Categoria: 2001
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Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 10 luglio 2001
Parti: Cepav Uno, Asg scarl - Modena scarl - Rodano Consortile scarl, Impresa Pizzarotti & C. spa, Eurovie scarl (Ccc), Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Cantieristica, Cepav Uno (TAV)
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

Premessa
1. - Sistema di relazioni sindacali tra il Cepav Uno e le Segreterie Nazionali Feneal, Filca e Fillea
2. - Sistema di relazioni sindacali tra le imprese consortili operative e/o affidatari e le OO.SS. Feneal, Filca e Fillea (Delegati/RSU. Segreterie Territoriali e Nazionali)
3. - Orario ed organizzazione del lavoro
4. - Mercato del lavoro e formazione professionale
5. - Sicurezza e prevenzione
6. - Logistica di cantiere
7. - Appalti e subappalti

Accordo quadro tra Cepav Uno - Consorzio Eni per l’Alta Velocita, Asg scarl - Modena scarl - Rodano Consortile scarl, Impresa Pizzarotti & C. spa, Eurovie scarl (Ccc), Ance e Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil Nazionali

Il giorno 10 luglio 2001 si sono incontrati in San Donato Milanese (MI) il Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Cepav Uno, le Società Consortili arl Asg, Modena e Rodano Consortile, la Impresa Pizzarotti & C. spa, la Eurovie scarl (Ccc), l’Ance e la Feneal Uil Nazionale, la Filca Cisl Nazionale, la Fillea Cgil Nazionale, presenti le rispettive Strutture Territoriali di Bologna, Lodi, Milano, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia

Premesso
- che il Consorzio Cepav (Consorzio Eni per l’Alta Velocità) Uno, senza scopo di lucro, è stato costituito per la realizzazione, in qualità di “General Contracter”, della tratta ferroviaria AV/AC Milano - Bologna, con compiti di coordinamento delle seguenti imprese consorziate: Snam Progetti spa; Aquater spa; Saipem spa; Ccc - Consorzio Cooperative Costruzioni; Impresa Pizzarotti & C. spa; Grandi Lavori Fincosit spa;
- che le predette società, al fine di ottimizzare risorse e mezzi per la realizzazione delle opere civili, hanno costituito le società consortili indicate in epigrafe e composte come di seguito, aventi rispettivamente sedi operative lungo la tratta, a Piacenza, a Modena e a Reggio Emilia:
- Asg scarl, composta da Aquater, Snamprogetti e Grandi Lavori Fincosit;
- Modena scarl composta da Aquater, Snamprogetti e Pizzarotti;
- Rodano Consortile scarl, composta da Aquater, Snamprogetti e Cmc (Ccc); .
- che, peraltro, la Impresa Pizzarotti & C. spa e la Eurovie scarl (Ccc), eseguiranno direttamente altre quote di lavori sulla tratta stessa;
- che nella convenzione tra la TAV spa ed il Consorzio Cepav Uno è stato nominato quale sub-contractor il Consorzio Saturno, SU indicazione di Italferr spa, per la progettazione e la realizzazione dell’impiantistica tecnologica ferroviaria, costituito dalie seguenti società: Abb Sae; Alstom Transport; Alstom Transport Systems; Ansaldo Segnalamento Ferroviario; Ansaldo Trasporti e Sirti;
- che il Consorzio Cepav Uno ha fornito alle OO.SS. informazioni e documentazione riguardanti; la Committenza, la descrizione del Progetto e del Contratto, l’organizzazione del General Contractor e l’indicazione delle Società Consorziate del Gruppo Eni e di quelle private;
Considerato
- che la realizzazione della tratta ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità Milano-Bologna, inserita nel contesto più generale dell’intera opera Milano - Napoli, è di rilevante importanza sia per il sistema delle comunicazioni interregionali e nazionali, sia per quanto attiene i risvolti economici, sociali ed occupazionali delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna;
- che il tracciato sì colloca nei corridoio plurimodale già esistente (attuale linea ferroviaria ed A1) in un’area ad alta antropizzazione, produttiva e di reti;
- che la realizzazione della tratta in questione, per le notevoli difficoltà tecniche da affrontare e per la predeterminazione dei relativi tempi e costi, richiederà un notevole sforzo tecnico-organizzativo ed imprenditoriale da parte del Consorzio e delle Imprese affidatane nonché lavorativo per le maestranze ivi occupate, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
Ritenuto
dalle Parti opportuno delineare preventivamente uno stabile sistema di relazioni sindacali volto a regolamentare ai vari livelli, sia i rapporti che intercorreranno tra il Consorzio e le Organizzazioni dei lavoratori nonché tra queste e le Imprese consortili operative e/o affidatane con l’assistenza delle competenti Associazioni; al fine di:
a) garantire condizioni di piena sicurezza ed igiene ambientale sul lavoro;
b) assicurare l’applicazione delle normative contrattuali nazionali e territoriali per i dipendenti delle imprese edili ed affini, sottoscritte dalle diverse associazioni imprenditoriali con le organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo;
c) prevenire e comporre l’insorgere di situazioni di conflittualità tali da ritardare il regolare svolgimento delle attività produttive.
Le Parti indicate in epigrafe, convengono quanto di seguito.

1. - Sistema di relazioni sindacali tra il Cepav Uno e le Segreterie Nazionali Feneal, Filca e Fillea
1.1 - Il modello di informazioni e di confronto tra il Consorzio e le Organizzazioni Sindacali Nazionali Feneal, Filca e Fillea riguarderà l’articolazione produttiva dei lavori civili e sarà realizzato attraverso incontri, con periodicità di norma semestrale, aventi per argomento:
- il complesso delle attività prodromiche ai lavori per l’intera opera;
- il coordinamento generale consultivo sulla materia dell’igiene e sicurezza sul lavoro;
- la programmatone delle opere per lotti e tempi di realizzazione;
- la programmazione delle gare per gli Affidamenti e lo stato attuativo dei Subaffidamenti;
- l’andamento occupazionale, sia quantitativo che qualitativo delle risorse umane.

2. - Sistema di relazioni sindacali tra le imprese consortili operative e/o affidatari e le OO.SS. Feneal, Filca e Fillea (Delegati/RSU. Segreterie Territoriali e Nazionali)
2.1 - Le Parti identificano i seguenti tre livelli di relazioni industriali: aziendale, provinciale e/o interprovinciale e nazionale, corrispondenti agli ambiti di seguito indicati: .
- livello aziendale: relativo al coordinamento dei Delegati/RSU dei singoli cantieri (cosi come sindacalmente definito ed espresso a livello provinciale) e la relativa Impresa operativa (scarl e/o singola Impresa affidataria);
- livello provinciale e/o interprovinciale: relativo ai rapporti tra le Segreterie Sindacali Provinciali e/o Interprovinciali e la singola Impresa operativa (scarl e/o Impresa affidataria), con l’assistenza delle Organizzazioni imprenditoriali territorialmente competenti;
- livello nazionale: relativo ai rapporti tra le Segreterie Nazionali e le Imprese consortili operative e/o affidatarie, con la partecipazione del Cepav Uno e dell’Ance.
2.2 - A titolo esemplificativo, vengono elencate le problematiche di competenza di ciascuno dei livelli sopra indicati.
a) Livello aziendale:
• situazioni logistiche (alloggiamenti e mensa) dei singoli cantieri;
• sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro;
• gestione delle eventuali problematiche connesse all’applicazione delle norme contrattuali in materia di rapporti di lavoro;
• conciliamone di eventuali microconflitti a livello di cantiere.
b) Livello provinciale e/o interprovinciale:
• verifica ed eventuale contrattatone del trattamento economico e normativo coerente con le peculiarità dell’opera;
• verifica ed eventuale normazione degli aspetti inerenti la logistica dei cantieri;
• sicurezza, igiene del lavoro e rapporti con i CPT;
• coordinamento, verifica e definizione della disciplina dei rapporti sindacali e della sicurezza;
• sessioni informative, di norma trimestrali, sull’andamento dei lavori e sulle modalità organizzative dei cantieri;
• informazioni preventive sulle modalità organizzative dei cantieri relativamente ad affidamenti e subappalti, comprensive della forza lavoro prevista;
• sviluppi delle dinamiche occupazionali, formazione dei lavoratori e rapporti con gli Enti formativi di settore;
• conciliazione di eventuali conflitti a livello di cantiere, nell’ambito di periodi di raffreddamento, da concordare, durante i quali le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Quanto previsto nel presente livello, formerà oggetto di approfondimento e definizione tra le singole Imprese consortili e/o affidatane, assistite dalle Organizzazioni imprenditoriali territorialmente competenti, e le OO.SS.
c) Livello nazionale
• sessioni informative, di norma semestrali, sull’andamento dell’intera tratta e sulle modalità organizzative della stessa;
• previsioni occupazionali e fabbisogni formativi;
• stato dei rapporti con le istituzioni.

3. - Orario ed organizzazione del lavoro
3.1 - Le modalità di organizzazione del lavoro, della produzione« dei relativi orari (distribuzione settimanale e/o plurisettimanale, turni e modalità applicative) formeranno oggetto, da parte della singola impresa consortile operativa e/o affidataria di preventiva informazione e confronto con le OO.SS. territoriali, unitamente alla RSU e con l’assistenza della Organizzazione imprenditoriale territorialmente competente.
3.2 - Formeranno oggetto di confronto e di accordo tra le OO.SS. territoriali e la singola Impresa consortile operativa e/o affidataria, assistita dalla Organizzazione imprenditoriale territorialmente competente, le seguenti materie:
- ferie collettive;
- eventuali sospensioni del lavoro in occasione delle festività;
- modalità di rientro periodico dei lavoratori nei luoghi di provenienza, anche attraverso, laddove operativamente possibile, forme flessibili dell’orario di lavoro e relative compensazioni.

4. - Mercato del lavoro e formazione professionale
4.1 - Le partì convengono che ravvio dei lavori costituirà occasione per dare concreta risposta alle esigenze sociali dei mercato del lavoro locale; fermo restando che, in caso di eventuale saturazione dello stesso, l’assunzione della mano d’opera necessaria potrà avvenire anche al di fuori di detto ambito territoriale.
4.2 - In ragione di quanto sopra ed ai fine di consolidare le specifiche professionalità conseguite nel tempo dai lavoratori impegnati nella realizzazione dell’opera in questione, le Parti concordano sull’opportunità di non disperdere le relative esperienze, attuando, laddove possibile e con modalità da concordare, forme di mobilità delle risorse che si renderanno disponibili a seguito dell’ultimazione dei lavori e/o di singole fasi lavorative.
4.3 - In relazione all’impatto sociale dell’insediamento produttivo nei territorio, le Parti valuteranno, altresì, la possibilità di favorire l’inserimento di lavoratori di primo ingresso, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di contratto in materia.
4.4 - Le eventuali attività di formazione verranno svolte in collaborazione con i relativi Enti Bilaterali di settore, competenti per territorio, che favoriranno l’esame da parte delle imprese consortili operative e/o affidatarie dei curriculum-vitae dei partecipanti ai corsi di formazione svolti dalle singole scuole edili provinciali.

5. - Sicurezza e prevenzione
5.1 - Le parti ribadiscono che l’applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente in tema di sicurezza, igiene e prevenzione, costituirà un punto qualificante ed irrinunciabile dell’organizzazione di cantiere.
5.2 - Nell’ambito di incontri periodici tra il Consorzio e le OO.SS. Nazionali, con cadenza, di norma, semestrale verranno esaminati ed approfonditi temi riguardanti:
- le azioni di monitoraggio e prevenzione;
- le statistiche della prevenzione;
- la sorveglianza sanitaria;
- l’informazione e la formazione dei lavoratori;
- l’attuazione dei piani di sicurezza;
- l’applicazione delle norme di cui ai Decreti legislativi nn. 626/94, 494/96 e 528/99 (494/96 bis).
5.3 - In relazione a quanto sopra il Consorzio svolgerà le eventuali azioni di coordinamento consultivo nei confronti delle Società consortili e/o delle Imprese affidatane al fine della migliore attuazione delle misure di igiene e sicurezza.
5.4 - Cosi come illustrato dal Consorzio, le Imprese consortili operative e/o affidatarie e gli operatori realizzeranno l’opera ottemperando a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.
In particolare il Consorzio, con propria struttura finalizzata:
- coordinerà la sicurezza nell’attuazione dei lavori di costruzione affidati alle imprese consorziate;
- assicurerà l’applicazione e l’aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento;
- organizzerà tra i consorziati la cooperazione e la reciproca informazione;
- verificherà l’attuazione di quanto previsto dalle normative in materia.
5.1 - A livello aziendale e/o provinciale si svolgeranno incontri congiunti per l’informazione in tema di sicurezza e per le modalità di consultazione sui piani di sicurezza, da attivarsi sin dalle prime fasi di cantierizzazione, sulla base di un programma annuo da concordare.
5.2 - Il Piano generale di sicurezza, quale strumento di coordinamento generale di organizzazione della sicurezza per l’intera tratta, formerà oggetto di specifico incontro a livello nazionale.
5.3 - Con riferimento a quanto previsto dalla contrattazione collettiva del settore costruzioni, l’esercizio del diritto alla rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza verrà garantito a livello di singola impresa consortile operativa e/o affidataria per ciascuna tratta affidata ed in relazione all’occupazione complessiva ivi interessata, attraverso forme di eventuale mutualizzazione, nell’ambito di queste, degli oneri relativi ai monte ore di permessi spettante.
Le forme e le modalità di attuazione di tale previsione verranno verificate dalle Partì in sede territoriale.
5.4 - I programmi di formazione ed il numero di ore di permesso spettanti ai rappresentanti medesimi nonché quelli previsti per singoli lavoratori saranno concordati a livello territoriale, nell’ambito di quanto previsto dai CCNL del settore costruzioni, con riferimento all’occupazione complessiva interessata nel suddetto ambito di riferimento.
5.5 - Le Parti, preso atto delle convenzioni attuative stipulate tra TAV spa e le Aziende USL di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna Sud relativamente agli “Interventi di minimizzazione dell’accresciuta domanda di servizi nei settori sanitario e sociale durante la fase di realizzazione” dell’opera in questione, auspicano e si attiveranno affinché tali convenzioni vengano estese anche alle Aziende USL interessate nel territorio della regione Lombardia e convengono sull’opportunità di attivare momenti di confronto con le competenti istituzioni al fine di definire le strumentazioni necessarie a garantire adeguatamente le eventuali emergenze sanitarie dei cantieri, l’assistenza sanitaria ed i rapporti sociali.

6. - Logistica di cantiere
6.1 - Le Partì si attiveranno affinché, nell’ambito del singoli cantieri, vengano realizzati alloggiamenti per quei lavoratori che non possono rientrare agevolmente alla propria abitazione alla fine del lavoro.
Tali alloggiamenti saranno rispondenti alle norme di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene.
6.2 - Relativamente all’alloggio, a carico del lavoratore saranno posti soltanto gli oneri fiscali e contributivi sulle somme convenzionali previste dalie vigenti norme di legge. Le Parti, comunque, si attiveranno a livello ministeriale, per verificare la possibilità di esonero dai relativi oneri.
6.3 - Nei cantieri sarà istituito un servizio mensa anche attraverso convenzioni esterne. Il relativo trattamento sarà soggetto agli oneri fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti norme di legge. Le modalità e condizioni riguardanti il trattamento stesso saranno definite in appositi incontri tra le Parti di cui al punto 2.2.

7. - Appalti e subappalti
7.1 - Le parti si danno atto che, in forza della convenzione General Contractor - TAV, il Consorzio dovrà affidare in appalto, ad imprese terze, lavori ed opere per una quota non inferiore al 40% delle infrastrutture da realizzare.
7.2 - Gli appalti e subappalti avverranno nel rispetto della normativa in materia, ed in particolare del DPR 34/2000 e della legge 55/90.
7.3 - Le Imprese Appaltatici e Subappaltatrici, impegnate nell’esecuzione dei lavori, dovranno applicare nei confronti dei loro dipendenti le norme previste dalia contrattazione nazionale e territoriale.
Quanto sopra verrà attuato mediante l’inserimento, nelle condizioni contrattuali di lavori ed opere, di apposite clausole di salvaguardia per le eventuali violazioni degli impegni normativi e contrattuali che dovessero verificarsi.
7.4 - Le Parti concordano che nel caso di appalti e subappalti ad Imprese che svolgono attività ricomprese nella sfera di applicazione dei CCNL dei settore costruzioni, sottoscritto dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo quadro, le imprese stesse saranno obbligate ad osservare quanto previsti nei citati CCNL e nei presente atto, ivi compresa la loro immediata iscrizione alla competenti Casse Edili, salvo quanto previsto per lavorazioni di durata inferiore a tre mesi o quelle escluse dai predetti CCNL.