Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 20 giugno 2013
Validità: 01.07.2013 - 30.06.2016
Parti: Angopi, Legacoop Servizi e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Ormeggiatori e barcaioli
Fonte: FILT-CGIL

Sommario:

Verbale di incontro
Premessa
Art. 11 Lavoro a turni, lavoro supplementare, lavoro straordinario
Art. 12 Mansioni e classificazioni del personale
Norma transitoria
Art. 13 Retribuzioni
Art. 14 Aumenti periodici di anzianità-scatti di anzianità
Art. 20 Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 39 Contrattazione aziendale di secondo livello
Art. ... Indennità di trasferta
Art... Mobilità
Art.... Contratto a tempo determinato
Allegato 3
Allegato 6
Art. ... Ente Bilaterale
Decorrenza e durata
Allegato 3 bis

CCNL ormeggiatori e barcaioli
Verbale di accordo di rinnovo CCNL, 20 giugno 2013

Verbale di incontro
Addì 20 del mese di giugno dell’anno 2013, si sono incontrate presso la sede dell’Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani - Angopi - Via Salaria 89, Roma, l’Angopi [...], Legacoop Servizi [...], e le OO.SS. Filt-Cgil [...], Fit-Cisl [...], Uiltrasporti [...],
Le parti:
- visto il CCNL del 10 marzo 2011 per gli Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani, la cui scadenza è prevista il prossimo il 30 giugno;
- vista la disdetta contrattuale formalmente presentata dalle organizzazioni sindacali il 20 dicembre 2012;
- vista la piattaforma di rinnovo del suddetto CCNL presentata dalle OO.SS.;
- considerate le intervenute novità normative che hanno interessato istituti contrattualmente previsti;
- preso atto del rinnovo tariffario per il triennio 2013-2015
hanno convenuto quanto segue:

Premessa
La scelta compiuta dalle parti nel 2006 di definire uno specifico contratto nazionale di lavoro per la categoria degli ormeggiatori e dei barcaioli si è in questi anni rivelata corretta, essendosi la relativa disciplina normativa ed economica dimostratasi adeguata ad assecondare le peculiarità del lavoro svolto nei porti dagli ormeggiatori e dai barcaioli.
In particolare, il CCNL si è dimostrato un valido strumento per garantire a livello nazionale un’uniforme disciplina su temi di particolare rilievo quali la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, la previdenza complementare, la valorizzazione delle risorse umane attraverso uno specifico programma di formazione professionale e le tutele sanitarie.
L’assetto societario che i Gruppi si sono dati si è, inoltre, dimostrato funzionale ad assicurare quella necessaria flessibilità anche sotto il profilo economico, essendo le relative risorse disponibili per i Gruppi indissolubilmente legate al traffico dei porti ove essi operano.
In un contesto caratterizzato da indicatori macroeconomici certamente non positivi, la bontà delle scelte allora fatte e anche confermata dalla tenuta dei livelli occupazionali, in evidente controtendenza rispetto all’andamento occupazionale che ha in questi anni caratterizzato altri settori economici.
Le parti sottolineano anche la specifica attenzione prestata alla qualità del servizio offerto, testimoniata dalla pressoché totale diffusione della certificazione qualità presso tutti i Gruppi e dal processo avviato in modo significativo per estendere tale certificazione anche alla sicurezza e all’ambiente.
Considerato quanto sopra e visto l’elevato grado di soddisfazione per il servizio prestato, confermato dai numerosi encomi ricevuti dai Gruppi, le parti ritengono ancora valido il modello normativo nell’ambito del quale i servizi di ormeggio e battellaggio sono prestati.
Conseguentemente sosterranno, anche congiuntamente, ogni iniziativa nazionale e/o comunitaria tesa a rafforzare tale modello, contrastando, invece, ogni tentativo volto al suo stravolgimento e, in particolare, a trasferire nelle sedi periferiche la disciplina dell’organizzazione dei servizi e la relativa determinazione tariffaria.
Le parti condividono che una soluzione in tal senso orientata pregiudicherebbe i livelli di sicurezza delle attività portuali con le ovvie negative ricadute anche sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

Art. 11 Lavoro a turni, lavoro supplementare, lavoro straordinario
Dopo le parole “... è stabilito al successivo art. 13” aggiungere il seguente periodo:
Negli scali ove opera un numero ridotto di ormeggiatori, qualora l’indisponibilità di uno o più di loro non consenta agli altri di usufruire del periodo di riposo previsto dalla turnistica applicata, è possibile differire il periodo di riposo, nel rispetto delle vigenti normative.

Art.... Contratto a tempo determinato
Il ricorso al tempo determinato deve costituire un’eccezione per i Gruppi limitata ad esigenze di copertura dell’organico in attesa dell’espletamento del concorso o per soddisfare il fabbisogno derivante da traffici non consolidati.
Il CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani si applica anche agli ormeggiatori e barcaioli assunti a tempo determinato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
I rapporti a termine non possono avere durata complessiva superiore ai 36 mesi.
Vista la specificità dell’attività lavorativa e del modello organizzativo, l’intervallo per la riassunzione a termine del lavoratore, ai sensi dell’art. 5, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 368/2001, è fissato in 20 giorni nel caso di un contratto di durata fino a 6 mesi e in 30 giorni, nel caso di un contratto di durata superiore ai 6 mesi, per tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine. Sono fatti salvi gli intervalli inferiori che dovessero intervenire con successive modifiche normative in materia.

Allegato 6
Dopo la frase “ai dipendenti dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli” aggiungere “amministrativi e tecnici anche se imbarcati”. Sostituire le parole “‘continua ad applicarsi con” si applica”.
Ferme restando le previsioni di cui all’art. 2516 del Codice Civile, ai soci lavoratori amministrativi e tecnici (operai/meccanici) dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli si applica il Contratto dei lavoratori dei porti 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2012 e successivi rinnovi, sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e da Assiterminal, Assologistica, Assoporti e Fise/Uniport.

Art. ... Ente Bilaterale
Le parti concordano sull’opportunità di istituire un Ente Bilaterale per la categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a cui affidare i seguenti scopi:
[...]
b) certificare l’attività di formazione professionale, valorizzando la figura dell’ormeggiatore e barcaiolo. In particolare, la certificazione è riferita al programma di formazione su cui c’è stato il coinvolgimento, anche nei suoi contenuti, del Ministero dei Trasporti, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e di Assoporti;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
e) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali.
Possono, inoltre, essere ricondotte all’attività dell’Ente Bilaterale alcune iniziative già previste nel presente CCNL e, segnatamente:
a) convalidare la declinazione del profilo professionale dell’ormeggiatore e del barcaiolo, proposta dall’Angopi;
b) sviluppare un modello/sistema di raccolta dati sugli infortuni e incidenti sul lavoro degli ormeggiatori e barcaioli in grado di registrare e monitorare in tempo reale lo staro dell’arte e che permetta di sviluppare azioni politiche e sociali di prevenzione (formazione/campagne di sensibilizzazione, ecc.);
c) favorire lo sviluppo di interventi settoriali/territoriali al fine di realizzare azioni di formazione continua, volte alla qualificazione e all’aggiornamento delle competenze degli ormeggiatori e barcaioli per rafforzare la loro conoscenza e la loro professionalità nel mercato del lavoro e nel territorio di riferimento.
Al fine di dare pratica applicazione alla presente disposizione, le parti si incontreranno entro il 30 dicembre 2013 per definire Statuto e Regolamento dell’Ente Bilaterale.