Cassazione Penale, Sez. 4, 30 agosto 2013, n. 35827 - Utilizzo di un'autopompa per le operazioni di getto di calcestruzzo ed accidentale contatto con i conduttori della linea elettrica





 

Fatto





Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari confermava, per quanto qui rileva, quella di primo grado che aveva affermato la penale responsabilità di Z. A., M. G. e P. G. A. in ordine al delitto di cui agli artt. 113 e 589, commi 1 e 2, c.p. per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore S. A., condannando altresì gli imputati in solido al rimborso in favore delle parti civili delle spese del grado, ivi liquidate.

Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso in data 13 settembre 1999 all' operaio S. A., dipendente della ditta T.I.C., della quale era amministratore unico, il M., impegnata, secondo la costruzione accusatoria, confermata dai giudici di merito, in forza di contratto di appalto del 2.12.1998 stipulato tra altra ditta ed il comando Generale dell' Arma dei Carabinieri, nei lavori di costruzione di un piazzale di volo, di un fabbricato ad uffici nonché di una palazzina per alloggi di servizio, all'interno della Caserma dei Carabinieri "D.S.", in Abbasanta.

Il S., secondo la ricostruzione dei fatti, rimasta incontestata, mentre si trovava sul solaio del primo livello di uno dei fabbricati in costruzione all'interno del cantiere, al termine delle operazioni di sversamento del calcestruzzo attraverso il braccio mobile di un' autopompa, azionava, tramite una pulsantiera, il predetto braccio mobile, con l'intento di pulire la tubazione; nell'eseguire tale movimento, il braccio del veicolo andava ad urtare, tranciandola, una linea aerea di media tensione che partiva da una cabina Enel situata a distanza minore di cinque metri dalla costruzione. Da tale manovra seguiva la messa sotto tensione della struttura metallica della pompa e la sottoposizione del S. ad elettrocuzione, a cui seguiva l'immediato decesso del lavoratore.

Lo Z., il M. ed il P. erano stati chiamati a risponderne nelle rispettive qualità: di coordinatore per la progettazione (lo Z.), di datore di lavoro e legale rappresentante dell' impresa esecutrice dei lavori denominata " T.I.C. s r.l. (il M.), di legale rappresentante della omonima ditta subappaltatrice (il P.), essendosi ravvisati a loro carico profili di colpa, sia generica, sub specie dell'imprudenza e della negligenza, sia specifica, per avere consentito, senza la predisposizione di misure di tutela idonee ad eliminare il rischio di accidentali contatti con i conduttori della linea elettrica, l'utilizzo di un'autopompa per le operazioni di getto di calcestruzzo sul solaio di primo livello di uno dei fabbricati in costruzione all'interno del cantiere, anche in violazione del divieto previsto dall'art. 11 d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche a distanza minore di cinque metri dalla costruzione in corso (tale violazione è stata contestata a tutti e tre gli imputati).

La colpa specifica dello Z., nella qualità sopra indicata, veniva, inoltre, fondata, nel capo di imputazione, sulla violazione degli obblighi previsti dall'art. 4, lettera a) e b) e 12 d.Lgs n. 494/1996, in quanto nel prevedere espressamente l'utilizzo nell'esecuzione dei lavori della pompa per il getto del calcestruzzo, non aveva individuato nel piano di sicurezza dallo stesso elaborato alcuna indicazione preventiva atta ad eliminare il rischio cui erano esposti i lavoratori a causa della linea elettrica aerea posta in prossimità dell'area interessata ai lavori.

La colpa specifica del M. veniva, invece, fondata anche in relazione alla violazione dell'art. 9 d.Lgs 494/96, perché, nella qualità di datore di lavoro della vittima, aveva omesso di provvedere alla redazione ovvero all'accettazione del piano di sicurezza e di coordinazione al fine di acquisire compiuta cognizione dei rischi e non aveva proceduto alla predisposizione di misure di sicurezza atte ad evitare il rischio di accidentali contatti con le linee elettriche aeree.

Analogo profilo di colpa specifica veniva individuato a carico del P., nella qualità di subappaltatore.

La Corte di merito, nel confermare il giudizio di responsabilità a carico degli imputati, rilevava in premessa un profilo di inammissibilità dei ricorsi, specie con riferimento al tema dell'interruzione del nesso causale, evidenziando che gli appelli ripercorrevano le tesi sostenute in primo grado senza farsi carico delle risposte già fornite dal Tribunale. La sentenza evidenziava altresì che la contestazione riguardava una ipotesi di cooperazione nel reato colposo, ai sensi degli artt. 113, 589, c.p.. sul rilievo che a tutti i prevenuti era stato addebitato di avere con condotte indipendenti ma convergenti, nella reciproca consapevolezza, posto le condizioni efficienti per la produzione dell'evento mortale non voluto ma prevedibile. In questa prospettiva ciò che veniva in rilievo, al fine della individuazione della responsabilità, era semplicemente il fatto che la vittima lavorasse nel cantiere, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quella specifica nel caso in esame previste dall' art. 11 d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164.

Quanto alla posizione dello Z., il giudice di appello, nel ripercorrere la motivazione della sentenza di primo grado, escludeva alcuna nullità per difetto di correlazione tra imputazione contestata e la sentenza sul rilievo che l'imputato era stato ritenuto colpevole proprio in relazione ai profili di colpa contestati nel capo di imputazione, per non avere fornito nel piano di sicurezza alcuna indicazione ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori dal rischio cui erano esposti in relazione alla linea elettrica, esistente certamente quando lo Z. aveva eseguito il piano, pur avendo previsto l'uso della pompa idraulica per i lavori. A tal fine si evidenziavano quelle parti della sentenza di primo grado che avevano rilevato l'assoluta genericità delle 781 pagine di previsione del piano, nel quale non era previsto il rischio da elettrocuzione dalle linee aeree (neanche nella scheda 67 che si ritiene quella applicabile alla lavorazione in oggetto) e che prevedeva, in sostanza, quale unico metodo di elevazione del calcestruzzo la pompa idraulica e non anche la gru. Gli altri argomenti sviluppati dal Tribunale non escludevano, secondo il giudicante, i conclamati profili di colpa contestati nel capo di imputazione e ritenuti nella sentenza di primo grado. Sul giudizio di comparazione delle circostanze, il diniego della prevalenza veniva motivato sull'omesso versamento alle vittime del risarcimento del danno e sulla strategia difensiva adottata, concentrata nello scaricare sulla vittima la responsabilità esclusiva dell'infortunio

Con riferimento al M., si affermava, in conformità al giudice di primo grado, la responsabilità dell'imputato, che, nella qualità di datore di lavoro del S., aveva esposto il lavoratore, inserito nella dinamica lavorativa di un cantiere mobile, ad un rischio prevedibile (che la pompa entrasse in contatto con la linea aerea durante le operazioni di getto del calcestruzzo), senza porre in atto misure adeguate di protezione, così disattendendo la tesi difensiva che identificava tale figura con quella dell'appaltatore o subappaltatore, sui quali gravava ex artt. 9 del d.lgs 494/96 e 7 d.lgs 626/94 il rischio per l'attività stessa. Veniva, altresì, esclusa, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la tesi difensiva secondo la quale il contratto intercorso tra la ditta T.I. e l'impresa A., attinente alla fornitura del calcestruzzo, era da qualificare quale vendita di materiale prodotto dalla T.I. con consegna presso il cantiere dell'acquirente e non di appalto, come sostenuto dai giudici di primo grado, il che escludeva il richiamo ai doveri di formazione tecnica e normativa in capo alla T.C., che vi aveva peraltro ottemperato.

Il giudizio di responsabilità a carico del P. veniva confermato sottolineando il ruolo attivo del medesimo all'interno del cantiere, del quale seguiva costantemente i lavori e la consapevolezza da parte dello stesso del rischio connesso alla presenza delle linee elettriche per aver partecipato alle riunioni a Cagliari (in particolare quella del 3 agosto) in cui si era parlato della necessità dello spostamento dei cavi. Né le condotte dei coimputati potevano ritenersi idonee ad interrompere il nesso causale, non risultando affatto che le funzioni del P. fossero solo esecutive e sussistendo un obbligo di cooperazione tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice secondo quanto espressamente sancito dall'art. 7 della legge 626/94.

Propongono ricorso Z. A., M. G. e P. G. A..

I ricorsi vengono sotto sintetizzati, nei limiti imposti dall'articolo 173 disp. att. c.p.p..

Z. A., dopo ampia premessa contenente la descrizione dell'infortunio e precisi riferimenti alla normativa di settore ed al contenuto del piano di sicurezza e coordinamento, articola cinque motivi.

Con il primo motivo lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata che avrebbe omesso di fornire risposta alla doglianza con la quale si era evidenziato che il PSC, relativamente allo specifico lavoro nel corso del quale si era verificato l'infortunio, non prevedeva l'utilizzo dell'autobetonpompa - entrata in contatto con la linea elettrica-quale mezzo di sollevamento del calcestruzzo. Sul punto si sostiene che il PSC specifico riferito agli alloggi - ossia all'opera nel corso della quale si era verificato l'infortunio-nell'esaminare alla scheda 68 i rischi connessi alla esecuzione del getto di solaio, prevedeva a tale scopo il solo utilizzo dell'autobetoniera e non anche della pompa idraulica di sollevamento per getto, menzionata nelle schede 66 e 67 relative alla costruzione della palazzina uffici, per la quale non esisteva la linea elettrica aerea ed il relativo rischio. L'utilizzo dell'autobetoniera non escludeva,pertanto, l'utilizzo della gru, come emergeva dalle schede 1 e 18, che prevedevano espressamente la presenza della linea elettrica e la necessità di operare a mt 5 di distanza dalla stessa. Si sostiene, pertanto, che la causa fondamentale dell'infortunio risiedeva nell'assenza del coordinatore per l'esecuzione dei lavori che, se presente, avrebbe impedito l'utilizzo del mezzo non previsto dal PSC.

Con il secondo motivo si duole di un'ulteriore profilo di carenza della motivazione che, riprendendo le argomentazione del primo giudice, aveva affermato che lo Z. aveva solo apparentemente assolto all'onere di progettazione, predisponendo un piano dal contenuto astratto e generico, senza tener conto della previsione di diverse modalità di esecuzione dei getti dei solai nel PSC degli uffici e degli alloggi e della incongrua normativa vigente all'epoca, che imponeva la redazione del piano ancora prima di avere individuato le ditte esecutrici dei lavori e che non prevedeva la successiva redazione di un piano esecutivo di dettaglio.

Con il terzo motivo denuncia ancora una volta la violazione dell'art. 521 c.p.p. sul rilievo che i giudici di merito avevano fondato la responsabilità dello Z. sulla predisposizione del piano per la sicurezza solo apparente a fronte del capo di imputazione che gli contestava di avere consentito, senza la predisposizione di misure di tutela atte ad eliminare il rischio di accidentali contatti con i conduttori della linea elettrica, l'utilizzo di un'autopompa per le operazioni di getto di calcestruzzo sul solaio di uno dei fabbricati in costruzione, omettendo di fornire alcuna indicazione, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi a cui erano esposti i lavoratori, in riferimento alla presenza in cantiere della predetta linea elettrica, Con il quarto motivo lamenta l'ulteriore manifesta illogicità della motivazione sotto un duplice profilo, rilevando, innanzitutto, che, contrariamente a quanto affermato dal giudicante, non era obbligo dello Z. segnalare la linea elettrica ancora esistente al momento in cui egli aveva redatto il progetto e dettare le prescrizioni necessarie a neutralizzare il relativo rischio, anche perché la stessa Corte di appello aveva affermato che il coordinatore per la progettazione non poteva imporre allo Stato committente uno specifico cronoprogramma dei lavori, così da avviare le lavorazioni inerenti l'appalto degli alloggi solo dopo la conclusione dell'appalto in corso relativo alla rimozione della linea elettrica esistente. Sotto altro profilo, si sostiene che compito del coordinatore per la progettazione era quello di sviluppare il progetto esecutivo commissionatogli attenendosi alle previsioni del progetto preliminare e definitivo già predisposti dalla stazione appaltante pubblica, che non indicavano l'esistenza della linea elettrica proprio perché la stessa doveva essere rimossa in esecuzione di altro appalto, già in corso di esecuzione all'epoca in cui fu conferito l'incarico di progettazione. Non era, pertanto, prevedibile il mancato rispetto della tempistica dei lavori appaltati da parte della Pubblica Amministrazione, anche perché la normativa all'epoca vigente, in particolare la legge n. 109/1994, era strutturata in modo tale da garantire l'adeguata progettazione di ogni lavoro pubblico e da evitare la necessità di varianti e/o sospensioni in corso d'opera. La persistenza in loco della linea elettrica era invece dipesa da gravi colpe della committenza pubblica, come era emerso dalle dichiarazioni rese in udienza dal Generale B., secondo le quali la sottovalutazione della portata dei lavori aveva imposto una serie di aggiustamenti per adeguare la fornitura della corrente elettrica ad una quantità superiore.

Con il quinto motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione circa il mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

Sul punto si sostiene che rientra nell'ambito del diritto di difesa invocare la colpa della parte offesa e, pertanto, tale elemento non può essere valutato a sfavore nel giudizio di comparazione delle circostanze La Corte territoriale, inoltre, non aveva tenuto conto che nella determinazione del fatto avevano concorso, oltre la colpa del lavoratore, quella di altri tre imputati e che nella vicenda aveva svolto un ruolo decisivo anche la mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

M. G. articola tre motivi.

Con il primo, dopo aver ampiamente fatto riferimento alle motivazioni fornite dai giudici di merito ed alle questioni sollevate con i motivi di appello, lamenta la mancanza di motivazione sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe fornito risposta alle argomentazioni sviluppate a fronte della sentenza di primo grado. Il riferimento è, in particolare, alla tesi difensiva secondo la quale dal complesso della normativa di settore, ivi compresa da ultimo l'art. 8 del d.Lgs. 528/1999, emergeva che l'ambito dei destinatari delle norme ivi citate fosse da individuare nelle sole figure dell'appaltatore e del subappaltatore, e cioè dei titolari del cantiere, vale a dire delle imprese effettivamente esecutrici di lavori e non dei titolari di tutte le imprese che a qualunque titolo avessero avuto un qualsivoglia coinvolgimento o contatto con il cantiere.

In conclusione, si sostiene che la T.I.C. non era destinataria della normativa di sicurezza vigente per cantieri edile e non era neppure "datore di lavoro", essendo tale termine attribuito dalla normativa di riferimento all'appaltatore ed al subappaltatore.

Il riferimento è, altresì, al motivo di appello secondo il quale la normativa di sicurezza non era destinata a qualsiasi soggetto presente anche solo occasionalmente nel cantiere, come era avvenuto nel caso in esame per la T.I.C., ed alla censura avverso il criterio proposto dalla sentenza di primo grado che aveva fatto riferimento, a tal fine, alla significativa e strumentale permanenza dell'impresa nel cantiere. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione anche sul motivo di appello diretto a contrastare la qualificazione giuridica del contratto che era intercorso tra la ditta T.I. e l'impresa A., attinente alla fornitura del calcestruzzo. Sul punto si sostiene trattarsi di vendita di materiale prodotto dalla T.I. con consegna presso il cantiere dell'acquirente e non di appalto, come sostenuto dai entrambi i giudici di merito, il che escludeva il richiamo ai doveri di formazione tecnica e normativa in capo alla T.C., che vi aveva peraltro ottemperato.

Con il terzo motivo si censura come insufficiente la motivazione con cui la Corte di merito aveva confermato la percentuale di responsabilità attribuita alla vittima (il 25%), omettendo di valutare i concreti profili di fatto afferenti la condotta del S., operaio esperto e perfettamente a conoscenza della presenza in loco della linea elettrica e limitandosi a riaffermare genericamente la preminenza della responsabilità altrui.

P. G. A., tramite difensore, articola due motivi.

Con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 601, comma 1, n. 3 e 429 c.p.p. assumendo che il decreto di citazione per l'appello erroneamente conteneva il riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari in data 25 maggio 2011 mentre l'imputato aveva interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Oristano del 25 maggio 2010.

Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione sotto più profili. Si duole innanzitutto della omessa estensione nei suoi confronti dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. concessa con giudizio di prevalenza al coimputato A. per l'effettuato risarcimento del danno nei confronti delle parti offese, sostenendosi il carattere oggettivo dell'attenuante stessa, in considerazione dell'avvenuto soddisfacimento della parte civile. Si deduce poi che la Corte di merito aveva illogicamente ritenuto il concorso del P. nella determinazione dell'evento letale, pur in presenza della responsabilità primaria ed esclusiva di altri soggetti tenuti al rispetto degli obblighi inerenti alla sicurezza. Si sostiene, in particolare, che l'instaurazione del cantiere a distanza illegale dai cavi elettrici implicava in via assorbente la responsabilità altrui.



Diritto




I ricorsi sono manifestamente infondati giacché la sentenza è in linea con l'apposita disciplina sulla prevenzione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza, simultanea o successiva, di varie imprese o lavoratori autonomi nel medesimo contesto spaziale, dettata dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (di attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), applicabile ratione temporis al caso in esame, ed attualmente regolata dagli artt. 88 e segg del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Per corrispondere alle doglianze dei ricorrenti appare preliminare fare riferimento alla rigorosa disciplina dettata in materia di misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili dove proprio è più frequente il ricorso allo strumento contrattuale dell'appalto o del subappalto, come nel caso in esame, o il ricorso a sinergiche collaborazioni di lavoratori autonomi.

All'art. 2 del d.Lgvo. 14 agosto 1996, n. 494 è definito "cantiere temporaneo o mobile" qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, quali - In dettaglio - quelli riportati nell'elenco all'allegato 1 (trattasi di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,demolizione,conservazione,risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, nonché, ancora, gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile) (cfr. ora articolo 89, comma 1, lettera a), del decreto 81/2008 e allegato X del medesimo decreto).

Con riferimento, in particolare, alle doglianze proposta dal ricorrente Z. assumono particolare significato gli obblighi posti a carico del "coordinatore per la progettazione" (v. art. 4 del d.lgs 494/1996 ed ora definito dall'art. 89, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 81 del 2008: "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera") ossia, il soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.

Al coordinatore per la progettazione compete essenzialmente di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e di predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione (v. ora anche art. 91 citato decreto 81/2008).

Tale figura è ben distinta dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori (v. art. 5 del d.lgs 494/1996, ora art. 89 decreto 81/2008, che lo definisce "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera") a cui compete essenzialmente, sempre per la soddisfazione della medesima esigenza prevenzionale: di verificare sia l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento sia l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), che, con finalità complementare di dettaglio del PSC, deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; di organizzare la cooperazione e il coordinamento delle attività; di segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze, proponendo la sospensione dei lavori o arrivando finanche ad esercitare personalmente il potere/dovere di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni (articolo 92 decreto 81/2008).

Si tratta di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Con la doverosa puntualizzazione che entrambi tali soggetti, a differenza del RSPP, hanno una posizione di garanzia diretta, giacché è prevista una diretta responsabilità penale per il caso di inosservanza dei loro obblighi (cfr. articoli 21 del d.lvo 494/96 e 158 del decreto legislativo n. 81).

Ciò premesso, infondato è il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta la omessa motivazione sulla doglianza con la quale si evidenziava che il piano di sicurezza, relativamente allo specifico lavoro nel corso del quale si era verificato l'infortunio, (la costruzione degli alloggi, prevista nella scheda 68), contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, prevedeva a tale scopo il solo utilizzo dell'autobetoniera e non anche della pompa idraulica di sollevamento per getto, menzionata nelle schede 66 e 67 relative alla costruzione della palazzina uffici, per la quale non esisteva la linea elettrica aerea ed il relativo rischio.

Il motivo introduce profili di merito, che non possono trovare accoglimento, laddove il giudice di merito si è ampiamente soffermato, apprezzando, in particolare, la non esaustività del piano di sicurezza che in nessuna delle schede, neanche in quella n. 68 - ritenuta dal ricorrente quella applicabile alla lavorazione nel corso della quale si è verificato l'incidente - segnalava la presenza di linee aeree e tanto meno le cautele necessarie ad evitare l'evento letale poi verificatosi.

Su tale giudizio certamente in questa sede non può interloquirsi.

La sentenza gravata, infatti, è stata correttamente adottata in ossequio ai principi vigenti in materia, che fondano per il coordinatore della sicurezza, nei cantieri temporanei e mobili una autonoma e indipendente posizione di garanzia che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, tra cui, come indicato in premessa, anche quella del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione quest'ultimo assolto, nel caso in esame, già in primo grado, essendo stato dimostrato che lo stesso non aveva mai assunto di fatto la titolarità della carica).

Va, comunque, ricordato che in tema di obbligo di garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, nell'ipotesi in cui i titolari della posizione di garanzia siano più di uno, ciascuno di questi è, "per intero", destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto (v. da ultimo, ex pluribus Sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 18826, Pezzo, rv. 253850).

Non è neanche utilmente invocabile nel caso in esame il principio di affidamento, in forza del quale il soggetto titolare di una posizione di garanzia, come tale tenuto giuridicamente ad impedire la verificazione di un evento dannoso, può andare esente da responsabilità quando questo possa ricondursi alla condotta esclusiva di altri, (con)titolare di una posizione di garanzia, sulla correttezza del cui operato il primo abbia fatto legittimo affidamento.

Come costantemente affermato da questa Corte (v. da ultimo, Sez. IV, 24 gennaio 2012, n. 14413, Cova ed altri, rv. 253300), il principio di affidamento non è invocabile sempre e comunque, dovendo contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia (qui, per esempio, del lavoratore, "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica). Tale principio, infatti, per assunto pacifico, non è invocabile allorché l'altrui condotta imprudente, ossia il non rispetto da parte di altri delle regole precauzionali imposte, si innesti sull'inosservanza di una regola precauzionale proprio da parte di chi invoca il principio. In altri termini, non può invocarsi legittimamente l'affidamento nel comportamento altrui quando colui che si affida sia (già) in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione: laddove, infatti, anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto o potuto impedire, l'evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento (ai fini e per gli effetti di quanto disposto, in tema di "interruzione del nesso causale", dall'alt. 41 c.p., comma 2).

In questa prospettiva ermeneutica, è evidente che lo Z., nella qualità di coordinatore per la sicurezza, non può utilmente invocare il principio dell'affidamento, per versare egli stesso in una situazione di "colpa", sostanziatasi nell'avere predisposto un piano di sicurezza assolutamente generico.

Infondato è anche il terzo motivo con il quale si deduce la violazione del principio di necessaria correlazione tra la sentenza e la contestazione.

Non è inutile ricordare in proposito che, per assunto pacifico, il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto la possibilità di effettiva difesa. Tale principio non è invece violato quando nei fatti, contestati e ritenuti, si possa agevolmente individuare un nucleo comune e, in particolare, quando essi si trovano in "rapporto di continenza" (cfr., tra le tante, Sez. V, 9 marzo 2011, n. 15556, Bruzzese, rv. 250180).

Questo dovendolo ritenere perché il principio di correlazione tra imputazione e sentenza va apprezzato non in senso formalistico, ma piuttosto con riferimento alla finalità di garanzia che è diretto a soddisfare: con la conseguenza che non qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria appare atta a violare il suddetto principio, mentre ciò deve ritenersi solo nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi e precluda, in concreto, la possibilità di difesa da parte dell'imputato (cfr., Sez. VI, 9 novembre 2012, n. 6346/13, Domizi ed altri, rv.254888).

Lesione della possibilità di difendersi che nella specie deve escludersi, non potendosi revocare in dubbio che la condotta contestata allo Z. era una sostanziale omissione nella redazione del piano di sicurezza, che si era concretizzato, come efficacemente definito dai giudici di merito in "un apparente adempimento dell'obbligo normativo sullo stesso gravante", prevedendo ogni rischio possibile e di fatto non evidenziandone nessuno, attraverso l'utilizzazione di schemi generici if-then (significativa in tal senso era l'assenza di planimetria del cantiere, per cui la presenza delle linee aeree non emergeva anche per tale decisiva manchevolezza).

Anche il quarto motivo è infondato.

Trattasi di censure di merito, quindi inaccoglibili, con riferimento alla ricostruzione fattuale del ruolo svolto nella vicenda dalla committenza pubblica e di chi la rappresentava, sulle cui omissioni e ritardi il ricorrente cerca inutilmente di scaricare la responsabilità esclusiva dell'infortunio. Come evidenziato dai giudici di merito, posto che la demolizione della cabina Enel era stata prevista nella progettazione preliminare e di massima eseguita dal Genio dell'Arma dei Carabinieri, la mancata esecuzione di tale demolizione nei tempi ivi previsti non era situazione eccezionale ed imprevedibile, sia per i ritardi che, come dato di comune esperienza, caratterizzano l'esecuzione degli appalti sia perché tale situazione era ancora presente quando lo Z. aveva redatto il piano. Una ispezione dei luoghi avrebbe consentito al coordinatore per la progettazione di rendersi conto della persistenza della situazione di pericolo rappresentata dalle linee aeree presenti nel cantiere e di dettare concrete prescrizioni per prevenire incidenti come quello verificatosi.

Dal punto di vista giuridico, è conforme alla normativa di settore la lettura dei rapporti che i giudici di merito hanno operato tra il coordinatore per la progettazione ed il committente (v. con riferimento agli obblighi gravanti su quest' ultimo, l'art. 3 d. Lvo 494/1996, ora, art. 90 decreto legislativo 81/2008), ciascuno dei quali è titolare di una distinta e specifica posizione di garanzia, da cui deriva, in vicende quale quella di che trattasi, in cui operano nello stesso cantiere, in modo sinergico e congiunto, una pluralità di soggetti, un complesso intreccio di responsabilità.

Non può valere, pertanto, l'invocata causa di esclusione della responsabilità, fondata sulla grave colpa della committenza pubblica, posto che, come emerge con evidenza dalla sentenza gravata, il ricorrente si è reso responsabile delle gravi omissioni sopra indicate, costituenti, come sottolineato dai giudici di merito la colpa originale, rispetto alla quale neanche la mancata nomina del coordinatore esecutivo da parte del committente è idonea ad interrompere il nesso causale.

La molteplicità delle posizioni di garanzia sopra delineate,in funzione delle rispettive attribuzioni e competenze, consente di affermare che ognuno è destinatario diretto (iure proprio) delle norme antinfortunistiche.

Ciò ovviamente non esclude che, nel concreto, chiamati a rispondere della violazione possano essere più soggetti [contitolari di posizioni di garanzia concorrenti e convergenti rispetto alla medesima finalità prevenzionale, restando peraltro ferma l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati in proprio dalle norme citate, allorché la mancata attuazione dei relativi obblighi "sia addebitabile unicamente agli stessi", non essendo riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro e dei dirigenti.

Non può accogliersi neppure la doglianza, relativa al trattamento dosimetrico.

La Corte ha spiegato le ragioni che impedivano di concedere le generiche con giudizio di prevalenza, attraverso una valorizzazione della condotta processuale dell'imputato, che non ha versato il risarcimento del danno alle vittime ed ha incentrato la sua difesa prospettando l'abnormità della condotta del lavoratore vittima dell'infortunio. Tale apprezzamento non può qui essere censurato.

Del resto, il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti (articolo 69 c.p.) è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere certamente motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (v. Sez. III, 27 gennaio 2012, Marozzi). A tale compito, per quanto detto, il giudicante non si è sottratto.

Anche il ricorso proposto dal M. è infondato.

La sentenza di merito appare infatti,congruamente motivata in relazione a tutti i profili di interesse, con corretta applicazione dei principi in tema di accertamento della colpa e di nesso di causalità.

In particolare, a base dell'affermato giudizio di colpevolezza i giudici d'appello hanno posto l'apprezzata carenza organizzativa addebitale all'imputato che, nella sua qualità di datore di lavoro della vittima e subappaltatore, aveva trascurato di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 9 d.lgs 494/1996 ed art. 11 d.p.r. 164/56, non avendo adottato alcuna concreta iniziativa volta ad eliminare il rischio connesso alla possibilità che la pompa entrasse in contatto con la linea aerea durante le operazioni di getto del calcestruzzo.

La posizione di garanzia ricoperta dal M. (in ossequio agli obblighi comportamentali impostigli dalla legge: art. 9 d.lvo 14 agosto 1996, n. 494) gli imponeva di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurandosi che si provvedesse ad eliminare il rischio dell'esposizione del lavoratore alla corrente elettrica.

La ricostruzione operata in sentenza, con l'individuazione dell'addebito colposo riconducibile al M. e della rilevanza causale di detto addebito rispetto alla verificazione dell'evento mortale, non offre spazi per potere qui recepire l'assunto difensivo che pone ancora una volta in discussione la sussistenza del rapporto di lavoro tra la T.I. ed il S., richiamando una interpretazione congiunta degli artt. 9 d.Lvo 494/96 ed art. 7 della legge 626/94, secondo la quale il datore di lavoro nella disciplina sui cantieri mobili sarebbe solo l'appaltatore esclusivamente sul quale graverebbe il rischio per l'attività stessa.

Il ricorrente dimentica di considerare che l'addebito di colpa specifica, al di là del richiamo operato in sentenza all'art. 12 DPR n. 164/56, è stato ricondotto dai giudici di merito al dovere gravante sul datore di lavoro (e sulle altre figure previste dall'art. 4 del D.Lvo 626/94) di porre in essere adeguate forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione.

La decisione gravata, confermativa di quella di primo grado, appare corretta siccome adottata in piena aderenza a quello che, per assunto pacifico, è il contenuto precettivo dell'art. 2087 c.c.

Come è noto, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 del codice civile e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40, comma 2, c.p.

Ne consegue che il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera.

In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40, comma 2, c.p. (v. Sez.IV, 29 aprile 2008, n. 22622, Barzagli ed altri).

E' in questo quadro normativo che si pone correttamente la sentenza impugnata, laddove ravvisa la colpa del M., e il conseguente nesso eziologico con l'evento dannoso, nel non aver questi adottato le doverose misure tecniche ed organizzative per eliminare il rischio di accidentali contatti con i conduttori della linea elettrica, consentendo l'utilizzo di un'autopompa per le operazioni di getto di calcestruzzo sul solaio di uno dei fabbricati in costruzione, anche in violazione dell'art. 11 dpr 7 gennaio 1956 n. 164, che vieta l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione, così determinando le condizioni perché la pompa entrasse in contatto con la suddetta linea aerea, con la conseguente sottoposizione dell'operaio ad elettrocuzione.

Da questa premesse, logicamente sostenibile, e quindi qui non sindacabile, è il conseguente giudizio di sussistenza della colpa e del nesso causale posto alla base della decisione di condanna, avendo il giudicante fornito una motivazione immune da censure, siccome del resto basata su una considerazione fattuale incontrovertibile. La condotta del M., datore di lavoro del S., costituisce pertanto un fattore (con)causale determinate dell'incidente, ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, in ragione della posizione di garanzia gravante sull'imputato, in qualità di datore di lavoro della vittima.

Ne consegue che il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui (cfr. la citata sentenza Barzagli ed altri, rv. 240161).

In ragione dei ricordati principi, il datore di lavoro, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non perde la sua posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente, in quanto anch'egli destinatario delle disposizioni antinfortunistiche a tutela del lavoratore. Non può, pertanto, accogliersi l'interpretazione fornita dal difensore secondo la quale ai sensi dell'art. 7 della legge 626 del 1994 nei cantieri mobili graverebbe esclusivamente sull'appaltatore il rischio per l'attività imprenditoriale.

La citata norma (ora, trasfusa sostanzialmente nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008) prevede, invece, l'obbligo di collaborazione in tema di prevenzione sugli infortuni del lavoro tra il committente e l'appaltatore o lavoratore autonomo, in tutti quei caso in cui l'esecuzione dei lavori è di tale natura da porre in pericolo la incolumità non solo dei dipendenti dell'appaltatore ma anche di quelli del committente, il quale è tenuto non solo a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici ogni qualvolta affida un determinato lavoro all'appaltatore ma anche di cooperare con l'appaltatore nell'apprestamento delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori.

Nel caso in cui un imprenditore, presso la sua azienda od unità produttiva, affidi dei lavori in appalto, lo stesso è tenuto a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese, per informare i lavoratori sui rischi dell'ambiente di lavoro; nonché al fine di prevenire ed eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Deve, pertanto, affermarsi che la presenza della pluralità di imprese operanti impone al committente la promozione del coordinamento tra le varie attività di lavoro nella prospettiva della sicurezza dei lavoratori impegnati al fine di evitare possibili interferenze. Non è dubitabile, parimenti, che per i lavori svolti in esecuzione di un contratto di subappalto, il dovere di sicurezza grava, come per qualsiasi altra ipotesi, sul datore di lavoro, che, di regola, è il subappaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche qualora abbia assunto il rischio inerente all'esecuzione dei lavori e la responsabilità d'organizzare il cantiere con propri mezzi e con personale da lui assunto. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre, Sez. IV, 15 dicembre 2005, n. 5977, Chimenti, rv. 233245), infatti, in caso di subappalto dei lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore, in esso inserendosi anche l'attività del subappaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno anche) a lui dell'organizzazione del (comune) cantiere (non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità), sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo. Si tratta, come si vede, di una normativa molto rigorosa, che dimostra con chiarezza l'intendimento di assicurare al massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente "estensione" dei soggetti onerati della relativa "posizione di garanzia" nella materia prevenzionale allorquando l'omessa adozione delle misure antinfortunistiche prescritte risulti la conseguenza del rilevato omesso coordinamento. Solo ai fini di completezza espositiva, va ricordato che una esclusione di responsabilità dell'appaltatore è configurabile, invece, solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere (v. la citata sentenza Chimenti, rv. 233246).

Deve, pertanto, affermarsi che, in caso di infortunio, è sempre stato ammesso che possano aversi "intrecci di responsabilità" coinvolgenti anche il committente (v. sul punto, Sez. IV 17 gennaio 2008, n. 13917, Cigalotti ed i riferimenti in essa contenuti, rv. 239590, 239591), che non escludono la responsabilità del subappaltatore.

La sentenza impugnata ha applicato correttamente i suddetti principi riconducendo la responsabilità del M., nella qualità di datore di lavoro del S. e di subappaltatore, all'omessa valutazione concreta dei rischi presenti sul cantiere di lavoro ed alla mancata adozione di misure idonee al fine di prevenire detti rischi, e riconoscendo la responsabilità concorsuale degli altri soggetti operanti nello stesso cantiere, in una situazione di interdipendenza dei lavori.

Il ricorrente ripropone poi anche in questa sede la tesi difensiva, disattesa dai giudici di merito, secondo la quale la ditta T.I. era legata alla ditta appaltatrice da un contratto di vendita e non di subappalto, essendo oggetto della sua opera non un tacere ma un dare, ovvero fornire al cantiere il calcestruzzo necessario per l'edificazione della caserma verso il pagamento del corrispettivo per il bene ceduto, con conseguente estraneità del M. alla disciplina antinfortunistica.

La ricostruzione sul punto del giudice di merito non può essere rinnovata, non palesandosi evidenti illogicità, neppure a fronte della diversa rappresentazione della vicenda operata in ricorso.

La Corte di appello ha tenuto conto degli elementi acquisiti e ha affermato che i fatti dimostravano, oltre la forza di ogni possibile argomentazione, che quella presunta fornitura aveva determinato una serie di ingressi in cantiere, con permanenze protratte per ore e conseguente e proporzionale esposizione ai rischi del S., come era pacificamente avvenuto il giorno dell'incidente mortale verificatosi verso le 13, dopo che il lavoratore aveva trascorso tutta la mattina in cantiere.

Anche il terzo motivo è infondato. Le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima, costituiscono apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, laddove la sentenza impugnata formuli il proprio giudizio in base alla valutazione causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili (v. Sez. IV, 21 dicembre 2012, Fatarella, rv. 255099).

Del resto, le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale risultano esenti da qualsivoglia errore logico o giuridico, avendo correttamente attribuito la principale condotta colposa al datore di lavoro, che, non adottando le doverose misure tecniche ed organizzative per eliminare il rischio di accidentali contatti con le linee elettriche, aveva posto in essere il presupposto necessario per il verificarsi dell'infortunio mortale.

Anche il ricorso proposto dal P. è manifestamente infondato.

Infondato è il motivo di carattere processuale.

E' vero, infatti, che il decreto di citazione a giudizio per l'udienza di appello in data 28 novembre 2011 reca menzione non della sentenza del Tribunale di Oristano in data 26 maggio 2010, ma della sentenza pronunciata in data 26 maggio 2011 dal Tribunale di Cagliari nei confronti degli altri coimputati nell'ambito del procedimento per il medesimo reato.

Tale erronea indicazione non infirma però la validità della citazione e del seguente giudizio (svoltosi in absentia, stante la contumacia dell'imputato), non essendo stato dedotto alcun elemento da cui desumere che si era determinata una concreta "invincibile incertezza" sul processo da trattare, tanto più che il ricorrente non risulta gravato da plurime pendenze giudiziarie (arg. ex Sez. VI, 10 febbraio 2009 n. 19824, P.G. e Lo Castro, rv. 243834).

Il secondo motivo è manifestamente infondato, giacché la questione è stata mal posta. Non è stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. ma il giudice di appello, nell'ambito del potere discrezionale allo stesso spettante nella determinazione della pena, ha valutato gli elementi favorevoli che caratterizzavano la posizione dell'appaltatore A. (che si era fatto carico della presenza delle linee elettriche nel cantiere, segnalando il pericolo alla committenza ed, unico tra gli imputati, aveva proceduto al risarcimento dei danni) valorizzandoli ai fini del giudizio di comparazione tra le circostanze (art. 69 c.p).

Trattandosi di situazione specifica riguardante il solo coimputato A. non si pone, pertanto, il problema della estensione dell'attenuante.

Anche le censure riguardanti il giudizio di responsabilità sono manifestamente infondate, essendo incentrate sulla considerazione che la sentenza impugnata avrebbe indebitamente attribuito all'imputato, mero subappaltatore, la responsabilità dell'evento letale invece ricollegabile alla responsabilità primaria ed esclusiva di altri, che avevano consentito I' instaurazione del cantiere a distanza illegale dai cavi elettrici, in violazione del divieto previsto dall'art. 11 d. P.R.7 gennaio 1996 n. 154.

Tale linea difensiva si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali" ( v. da ultimo, Sez. IlI, 26 marzo 2013, Bettoni, rv. 254993 ed i riferimenti in essa contenuti).

Invero, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, come può desumersi, tra l'altro, dall' articolo 4, comma 5, lettera n), del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (vigente all'epoca del fatto), che, ponendo la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro "prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno", dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa (cfr.,tra le altre, Sez. IV, 19 dicembre 2007, n. 16346, Caramia, rv. 239578).

Ciò premesso, va osservato che la sentenza di merito ha illustrato in modo esaustivo il ruolo attivo all'interno del cantiere del P., evidenziando sia la costante presenza dell'imputato nel cantiere sia la piena consapevolezza da parte dello stesso del rischio connesso alla presenza delle linee elettriche per aver partecipato alle riunioni a Cagliari (in particolare, quella del 3 agosto) in cui si era parlato della necessità dello spostamento dei cavi. Né le condotte dei coimputati potevano ritenersi idonee ad interrompere il nesso causale, non risultando affatto che le funzioni del P. fossero solo esecutive e sussistendo un obbligo di cooperazione tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice secondo quanto espressamente sancito dall'art. 7 della legge 626/94.

Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende.



P.Q.M.





Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di 1000,00 euro in favore della cassa delle ammende.