Regione Lombardia
D.G. Salute
Circolare regionale 29 luglio 2013, n. 17

Indicazioni in ordine ai criteri di realizzazione di corsi di formazione a distanza in modalità e-learning e avvio della sperimentazione in coerenza con le indicazioni delle linee applicative della conferenza stato regioni degli accordi ex art. 34 comma 2, e 37, comma 2, del d. lgs 81/08 e s.m.i.
B.U.R. 5 agosto 2013, n. 32

Premessa
La presente nota, predisposta di concerto con la DG Istruzione, Formazione e Lavoro, contiene indicazioni in ordine alla corretta realizzazione di corsi di formazione in modalità e-learning in ottemperanza agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e alla necessità di regolamentare l'applicazione della metodologia didattica alla formazione di figure con ruolo in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al d.lgs 81/08 e s.m.i..
In coerenza con quanto esplicitato al paragrafo Formazione in modalità e-learning dell'Accordo siglato il 25 luglio 2102 «Adeguamento e linee applicative degli Accordi ex art. 34 comma 2, e 37, comma 2, del d.lgs 81/08 e s.m.i.», le presenti indicazioni illustrano le modalità organizzative utili ad avviare e monitorare, in Lombardia, la sperimentazione di modelli di formazione e-learning.

1. Formazione in modalità e-learning
a. Definizione

Le linee interpretative - luglio 2012 - della Conferenza Stato-Regioni, relative agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, forniscono una precisa definizione della formazione in modalità e-learning: «modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturali (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro». Ne deriva che questa metodologia didattica, nel contesto della formazione a distanza, è da considerarsi quale forma peculiare.

b. Caratteristiche
L'e-learning si distingue da altre modalità di formazione a distanza (FAD) per la componente Internet e/o web e per la presenza di una «piattaforma tecnologica» specifica. E' basata su un modello formativo interattivo per l'attuazione di un percorso di apprendimento dinamico che si realizza all'interno di una comunità virtuale che consente ai discenti di partecipare alle attività didattico-formative anche attraverso la possibilità di interagire tra di loro e con tutor qualificati.
L'e-learning si caratterizza per la presenza di:
- una funzione, embedded1 nella piattaforma, di monitoraggio delle attività svolte dal discente
- una funzione per la comunicazione tra tutor e discente.
La formazione erogata attraverso la mera trasmissione di lezioni frontali non soddisfa i requisiti indicati negli allegati agli Accordi.
La modalità e-learnig richiesta è quella che valorizza:
- la multimedialità
- l'interattività con i materiali, così che siano favoriti percorsi di studio personalizzati e l'apprendimento sia ottimizzato
- l'interazione umana tra discenti e docenti/tutor, facilitando, sempre attraverso le tecnologie di comunicazione in rete, la creazione di contesti collettivi di apprendimento.
L'e-learning sfrutta la rete web per fornire formazione sincrona e/o asincrona ai discenti, che possono accedere ai contenuti dei corsi in qualsiasi momento e in ogni luogo in cui esista una connessione internet.
La formazione in modalità e-learning deve essere fruita in orario di lavoro del lavoratore; al pari di ogni altra modalità formativa, richiede una ridistribuzione dei carichi di lavoro nel periodo di formazione, onde consentire al discente di seguire le attività didattiche programmate.

c. Verifiche finali
La formazione dei lavoratori erogata in modalità tradizionale in aula non prevede la valutazione finale. Diversamente, se la formazione viene effettuata in modalità e-learning è prevista la verifica finale in presenza (come indicato nell' Allegato 1 dell'Accordo 21 dicembre 2011 e nelle Linee applicative successive).
In particolare, le verifiche finali, ovvero quelle sulla cui base il formatore dichiara il risultato raggiunto dal discente, non possono essere condotte in modalità telematica (cosa possibile per le verifiche intermedie), ma devono essere svolte in presenza, secondo una delle seguenti modalità che dovranno essere scelte dall'azienda in funzione delle proprie esigenze:
1. verifica a carico dell'azienda o del soggetto formatore che, attraverso personale qualificato (in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di sicurezza), potrà somministrare direttamente ai lavoratori che hanno concluso il percorso e-learning l'apposito questionario di valutazione dell'apprendimento;
2. verifica attraverso videoconferenza sincrona2, sempre a condizione che anch'essa sia residente su una piattaforma tecnologica che permetta di tracciare tutte le fasi della verifica finale stessa. Ad esempio, nel caso di somministrazione di questionari, un tutor d'aula (vedi successivo punto 2.b) assicura il corretto svolgimento delle verifiche in videoconferenza.
Le verifiche di apprendimento - in presenza - della formazione erogata in e-learning non devono essere necessariamente svolte alla conclusione del percorso di apprendimento telematico ma possono essere previste/organizzate contestualmente alla verifica finale dell'intero percorso formativo.

2. Soggetto formatore
a. Definizione

Si rende necessario evidenziare la differenza di ruolo tra l'ente fornitore della piattaforma telematica e il soggetto formatore.
Con riguardo all'ambito particolare di cui al presente documento, si definisce soggetto formatore il soggetto giuridico che organizza la formazione in modalità e-learning utilizzando una specifica piattaforma tecnologica, che può essere sviluppata e fornita da un soggetto/ente diverso.
Tutte le verifiche di conformità della piattaforma per la corretta erogazione della formazione in modalità e-learning sono in capo al soggetto formatore; sono altresì in capo al soggetto formatore gli adempimenti a equipaggiamento della piattaforma per dare piena ottemperanza alle previsioni di cui agli Accordi Stato-Regioni.

b. Compiti/ruolo
Per l'erogazione della formazione in modalità e-learning, il soggetto formatore rende disponibile ed assicura che:
- la piattaforma e-learning e tutti i contenuti in formato direttamente fruibile dai discenti
- la connettività adeguata a supportare l'utenza prevista
- le risorse umane di supporto all'aspetto tecnico
- le risorse umane di supporto all'aspetto didattico/ organizzativo.
Il soggetto formatore produce per ciascun corso la seguente documentazione:
- versione su supporto durevole dei materiali veicolati attraverso la piattaforma
- registrazione dei dati di fruizione, di apprendimento e di gradimento per ciascun discente
- registrazione degli elenchi dei partecipanti
- autocertificazione di fruizione sottoscritta da ciascun discente
- statistiche di fruizione, apprendimento e di gradimento per ciascun corso.
La predetta documentazione deve essere esibita dal soggetto formatore all'organo di vigilanza, se da questi richiesta, per la valutazione dei corsi stessi e secondo le scadenze definite.
Il soggetto formatore definisce un documento di progetto esaustivo di tutte le caratteristiche del corso fornendo:
- obiettivi generali, programma e suddivisione in unità didattiche
- target e numero massimo di partecipanti
- modalità con cui i contenuti sono stati declinati in funzione delle differenze di lingua
- finestra temporale di erogazione, ovvero la fruizione dell'applicazione nella sua interezza3
- nominativi dei Tutor tecnici e didattici
- durata di fruizione prevista (intesa quale tempo medio di apprendimento, vedi allegato 3) ripartita per singola unità didattica
- modalità di valutazione dell'apprendimento
- numero e tipo di verifiche intermedie e finali previste
- sede delle verifiche finali;
- scheda di iscrizione contenente contratto formativo in cui il partecipante autocertifica che la fruizione del corso sarà completamente svolta dallo stesso soggetto.
Il soggetto formatore può includere tra i Tutor tecnici e didattici anche personale aziendale qualificato, in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di sicurezza, all'uopo incaricato dal datore di lavoro.
Il soggetto formatore rilascia direttamente l'attestato di frequenza e di superamento della prova di verifica, utilizzando il modello riportato in allegato 2.

3. Campo di applicazione
In ambito regionale, si limita l'applicazione della formazione in modalità e-learning ai percorsi per:
- datore di lavoro con funzione di RSPP modulo normativo e gestionale (1 e 2) e aggiornamento
- lavoratore formazione generale e aggiornamento
- preposto formazione di cui ai punti da 1 a 5 e aggiornamento
- dirigente.

4. Sperimentazione regionale
Gli Accordi, altresì, ammettono la realizzazione in modalità e-learning di:
- percorsi formativi sperimentali riferiti alla formazione specifica di lavoratori e preposti, e alla parte individuata ai punti da 6 a 8 della formazione particolare aggiuntiva dei preposti;
- progetti sperimentali, individuati dalle Regioni e Province Autonome. Per Regione Lombardia detti progetti possono ricomprendere anche sperimentazioni finalizzate a dare valenza di efficacia a percorsi e-learning che si concludono con la verifica finale condotta in modalità telematica.
Per l'attestazione della formazione in modalità e-learning in via sperimentale, al fine di mantenere uniformità a livello regionale, va utilizzato il modello riportato in allegato 2.
La sperimentazione regionale dei percorsi formativi, di cui al presente punto, ha una durata di12 mesi a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare su BURL.

5. Impianto organizzativo
Regione Lombardia, in una logica di valorizzazione delle specificità espresse dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), si avvale delle articolazioni territorialmente competenti, ovvero dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e segnatamente dei Servizi di Prevenzione Salute e sicurezza negli Ambienti di Lavoro, per l'adeguato governo delle proposte sperimentali.
I servizi P.S.A.L. (PSAL) delle ASL sono invitati a ricondurre l'istituzione di specifici tavoli tecnici di confronto con le parti sociali all'interno dei Comitati Provinciali ex art. 7 d.lgs 81/08.
Le proposte sperimentali in modalità e-learning devono essere trasmesse al Dipartimento di Prevenzione Medico della ASL competente per territorio, utilizzando la modulistica riportata in allegato 1.
Nel rispetto della modalità indicata, le proposte sperimentali saranno esaminate - ai fini di una loro validazione - in apposite sedute dei tavoli tecnici di confronto organizzate dai Servizi PSAL.
Qualora una singola proposta sperimentale in modalità e-learning coinvolga aziende site su territori di competenza di più ASL, si invitano le stesse ad una valutazione congiunta della pro-posta stessa.
Le ASL rendiconteranno gli esiti, derivanti dalle sperimentazioni accolte e attuate, alla Struttura Prevenzione ambienti di Vita e lavoro - U.O. Governo della prevenzione e tutela sanitaria della D.G. Salute e le risultanze saranno oggetto di proficuo confronto con le parti sociali, in sede di Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 d.lgs 81/08, e con la competente UO Attuazione delle riforme, strumenti informativi e controlli - DG Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il direttore generale
Walter Bergamaschi


1 In elettronica e informatica, con il termine sistema embedded (generalmente tradotto in italiano con sistema immerso o incorporato) si identificano genericamente tutti quei sistemi elettronici di elaborazione a microprocessore progettati appositamente per una determinata applicazione (special purpose) ovvero non riprogrammabili dall'utente per altri scopi, spesso con una piattaforma hardware ad hoc, integrati nel sistema che controllano ed in grado di gestirne tutte o parte delle funzionalità richieste.
2 La videoconferenza sincrona si connota quale tipologia formativa “residenziale” anche in base al D.d.g. 30 marzo 2012 - D.G. Sanità - n. 2738 “Il Sistema lombardo di educazione continua in medicina - Sviluppo professionale continuo (ECM - CPD): Indicazioni operative per l’anno 2012
3 In sede contrattuale, di norma, sono indicati gli elementi di configurazione oggetto di misurazione. La finestra di erogazione da considerare è quella definita contrattualmente. Per esempio: dal lunedì al venerdì, esclusi festivi, per 8 ore al giorno, 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00


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