Tipologia: Accordo
Data firma: 14 ottobre 2009
Parti: Delgazione aziendale e OO.SS.
Settori: P.A., SSN, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Fonte: FP-CGIL

Sommario:

Premessa
Organizzazione dei RLS
Consultazione dei RLS
Informazione e documentazione aziendale
Formazione dei RLS
Riunioni periodiche
Norme di salvaguardia
Allegato 1
Delegazioni trattanti
Nota a verbale Fials-Confsal

Area di contrattazione del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale
Accordo sulle modalità di designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e modalità di espletamento delle funzioni ad essi attribuite (D.Lgs. 81/2008)

Bologna, 14 ottobre 2009

Premesso che
• Il CCNQ 10/7/1996 definisce gli aspetti applicativi del D.Lgs 626/1994 riguardanti il “rappresentante per la sicurezza”
• Il D.Lgs n. 81/2008 costituisce attuazione dell’art. 1 della L. 123/2007 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo
• L’art. 47 del D.Lgs n. 81/2008
1. dispone che in tutte le aziende o unità produttive debbano essere eletti o designati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali,
2. specifica che detti rappresentanti non hanno funzioni negoziali, che sono invece proprie delle rappresentanze sindacali aziendali e che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza non sono soggetti alle sanzioni previste dal D.Lgs 81/2008
3. individua, per le aziende con oltre 1.000 lavoratori, un numero minimo di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza pari a 6, aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o contrattazione collettiva
4. demanda in sede di contrattazione collettiva le modalità di designazione o di elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle relative funzioni o gli art.. 17,18, 37, 48, 49 e 50 del D.Lgs n. 81/2008 precisano le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e gli obblighi del datore di lavoro nei confronti di detti rappresentanti
Le parti concordano quanto segue
1. di procedere alla designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (d’ora in poi RLS) da parte degli organismi sindacali aventi titolo delle tre aree di contrattazione, attraverso il percorso che segue.
a) il numero dei RLS è fissato in n. 13 unità tenendo conto della tipologia e complessità delle strutture aziendali, del numero totale dei dipendenti, della molteplicità di figure professionali esistenti
b) il numero individuato può essere concordemente modificato non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, salvo che non sia richiesto da innovazioni normative in materia
c) l’esercizio della funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ( art. 50 comma 7 D.Lgs 81/2008)
d) i RLS dell’area di contrattazione del comparto (13 unità), sono nominalmente individuati su designazione degli organismi sindacali aventi titolo e comunicati alla direzione aziendale,
e) i RLS individuati durano in carica tre anni fatta salva diversa determinazione dell’emanando Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Salute, o salvo diversa determinazione di accordi collettivi nazionali, così come previsto dall’art. 47 del D.Lgs 81/2008
f) qualora uno o più RLS non possa più esercitare le funzioni attribuite, le RSA designatrici procederanno alla sostituzione di un nuovo rappresentante della specifica area di contrattazione
g) in caso di dimissioni, il RLS dimissionario esercita le funzioni sino al subentro del sosti tutore, comunque, non oltre 60 giorni.
h) al termine del triennio di incarico i RLS possono essere ridesignati o rieleggibili
2. che le funzioni dei RLS siano quelle espressamente ed analiticamente indicate nell’art. 50 del D.Lgs. 81/2008.
3. che le suddette funzioni siano riconducibili nell’ambito delle categorie sottodescritte 
a) funzioni esercitabili su iniziativa di organismi istituzionali (datore di lavoro o suoi delegati, organo di vigilanza, Servizio Prevenzione e Protezione, Medico competente, ecc)
b) funzioni esercitate nell’ambito di quanto previsto dal citato art. 50 del D.Lgs 81/2008 e rimesse all’iniziativa dei RLS
Sono funzioni sub a):
• la consultazione
• la formazione
• la partecipazione a riunioni periodiche
• la partecipazione a sopralluoghi dell’organo di vigilanza
• la presentazione, di norma in occasione delle riunioni periodiche, i proposte in merito all’attività di prevenzione espressamente richieste dagli organismi istituzionali previste ai punti b), c), d), i), 1), m) del citato art. 50
Sono funzioni sub b):
• l’accesso ai luoghi d lavoro
• la promozione dell’elaborazione, dell’individuazione e dell’attuazione delle misure di prevenzione
• la segnalazione al responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso delle due attività
• la formulazione di proposte in merito all’attività di prevenzione
• l’eventuale attività di ricorso alle autorità competenti, qualora si ritenesse che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dall’azienda e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante le attività lavorative previste ai punti a), h), n), o) del citato art. 50
4. di definire il sistema dei permessi per l’assolvimento delle funzioni come di seguito riportato;
a) sulla base di una prima valutazione del presunto impegno richiesto ai RLS viene assegnato, per le funzioni sub b) un monte ore annuo complessivo pari a 2.000 ore di permessi retribuiti, pari a 154 ore per ciascun RLS. Vengono altresì previste ulteriori 300 ore complessive per attività di tipo sperimentale che i RLS intendessero avviare per un migliore e più proficuo espletamento delle funzioni ad essi attribuite. Tali attività sono sottoposte ad accertamento, valutazione e verifica; il tempo necessario allo svolgimento delle attività di cui al sub a) non è computato nel monte ore di cui sopra - in quanto attività connesse ad organismi istituzionali;
b) il monte ore sopraindicato viene assegnato, per l’anno 2009 in misura proporzionale ai mesi dell’anno rimanenti al momento della data di inizio delle attività dei RLS; non viene imputato a tale monte ore il tempo impiegato per l’esercizio delle funzioni sub a) in quanto connesse con l’attività degli organismi istituzionali;
c) i permessi utilizzati per l’esercizio delle funzioni sub a) e sub b) sono assimilabili all’orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori. In occasione della fruizione dei permessi in argomento viene corrisposto l’intero trattamento retributivo spettante, ivi comprese le indennità collegate alla effettiva presenza in servizio;
d) nel caso di fruizione dei permessi per lo svolgimento delle funzioni sub a) vengono riconosciute tutte le ore impiegate, suffragate dalle modalità di accertamento usate in azienda - causale 9
e) nel caso di fruizione dei permessi per lo svolgimento delle funzioni sub b) le ore utilizzate vengono conteggiate a copertura del debito orario dovuto;
f) nelle giornate in cui i RLS usufruiscono di tali permessi possono accedere alla mensa aziendale;’
5. che le modalità di fruizione dei permessi siano le seguenti:
a) attività per l’espletamento delle funzioni sub a)
• attività programmata o programmabile

gli organismi istituzionali aziendali sono tenuti a fornire ai RLS di norma con cadenza mensile, il calendario delle attività; i RLS si fanno carico di consegnare copia del calendario de quo ai responsabili delle strutture organizzative di appartenenza onde consentire la predisposizione delle misure organizzative necessarie
• attività non programmata non programmabile
gli organismi istituzionali aziendali sono tenuti a dare notizia delle attività da espletare dal parte dei RLS con un preavviso minimo di norma pari a 5 giorni; anche in questo caso i RLS hanno l’onere di informare tempestivamente i responsabili delle strutture organizzative di appartenenza onde consentire la predisposizione delle misure organizzative necessarie
b) permessi per l’espletamento delle funzioni sub b)
• attività programmata o programmabile
I RLS programmano la loro attività e formulano un piano di lavoro mensile da comunicare:
- alla direzione aziendale
- agli organismi sindacali aventi titolo
- ai responsabili delle strutture organizzative di appartenenza
la programmazione deve tenere conto delle esigenze di servizio e tendere, di norma, al non frazionamento dell’attività, concentrando le stesse in una o più giornate lavorative intere
• attività non programmata o non programmabile
per le attività non comprese nel piano di lavoro, in quanto non programmabili, ciascun RLS dovrà fornire comunicazione:
- al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- al responsabile della struttura organizzativa di appartenenza, con un preavviso minimo di 48 ore
anche per queste attività i RLS devono tener conto, ove e se possibile, delle esigenze di servizio, evitando una eccessiva frammentazione delle stesse
6. che il piano delle attività di cui ai punti a) e b) è altresì comunicato, per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, alla Direzione Sviluppo Risorse Umane - Relazioni Sindacali; è fatta salva la possibilità di derogare ai limiti temporali di preavviso fissati per tutti i tipi di attività in caso di eventi eccezionali, gravi e in alcun modo prevedibili. I responsabili delle strutture organizzative aziendali a cui i RLS afferiscono sono tenuti a consentire lo svolgimento delle attività di questi ultimi, favorendo la fruizione dei permessi necessari, salvo casi di eccezionali e motivate esigenze di servizio;
7. che dell’avvenuto utilizzo delle ore per l’esercizio delle funzioni sub a) e sub b) ciascun RLS deve rendere apposita rendicontazione mensile sottoscritta utilizzando l’apposito modulo (allegato 1). Detto modulo deve essere consegnato al responsabile della struttura organizzativa di appartenne ed al referente degli RLS;
8. che il responsabile della struttura organizzativa aziendale, previa verifica della regolare finizione dei permessi e della compatibilità con il monte ore assegnato, trasmette mensilmente il resoconto delle ore utilizzare dai singoli RLS alla Direzione Amministrazione del Personale-Ufficio rilevazione presenze/ assenze;
9. che la Direzione Amministrazione del Personale-Ufficio rilevazione presenze/assenze provvede ad inviare trimestralmente al responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, alla Direzione Sviluppo Risorse Umane - Relazioni Sindacali e p.c. al referente dei RLS, il monitoraggio del monte ore permessi fruiti da tutti i RLS per funzioni sub b);
10. Per le funzioni sub a) gli organismi istituzionali competenti su iniziativa dei quali sono effettuate le attività inviano trimestralmente al responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione un resoconto nominativo dei RLS che hanno partecipato alle attività medesime, con l’indicazione delle ore dagli stessi impiegate. Qualora le funzioni espletate producano orario eccedente il debito orario dovuto, le medesime vanno scalate dal debito orario settimanale o recuperate, previo accordo con il responsabile della struttura organizzativa di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, possibilmente nel corso del mese di riferimento; in ogni caso non possono dare luogo a corresponsione economica;
11. che nei confronti dei RLS sono applicabili, in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 50 del D.Lgs 81/2008 le stesse tutele previste dalla normativa vigente in materia per le rappresentanze sindacali;
12. che lo svolgimento delle attività dei RLS nonché l’integrazione tra questi e le strutture aziendali seguano le modalità organizzative sotto descritte;

Organizzazione dei RLS
Entro 10 giorni dalla designazione nominativa, le OO.SS. aziendali convocano la prima riunione dei RLS al fine di procedere:
• alla predisposizione di un piano annuale di lavoro, da presentare entro 30 giorni alla direzione aziendale e alle OO.SS. designatici, nel quale vanno evidenziati gli obiettivi prioritari, la programmazione mensile delle attività e dei tempi dedicati
• all’elezione di un referente dell’attività complessiva dei RLS tramite il quale dovrà pervenire all’azienda adeguata informazione preventiva mensile della programmazione delle attività e relativa rendicontazione delle presenze effettuate ed delle ore fruite
L’accesso dei RLS ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/2008 e delle esigenze lavorative.
In ottemperanza all’art. 50 comma 2 del D.Lgs 81/2008, l’azienda fornisce ai RLS strumenti adeguati allo svolgimento delle attività connesse alle loro funzioni, ivi compreso l’apposito spazio già identificato presso il PAD 3, piano terra locale n. 003+OA_012.
L’azienda si impegna a comunicare in modo capillare a tutti i dipendenti i nominativi dei RLS designati nonché i loro recapiti aziendali, dette informazioni sono fomite periodicamente ai neoassunti

Consultazione dei RLS
Il datore di lavoro è tenuto a consultare i RLS relativamente agli interventi per i quali la normativa prevede un intervento consultivo degli stessi. Detta consultazione deve essere svolta in modo efficace e tempestivo.
Ai RLS, in occasione della consultazione, sarà concesso il tempo necessario per formulare proprie proposte sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge.
Della seduta di consultazione va redatto apposito verbale ove sono riportate le osservazioni e le proposte eventualmente formulate dai RLS, detto verbale va firmato dai RLS a riprova dell’avvenuta consultazione

Informazione e documentazione aziendale
I RLS hanno diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; e di ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza ( vedi lettere e), f) dell’art. 50 comma 1 del D.Lgs 81/2008)
Ai RLS vengono inoltre comunicati dal medico competente, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2008, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati.
L’azienda fornisce, anche su istanza dei RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge, anche per modificazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, nonché l’introduzione di nuove tecnologie.
I RLS, ricevute le notizie e la documentazione, sono tenuti a fame un uso strettamente connesso alla loro funzione così come previsto dal comma 6 dell’art. 50 del D.Lgs 81/2008

Formazione dei RLS
I RLS hanno diritto alla formazione prevista dall’art. 37 commi 10,11,12,13 e 14 del D.Lgs 81/2008.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si connota come attività sub a)
Tale formazione, nell’ambito del Piano Aziendale della Formazione deve essere concordata con le organizzazioni sindacali aziendali, in particolare per quanto riguarda:
• la progettazione dei corsi
• la scelta e la verifica degli esperti e dei docenti
• la verifica congiunta dei risultati
50 ore, devono essere altresì previsti corsi periodici su temi specifici; inoltre, ogni qualvolta vengono introdotte innovazioni che abbiano rilievo ai fini della tutela e della sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro provvede ad un’integrazione della formazione; detta integrazione può essere realizzata anche attraverso la partecipazione da parte dei RLS a specifici convegni, seminari, giornate di studio.

Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 35 del D.Lgs 81/2008, le riunioni periodiche previste sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e sulla base di un ordine del giorno scritto, supportato da idoneo materiale informativo.
I RLS possono chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di lavoro. Della riunione viene redatto verbale a cura del datore di lavoro.

Norme di salvaguardia
Al termine di un iniziale periodo di sperimentazione (6 mesi) e previa valutazione oggettiva dell’impegno richiesto per l’assolvimento delle funzioni sub b), le parti possono procedere alla rinegoziazione del monte ore attribuito;
L’azienda si impegna ad informare tutti i lavoratori dell’accordo raggiunto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del medesimo, attraverso i canali informativi aziendali (pagine Intranet).


Allegato 1

RIEPILOGO PERMESSI RSL
MESE DI .................................. ANNO ...........................................
RSL

GIORNI

SUB A (convocazione aziendale)

SUB B

MOTIVAZIONI UTILIZZO
MONTE ORE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

TOT.

N. ............... N. ...........

.



Fials-Confsal - Segreteria provinciale di Bologna
Nota a verbale

Accordo sulle modalità di designazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza e modalità di espletamento delle funzioni ad essi attribuite (D.lgs 81/2008)

In Riferimento al verbale d'accordo sulle modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e modalità di espletamento delle funzioni ad essi attribuite (DLgs 81/2008) la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene di non sottoscrivere per i seguenti motivi espressi durante le fasi del confronto:
- Si ritiene che per una così importante responsabilità fosse preferibile addivenire alla individuazione dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza tramite procedura elettiva e non tramite semplice nomina;
- Si ritiene palesemente insufficiente il numero degli RLS previsti (13) in considerazione del numero precedentemente individuato (17) ma anche in considerazione del fatto che in passato molti dei questi rappresentanti sono venuti progressivamente meno alla propria funzione, per varie ragioni, fino ad arrivare alla situazione attuale in cui sono effettivamente operativi solamente n. 2 RLS per il comparto, e n. 1 RLS per la Dirigenza. Peraltro nella precedente tornata gli RLS furono eletti quindi con una spinta motivazionale potenzialmente più forte rispetto alla procedura adottata in questa occasione.
- Infine, tale depotenziamento del numero degli RLS rischia di non dare neanche una corretta rappresentazione delle forze sindacali operative a livello aziendale.

Bologna, 19.10.2009
Il Segretario Prov.le
Dott. Daniele Bedetti