Categoria: Normativa statale
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Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
G.U. 16 agosto 2013, n. 191

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica;
Considerato, altresì, necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime;
Ravvisata la necessità di intervenire con ulteriori misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, nonché per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa;
Ravvisata, altresì, la necessità di introdurre disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di attività di particolare rilievo strategico, nonché per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile, anche sulla scorta dell'esperienza acquisita nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, nonché di introdurre disposizioni per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l'operatività;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del giorno 8 agosto 2013;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Capo I
Prevenzione e contrasto della violenza di genere

Art. 1
Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori

1. All'articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo la parola: "danno" le parole "di persona minore degli anni quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "o in presenza di minore degli anni diciotto".
2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
"5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.".
3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: "legalmente separato o divorziato" sono sostituite dalle seguenti: "anche separato o divorziato" e dopo le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici";
b) al quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La querela proposta è irrevocabile.".
4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti".

Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 572 del codice penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571," è inserita la seguente: "582," e le parole "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: "609-octies e 612, secondo comma";
b) all'articolo 299:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter devono essere immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.";
2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità."
3) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità.".
c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: "l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;";
d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente: "Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.";
e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "agli articoli" sono inserite le seguenti: "572,";
f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti "572,";
g) all'articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni.";
h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole "e al difensore", sono aggiunte le seguenti: "nonché, quando si procede per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa";
i) all'articolo 498:
1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" sono inserite le seguenti: "572,";
2) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: "4-quater.
Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette.".
2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;".
3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 583-bis, 612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3
Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.
Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.
4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell'eventuale segnalante.
5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale.

Art. 4
Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis
(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)
"1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.
3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali.
4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al coma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.".

Art. 5
Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata, un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.
2. Il Piano persegue le seguenti finalità:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne;
b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
d) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;
e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
f) prevedere una raccolta strutturata dei dati del fenomeno, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;
g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking;
h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.
3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II
Norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale

Art. 6
Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013", il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Al fine di assicurare la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalità di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 della medesima autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "il cui importo giornaliero non potrà, comunque, eccedere la misura di lire 10.000 pro capite," sono sostituite dalle seguenti: "il cui importo giornaliero non potrà, comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,";
b) le parole "di concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione".
5. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate per l'anno per l'anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Art. 7
Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio

1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016.".
2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3-bis), dopo le parole "articolo 624-bis" sono aggiunte le seguenti: "o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa";
b) dopo il numero 3-quater), sono aggiunti i seguenti:
"3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;
3-sexies) se il fatto è commesso in presenza di un minore.".
3. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola "interamente" è sostituita dalla seguente: "anche".
4. All'articolo 682 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.".

Art. 8
Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
"7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;";
b) all'articolo 648, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).".
2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, dopo le parole "numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)" sono inserite le seguenti: ", nonché 7-bis)" e dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo;".

Art. 9
Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale

1. All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.";
b) all'ultimo comma, dopo le parole "di cui al secondo" sono inserite le seguenti: "e terzo".
2. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole "e 635-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: ", 635-quinquies e 640-ter, terzo comma," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonché' dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.".
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l’identità delle medesime.";
b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.".

Capo III
Norme in tema di protezione civile

Art. 10
Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225

1. All'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di soccorso e di assistenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito dell' apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.";
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.";
c) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché' dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.";
d) al comma 5-quinquies le parole da "del Fondo Nazionale" a "n. 196." sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".".
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.".
4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive modificazioni, è abrogato il comma 8.

Art. 11
Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Limitatamente alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione "Soccorso Civile" - Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" un fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con la legge di bilancio.
2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15 milioni, è assegnata per l'anno 2013 per le finalità di cui al comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul fondo di cui al comma 1, restano acquisite all'erario, in misura corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione delle emergenze.
4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione "Soccorso Civile", ivi compresi quelli relativi al trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 4, le parole "e le forze di polizia" sono sostituite dalle seguenti: ", le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
b) all'articolo 71, dopo il comma 13, è inserito il seguente:
"13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
c) all'articolo 73, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

Capo IV
Norme in tema di gestioni commissariali delle province

Art. 12
Gestioni commissariali delle province

1. Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Sono, altresì, fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai commissari straordinari di cui al comma 1.
3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché' quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengano in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014.
5. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare minori entrate nè nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 2013

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Cancellieri, Ministro della giustizia
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri