di Educazione Ambientale della Liguria (CREA), iniziative e attività di comunicazione inerenti le iniziative ed i risultati ottenuti, tramite seminari, convegni, e produzione di materiale informativo rivolto ad aziende e lavoratori interessati dai rischi individuati al punto a).

ARTICOLO 3
(Modalità attuative)

Le funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività di cui all'articolo 2 sono svolte da un gruppo di lavoro paritetico da istituire tra le parti firmatarie. In particolare il gruppo di lavoro dovrà individuare i progetti operativi, ricompresi negli ambiti d’intervento sopraindicati, le modalità di gestione ed i soggetti attuatori delle iniziative nonché le risorse necessarie.
Le relative decisioni verranno adottate dai competenti Organi delle parti.

ARTICOLO 4
(Trattamento dei dati)

Il trattamento e la diffusione dei dati personali, relativi alle aziende della Liguria, eventualmente richiesti per la realizzazione dei progetti proposti dal gruppo di lavoro e di cui al presente protocollo sono effettuati nell’ambito del perseguimento dei fini istituzionali degli Enti firmatari ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008 e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs 196/2003.
Il trattamento dei dati sarà eseguito unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.

ARTICOLO 5
(Tutela della riservatezza)

L’accesso alle banche dati, informatizzate, automatizzate e/o cartacee, dell’INAIL, ove prevista da progetti proposti dal gruppo di lavoro e di cui al presente protocollo , dovrà essere limitato alla sola conoscenza delle informazioni utili all’espletamento delle attività da eseguire. L’accesso sarà regolamentato secondo le disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4
(Risorse finanziarie)

Per la realizzazione del programma di cui al precedente articolo INAIL – Direzione Regionale Liguria - nei limiti delle risorse finanziarie annualmente messe a disposizione e nella misura discrezionalmente determinata dall’INAIL stesso, concorrerà all’onere economico delle iniziative di cui all’art. 2 punto b).
Analogamente la Regione concorrerà alla spesa, previa approvazione da parte della Giunta Regionale delle iniziative stesse e nei limiti delle disponibilità di bilancio per la relativa annualità.
Risorse aggiuntive potranno essere messe a disposizione da eventuali soggetti partecipanti ai fini della realizzazione di specifiche iniziative.

ARTICOLO 5
(Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa ha validità annuale decorrente dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato mediante accordo tra le parti.

Genova

L’Assessore Regionale alla Protezione Civile
Dott.ssa Renata Briano

Il Direttore Regionale INAIL Liguria
Dott.ssa Alessandra Lanza


Fonte: Regione Liguria dgr 14 giugno 2013, n. 694