Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 25 luglio 2013
Validità: 01.01.2013 - 31.12.2015
Parti: Unionchimica-Confapi e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, PMI
Fonte: FILCTEM-CGIL

Sommario:

Costituzione delle parti
Premessa
Campo di applicazione
Articolo 1 - Contratto di apprendistato
Articolo 3 - Contratto a termine - Somministrazione di lavoro (normativa comune a tutti i settori)
Nuovo articolo - Diritto alle prestazioni della bilateralità
Articolo 11 - Classificazione del personale
Articolo nuovo - Banca ore
Articolo nuovo - Sostegno al reddito / welfare integrativo
Articolo 45 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro
Articolo 47 - Ambiente (Ambiente di lavoro)
Articolo 51 - Diritto allo studio e facilitazioni particolari per i lavoratori studenti
Articolo 66 - Previdenza complementare (Fondapi)
Articolo nuovo - Sostegno alla contrattazione di II livello
Articolo nuovo - Omogenizzazione parti normative contrattuali
Articolo 77 - Decorrenza e durata
Trattamento economico Chimica

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, 25 luglio 2013

Costituzione delle parti
Tra l'Unionchimica Confapi [...], con l'assistenza della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata - Confapi [...] e la Filctem Cgil [...], la Femca Cisl [...], la Uiltec Uil [...], unitamente alla delegazione trattante.

Premessa
Il comparto della piccola e media industria chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro in relazione alle sfide dettate dai cambiamenti in corso e all'esigenza di una crescente competitività, gioca un ruota di primaria importanza per tutto il paese sia in termini occupazionali che in termini di capacità produttiva.
Le parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle PMI dei settori rappresentati. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese del settore operano eliminando i vincoli ingiustificati e riducendo i costi amministrativi che frenano la taro capacità di sviluppo.
Le parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione attraverso l'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.
Le parti inoltre intendono sostenere, in linea con gli indirizzi provenienti dall'Unione Europea e di concerto con gli Organi governativi, interventi tesi a migliorare la qualità dei servizi attraverso la liberalizzazione dei mercati, garantire la riduzione del costo de! lavoro a favore delle aree deboli del Mezzogiorno, sviluppare le aree a forte vocazione industriale, sperimentare nuovi modelli condivisi di politiche attive nei mercato dei lavoro e potenziare la cultura d'impresa unitamente alla diffusione della cultura della responsabilità sociale dell'impresa.
Le Parti, per meglio rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, ritengono la contrattazione collettiva lo strumento di regolazione dei rapporti di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.
Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da Confapi con Cgil, Cisl e Uil vengono integralmente recepiti nel presente CCNL
Relativamente all'Accordo Interconfederale Sanapi, le parti prendono atto che l'accordo interconfederale del 31.01.2013 in materia non ha trovato ancora una sostanziale applicazione a livello interconfederale e pertanto si impegnano di fare una valutazione nell'ambito della durata del vigente contratto al fine di valutare le proposte di intervento per offrire ai lavoratori e alle imprese, con il meccanismo di compartecipazione, tale servizio.
L'eventuale intesa applicativa a livello interconfederale che dovesse intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alfa fase di stesura del testo contrattuale, sarà oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, gli accordi definiti.
Le parti, nell'ambito delle politiche tese alla semplificazione contrattuale, intendono promuovere l'armonizzazione sia della parte economica che della parte relativa al sistema di inquadramento per tutti i settori all'interno del CCNL attraverso lo studio di un apposita commissione paritetica da costituirsi.
Le parti condividendo la preoccupazione sulla grave crisi finanziaria economica e sociale che ha investito il nostro paese intendono promuovere ogni utile iniziativa finalizzata a:
• ridurre il cuneo fiscale che grava sul costo dei lavoro;
• migliorare le condizioni infrastrutturali per favorire la competitività delle imprese del settore;
• sostenere politiche di sviluppo dell'occupazione con particolare riferimento all'occupazione giovanile;
• incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione tasse e contributi, la contrattazione di II livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati tra le parti nelle sedi previste dal II livello di contrattazione.

Campo di applicazione
Il paragrafo relativo al campo di applicazione del contratto viene integrato da quanto sotto riportato:
lavorazioni conto terzi del conciario.

Articolo 1 - Contratto di apprendistato
Ferme restando le attuali disposizioni contrattuali si rimanda ai TU sull'apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011) e alla Legge n. 92/2012 e successive modificazioni e all'Accordo Interconfederale in materia del 20.04.2012.
Il servizio inerente le iniziative per lo sviluppo dell'apprendistato - "Diritto alle prestazioni della bilateralità'', previsto dall’Accordo interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa Intesa Applicativa del 28 dicembre 2012, è gestito tramite l'ENFEA che è chiamato ad operare per la raccolta dei Piani Formativi Individuali e la validazione degli stessi rispetto alla coerenza con i modelli previsti dal CCNL nonché per la formazione sia dell’apprendista che del tutor aziendale.

Articolo 3 - Contratto a termine - Somministrazione di lavoro (normativa comune a tutti i settori)
Ferme restando le attuali disposizioni contrattuali ii contratto a termine e di somministrazione sono regolati dalle disposizione del D.Lgs. 368/01 cosi come modificato dalla Legge n. 92/2012 e successive modificazioni

Nuovo articolo - Diritto alle prestazioni della bilateralità
La bilateralità prevista dagli Accordi Interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria del Sistema di rappresentanza Confapi è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all’interno dei contratti collettivi di categoria.
1. Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell’impresa datrice di lavoro;
2. i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli Accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti;
[...]
5. a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli Accordi e dei CCNL rinnovati ed in corso di rinnovo i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato:
a) "Fondo Sicurezza PMI Confapi"
- 18,00 euro annui (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
- 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore/dovuto dalle aziende con il RLS
b) "Fondo Sviluppo bilateralità PMI Confapi"

[...]
c) "Fondo Sostegno al reddito"
[...]
d) "Osservatorio della contrattazione e del lavoro"
- 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali l'introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello;
[...]

Articolo nuovo - Banca ore
Le parti riconoscono l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizioni di utilizzare in tutto o in parte i recuperi maturati a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di riferimento convengono di istituire il Conto ore individuale
Nel conto ore confluiranno le prestazioni eccedenti e/o straordinarie sulla base di quanto dal CCNL di riferimento con le seguenti opzioni
-50% di quote orarie retribuite 50% di riposi compensativi
-100% di riposi compensativi
-100% di quote orarie retribuite
Per quanto riguarda le prestazioni eccedenti e/o straordinarie, nel mese di competenza verranno corrisposte le relative maggiorazioni previste dal presente CCNL.
Il Lavoratore dovrà formalmente manifestare la propria volontà alle opzioni elencate precedentemente.
I riposi compensativi saranno accantonati nel conto ore individuale. La corresponsione delle quote orarie retribuite saranno corrisposte nel mese di competenza.
Il lavoratore entro il 31 Dicembre di ogni anno potrà modificare con formale comunicazione la propria opzione per l’anno successivo, nel caso ciò non avvenga si intenderà confermato l'opzione in essere.
Qualora la fruizione dei riposi non fosse realizzata entro l’anno successivo a quello di maturazione è legittimo considerare utile per la fruizione un ulteriore anno.
L'utilizzazione delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecnico organizzative e produttive.

Articolo 47 - Ambiente (Ambiente di lavoro)
All’articolo 47 - ambiente è introdotto il seguente capoverso.
Le parti, in coerenza con la normativa vigente e l'Accordo Interconfederale in materia di salute e sicurezza del 20 settembre 2011, si impegnano ad aggiornare le previsioni contrattuali (normative e linee guida) sui criteri di gestione degli appalti per agevolare la corretta attuazione delle previsioni legislative in tema di DUVRI e di qualificazione delle imprese in tema di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in caso di definizione di metodi e procedure di controllo e di verifica relativi alla regolarità complessiva degli appalti.

Articolo nuovo - Omogenizzazione parti normative contrattuali
Le Parti concordano di incontrarsi per definire parti normative comuni al fine di semplificarne le norme.