Categoria: 2012
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Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 14 maggio 2012
Parti: Consorzio Cociv, Ance, Agi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Cantieristica, Terzo valico (TAV)
Fonte: notavterzovalico.info

Sommario:

Premessa
1. Premesse
2. Contenuto obbligatorio del protocollo
3. Significato dei termini utilizzati
4. Contenuto obbligatorio per affidatari e sub affidatari
5. Sistema di relazioni sindacali
5.1. Livello nazionale
5.2. Livello regionali / provinciali
5.3. Livello cantieri operativi
6. Relazioni a livello nazionale, regionale/territoriale e di cantiere e sistema generale di informazioni
6.1. Livello nazionale
6.2. Livello regionale/provinciale
6.3. Livello cantieri operativi
7. Normativa applicabile
8. Organizzazione del lavoro
8.1
9. Responsabilità solidale
10. Mercato del lavoro
11. Sicurezza e prevenzione
12. Affidamenti a terzi e subappalti
13. Logistica di cantiere
14. Conferenze informative
15. Protocollo di legalità - Recepimento automatico

Protocollo di intesa
Tratta A.V. / A.C. Milano - Genova - Terzo Valico dei Giovi

Tra Consorzio Cociv Consorzio Collegamenti Integrati Veloci, Ance Nazionale, Collegio Costruttori Ance Alessandria, Ance Genova, Agi e Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil Nazionali, Regionali Piemonte e Liguria, Provinciali Alessandria e Genova

Premesso che
(A) In data 16.3.1992, Treno Alta Velocità - T.A.V. spa ("TAV") (fusa per Incorporazione in R.F.I. spa con effetto dal 31.12.2010) ed il Consorzio hanno stipulato una Convenzione (la "Convenzione") avente ad oggetto la linea ferroviaria ad alta velocità Milano - Genova e relative infrastrutture e interconnessioni (la "Linea Milano-Genova").
(B) Per effetto di disposizioni normative sopravvenute, l'esecuzione della Convenzione da parte del Consorzio è stata in due occasioni interrotta (L. n. 388/2000 e D.L. n. 7/2007, conv. in legge con L. n. 40/2007) e successivamente proseguita "senza soluzione di continuità" (L. n. 166/2002 e D.L. n. 112/2008, conv. in legge con L. n. 133/2008) in capo a R.F.I. spa; pertanto, salvo riferimenti solo storici, TAV deve intendersi sostituita da RFI in ogni vicenda contrattuale.
(C) Con riferimento alla progettazione e realizzazione della Tratta, il Cipe con delibera n. 78 in data 29.9.2003 (G.U. n. 9/2004) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 e dell'articolo 18, comma 6, del D.Lgs. 190/2002, ha approvato il Progetto Preliminare con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e con la con delibera n. 80 in data 29.3.2006 (G.U. n. 197/2006) ha approvato il Progetto Definitivo della Tratta, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 190/2002. ,
(D) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1.10.2010, la Tratta è stata individuata "quale progetto prioritario al sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232, della legge 23 dicembre 2009, n. 191".
(E) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 584 del 29.07.2010 è stato decretato, tra l'altro, che la Tratta "riveste particolare interesse strategico".
(F) Con delibera n. 84 in data 18.11.2010 il Cipe ha: (i) autorizzato l'avvio della realizzazione della Tratta in 6 lotti costruttivi, contestualmente individuati; (ii) autorizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 232, della L. n. 191/2009, il primo lotto costruttivo dell'opera del valore di Euro 500 min, con l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera entro il costo totale di Euro 6.200 min.
(G) La compagine consortile, nel frattempo mutata, è attualmente composta dalle seguenti imprese: Impregno spa (per una quota pari al 54%), Tecnimont spa (per una quota pari al 20%), Società Italiana per Condotte d'Acqua spa (per una quota pari al 21%) e Clv spa (per una quota pari al 5%).
(H) In data 11 novembre 2011 R.F.I. spa ed il Consorzio Cociv hanno stipulato l'Atto Integrativo inerente alla Convenzione del 16 marzo 1992.“
(I) I rappresentanti del Consorzio hanno incontrato le OO.SS. in data 7 marzo 2012, ed in tale occasione hanno illustrato i tratti salienti dell'intera opera "Tratta A.V. / A.C. Milano - Genova - III Valico dei Giovi", descrivendone la genesi, i vantaggi ed i principali elementi, anche finanziari, nonché la struttura contrattuale, che prevede modalità di realizzazione per lotti costruttivi, ed illustrando in particolare il I lotto costruttivo;
(J) In considerazione della rilevanza dell'Opera le parti condividono l'esigenza che il lavoro di armonizzazione tra le finalità strategiche della nuova infrastruttura e le ricadute territoriali tenga conto degli impegni per la valorizzazione economica imprenditoriale del sistema produttivo e delle imprese locali. A tal fine si richiama quanto previsto dall'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 163/2006;
(K) le Parti condividono l’opportunità del metodo del confronto costante tra l’Ente committente, il Contraente Generale, le Organizzazioni di rappresentanza datoriale e le Organizzazioni sindacali Nazionali, Regionali e Territoriali; pertanto, riconoscono assoluto valore al presente Protocollo di Intesa che, in un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali (specie in tema di occupazione, organizzazione del lavoro, struttura dei cantieri ed interazione tra i diversi soggetti coinvolti, salute e sicurezza in cantiere), le impegna, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, alla corretta applicazione degli impegni di seguito individuati, e dalla cui piena implementazione è lecito attendersi una costruttiva ed effettiva concertazione preventiva tra il Contraente Generale e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, Regionali e Territoriali in tutte le fasi previste per la realizzazione dell'Opera.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo di Intesa, che, per quanto di ragione, è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per la circoscrizione su cui incide il lavoro, ai sensi dell'art. 113 del vigente CCNL edili.

2. Contenuto obbligatorio del protocollo
Il presente Protocollo di Intesa impegna le Parti firmatarie, ciascuna per quanto di propria competenza, al rispetto e alla corretta applicazione dei temi e delle questioni in esso concordati ad ogni livello di relazioni, così come definito al "Sistemi di relazioni".

3. Significato dei termini utilizzati
Le Parti si danno atto che con i termini "Contraente Generale", "Affidatari e/o Affidamenti" e "Subaffidatari/Subappaltatori e/o Subaffidamenti/Subappalti" intendono fare riferimento a quanto previsto dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55, dal D.Lgs. del 20 agosto 2002 n. 190 e successive modifiche e integrazioni, dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

4. Contenuto obbligatorio per affidatari e sub affidatari
Nei limiti di quanto espressamente indicato nel presente Protocollo di Intesa, il Contraente Generale si impegna a vincolare gli Affidatari e i Subaffidatari all'osservanza dei relativi contenuti, obbligando gli Affidatari a vincolare, a loro volta, i propri Subaffidatari. A questi fini, il presente Protocollo sarà allegato ai contratti di Affidamento e Subaffidamento stipulati per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'Opera.

5. Sistema di relazioni sindacali
Le Parti convengono di stabilire un sistema di relazioni così articolato:

5.1. Livello nazionale
Segreterie Nazionali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil, Contraente Generale, con assistenza dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) e dell'Associazione Imprese Generali (Agi).

5.2. Livello regionali / provinciali
Segreterie regionali e provinciali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil, Contraente Generale, con assistenza della sede territoriale dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance).

5.3. Livello cantieri operativi
• RSU/RSA, laddove costituite, di cantiere delle Imprese affidatarie e/o OO.SS. territoriali;
• Contraente Generale o Imprese affidatarie dei lavori ed eventuali imprese subaffidatarie.

6. Relazioni a livello nazionale, regionale/territoriale e di cantiere e sistema generale di informazioni
Con riferimento alle relazioni a livello nazionale, le Parti convengono di incontrarsi, di norma, con cadenza semestrale o su richiesta di una di esse.
Le cadenze semestrali del livello nazionale devono essere fissate in periodi successivi alla chiusura del ciclo degli incontri da tenersi a livello territoriale.
Il sistema generale di informazioni è articolato a livello nazionale ed a livello territoriale e, nell'ambito di questo, a livello dei cantieri operativi.

6.1. Livello nazionale
Le Parti s'incontreranno, con la cadenza suddetta, per scambiare informazioni:
a) sullo stato di avanzamento dell'intera opera e sulle modalità organizzative della stessa;
b) sulla programmazione dei cantieri e sui tempi di realizzazione dell'Opera;
c) sulla struttura degli affidamenti e dei relativi sub affidamenti, compresi i noli a caldo e forniture e pose in opera;
d) sui sistemi di qualità e qualificazione;
e) sulla situazione occupazionale e su previsioni, fabbisogni professionali e formativi, turnover della forza lavoro;
f) sullo stato dei rapporti con le Istituzioni e con gli Enti bilaterali Contrattuali;
g) sull'applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro;
h) sul quadro generale dell'andamento della morbilità e degli infortuni eventualmente verificatisi, loro entità e causali, con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo affidamento ed alle irregolarità e/o omissioni nell'ambito dello stesso riscontrate;
i) sulle metodologie di rilevamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sugli eventuali interventi ed iniziative conseguentemente adottate;
j) sui conflitti non definiti a livello territoriale, con definizione di periodi di raffreddamento, da concordare, durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

6.2. Livello regionale/provinciale
Le Parti, come di seguito specificate, s'incontreranno, di norma, con cadenza trimestrale o su richiesta di una di esse, per informazioni e verifica di eventuali problematiche in riferimento:
a) alla struttura degli affidamenti e dei relativi sub affidamenti, compresi i noli a caldo e forniture e pose in opera (Contraente Generale e OO.SS. territoriali);
b) ad ogni singolo affidamento ricadente nelle aree territoriali interessate dai lavori per la realizzazione delle opere di cui in premessa (Contraente Generale, OO.SS. territoriali, RSU/RSA, laddove costituite);
c) alla corretta applicazione del trattamento economico e normativo (Impresa affidataria, OO.SS. territoriali, RSU/RSA, laddove costituite);
d) a sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni. In particolare, saranno esaminati lo stato degli infortuni, della morbilità, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive (Contraente Generale, Impresa affidataria, OO.SS. territoriali, RSU/RSA laddove costituite);
e) alle modalità organizzative di cantieri e forza lavoro complessivamente in essere nonché sulla gestione delle eccedenze anche attraverso forme di politica attiva del lavoro e/o di sostegno al reddito (Contraente Generale, OO.SS. territoriali, RSU/RSA laddove costituite);
f) ai programmi occupazionali dei cantieri, formazione dei lavoratori e rapporti con gli Enti Bilaterali Contrattuali (Contraente Generale, OO.SS. territoriali, RSU/RSA laddove costituite);
g) alle problematiche relative alle condizioni ambientali e logistiche dei lavoratori (Impresa affidataria, OO.SS. territoriali, RSU/RSA laddove costituite);
h) a tutto ciò che riguarda: qualifiche dei lavoratori, regimi di orario, turni di lavoro, regimi di compensazione di riposi e ferie, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie aziendali (Impresa affidataria, OO.SS. territoriali, RSU/RSA, laddove costituite);
i) alla conciliazione degli eventuali conflitti non definiti à livello di cantiere, con definizione di periodi di raffreddamento, da concordare, durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette (Contraente Generale e OO.SS. territoriali).

6.3. Livello cantieri operativi
Le Parti (Contraente Generale o Imprese Affidatane/Subaffidatarie, OO.SS. territoriali e, ove elette, relative RSU/RSA) si incontreranno, di norma, con cadenza trimestrale o su richiesta di una di esse, per informazioni riguardanti:
a) l'applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza;
b) la protezione e tutela dei lavoratori;
c) i servizi logistici di cantiere;
d) le applicazioni ed il rispetto del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale, ove non derogato e/o sostituito dal presente Protocollo d'intesa e/o da successivi eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità di quanto previsto dall'art. 113 del vigente CCNL edili.
e) ogni singolo affidamento, e relativi sub affidamenti, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera, ricadenti nelle aree territoriali interessate dai lavori per la realizzazione delle opere di cui in premessa.

7. Normativa applicabile
Le Parti, in considerazione dell'unicità del soggetto imprenditoriale e della sostanziale unicità dell'Opera, convengono di costituire una Commissione di Studio che verifichi le condizioni di fattibilità di una Ipotesi di accordo che tenga conto di quanto precede sulle materie specificamente previste dall'art. 113 CCNL edili, ed in particolare sui rapporti con gli organismi paritetici e sulla disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, in analogia a quanto già operato in altri territori.
La Commissione di Studio sarà costituta da due rappresentanti per ogni associazione sindacale (uno per ogni provincia interessata dai lavori), da uno o più rappresentanti di ciascuna delle due associazioni datoriali territoriali firmatarie, e da due rappresentanti del Consorzio.
L'inizio dei lavori della Commissione di Studio è fissato per il giorno 7 giugno 2012, alle ore 15:00, presso la Sede di Ance Alessandria.
Alla Commissione di Studio viene affidato il compitò di sottoporre l'eventuale ipotesi di accordo, ovvero di relazionare sulle ragioni della impossibilità / inopportunità di elaborare tale ipotesi entro e non oltre il 31 luglio 2012; a tale fine le Parti si incontreranno nuovamente nei giorni immediatamente successivi alla predetta data e procederanno, sussistendone le condizioni, alla eventuale sottoscrizione dell'addendum al presente Protocollo proposto dalla Commissione.
Fermo restando quanto sopra, in ogni caso le Parti ribadiscono che tutte le imprese, a qualsiasi titolo, addette alla realizzazione dell'Opera, dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo di lavoro applicato (anche dopo la scadenza e fino alla relativa sostituzione) in relazione alla categoria prevalente enunciata nel Contratto di affidamento, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa.
In particolare, salvo deroghe e/o sostituzione previste dal presente Protocollo d'intesa e/o da successivi eventuali addendum sopra indicati stipulati tra le Parti in conformità di quanto previsto dall'art. 113 del vigente CCNL edili e salvo quanto previsto dall'art. 21 CCNL edili le imprese addette alla realizzazione dei lavori edili, dovranno osservare:
a) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili ed Affini del 18 giugno 2008, come modificato in data 19 aprile 2010;
b) il Contratto Integrativo Provinciale di Genova o Alessandria per i lavoratori del settore dell'edilizia, avendo come riferimento il Sistema degli Enti Bilaterali Contrattuali (Cassa Edile, Scuola Edile, CTP) di livello territoriale.

8. Organizzazione del lavoro
Tenuto conto che la realizzazione dell'Opera è di rilevante importanza per il sistema delle comunicazioni locali, nazionali ed internazionali e che la specializzazione delle opere comporta una frequenza prevedibile di interruzioni della attuale viabilità pubblica, interessata da numerosi interventi finalizzati a renderla adeguata a sopportare il maggiore traffico di mezzi di lavoro necessari alla realizzazione dell'opera, e che ciò implicherà tempi di esecuzione definiti ed autorizzati esclusivamente da autorità esterne, le Parti convengono - anche in relazione a quanto previsto all'art. 5 del CCNL Edili vigente e previa definizione di accordi tra le Parti da raggiungersi a livello interprovinciale e/o di cantiere, unitamente alle RSU/RSA, ove costituite/nominate - sul ricorso:
• a forme di organizzazione di lavoro a turni;.
• a regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite, a sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati, notturni, festivi, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive;
• a modalità di rientro periodico dei lavoratori nei luoghi di residenza/provenienza, anche attraverso, laddove operativamente possibile, forme flessibili dell'orario di lavoro (ivi comprese eventuali forme di riposo compensativo).

8.1) Le Parti si incontreranno a livello territoriale, unitamente alle RSU/RSA, ove costituite/nominate, ed alle OO.SS. Territoriali, per concordare i periodi di ferie che, salvo diverso accordo, vengono previsti come segue:
• due settimane a cavallo di Ferragosto;
• una settimana per Natale.
In caso di mancata intesa è applicato quanto previsto in materia di ferie dal CCPL di riferimento.

9. Responsabilità solidale
Il Contraente Generale si impegna a verificare che le imprese affidatane e sub affidatarie dei lavori, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera, garantiscano il rispetto dei diritti dei lavoratori alle loro dipendenze.
Le imprese affidatarie garantiranno, a loro volta, il rispetto dei diritti dei lavoratori alle dipendenze delle proprie imprese subaffidatarie.
Il Contraente Generale consegnerà alle OO.SS., nazionali e territoriali, un quadro riepilogativo di tutta la forza lavoro presente nei siti lavorativi, suddiviso per impresa affidataria, imprese operanti in sub affidamento compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera.
Il Contraente Generale, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, oltre all'obbligo di allegare il presente Protocollo ai contratti, così come previsto dal precedente punto n. 4, s'impegna, per qualsiasi procedura di affidamento lavori, ad inserire nel contratto d'affidamento, nel capitolato speciale d'affidamento nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:
a) obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'affidamento il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini (ovvero del diverso contratto collettivo nazionale applicabile in relazione alla categoria prevalente delle lavorazioni individuate nel contratto di appalto o comunque applicato dall'affidatario/subaffidatario) e dall'accordo integrativo del medesimo, vigente nelle provincie di Genova o Alessandria nelle cui circoscrizioni verranno eseguiti i lavori, ove non derogati e/o sostituiti dal presente Protocollo d'intesa e/o da successivi eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità di quanto previsto dall'art. 113 del vigente CCNL edili, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni agli Enti Bilaterali Contrattuali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del CCNL Edili;
b) obbligo dell'impresa affidataria dei lavori di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subaffidatari e/o di altre imprese, comunque coinvolti dalla prima, nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Opera nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del sub affidamento.
Il Contraente Generale subordinerà il pagamento dei SAL dei lavori eseguiti dagli affidatari e sub affidatari, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera ed il relativo saldo finale alla verifica della regolarità delle erogazioni periodiche di retribuzione, compresi gli oneri contributivi ed assistenziali e di Cassa edile; a tal fine, ove previsto dalla normativa vigente, chiederà l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto versamento e la correttezza di quanto dovuto (mod. F24, DURC, attestati dei versamenti alla Cassa Edile, Autocertificazione/Certificazione sostitutiva di atto notorio dell'affidatario/subaffidatario attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, Atto di Liquidazione Finale).
A tal fine, anche gli eventuali atti di cessione del credito degli affidatari e dei subaffidatari, compresi noli a caldo e forniture e pose in opera, verso terzi saranno assoggettati alle medesime condizioni di adempimento e di pagamento previste nei contratti di affidamento e di subaffidamento, ivi comprese la preventiva verifica della regolarità contributiva e retributiva dell'impresa titolare del credito ceduto.
Le OO.SS. si impegnano a segnalare al Contraente Generale eventuali posizioni irregolari delle suddette imprese.

10. Mercato del lavoro
Le parti convengono che l'avvio dei lavori costituirà occasione per dare concreta risposta anche alle esigenze sodali del mercato del lavoro locale.
Il Contraente Generale, pertanto, darà indicazione alle imprese affidatarie - fatte salve le esigenze di ricollocazione al lavoro di propri dipendenti occupati in lavori ultimati e/o in fase di ultimazione - di favorire l'assunzione, in quantità e qualità professionali di volta in volta adeguate alle esigenze operative delle singole imprese, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità delle circoscrizioni ove ha sede l'unità produttiva, ovvero di valutare preventivamente l'assunzione di lavoratori che abbiano seguito presso gli Enti paritetici territoriali di settore delle due province interessate percorsi di riqualificazione e/o di aggiornamento professionale, conseguendo le relative attestazioni.
In ogni caso, per specializzazioni professionali di difficile reperimento, l'assunzione della manodopera necessaria potrà essere reperita sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e del CCNL Edili.
In relazione a quanto sopra il Contraente Generale si attiverà per organizzare incontri con le Imprese affidatarie, preliminari all'inizio delle lavorazioni, volti a evidenziare l'opportunità ed i vantaggi connessi all'assunzione dei lavoratori di cui sopra, derivanti anche dalla possibilità di fruire di sgravi contributivi, con conseguente riduzione del costo del lavoro.
Nel corso dei suddetti incontri saranno esaminati anche' i flussi di provenienza dei lavoratori occupati.

11. Sicurezza e prevenzione
Le Parti ribadiscono che l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituirà1 un punto qualificante ed irrinunciabile nella complessiva organizzazione per la realizzazione dell'Opera.
Il Contraente Generale si impegna affinché le condizioni di lavoro nei cantieri di sua pertinenza siano tali da garantire pienamente il diritto alla sicurezza dei lavoratori, nei termini stabiliti dalla legge, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi integrativi.
Si conviene di istituire un sistema di relazioni per la verifica delle situazioni inerenti la materia della salute e della sicurezza. Il sistema di relazioni sarà articolato a livello periferico ed a livello nazionale, secondo i suddetti criteri di ripartizione di competenze, nel seguente modo:
a) Trimestralmente, su richiesta delle Parti territoriali firmatarie, le stesse si incontreranno con il Contraente Generale e/o le singole Imprese affidatarie e/o sub affidatarie, per un esame congiunto dei risultati delle azioni compiute in virtù del presente Protocollo.
In detti incontri sarà esaminato lo stato e la tipologia degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive. Si valuteranno, altresì, le misure adottate o da adottarsi nonché gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la sicurezza, affinché gli affidatari e/o i subaffidatari, ivi comprese le imprese per la fornitura con posa in opera, predispongano gli adeguamenti necessari alle norme per la sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
b) semestralmente, su richiesta delle Segreterie Nazionali firmatarie del presente Protocollo o del Committente, le Parti si incontreranno a livello nazionale per lo scambio delle informazioni sulle materie di cui al punto 6.1, che precede, anche per la verifica ed il diretto esame di quanto segue:
- lo stato di applicazione, inclusa l'effettuazione della formazione, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (specie del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nell'ambito di ciascun affidamento/sub affidamento;
- le azioni di monitoraggio e di prevenzione intraprese, la sorveglianza sanitaria implementata, l'attuazione dei piani di sicurezza nonché le caratteristiche delle violazioni eventualmente riscontrate.
Le Parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche affinché definiscano un adeguato piano di presidio sanitario di intervento e pronto intervento per la tutela della sicurezza nei cantieri.
È compito del Contraente Generale, attraverso la Direzione dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, verificare che ogni singolo affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite negli elaborati progettuali e nelle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
Il Contraente Generale, qualora nell’esercizio delle1 sue funzioni dovesse riscontrare inadempienze e/o difformità rispetto alla legislazione antinfortunistica ad opera di qualunque soggetto affidatario/sub affidatario, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera, dovrà attivare tutte le misure necessarie affinché i lavoratori interessati operino in sicurezza e siano messi a conoscenza delle operazioni e degli interventi da implementare per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
In relazione a quanto sopra, pertanto, il Contraente Generale svolgerà le eventuali azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti delle imprese affidatarie e/o sub affidatarie, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera, al fine della migliore uniformità ed attuazione delle misure di salute e sicurezza.
In particolare, il Contraente Generale, in nome e per conto del Committente, con struttura dedicata:
a) coordinerà la sicurezza nell'attuazione dei lavori di costruzione;
b) assicurerà l'applicazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento nonché
dei piani operativi redatti dalle imprese affidatane e sub affidatarie e compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera;
c) promuoverà con le imprese affidatarie e/o sub affidatarie, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera, la collaborazione e la reciproca informazione;
d) verificherà, anche con i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza e, ove non presenti/nominati, con gli RLST, l'attuazione di quanto previsto dalle normative in materia.
In conformità alle disposizioni di legge, le Parti verificheranno, inoltre, che ogni singolo affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalla legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Dovrà essere posta particolare attenzione affinché, laddove prescritto, tutti i lavoratori, comunque, Impegnati nei lavori affidati, vengano sottoposti alle visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni mansione dal protocollo sanitario del medico competente.
Data la complessità dei lavori e delle opere da realizzare nonché dei riflessi sull'organizzazione della sicurezza a tutela dei lavoratori, degli impianti e delle stesse opere realizzate, le Parti, nei rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, si impegnano a definire, a livello di cantiere operativo, le modalità per garantire la sicurezza durante le sospensioni dal lavoro.
Ai lavoratori addetti alla realizzazione dell'Opera verranno forniti dispositivi di protezione individuale (DPI), ivi compresa la dotazione di idoneo vestiario da lavoro, sia estivo che invernale in conformità di quanto previsto dal CCNL e CCPL.
L'esercizio del diritto alla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza e, ove non presenti/nominati, agli RLST, nel rispetto di quanto garantito dalla legge e dal contratto collettivo nazionale edili, verrà assicurato ad ogni 'singola impresa operante per la realizzazione dell'Opera.
I programmi di formazione relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e quelli per i singoli lavoratori nell'ambito di quanto previsto dal CCNL del settore delle costruzioni saranno concordati a livello territoriale e saranno svolti in collaborazione con la Scuola Edile ed il CTP territorialmente competente.
Fatti salvi gli obblighi di legge previsti per il Datore di Lavoro ed i lavoratori autonomi per ogni singola lavorazione è competenza del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (dlgs 81/08) il controllo ed il rispetto delle misure previste nei piani di sicurezza, incluso l'effettuazione della formazione, nonché della loro adozione da parte di ogni affidatario e sub affidatario.
Il Contraente Generale, anche in conformità di quanto previsto dal redigendo Protocollo di legalità, effettuerà verifiche periodiche per accertare la corrispondenza tra quanto riportato, dalle singole imprese affidatane e subaffidatarie, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera, nei registri di presenza giornaliera e l'effettiva presenza fisica dei lavoratori nei siti produttivi dell'Opera.
Il piano di sicurezza e coordinamento dovrà prevedere la verifica dell'avvenuta formazione dei lavoratori in ordine ai rischi ai contenuti del PSC e dei POS, e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni, tenuto conto di quanto stabilito dai contratti di lavoro.
Particolare attenzione sarà predisposta per l'eventuale emersione, in fase di esecuzione delle lavorazioni, di elementi di criticità e/o di rischio allo stato non previsti, anche rispetto alle misure di prevenzione da adottare e alla formazione, addestramento e informazione dei lavoratori interessati.

12. Affidamenti a terzi e subappalti
I terzi affidatari [e sub affidatari] dei lavori del Contraente Generale a qualunque titolo impegnati in cantiere dovranno possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal D.P.R. 25.1.2000 n. 34 e potranno subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori dei lavori pubblici; ai predetti affidamenti e subaffidamenti verrà applicato quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
Le Parti firmatarie, chiederanno, contestualmente alla firma del presente Protocollo, alla Committente ed alle Autorità pubbliche competenti, l’adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma, nell'esecuzione dei lavori.
Ai sensi di quanto previsto nel precedente punto n. 9), nei contratti di affidamento e di subaffidamento, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera, il Contraente Generale o le imprese affidatane, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriranno le clausole ivi riportate alle lettere a) e b).
Eventuali anomalie rilevate in ordine alla corretta attuazione della normativa in materia di lavoro e connesse a possibili tentativi di infiltrazioni mafiose dovranno essere tempestivamente segnalate alle autorità preposte.
Gli affidamenti ed i sub affidamenti, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera, del Contraente Generale sono soggetti alle verifiche antimafia con le modalità previste per i lavori pubblici.
Ad ogni lavoratore, prima dell'accesso al cantiere, sarà, consegnato, ai sensi del comma terzo dell'art. 36 bis, D.L. n. 223/2006 (convertito con modifiche dalla L. n. 248/2006), un idoneo cartellino identificativo (badge) da tenere sempre ben esposto, completo di foto, numero matricola, nome e cognome e ragione sociale del datore di lavoro; quanto sopra allo scopo di evitare che nel siti lavorativi abbiano accesso persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo.
Il Contraente Generale e le Parti sociali territoriali verificheranno periodicamente, attraverso la Cassa Edile, il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle imprese affidatarie e subaffidatarie, promuovendo, di concerto con altre rappresentanze imprenditoriali e con gli enti preposti (Inps-Inail), l'attuazione del sistema di regolarità contributiva (DURC) di cui all'Avviso Comune del 16 dicembre 2003 ed all'art. 2, L. n. 266/2002 e la Convenzione Inps - Inail - Casse Edili sottoscritta al Ministero del Lavoro il 15 aprile 2004, alla Convenzione Inps - Inail - Casse Edili sottoscritta presso il Ministero del Lavoro il 15 aprile 2004; al D.M. 24 Ottobre 2007, alla circolare 30 gennaio 2008, n. 5 del Ministero del Lavoro.
In particolare Contraente Generale, richiederà, fra i requisiti e i documenti che le imprese candidate alle gare d'appalto dovranno possedere ed esibire, anche la presentazione del Documento di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato,.
Le imprese affidatarie di lavori, che chiederanno l'autorizzazione, dal Contraente Generale, a subaffidare lavori, servizi o forniture, dovranno allegare/ alla richiesta di autorizzazione il DURC aggiornato, presentato dalle singole imprese interessate al subaffidamento.
Il Contraente Generale, per la liquidazione del SAL e del saldo finale dei lavori e/o dello svincolo delle somme poste a garanzia, chiederà alle imprese affidatarie e, per loro tramite, alle imprese autorizzate al subaffidamento di lavori, servizi o fornitore la copia, conforme all'originale, del DURC aggiornato all'epoca della medesima richiesta.
In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, il Contraente Generale, oltre ad invitare l'impresa affidataria/sub affidataria interessata dalla violazione a regolarizzare la sua posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, applicherà nei confronti della stessa le misure di tutela contrattualmente previste nonché quelle contenute nel presente Protocollo e quelle previste dal redigendo Protocollo di legalità.
particolare, qualora, anche su istanza delle OO.SS. territorialmente competenti, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa affidataria o subaffidataria, il Contraente Generale, previa ricognizione di debito e, se ed in quanto necessario, autorizzazione liberatoria da parte dell'impresa stessa, provvederà al pagamento delle somme non corrisposte e dei contributi non versati utilizzando gli importi dovuti all'impresa e nei limiti degli stessi, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti.
Quanto sopra verrà attuato mediante l'inserimento, tra le condizioni contrattuali di lavori ed opere, di apposite clausole di salvaguardia per contrastare l'eventuale violazione degli impegni normativi e contrattuali che dovessero verificarsi ai danni dei lavoratori dipendenti delle imprese affidatarie e sub affidatarie, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera.
A tal fine il Contraente Generale si impegna affinché a tutti gli affidatari si applichino le norme di cui all'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, nonché affinché tutti gli affidamenti e sub-affidamenti del Contraente Generale rimangano assoggettati alle verifiche antimafia nei casi e con le modalità previste per i lavori pubblici.
Eventuali anomalie a tal fine registrate in ordine alla corretta attuazione delle normativa in materia di lavoro e connesse a possibili tentativi di infiltrazioni mafiose dovranno essere tempestivamente segnalate alle autorità preposte.
I soggetti affidatari dovranno, inoltre, possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal D.P.R. 25.1.2000 n. 34 e potranno sub-affidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori dei lavori pubblici.

13. Logistica di cantiere
Per i lavoratori alle dipendenze del Contraente Generale, che non possano rientrare agevolmente alla propria residenza/abitazione alla fine del proprio turno di lavoro, verrà verificata la possibilità di allestire alloggiamenti di cantiere, rispondenti alle disposizioni di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene ed alle soluzioni già adottate nell'organizzazione dei cantieri avviati per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali nazionali.
Le Parti verificheranno che, ove possibile, analoghe condizioni siano applicate a tutti i lavoratori che partecipano alla realizzazione dell'Opera, anche per i dipendenti delle imprese affidatarie e di quelle sub affidatarie, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera.
Laddove non risulti possibile allestire Idonei alloggi, le imprese affidatarie e/o sub affidatarie, compresi i noli a caldo e le forniture e pose in opera, dovranno provvedere alla sistemazione dei lavoratori, che non possano rientrare agevolmente alla propria abitazione alla fine del turno di lavoro, presso adeguate strutture ricettive.
Nel cantieri sarà istituito un servizio mensa, anche attraverso convenzioni esterne. L'eventuale contributo a carico dei lavoratori verrà determinato in sede aziendale.
Relativamente all'alloggio, a carico del lavoratore saranno posti soltanto gli oneri fiscali e contributivi sulle somme convenzionali previste dalle vigenti norme di legge.
Le Parti, comunque, si attiveranno a livello ministeriale, per verificare la possibilità di esonero dai relativi oneri.
Le Parti si riservano di verificare la possibilità, l'opportunità e la convenienza che in favore dei dipendenti che non possano rientrare agevolmente alla propria residenza/abitazione alla fine del proprio turno di lavoro venga erogato un contributo spese viaggio di importo differenziato in ragione della distanza dalla residenza / abitazione - da intendersi in ogni caso sostitutivo di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale in materia di viaggi, trasporti, diaria e trasferta -, ovvero, in alternativa, che venga stipulata - ai sensi della circolare 326/E del 23 dicembre 1997, par. 2.2 "Componenti che non concorrono a formare il reddito", punto 4 - apposita convenzione con vettore autorizzato che preveda la consegna in favore dei lavoratori da parte del Consorzio di "titoli di viaggio" per il tragitto dal luogo di lavoro al comune di residenza e ritorno, e con esclusione di ogni forma di monetizzazione o di rimborso dei "titoli" a beneficio del dipendente.
Il Consorzio valuterà la possibilità e l'opportunità di sottoporre alla preliminare valutazione degli Istituti previdenziali le eventuali soluzioni adottate ai sensi del comma che precede ai fini della conferma dell'esclusione dalla base imponibile fiscale e, previdenziale del valore dei titoli di viaggio consegnati ai dipendenti.
Eventuali problematiche di natura logistica saranno esaminate a livello territoriale.
Nell'ambito dei Campi base sarà messo a disposizione delle OO.SS. firmatarie e delle RSU spazi idonei per lo svolgimento delle loro attività.

14. Conferenze informative
Le Parti concordano di istituire un sistema di informazione preventiva tale da garantire un costruttivo rapporto tra le singole imprese affidatarie e sub affidatarie dei lavori e le OO.SS. firmatarie il presente Protocollo di Intesa.
Sulla base di quanto sopra, il Contraente Generale, prilla dell'inizio dei lavori, si impegna a comunicare alle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo quanto comunicato all'impresa affidataria dei lavori in ordine ai seguenti punti:
a) predisposizione e attuazione del Piano di Sicurezza;
b) dislocazione area esecuzione lavori;
c) livelli occupazionali e qualifiche professionali del personale addetto;
d) normativa contrattuale e legislativa da applicare ai lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Opera;
e) sub affidamenti e aspetti occupazionali connessi;
f) orari di lavoro.

15. Protocollo di legalità - Recepimento automatico
Resta inteso tra le Parti firmatarie del presente Protocollo che saranno automaticamente recepite le previsioni del "Protocollo di Legalità", attualmente in via di definizione con le competenti Istituzioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Genova il 14 maggio 2012