All’articolo 61:
al comma 1:
l’alinea è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 18, comma 8-septies, 22, comma 3, 23, 32, comma 1-ter, 42-ter, 46, comma 1-bis, 46-bis e 56, pari a 41,1 milioni di euro per l’anno 2013, a 104,7 milioni di euro per l’anno 2014, a 62,9 milioni di euro per l’anno 2015, a 75,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 57,4 milioni di euro per l’anno 2020, a 46,4 milioni di euro per l’anno 2021 e a 40,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede:»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) quanto a 7,65 milioni di euro per l’anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni di euro per l’anno 2013, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2013, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l’anno 2014, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) quanto a 20,75 milioni di euro per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;
dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) quanto a 15,9 milioni di euro per l’anno 2014 e a 3,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-ter) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-quater) quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
alla lettera e):
al secondo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»;
al terzo periodo, le parole: «Agli aumenti disposti ai sensi della presente lettera non si applica l’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre,» sono soppresse.

All’articolo 63:
al comma 3:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) gli avvocati anche se cancellati dall’albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda»;
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda».

All’articolo 64:
al comma 1:
all’alinea, la parola: «richiesti» è sostituita dalla seguente: «necessari»;
alla lettera f), le parole: «dai rispettivi ordinamenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «delle lingua» sono sostituite dalle seguenti: «delle lingue».

All’articolo 65:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l’indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono determinate» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all’Albo»;
al comma 3, le parole: «in pianta organica» sono sostituite dalle seguenti: «nella pianta organica».

All’articolo 67:
al comma 1, le parole: «La nomina a giudice ausiliario ha durata» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice ausiliario è nominato per la durata» e le parole: «e può essere prorogata» sono sostituite dalle seguenti: «, prorogabili».

All’articolo 68:
al comma 3, le parole: «degli standard produttivi» sono sostituite dalle seguenti: «dei parametri di operosità».

All’articolo 69:
al comma 3, le parole: «difendere anche» sono sostituite dalle seguenti: «difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure»;
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato».

All’articolo 71:
al comma 2, le parole: «dalla nomina,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della nomina,», le parole: «ha definito» sono sostituite dalle seguenti: «abbia definito» e la parola: «propone» è sostituita dalle seguenti: «e propone».

All’articolo 73:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «un punteggio di laurea non inferiore a 102/110» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110», le parole: «ventotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta anni» e le parole: «i tribunali e le Corti di appello» sono sostituite dalle seguenti: «le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni»;
al quarto periodo, le parole: «la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «le province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea»;
al comma 3, al secondo periodo, le parole: «a uno o più magistrati dell’ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»;
al comma 4:
dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per l’acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro»;
al settimo periodo, le parole: «di cui all’articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni,» e le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma»;
al comma 5:
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura»;
al terzo periodo, la parola: «teorico-pratico» è sostituita dalla seguente: «teorico-pratica» e le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. L’attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell’Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell’Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali»;
il comma 12 è soppresso;
al comma 15, le parole: «di giudice onorario» sono sostituite dalle seguenti: «a giudice onorario» e le parole: «di vice procuratore onorario» sono sostituite dalle seguenti: «a vice procuratore onorario»;
al comma 16, alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito».

La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Modifiche all’organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione».

L’articolo 74 è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - (Magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio) - 1. All’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “trentasette magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “sessantasette magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio”;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell’ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo alle lezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione”.
2. In sede di prima applicazione dell’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio.
4. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell’attività svolta dai magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.
5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l’allegato 2 è sostituito dall’allegato A annesso al presente decreto.
6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo».

All’articolo 75:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All’articolo 76:
al comma 1:
all’alinea, le parole: «Al codice» sono sostituite dalle seguenti: «Nel titolo V del libro quarto del codice»;
al capoverso «791-bis»:
le parole: «791-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 791-bis.»;
al primo comma:
al primo periodo, le parole: «la nomina di un notaio avente» sono sostituite dalle seguenti: «la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato»;
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente codice»;
al quarto periodo, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;
al secondo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;
al terzo comma:
al primo periodo, le parole: «notaio designato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista incaricato»;
al secondo periodo, le parole: «Libro III, Titolo II, Capo IV» sono sostituite dalle seguenti: «Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis»;
al terzo periodo, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;
al quarto comma, le parole: «Libro IV» sono sostituite dalle seguenti: «Libro quarto» e la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;
al quinto comma, le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «quarto comma» e la parola: «notaio», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;
alla rubrica, le parole: «al notaio» sono sostituite dalle seguenti: «a un professionista».

All’articolo 77:
al comma 1, lettera a), capoverso «185-bis»:
le parole: «185-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 185-bis.»;
al primo periodo, le parole: «deve formulare alle parti» sono sostituite dalle seguenti: «formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto,»;
il secondo periodo è soppresso;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice».

All’articolo 78:
al comma 1, lettera a), la parola: «udienza» è sostituita dalle seguenti: «l’udienza».

Gli articoli 79 e 80 sono soppressi.

All’articolo 82:
al comma 1, lettera b), le parole: «Con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto motivato», le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «che fissa il termine di cui al primo periodo» e le parole: «, e si applica» sono sostituite dalle seguenti: «; si applica»;
al comma 2, dopo le parole: «settimo comma,» sono inserite le seguenti: «primo periodo, del»;
al comma 3, capoverso:
al primo periodo, le parole: «di cui al sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «che fissa il termine di cui al sesto comma»;
all’ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente segno: «“»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all’articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220».

All’articolo 83:
al comma 1, le parole: «di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio».

All’articolo 84:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«Oa) all’articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”;
Ob) all’articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza”»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) all’articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”»;
alla lettera b):
il capoverso «1» è rinumerato come capoverso «1-bis»;
al medesimo capoverso «1»:
al primo periodo, dopo la parola: «medica» sono inserite le seguenti: «e sanitaria» e dopo le parole: «è tenuto» sono inserite le seguenti: «, assistito dall’avvocato,»;
dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) all’articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”»;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) all’articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) all’articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I commi l-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell’azione civile esercitata nel processo penale”»;
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) all’articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Fermo quanto previsto dal comma l-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto”»;
alla lettera f), le parole da: «al comma 2» fino alla fine della lettera sono soppresse;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all’articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale”»;
alla lettera g):
all’alinea, la parola: «sostituto» è sostituita dalla seguente: «sostituito»;
al capoverso, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis e 2» ;
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) all’articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: “non oltre quindici” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre trenta” e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”»;
alla lettera i), il capoverso «5» è rinumerato come capoverso «4-bis»;
la lettera 1) è sostituita dalla seguente:
«l) all’articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13”»;
la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) all’articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, in tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico”»;
la lettera n) è sostituita dalla seguente:
«n) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“Art. 13. - (Spese processuali). - 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri”»;
alla lettera o), capoverso «4-bis» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p) all’articolo 17:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime dell’indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2”;
2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:
“5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del presente decreto, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
5-ter. Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”».

Al capo VIII del titolo III, dopo l’articolo 84 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 84-bis. - (Modifica all’articolo 2643 del codice civile). - 1. All’articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente:
“12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Art. 84-ter. - (Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni). - 1. All’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“5-quater. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle stesse controllate, il compenso di cui all’articolo 2389, terzo comma, del codice civile per l’amministratore delegato e il presidente del consiglio d’amministrazione non può essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo.
5-quinquies. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione è sottoposta all’approvazione dell’assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società e delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 5-quater. In tale sede, l’azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo.
5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano state adottate riduzioni dei compensi dell’amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle previste nei medesimi commi”».

All’articolo 85:
al comma 3, secondo periodo, le parole: «copertura finanziaria, del» sono sostituite dalle seguenti: «copertura finanziaria del»;
al comma 4, le parole: «del presente provvedimento non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «del presente titolo non devono derivare».


Prima dell’allegato A è inserita la seguente tabella:

 

«TABELLA 1
(Articolo 18, comma 8-quater,)

REGIONI

ABRUZZO

4.000.000

BASILICATA

2.000.000

CALABRIA

13.000.000

CAMPANIA

18.000.000

EMILIA-ROMAGNA

7.000.000

FRIULI VENEZIA GIULIA

2.500.000

LAZIO

14.000.000

LIGURIA

4.000.000

LOMBARDIA

15.000.000

MARCHE

3.000.000

MOLISE

2.000.000

PIEMONTE

9.000.000

PUGLIA

12.000.000

SARDEGNA

5.000.000

SICILIA

16.000.000

TOSCANA

10.000.000

UMBRIA

2.500.000

VALLE D’AOSTA

1.000.000

VENETO

10.000.000

TOTALE NAZIONALE . . .

150.000.000


L’allegato A è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO A
(Articolo 74, comma 5)
“ALLEGATO 2
(Articolo 1, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione Organico
Primo Presidente della Corte di cassazione 1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1
Presidente di sezione della Corte di cassazione 54
Consigliere della Corte di cassazione 303
Magistrato di tribunale destinato all’ufficio del massimario e del ruolo 67

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1248):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Letta), dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri (Alfano), dal Ministro dell’interno (Alfano), dal Ministro per lo sviluppo economico (Zanonato), dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione (D’Alia), dal Ministro dell’economia e delle finanze (Saccomanni), dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (Lupi) e dal Ministro della giustizia (Cancellieri) in data 21 giugno 2013.
Assegnato alle Commissioni riunite I (affari costituzionali) e V (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 24 giugno 2013 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.
Esaminato dalle Commissioni riunite I e V, in sede referente, il 2, 4, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 22 luglio 2013.
Esaminato in Aula il 2, 22 e 23 luglio 2013 e approvato il 24 luglio 2013.

Senato della Repubblica (atto n. 974):
Assegnato alle Commissioni riunite la (affari costituzionali) e 5a (bilancio), in sede referente, il 26 luglio 2013 con pareri delle Commissioni 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a e 14a.
Esaminato dalla 1 Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 luglio 2013. Esaminato dalle Commissioni riunite 1 e 5a, in sede referente, il 29, 30 e 31 luglio 2013; il 1°, 2 e 5 agosto 2013.
Esaminato in Aula il 30 luglio 2013; il 5 e 6 agosto 2013 e approvato il 7 agosto 2013.

Camera dei deputati (atto n. 1248-B):
Assegnato alle Commissioni riunite I (affari costituzionali) e V (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, l’8 agosto 2013 con parere del Comitato per la Legislazione.
Esaminato dalle Commissioni riunite I e V, in sede referente, l’8 agosto 2013.
Esaminato in Aula l’8 agosto 2013 e approvato il 9 agosto 2013.