Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa civile
DCPREV
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot n 0009556 del 02/07/2013


Alla Direzione Regionale VVF Puglia
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fax 080-54.11.206

Al Comando Provinciale VVF Foggia
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e, per conoscenza

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA
fax 06-5722.5087


OGGETTO: Richiesta di rinnovo CPI per attività soggette all’art. 8 del DLgs 334/99 e s.m.i.. Quesito.

 

Con riferimento alla nota prot. DIR-PUG 0006043 del 13/06/2013 (allegata per il Ministero Ambiente), si chiarisce quanto segue.

La scrivente Direzione nella passata legislatura ha proposto una modifica del DPR 151/2011 (in particolare l’abrogazione dell’art. 2, comma 6) per applicare il DPR 151/2011 e il DM 7/08/2012 anche alle attività a rischio di incidente rilevante, con gli opportuni adattamenti, necessari per raccordare l’azione dei Comandi e del CTR. Nelle more dell’approvazione della modifica del DPR 151/2011 e della revisione del DM 19/03/2001 si forniscono alcune indicazioni.

Elenco attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
Il Dlgs 139/2006, art. 16, comma 1 rimandava ad un DPR la definizione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; in attuazione di tale articolo è stato emanato il DPR 151/2011, che riporta in Allegato I il nuovo elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli del CNVVF.
L’art. 26 del DLgs 334/1999 rimandava ad un decreto del Ministero dell’interno la definizione delle procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti ex art. 8 del DLgs 334/99, senza nessun riferimento all’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Pertanto, anche nell’ambito degli stabilimenti ex art. 8 del DLgs 334/99 le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono quelle elencate nell’Allegato I al DPR 151/2011.

Procedure di prevenzione incendi

Con riferimento alle procedure di prevenzione incendi da adottare per le attività Seveso, la direttiva comunitaria Seveso prevede solamente il rapporto di sicurezza, mentre l’istituto del CPI è stato introdotto dal legislatore italiano in sede di recepimento della direttiva, e quindi non si configura come un procedimento che deriva da norme comunitarie. Pertanto l’istituto della SCIA si può applicare al CPI rilasciato per attività a rischio di incidente rilevante; tanto più che l’art. 26 dlgs 334/1999 postula un procedimento semplificato di rilascio del CPI, e la SCIA è tale.

In conclusione, anche per le attività soggette all’art. 8 del DLgs 334/99 e s.m.i. si applicheranno le procedure ex DPR 151/2011 e DM 7/08/2012, con i dovuti adattamenti: in particolare il CPI per l’intera attività potrà essere rilasciato solo a valle della conclusione istruttoria e dei sopralluoghi della Commissione nominata dal CTR.

Stabilimenti esistenti: rinnovo periodico di conformità antincendio
Per gli stabilimenti esistenti, in cui sono presenti attività elencate nell’allegato I al DPR 151/2011, il gestore, ottenuto il parere del CTR sul rapporto di sicurezza, ma in ogni caso nel rispetto del termine di legge, presenta al Comando la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all’art. 5 del DPR 151/2011, corredata dalla documentazione di cui al D.M. 7/8/2012.
Il Comando effettua i controlli, di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, di norma nell’ambito della Commissione sopralluogo di cui all’art. 4, comma 4 del DM 19/03/2001, nominata dal CTR e comunque secondo la tempistica di legge.
Tale Commissione redige il verbale delle visite tecniche. Per le attività di categoria C il Comando in caso di esito positivo dei controlli rilascia il certificato di Prevenzione Incendi e ne trasmette copia al CTR.

Il Direttore Centrale
(Dattilo)




MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

Ufficio Prevenzione Incendi

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-PUG
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot n 0006043 del 13/06/2013

Al

Ministero dell’interno
Dipartimento dei VV.F. del S.P. e della D.C.
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Area Rischi Industriali

ROMA

E, p.c. Al

Cornando Prov le VV.F.

FOGGIA

 

Oggetto:

Richiesta di rinnovo del certificato di prevenzione incendi per attività a rischio di incidente rilevante soggetta a presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del D.Lgs 334/99. Quesito.

 

A conclusione del procedimento di valutazione del rapporto di sicurezza effettuato ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (volturazione e aggiornamento quinquennale), il competente Comando Prov.le VV.F. ha richiesto al Comitato Tecnico Regionale (C.T.R), ai sensi dell’art. 5 del DM 19.03.2001, l'attivazione della procedura finalizzata al rinnovo del certificato di prevenzione incendi per l'attività in specie (deposito di esplosivi)

Al riguardo considerato che il D.P.R. 151/2011:

1. ha abrogato il D.M. 16 02.1982;

2. ha abrogato il DPR 689/1959 recante la “determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco";

3. ha escluso dal proprio ambito di applicazione le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’art. 8 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. (rif. art. 2 comma 6 del D.P.R. 151/2011).
il C.T.R. ha rilevato che, di fatto, sarebbe venuto a mancare il presupposto procedurale per l’applicazione del D.M 19.03.2001, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Infatti, come è noto, il DM 19 marzo 2001 stabilendo, agli artt. 3, 4 e 5 le procedure da seguire per il rilascio e/o il rinnovo per le attività a RIR, individua all’art. 1 le attività soggette al campo di applicazione come quelle “soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’art. 8 dello stesso decreto legislativo e contemporaneamente soggette ai controlli di prevenzione incendi perché comprese nell'elenco allegato al decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982, e/o nelle tabelle A) e B) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n 689.” disposizioni quest’ultime entrambe abrogate dal DPR 151/ 2011.

Per quanto sopra esposto si richiedono a codesta Direzione Centrale indicazioni circa le corrette procedure da adottare, anche in considerazione che, comunque, l'attività in specie rientrerebbe tra quelle riportale nell'allegato I al D.P.R. 151/2011 (punto 17 - “stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvalo con regio decreto 06.05.1940, n. 635 e s.m.i.”)

Si resta in attesa delle urgenti determinazioni di codesta Direzione Centrale, precisando che, nelle more, sono stati interrotti i termini relativi al procedimento relativo al rilascio del C.P.I.


Fonte: vigilfuoco.it