Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

DI CONCERTO CON

Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

E

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

I DIRETTORI GENERALI

Visto il decreto 11 aprile 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito D.M. 11.04.11, concernente “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”;

Visto il Decreto Direttoriale n. 83 del 4 luglio 2011 di costituzione della Commissione di cui al punto 3.1 dell’allegato III del D.M. 11.04.11, di seguito Commissione di cui al D.M. 11.04.11;

Visto il Decreto Direttoriale n. 5 del 28 gennaio 2013 di modifica della composizione della Commissione di cui D.M. 11.04.11;

Visto il Decreto Direttoriale n. 27 del 8 aprile 2013 di modifica della composizione della Commissione di cui D.M. 11.04.11;

Vista la Circolare n. 21 del 8 agosto 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente “Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'allegato III al D.M. 11.04.11;

Visto il Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013 di cui al punto 3.7 dell’allegato III del D.M. 11.04.11, contenente l’elenco dei soggetti abilitati;

Viste le istanze di abilitazione presentate da CST Certificazioni e Servizi Tecnici s.a.s., da INSPECTA s.r.l., da ISIS s.c.r.l., da Prosystem Engineering s.r.l., da Studio Sanitas s.r.l., da TorinoProgetti s.r.l. e da Triveneto s.r.l.;

Acquisita la richiesta dei soggetti ICMQ S.p.A. di Milano e VIEM s.r.l. di Catania di sospensione dall’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.3.b) dell’allegato III del D.M. 11.04.11;

Preso atto della comunicazione di temporanea indisponibilità dei verificatori trasmessa da ICMQ S.p.A. di Milano e della comunicazione con cui si evidenzia una temporanea situazione di difficoltà legata alla contrazione del mercato trasmessa da VIEM s.r.l. di Catania;

Visto il parere di cui al punto 3.3.a) dell’allegato III del D.M. 11.04.11, circa l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, formulato dalla Commissione di cui al D.M. 11.04.11 in data 19.07.2013;

Ritenute sussistenti le argomentazioni addotte da ICMQ S.p.A. di Milano e VIEM s.r.l. di Catania, rilevanti ai fini del punto 5.4 dell’Allegato III di cui al DM 11.04.11;

Ritenuto che la sospensione dei soggetti abilitati ICMQ S.p.A. e VIEM s.r.l. possa essere disposta per un periodo non superiore all’anno, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, al termine del quale la Commissione, ai sensi del punto 5.4 dell’Allegato III di cui al DM 11.04.11, opererà il controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei suddetti soggetti;

Visto il punto 3.7 dell’allegato III del D.M. 11.04.11, che prevede l’adozione del provvedimento di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati “con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico”;


DECRETANO

Articolo 1


1. A seguito del parere positivo di cui al punto 3.3.a) dell’allegato III del D.M. 11.04.11 e delle valutazioni effettuate circa due richieste di sospensione, viene pubblicato l’elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del succitato decreto, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, riportato in allegato, che è parte integrante del presente decreto.



Articolo 2


1. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione.
2. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. 11.04.11, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. 11.04.11.
3. I soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati di cui al punto 4.2 dell’allegato III del D.M. 11.04.11.
4. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Il registro informatizzato di cui al comma 3 deve essere trimestralmente trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione.


Articolo 3


1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 11.04.11, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei suddetti soggetti abilitati.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che i soggetti abilitati intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al DM 11.04.11, si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione comunicata.
3. All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. 11.04.11, presso il soggetto titolare della funzione, i soggetti abilitati dovranno comunicare l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. Dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
4. A seguito delle segnalazioni di cui al punto 5.3 dell’allegato III del D.M. 11.04.11 o nel caso di verifica della non permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati di cui al comma 1, acquisito il parere dalla Commissione di cui al D.M. 11.04.11, l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato.


Articolo 4


1. L’allegato al Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013 di cui al punto 3.7 dell’allegato III del D.M. 11.04.11, contenente l’elenco dei soggetti abilitati, è integralmente sostituito con quello allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 31 luglio 2013

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Onelli
Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Ruocco
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio

ALLEGATO ELENCO SOGGETTI ABILITATI