Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69
All’articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a):
il numero 2 è sostituito dal seguente:
«2. l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all’80 per cento dell’ammontare dell’operazione finanziaria, con riferimento alle “operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni” e alle “operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi” di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009»;
al numero 3, le parole: «di accesso e di gestione della garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell’ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381»;
il comma 3 è soppresso;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Al comma 3, ultimo periodo, dell’articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “all’80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al 50 per cento”»;
al comma 5:
il primo periodo è soppresso e le parole: «Conseguentemente, all’articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «All’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Nell’ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.
5-ter. Al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono affluire, previa assegnazione all’entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al predetto fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996».
All’articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «sistema produttivo, le» è inserita la seguente: «micro,» e le parole: «per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali»;
al comma 2, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e dagli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche»;
al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 8» sono aggiunte le seguenti: «, secondo periodo»;
al comma 7:
alla lettera a), dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari di cui al comma 2»;
alla lettera b), dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e degli intermediari di cui al comma 2» e le parole: «di scopo» sono soppresse;
alla lettera c), le parole: «che svolgono le banche» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2» e le parole: «sulla misura» sono sostituite dalle seguenti: «sulle misure previste dal presente articolo»;
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca».
All’articolo 3:
al comma 1, le parole: «Agli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’attuazione delle disposizioni», le parole: «sono attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate», le parole: «fonti finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «risorse finanziarie» e le parole: «non possono essere destinatari» sono sostituite dalle seguenti: «non sono destinatari»;
al comma 2, le parole: «decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico»;
al comma 4, le parole: «per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le parole: «dal medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dello sviluppo economico»;
dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Al fine di consentire la migliore attuazione di quanto previsto all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4 deve prevedere l’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore a 20 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Nell’ambito del programma di sviluppo, i progetti d’investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui all’articolo 3, comma I, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell’adempimento alla diffida prevista dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all’articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio”».
All’articolo 4:
al comma 2, le parole da: «Per le gare» fino a: «12 novembre 2011, n. 226» sono sostituite dalle seguenti: «I termini previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226», le parole: «decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo regolamento» e le parole: «1 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le date stabilite dall’Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell’elenco di cui all’Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni»;
al comma 5, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 del presente articolo», le parole: «degli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme», le parole: «sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «è versato» e la parola: «destinati» è sostituita dalla seguente: «destinato»;
al comma 6, dopo le parole: «delle gare» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2» e le parole: «degli enti locali e delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «per gli enti locali e per le imprese,»;
al comma 7, le parole: «del metano e dell’energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «del metano e del GPL», le parole: «impianti di distribuzione carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di distribuzione di carburanti», dopo le parole: «di metano» sono inserite le seguenti: «o di GPL», dopo le parole: «19 aprile 2013» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013, » e dopo le parole: «7 agosto 2003» sono aggiunte le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003»;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. All’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Per tenere conto dell’incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d’affari di cui all’articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) 1,1 per cento del volume d’affari fino a 1.032.000 euro;
b) 0,6 per cento del volume d’affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.0 euro;
c) 0,4 per cento del volume d’affari oltre 2.064.000 euro”».
All’articolo 5:
al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «n. 6/1992» sono sostituite dalle seguenti: «n. 6/92 del 29 aprile 1992» e le parole: «paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99» sono sostituite dalle seguenti: «paniere di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99»;
al secondo periodo, le parole: «Autorità per l’energia elettrica e del gas» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità per l’energia elettrica e il gas»;
al comma 4, le parole: «dal 1 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2014», le parole: «valore di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «valore di cui al comma 3, primo periodo,» e le parole: «come definito al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come definito al comma 3»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore di cui al comma 3, primo periodo, è determinato sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell’ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
il comma 6 è soppresso;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«1-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell’incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013, e del 10 per cento per un ulteriore successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell’incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L’incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno 2012. L’opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell’impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Gestore dei servizi energetici (GSE)».
All’articolo 6:
al comma 1, le parole: «secondo quanto previsto dall’articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera b),»;
al comma 3, le parole: «anni 2014-2015» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2014 e 2015» e le parole da: «recante» fino a: «accisa”,» sono soppresse;
al comma 4, le parole: «Ministro dell’economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’economia e delle finanze».
All’articolo 7:
al comma 1, capoverso, terzo periodo, le parole: «apporti di capitale dalle imprese italiane» sono sostituite dalle seguenti: «apporti di capitale delle imprese italiane»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall’Italia in ambito internazionale per il superamento dell’aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese italiane si devono formalmente impegnare* a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese perigli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani».
All’articolo 9:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’ordinamento dell’Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitività, la coesione e l’unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all’esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l’autorizzazione e per l’effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall’articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni»;
il comma 3 è soppresso;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le città, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalità dei citati programmi operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d’intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorità competenti nell’istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l’ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l’ANCI, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorità di gestione nonché per il raccordo tra le attività di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di capacity building della programmazione regionale unitaria»;
il comma 4 è soppresso;
al comma 5, primo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».
Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali). - 1. Per le finalità di cui all’articolo 9, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.
2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal presente articolo, in quanto compatibili con il presente articolo.
3. Il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è sostituito dal seguente: “IT contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell’articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, costituita ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all’attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici”.
4. Al comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), la parola: “attuatrici” è sostituita dalle seguenti: “responsabili dell’attuazione e dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, costituita ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili dell’attuazione degli interventi strategici”;
b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché gli incentivi all’utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all’articolo 6”.
5. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, per le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia.
6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.
7. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All’articolo 10:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori. Quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni»;
il comma 2 è soppresso,
al comma 3, lettera a), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Liberalizzazione dell’accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica».
Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali). - 1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012, sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all’articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto».
Al capo I del titolo I, dopo l’articolo 12 è aggiunto il seguente:
Art. 12-bis. - (Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati). - 1. All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, una quota annua fino all’importo massimo di 100 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 10 della ‘Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali’, non erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, è destinata a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno*aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell’ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell’organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei debiti fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell’articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la medesima data, con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell’anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e l’attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari e la relativa restituzione, ai sensi del comma 13. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”».
All’articolo 13:
al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro dell’economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«l-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis dell’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo le parole: “per favorire l’accesso alla rete internet” sono inserite le seguenti: “nelle zone rurali, nonché”»;
al comma 2:
alla lettera a), dopo la parola: «finanze» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
alla lettera b), prima della parola: «altresì» e dopo la parola: «scolastiche» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
alla lettera c), capoverso, dopo le parole: «nomina il direttore generale dell’Agenzia» sono inserite le seguenti: «, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica,»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) all’articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti”»;
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) all’articolo 22, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica ‘Società dell’informazione’ che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni”»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati».
Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate linee guida per l’accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on line e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione. L’accreditamento indica, tra l’altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.
2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto on line accreditate anche ponendole in competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti open source che non comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere ritenuto prioritario.
3. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate sono inseriti nell’elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell’articolo 82 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».
All’articolo 14:
al comma 1:
all’alinea, le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;
al capoverso «3-quater», dopo le parole: «All’atto della richiesta del documento unificato» sono inserite le seguenti: «, ovvero all’atto dell’iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall’entrata a regime dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221» e le parole da: «è riconosciuta al cittadino» fino a: «articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell’articolo 3-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino»;
dopo il capoverso «3-quater» è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle entrate»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 47, comma 2, lettera c), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: “di cui all’articolo 71” sono inserite le seguenti: È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax”.
1-ter. All’articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. L’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L)”».
All’articolo 16:
al comma 1, capoverso «4-bis», dopo le parole: «pubbliche e private» sono inserite le seguenti: «nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali».
Dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche). - 1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell’ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all’ente gestore richieste di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l’identità delle medesime”;
b) all’articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all’articolo 30-ter, comma 9, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo”».
L’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. - (Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico). - 1. All’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: “Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,” sono inserite le seguenti: “conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015,”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione”;
c) al comma 6, le parole: “senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE” sono sostituite dalle seguenti: “senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE”;
d) al comma 7, le parole: “con decreto” sono sostituite dalle seguenti: “con uno o più decreti” e le parole: “i contenuti del FSE e” sono sostituite dalle seguenti: “i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonché”;
e) al comma 15, dopo le parole: “dei servizi da queste erogate” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall’Agenzia per l’Italia digitale,”;
f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
“15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all’Agenzia per l’Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.
15-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell’ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE.
15-quater. L’Agenzia per l’Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone l’approvazione alla piena fruibilità dei dati regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini di programmazione sanitaria nazionale; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l’accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all’articolo 9 dell’intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
15-quinquìes. Per il progetto FSE di cui al comma 15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per l’anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia per l’Italia digitale”».
Al capo II del titolo I, dopo l’articolo 17 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 17-bis. - (Modifica all’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell’istituto poligrafico e Zecca dello Stato). - 1. All’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un’idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni”.
Art. 17-ter. - (Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese). - 1. Al comma 2 dell’articolo 64 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Con l’istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti:
“2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID).
2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.
2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.
2-quinqities. Ai fini dell’erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell’identità digitale dei propri utenti. L’adesione al sistema SPID per la verifica dell’accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell’utente esonera l’impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
b) alle modalità e ai requisiti necessari per l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l’interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell’identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete”.
3. Il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente per l’Agenzia per l’Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All’articolo 18:
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull’utilizzazione del Fondo di cui al presente comma»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;
al secondo periodo, dopo le parole: «del presente comma riguardano» sono inserite le seguenti: «il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione,»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali»;
al comma 3, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;
al comma 6, la parola: «esercizio» è sostituita dalla seguente: «pre-esercizio» e le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche con strumenti previsti dall’articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all’articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l’individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall’articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l’anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Per le suddette finalità, nonché per quelle di cui al comma 8, fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-sexies.
8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all’uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in attuazione dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L’assegnazione agli enti locali è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall’assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse resesi disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni. L’assegnazione del finanziamento prevista dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito internet dei due Ministeri.
8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-quater entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all’esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca alle richieste che seguono nell’ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.
8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all’esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.
8-septies. All’articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: “non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi,” sono inserite le seguenti: “se non destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia,”»;
al comma 9:
al primo periodo, dopo le parole: «edifici pubblici,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche,» e dopo le parole: «manutenzione di reti viarie» sono inserite le seguenti: «e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI,»;
al terzo periodo, le parole: «dall’entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» e le parole: «l’ANCI» sono sostituite dalle seguenti: «l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)»;
al quarto periodo, dopo le parole: «I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,» sono inserite le seguenti: «le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,» e le parole: «Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)» sono sostituite dalla seguente: «ANCI»;
al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società ANAS SpA presenta semestralmente alle Camere una relazione sull’attuazione del programma di cui al presente comma.»;
al comma 13, la parola: «milione» è sostituita dalla seguente: «milioni »;
dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente articolo».
All’articolo 19:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 2), le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)»;
al numero 3), capoverso, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario» e le parole: «che faccia» sono sostituite dalle seguenti: «che fa»;
alla lettera b):
al numero 1), le parole: «può indire» sono sostituite dalle seguenti: «possa indire» e le parole: «può provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «possa provvedere»;
al numero 2), capoverso «3-quater»;
al primo periodo, dopo le parole: «contratto di finanziamento o» sono inserite le seguenti: «in mancanza» e dopo le parole: «della sottoscrizione o» è inserita la seguente: «del»;
al quarto periodo, le parole: «rimane valido» sono sostituite dalle seguenti: «rimanga valido»;
al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, né agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario» e le parole: «del contratto di partenariato pubblico privato» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto di partenariato pubblico-privato»;
alla lettera b), capoverso, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario»;
alla lettera c), capoverso, le parole: «Al fine di favorire» sono sostituite dalle seguenti: «2-ter. Al fine di favorire» e le parole: «pubblico privato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «pubblico-privato»;
alla lettera d), le parole: «aiuti di stato.”» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato”»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Fino alla data del 15 settembre 2013 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla stessa data del 15 settembri 2013 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dal medesimo articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all’agente della riscossione l’elenco dei codici tributo interessati dalla sospensione».
All’articolo 20:
al comma 1, primo periodo, le parole: «Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi» sono sostituite dalle seguenti: «Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare»;
al comma 2, le parole: «Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero» e dopo le parole: «programma di interventi di sicurezza stradale,» sono inserite le seguenti: «concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all’asse viario Terni-Rieti,»;
al comma 4, dopo le parole: «sicurezza stradale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;
al comma 5, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di garantire l’efficacia del sistema sanzionatone» relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l’effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all’articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”;
b) al comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico”;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico”;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2.1. Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo”;
d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora l’agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico”;
e) al comma 2-ter, le parole: “alla metà del massimo” sono sostituite dalle seguenti: “al minimo”.
5-ter. Il Ministro dell’interno, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall’articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo.
5-quater. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, escludendo l’addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi»;
alla rubrica, dopo la parola: «Riprogrammazione» è inserita la seguente: «degli».