Tipologia: Accordo
Data firma: 31 luglio 2013
Validità: 31.12.2016
Parti: Fabbrica d’armi Pietro Beretta spa e RSU
Settori: Metalmeccanici, Beretta
Fonte: FIOM-CGIL

Sommario:

Premessa
1. Premesse
2. Informazioni
3. Ambiente di lavoro
4. Orario di lavoro
5. Flessibilità
6. Premio Beretta
7. Premio di risultato
8. Durata e validità

Verbale di accordo

In Gardone Val Trompia lì 31 luglio 2013, tra la Fabbrica d’armi Pietro Beretta spa [...], e di seguito indicata anche come “l’Azienda” e la Rappresentanza Sindacale Unitaria di Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, stabilimento di Gardone Val Trompia (BS), nelle persone che sottoscrivono,

Premesso che
Nel confronto sul piano industriale e nel convenire le azioni oggetto della presente intesa le Parti si danno atto che le relazioni sindacali aziendali intercorse in questi anni hanno contribuito a fronteggiare al meglio la difficile congiuntura economica e convengono, pertanto, di confermare le prassi formatesi e consolidatesi in tale ambito, volte all'individuazione di tutte le possibili e migliori soluzioni per i dipendenti e per l'azienda.
Nel corso del confronto l’azienda ha illustrato il piano di investimenti che intende mettere in atto per proseguire il recupero di competitività del sito produttivo di Gardone Val Trompia. Tale piano, che prevede tra l’altro investimenti per oltre trenta milioni di Euro, consentirà:
- l’ampliamento della gamma prodotto, per cogliere ulteriori opportunità di business
- il completamento del nuovo lay out produttivo e della nuova organizzazione del lavoro;
- l’ulteriore miglioramento delle strutture aziendali produttive e non produttive.
Le Parti nel riconoscere l'importanza della contrattazione di secondo livello intendono pertanto procedere al rinnovo del Premio di Risultato scaduto il 31 Dicembre 2012 e concordano quanto segue

1. Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

2. Informazioni
L’azienda si impegna a fornire alla RSU, con cadenza semestrale o su specifica richiesta, le informazioni relative alla situazione economica, produttiva, occupazionale e agli investimenti definiti nel piano industriale oggetto del presente accordo e in previsione di effettuazione, nonché allo stato di sviluppo della gamma prodotto.

3. Ambiente di lavoro
L’azienda, già particolarmente attenta alla questione dell’ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ribadisce il proprio costante impegno per un continuo miglioramento delle condizioni di lavoro nei singoli reparti e per una prevenzione dei rischi connessi all’attività produttiva.

4. Orario di lavoro
L’azienda, valutata la situazione tecnico/produttiva e di mercato in cui opera, conferma l’orario di lavoro in atto e la sua distribuzione settimanale su 5 giorni lavorativi, dal Lunedì al Venerdì.
Eventuali esigenze tecnico/produttive ed organizzative determinanti significativi scostamenti dal suddetto orario, formeranno oggetto con la RSU di discussione e risoluzione in conformità alla prassi aziendale.

5. Flessibilità
A) Si conferma, per il periodo di vigenza del presente accordo, quanto previsto dagli accordi 06 Febbraio 2001 e 03 Dicembre 2004; nel caso sia necessario utilizzare strutturalmente e con continuità impianti ad alta intensità di investimento di capitali, oltre i quindici turni settimanali dal Lunedì al Venerdì, l’Azienda si riserva la possibilità di comandare turni ulteriori di 6 ore nella giornata di Sabato con orario 06-12 e 12-18 e nella giornata di Lunedì con orario 00-06 (o in alternativa, nella giornata di Sabato con orario 18-24). Tali turnazioni avverranno secondo le modalità già definite nei suddetti accordi vigenti. Le indennità già previste dagli accordi vigenti, vengono così ridefinite:
- turno 12-18 del sabato, € 17
- turno 18-24 del sabato o lunedì 00-06, € 27
L’Azienda fornirà anticipatamente, salvo i casi di urgenza e gravità, la programmazione su base quindicinale delle attività di cui al primo comma della presente lettera A), provvedendo a dame informazione ai lavoratori interessati ed alla RSU.
B) A fronte di particolari esigenze produttive per il periodo di vigenza del presente accordo l’Azienda potrà comandare prestazioni lavorative nella giornata di Sabato in regime di straordinario in aggiunta a quanto previsto dal CCNL secondo la vigente prassi aziendale.
Il personale comandato all’attività lavorativa nelle giornate di Sabato potrà chiedere la trasformazione del 50% delle ore lavorate in permessi retribuiti secondo gli istituti e le prassi operative già in essere.
C) Qualora l’azienda, nel periodo di vigenza del presente accordo ed in presenza di picchi produttivi non fronteggiabili con il ricorso ai normali assetti produttivi, avesse la necessità di ricorrere ad un orario strutturale con 168 ore di utilizzo degli impianti ad alta intensità di investimento, per un periodo non inferiore ai tre mesi, attiverà, previa comunicazione alla RSU, una articolazione di orario con una turnazione a cinque squadre con sistema di tre giorni consecutivi di lavoro e due giorni di riposo
L’articolazione di cui al punto precedente comporterà una riduzione effettiva dell’orario di lavoro pari a 6,40 ore settimanali con una prestazione media effettiva pari a 33,60 ore medie settimanali procapite.
Tale riduzione di orario, non comporterà riduzione della retribuzione diretta, indiretta e differita che continuerà ad essere corrisposta nella misura di quaranta ore settimanali.
Per i lavoratori coinvolti nella turnazione a cinque squadre l’azienda riconoscerà per ogni turno notturno lavorato, l’applicazione della prassi aziendale in materia di permesso cumulo notturno/ indennità premio notte, indennità di mancata mensa e maggiorazione.
[...]
L'attività produttiva sarà in ogni caso sospesa durante i giorni festivi previsti dalla legge, dal contratto nazionale e dagli accordi aziendali.

8. Durata e validità
[...]
Le parti si danno inoltre atto che il campo di applicazione del presente accordo rimane quello definito dall’accordo 23 aprile 2010 e dalle prassi in vigore per quanto concerne il personale di Beretta Holding spa operante in Gardone Val Trompia.
Per quanto non espressamente modificato dalla presente intesa, rimane in vigore quanto già stabilito con le intese precedenti.