Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44
Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
G.U. 27 aprile 2013, n. 98

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha disposto, tra l'altro, la riduzione del trenta per cento rispetto al quella sostenuta nel 2007, della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, a decorrere dall'anno 2009;
Visto l'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha, tra l'altro, introdotto l'obbligo di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2010, recante proroga degli organismi collegiali del Ministero della salute;
Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, con decorrenza dall'entrata in vigore dello stesso decreto, che la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica;
Visto l'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che prevede il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 13, comma 5, del regolamento ENAC 21 dicembre 2011, emanato ai sensi dell'articolo 734 del codice della navigazione, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, secondo cui la funzione di revisione, a seguito di istanza di parte avverso i giudizi medici di cui al successivo articolo 14, è assicurata dalla Commissione medica di appello nominata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministero della salute e del Ministero della difesa;
Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, che ha disposto la proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero della salute, e allegati al medesimo decreto-legge, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;
Visto l'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha escluso dal riordino di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, in considerazione delle funzioni di giurisdizione speciale da essa esercitate;
Visto l'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha disposto la proroga al 30 aprile 2013 del termine previsto dal citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89;
Considerato che occorre procedere al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute, disciplinati o comunque previsti da norme di legge o di regolamento, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 2, comma 4, della richiamata legge 4 novembre 2010, n. 183;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 7 febbraio 2013;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che è decorso il termine per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute

1. Gli organi collegiali e gli altri organismi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono riordinati o soppressi secondo le disposizioni degli articoli seguenti, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Art. 2
Istituzione del Comitato tecnico sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale

1. Sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato: «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dai seguenti organi collegiali e organismi:
a) Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
b) Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
c) Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
d) Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni, di cui all'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria, di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;
f) Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
g) Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni;
h) Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;
i) Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120;
l) Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135;
m) Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
n) Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
o) Commissione nazionale per lo studio delle tematiche connesse all'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, legge 15 marzo 2010, n. 38.
2. Sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato: «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale», le funzioni in atto esercitate dai seguenti organi collegiali e organismi:
a) Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86;
b) Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, e all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni;
c) Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;
d) Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari, di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;
e) Commissione tecnica mangimi, di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
f) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui all'articolo 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623.

Art. 3
Composizione del Comitato tecnico sanitario

1. Il Comitato tecnico sanitario è nominato con decreto del Ministro della salute ed è così composto:
a) sessantadue membri designati dal Ministro della salute;
b) quattro membri designati dal Ministro dell'economia e della finanze;
c) un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico;
d) un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e) un membro designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) due membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) un membro designato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
h) due membri designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
i) un membro designato dal Ministro dell'interno;
l) un membro designato dal Ministro degli affari esteri;
m) quattro membri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
n) trentanove membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
o) due membri designati dall'Istituto superiore di sanità;
p) un membro designato dall'Agenzia italiana del farmaco;
q) un membro designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
r) un membro designato dall'Agenzia nazionale per la protezione ambientale;
s) un membro designato dal CONI;
t) un membro designato dal Comando carabinieri per la tutela della salute;
u) il direttore del Centro nazionale sangue;
v) quattro rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue, rappresentative a livello nazionale;
z) due rappresentanti delle associazioni dei pazienti emopatici e politrasfusi;
aa) due rappresentanti delle società scientifiche del settore trasfusionale;
bb) un membro designato dalla Federazione delle Società medico-scientifiche italiane;
cc) un membro designato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani;
dd) un membro designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
ee) trentatrè rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore della lotta contro l'AIDS.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro della salute o, per sua delega, dal Capo del competente Dipartimento del Ministero della salute.
3. Il Comitato di cui al comma 1 opera presso il competente Dipartimento del Ministero della salute, che ne assicura i lavori di segreteria, anche avvalendosi delle direzioni generali ad esso afferenti.
4. Il Ministro della salute può nominare un membro supplente per ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tale caso la richiesta di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri supplenti non comporta oneri aggiuntivi.

Art. 4
Articolazione del Comitato tecnico sanitario

1. Il Comitato tecnico sanitario si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;
b) sezione tecnica per il sistema trasfusionale;
c) sezione per la ricerca sanitaria;
d) sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni;
e) sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria;
f) sezione per i dispositivi medici;
g) sezione per la valutazione in materia di biotecnologie;
h) sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive;
i) sezione osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale;
l) sezione per la lotta contro l'AIDS;
m) sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS;
n) sezione per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
o) sezione per l'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone la ripartizione dei componenti del Comitato tecnico sanitario tra le sezioni di cui al comma 1, in ragione delle materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi. Sulla base della predetta ripartizione, i componenti del Comitato sono designati con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta di designazione. Il Ministro della salute nomina i presidenti di ciascuna sezione. Ogni componente del Comitato può essere assegnato contestualmente a più sezioni, anche ricoprendone la presidenza.
3. Ai lavori delle sezioni di cui al comma 1 partecipano i Capi dipartimento e i direttori delle direzioni generali del Ministero della salute, o loro delegati, competenti nelle relative materie o comunque interessati dalle questioni di volta in volta trattate.
4. Alla sezione di cui comma 1, lettera n), partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL.
5. Uno dei componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), è nominato quale vicepresidente della sezione di cui al comma 1, lettera h).
6. Ai lavori della Sezione di cui al comma 1, lettera c), possono essere invitati a partecipare: il presidente dell'ISS; un dirigente dell'INAIL, nominato dal Ministro della salute su proposta del presidente di tale Istituto in relazione alle competenze del soppresso ISPESL; il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; il direttore scientifico di uno degli IRCCS pubblici, nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IRCCS pubblici; il direttore scientifico di uno degli IRCCS privati, nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IRCCS privati; un esponente di uno degli IZS, nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IZS.
7. Alle riunioni delle sezioni di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) e l), può essere invitato a partecipare, con funzioni consultive, un esperto designato dalle associazioni industriali di riferimento.
8. Il Comitato di cui al comma 1 viene convocato, di regola, per sezioni. Ove ne ravvisi la necessità, il Ministro della salute convoca il Comitato tecnico sanitario in seduta plenaria. In tale caso, i componenti di cui alle lettere v), z) e ee) dell'articolo 3, comma 1, partecipano senza diritto di voto.

Art. 5
Composizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale

1. Il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale è nominato con decreto del Ministro della salute ed è così composto:
a) quarantatre membri designati dal Ministro della salute;
b) nove membri designati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) due membri designati dal Ministro dello sviluppo economico;
d) cinque membri designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
f) un membro designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e dalla ricerca;
g) otto membri designati dall'Istituto superiore di sanità;
h) due membri designati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
i) due rappresentanti degli assessorati alla sanità regionali, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
l) un rappresentante del Comando Carabinieri per la tutela della salute, designato dal Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri;
m) un rappresentante della Guardia di Finanza, designato dal Comandante Generale della Guardia di finanza;
n) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli appartenente alla Direzione centrale analisi merceologica e laboratori chimici;
o) un rappresentante delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;
p) un rappresentante degli allevatori designato dalle associazioni nazionali di categoria e della cooperazione maggiormente rappresentative per il settore agricolo;
q) un rappresentante dei coltivatori, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;
r) un esperto designato dagli enti aventi come finalità la protezione degli animali;
s) un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori;
t) un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari;
u) un membro designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro della salute o, per sua delega, dal Capo del competente Dipartimento del Ministero della salute.
3. Il Comitato di cui al comma 1 opera presso il competente Dipartimento del Ministero della salute, che ne assicura i lavori di segreteria, anche avvalendosi delle direzioni generali ad esso afferenti.
4. Il Ministro della salute può nominare un membro supplente per ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tale caso la richiesta di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri supplenti non comporta oneri aggiuntivi.

Art. 6
Articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale

1. Il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione per la dietetica e la nutrizione;
b) sezione consultiva per i fitosanitari;
c) sezione consultiva del farmaco veterinario;
d) sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari;
e) sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello;
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone la ripartizione dei componenti del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale tra le sezioni di cui comma 1, in ragione delle materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi. Sulla base della predetta ripartizione, i componenti del Comitato sono designati con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta di designazione. Il Ministro della salute nomina i presidenti di ciascuna sezione. Ogni componente del Comitato può essere assegnato contestualmente a più sezioni, anche ricoprendone la presidenza.
3. Ai lavori delle sezioni di cui al comma 1 partecipano i Capi dipartimento e i direttori delle direzioni generali del Ministero della salute, o loro delegati, competenti nelle relative materie o comunque interessati dalle questioni di volta in volta trattate.
4. Le spese di funzionamento della sezione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui al comma 1, lett. b), sono poste a carico dei soggetti che presentano istanza per lo svolgimento delle attività previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento (CE) n. 396/2005, nonché dai regolamenti collegati, o che comunque siano destinatari di specifici provvedimenti sulla base di norme europee o nazionali, sulla base di tariffe e modalità definite con decreto del Ministro della salute, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, così come introdotto dalla legge 6 febbraio 2007, n. 13. Alla sezione consultiva per i prodotti fitosanitari si applica quanto previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
5. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al comma 4, sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute.
6. Il Comitato di cui al comma 1 viene convocato, di regola, per sezioni. Ove ne ravvisi la necessità, il Ministro della salute convoca il Comitato in seduta plenaria. In tale caso, i componenti di cui alle lettere dalla o) alla s) dell'articolo 5, comma 1, partecipano senza diritto di voto.

Art. 7
Consiglio superiore di sanità

1. Il Consiglio superiore di sanità è costituito da quaranta componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al comma 3, nominati con decreto del Ministro della salute. Esso svolge le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e le altre attribuitegli dalla normativa vigente.
2. I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità sono individuati tra docenti universitari, dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti alle competenze istituzionali del Consiglio stesso e tra appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e agli avvocati dello Stato.
3. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità i dirigenti generali preposti ai dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della salute, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, i direttori del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, l'Ispettore generale della sanità militare presso lo Stato Maggiore della difesa, il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, il presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOM CeO), il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI), il presidente della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO), il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, il presidente della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e il presidente della Federazione nazionale collegi tecnici sanitari di radiologia medica (F.N.C.P.T.S.R.M.).

Art. 8
Comitato nazionale per la sicurezza alimentare

1. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare opera presso il competente Dipartimento del Ministero della salute e svolge le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e al decreto del Ministro della salute del 26 luglio 2007, nonché le altre attribuitegli dalla normativa vigente. Ad esso sono altresì trasferite le funzioni in atto esercitate dalla Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare, di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108. Il predetto Comitato, nominato con decreto del Ministro della salute, è così composto:
a) tredici esperti designati dal Ministro della salute, di comprovata esperienza scientifica ed elevata professionalità nelle materie attinenti alla valutazione del rischio nella catena alimentare, ed in particolare nei seguenti settori: gli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti; additivi e prodotti o sostanze usate nei mangimi; salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e i loro residui; organismi geneticamente modificati; prodotti dietetici, alimentazione e allergie; pericoli biologici; contaminanti nella catena alimentare; salute e il benessere degli animali;
b) il Capo del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute;
c) il direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
d) un rappresentante designato dal Ministro dello sviluppo economico;
e) un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare o suo delegato;
g) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;
h) quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o loro delegati;
i) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei consumatori ed utenti presenti nell'elenco istituito presso il Ministero dello sviluppo economico o loro delegati;
l) un numero, equivalente a quello dei rappresentanti di cui alla lettera i), di rappresentanti delle Associazioni dei produttori designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o loro delegati.
2. Il Comitato di cui al comma 1 si articola in due sezioni: la «Sezione per la sicurezza alimentare», cui sono assegnati i membri di cui alla lettera a) del medesimo comma, e la «Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare», cui sono assegnati i membri di cui alle lettere dalla b) alla l). Ai lavori di quest'ultima sezione sono chiamati a partecipare il direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari ed il direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute.
3. Il Ministro della salute può nominare un membro supplente per ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tal caso la richiesta di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri supplenti non comporta oneri aggiuntivi.
4. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato. Durante la seduta di insediamento, la sezione per la sicurezza alimentare elegge, al suo interno, il proprio Presidente. Il Presidente della Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare è il Capo del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, o un suo delegato.
5. Il Comitato di cui al comma 1 viene convocato, di regola, per sezioni. Il Ministro della salute, ove ne ravvisi la necessità, può convocare il Comitato per la sicurezza alimentare in seduta plenaria. In tal caso, i componenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 partecipano senza diritto di voto.

Art. 9
Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie

1. Il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM) esercita le funzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e di cui al decreto del Ministro della lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 settembre 2008, recante ulteriori modifiche al decreto del Ministro della salute 1° luglio 2004, recante disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), nonché le altre attribuitegli dalla normativa vigente.
2. Gli organi del CCM sono i seguenti:
a) il Comitato strategico;
b) il Comitato scientifico permanente;
c) il Direttore operativo.
3. I componenti del Comitato strategico e del Comitato scientifico permanente sono nominati con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del CCM, salvo revoca, e possono essere riconfermati. Il Direttore generale della prevenzione sanitaria è il Direttore operativo del CCM e ricopre tale incarico fino alla scadenza del termine di durata del CCM.
4. Il Comitato strategico è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:
a) il coordinatore degli assessori regionali alla sanità con funzioni di vicepresidente;
b) due assessori regionali alla sanità, nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni;
c) i Capi Dipartimento del Ministero della salute;
d) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
e) il Direttore operativo del CCM;
f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
g) il Presidente dell'Istituto superiore di sanità;
h) il Presidente del Consiglio superiore di sanità.
5. Il Ministro della salute può, altresì, chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato strategico i direttori generali di volta in volta competenti per la materia trattata.
6. Il Ministro della salute può invitare degli esperti a partecipare allo svolgimento dei lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno.
7. Il Comitato strategico svolge le seguenti funzioni:
a) definisce le priorità di intervento;
b) adotta il programma annuale di attività del CCM, unitamente al piano finanziario, da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato;
c) approva la relazione sull'attività svolta dal CCM nell'anno precedente;
d) definisce le linee generali sulla diffusione delle informazioni e sull'attività di aggiornamento e di formazione.
8. Il Comitato scientifico permanente del CCM è così composto:
a) il direttore della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, che lo presiede;
b) tre esperti designati dal Ministero della salute;
c) tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Comitato scientifico permanente si può avvalere di sottocomitati scientifici di progetto, istituiti con decreto del Ministro della salute, su proposta del direttore operativo del CCM.
10. Il Comitato scientifico permanente svolge le seguenti funzioni:
a) esprime parere sulla proposta del programma annuale di attività del CCM;
b) approva i progetti predisposti dal Direttore operativo del CCM di attuazione del programma annuale di attività, salvo che non sia costituito apposito sottocomitato scientifico di progetto.
11. Il Direttore operativo svolge le seguenti funzioni, per le materie di competenza del CCM:
a) predispone la proposta di programma annuale di attività del CCM, unitamente al piano finanziario;
b) formula proposte di progetti di attuazione del programma annuale di attività;
c) predispone la relazione sull'attività svolta dal CCM nell'anno precedente;
d) assicura il raccordo con le strutture regionali competenti, con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi delle Regioni e Province autonome;
e) assicura il costante raccordo con i competenti uffici ministeriali;
f) attiva sistemi di indagini rapide nazionali per specifiche tematiche di salute e collabora su richiesta delle Regioni a situazioni epidemiologiche di emergenza sanitaria;
g) promuove la cooperazione e la collaborazione con organizzazioni europee ed internazionali;
h) collabora alla costruzione di reti di sorveglianza ad hoc ed alla realizzazione dei programmi di formazione e ricerca su indicazione del Comitato strategico;
i) predispone programmi specifici di aggiornamento e formazione del personale;
l) cura la restituzione delle informazioni epidemiologiche aggregate e la diffusione capillare dei documenti e delle iniziative.
12. Per lo svolgimento delle funzioni a lui affidate, il Direttore operativo si avvale anche del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il medesimo Istituto ed il CCM.

Art. 10
Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali

1. Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali svolge le funzioni connesse al compito di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, nonché le altre ad esso attribuite dalla normativa vigente. È presieduto dal Capo del dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute e si articola nei seguenti organi:
a) Direzione strategica;
b) Comitato tecnico-scientifico;
c) Direzione operativa;
d) Unità centrale di crisi.
2. La Direzione strategica è composta da:
a) il Capo del dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, che la presiede;
b) il direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;
c) il direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute;
d) il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome.
3. La Direzione strategica definisce gli obiettivi e le strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali per l'intero territorio nazionale, in collaborazione con i Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome. Nell'ambito di dette competenze, in particolare, adotta il programma annuale di attività, stabilendo le priorità, verificandone periodicamente la relativa attuazione e, se necessario, proponendo misure correttive.
4. Il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali è così composto:
a) il direttore del Dipartimento di medicina veterinaria dell'Istituto superiore di sanità;
b) un rappresentante designato dalla conferenza dei presidi delle facoltà di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli animali;
c) i direttori dei Centri nazionali di referenza per le malattie infettive e diffusive degli animali e per l'epidemiologia.
5. Il Presidente del comitato di cui al comma 4 viene indicato, tra i componenti del comitato medesimo, in occasione della seduta di insediamento.
6. I componenti del comitato di cui al comma 4 durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile.
7. La Direzione operativa, la cui gestione è affidata all'Ufficio III della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, è diretta dal direttore di quest'ultimo.
8. La Direzione operativa, anche sulla base delle direttive annuali del direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, predispone gli atti da sottoporre alle valutazioni della Direzione strategica, e dà esecuzione alle decisioni e ai programmi adottati dalla stessa.
9. La Direzione, inoltre, coordina le attività e le misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali, ed in particolare:
a) predispone piani dettagliati di emergenza e di gestione sanitaria, comprese le relative procedure operative, per ciascuna delle malattie animali diffusive e contagiose;
b) raccoglie ed elabora i dati epidemiologici che provengono da regioni e province autonome;
c) programma e esegue gli audit necessari a verificare la corretta applicazione delle misure adottate in sede nazionale e comunitaria, o in caso di emergenza;
d) organizza ed effettua periodiche esercitazioni d'allerta;
e) predispone ed esegue programmi di verifica e controllo dei laboratori che manipolano virus, anche ai fini di ricerca, diagnostica o fabbricazione di antigeni o vaccini;
f) organizza corsi di aggiornamento per gli operatori appartenenti e non al SSN;
g) organizza campagne informative, limitatamente alle materie di competenza del Centro nazionale.
10. La Direzione operativa svolge le funzioni di segreteria per il centro nazionale ed è composta da personale del citato Ufficio o da altro personale, secondo le disposizioni del direttore generale di cui al comma 8.
11. L'Unità centrale di crisi (U.C.C.) rappresenta il raccordo tecnico-operativo tra il Centro nazionale e le analoghe strutture territoriali. Essa è composta da:
a) il capo del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, con funzioni di presidente;
b) il direttore della Direzione generale sanità animale e dei farmaci veterinari;
c) il direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
d) il direttore dell'Ufficio III della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, o un suo rappresentante;
e) il direttore del centro nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata;
f) il direttore del Centro nazionale di referenza per l'epidemiologia;
g) il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome;
h) il responsabile o i responsabili dei competenti servizi della regione o delle regioni interessate di volta in volta dalla malattia;
i) l'Ispettore generale della sanità militare presso lo Stato maggiore della Difesa;
l) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
m) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno;
n) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute;
o) un rappresentante della Guardia di finanza, designato dal Comandante Generale della Guardia di finanza.
12. La composizione dell'unità di crisi può essere integrata di volta in volta, su indicazione del presidente, con rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico.
13. In caso di insorgenza di malattie animali a carattere diffusivo e contagioso, di situazioni di rischio zoo-sanitario interne o internazionali, l'U.C.C. assicura le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva e gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale, in particolare mediante:
a) adozione di misure sanitarie e di polizia veterinaria;
b) acquisizione, stoccaggio e distribuzione di sieri, vaccini e antigeni;
c) coordinamento delle unità di crisi territoriali;
d) definizione dei criteri per l'abbattimento preventivo degli allevamenti a rischio;
e) effettuazione delle verifiche sull'appropriatezza, sulla corretta applicazione e sull'efficacia delle misure e degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria effettuati a livello territoriale;
f) gestione, in collaborazione con i centri di referenza dei flussi informatici necessari al controllo dell'emergenza.
14. Il Centro nazionale può avvalersi della collaborazione di esperti esterni, nominati dal Ministro della salute, limitatamente ai casi in cui sia impossibile reperire specifiche professionalità all'interno dell'amministrazione.

Art. 11
Commissione medica d'appello

1. La Commissione medica d'appello opera nella composizione e secondo la disciplina di cui al regolamento ENAC, emanato in attuazione dell'articolo 734 del codice della navigazione.

Art. 12
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, svolge le funzioni ivi previste ed è così composto:
a) tre rappresentanti del Ministero della salute;
b) tre esperti designati dal Ministro della salute;
c) quattro esperti delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano;
d) tre esperti designati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
2. La composizione del Nucleo di cui al comma 1 può essere integrata da esperti, nominati dal Ministro della salute, in ragione della specificità dei temi da affrontare, nei limiti consentiti dalla risorse disponibili.

Art. 13
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all'articolo 57, commi da 01 a 05, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, svolge le funzioni ivi previste ed opera nella composizione indicata dallo stesso articolo 57, comma 02.

Art. 14
Organi collegiali soppressi

1. La Commissione consultiva per i biocidi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alla Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della salute.
2. La Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, di cui all'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite al Centro nazionale trapianti, che le esercita in collaborazione con il Centro nazionale sangue.

Art. 15
Costituzione, ricostituzione e funzionamento degli organi collegiali e degli altri organismi

1. I decreti di costituzione degli organi collegiali di cui all'articolo 2, nonché quelli di ricostituzione degli altri organi collegiali e degli altri organismi di cui al presente regolamento sono emanati entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
2. Gli organi collegiali e gli altri organismi previsti dal presente provvedimento durano in carica tre anni, rinnovabili alla scadenza.
3. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento di ogni organo collegiale e di ogni altro organismo previsti dal presente regolamento.

Art. 16
Disposizioni finanziarie

1. Resta fermo il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5.
2. Ai fini del contenimento della spesa per organi collegiali ed altri organismi, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di nomina dei componenti è necessario privilegiare coloro la cui sede di servizio coincide con la località sede dell'organo collegiale o di altro organismo e per le riunioni il ricorso, per quanto possibile, allo strumento della videoconferenza.

Art. 17
Disposizione finale

1. Fino all'insediamento degli organi collegiali e degli altri organismi previsti dal presente regolamento, sono prorogati quelli operanti alla data della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Balduzzi, Ministro della salute Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min lavoro, registro n. 5, foglio n. 88


Allegato 1
ELENCO DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DEGLI ALTRI ORGANISMI ATTUALMENTE OPERANTI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE

1. Commissione consultiva per i biocidi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni;
2. Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria, di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;
3. Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
4. Comitato rappresentanza degli assistiti, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fino alla data di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
5. Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni;
6. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;
7. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all'articolo 57, commi da 01 a 05, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
8. Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare, di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
9. Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-quattordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120;
10. Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
11. Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari, di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;
12. Commissione nazionale per l'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, legge 15 marzo 2010 n. 38;
13. Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135;
14. Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
15. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
16. Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni, di cui all'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
17. Consiglio superiore di sanità, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, al decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, e successive modificazioni e all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
18. Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, al decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2007, all'articolo 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
19. Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86;
20. Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
21. Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193;
22. Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
23. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
24. Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, e all'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;
25. Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
26. Commissione tecnica mangimi, di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 15 febbraio 1963, n. 281;
27. Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui all'articolo 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623;
28. Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, di cui all'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52;
29. Commissione medica di appello, di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, come disciplinata dai regolamenti ENAC, emanati in attuazione dell'articolo 734 del codice della navigazione;
30. Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali e Unità centrale di crisi, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108.