Repubblica di San Marino, Decreto 17 maggio 2005, n. 74 - Modifiche al decreto cantieri

Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 “Disposizioni in materia di cantieri di cui all’articolo 7, comma 2, lettera i, della Legge18 febbraio 1998 n.31” e successive modifiche ed integrazioni


Fonte: Banca dati del Consiglio Grande e Generale della Rep. di San Marino

Note e commenti: Angelini Luciano, La disciplina sammarinese sulla salute e sicurezza dei lavoratori, 2008


Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 24 quarto comma del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25,

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 9 maggio 2005 n.60;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:


Art. 1

è abrogata la lettera d) del 3° comma dell’articolo 1 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25.

Art. 2

L’articolo 2 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 2
(Definizioni)

Agli effetti del presente Decreto vengono utilizzate le seguenti definizioni:

a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato “cantiere”:

 

luogo nel quale si effettuano lavori edili o di ingegneria civile necessari per realizzare una delle opere il cui elenco è riportato nell'Allegato 1;

b) cartello di cantiere:

 

informativa da apporre obbligatoriamente in posizione visibile all’entrata del perimetro del cantiere, per tutta la durata dell’attività del cantiere, i cui contenuti minimi sono stabiliti nell’Allegato 3;

c) committente:

 

il soggetto, persona fisica o giuridica per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Tale soggetto viene individuato, nel settore privato, in colui che risulti titolare del potere decisionale e di spesa.
Il Congresso di Stato, titolare dei poteri decisionali e di spesa, è il Committente per le opere realizzate per conto dell’Ecc.ma Camera e delega al Segretario di Stato competente la sottoscrizione degli atti.

d) responsabile dei lavori:

 

soggetto, persona fisica residente, dotato di adeguata preparazione professionale, che può essere incaricato dal committente di assolvere tutti o in parte gli adempimenti previsti dal presente Decreto e a lui incombenti.

e) progettista:

 

Si identificano le seguenti figure:
- progettista architettonico:

 

 

soggetto professionalmente idoneo, secondo le norme vigenti, a redigere i documenti progettuali, per gli aspetti inerenti l’opera o l’attività, in funzione della destinazione d’uso o dell’obiettivo dell’opera, comprese le progettazioni che non richiedono autorizzazione o concessione pubblica;

 

- direttore dei lavori architettonico:

 

 

soggetto professionalmente idoneo, secondo le norme vigenti, al controllo delle regolarità e del buon andamento dell’opera mentre viene realizzata dal costruttore nel rispetto e conformità del progetto. Coordina, dirige e controlla, sotto l’aspetto tecnico amministrativo, l’esecuzione dell’intervento;

 

- progettista strutturale:

 

 

soggetto professionalmente idoneo, secondo le norme vigenti, alla progettazione delle strutture che assolvono ad una funzione statica, per assicurarne la perfetta stabilità e sicurezza nel rispetto delle norme tecniche emanate;

 

- direttore dei lavori strutturale:

 

 

soggetto professionalmente idoneo, secondo le norme vigenti, al controllo della regolarità della realizzazione strutturale nella rispondenza dell’opera al progetto e nell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione e della qualità dei materiali impiegati;

 

- direttore tecnico di cantiere:

 

 

soggetto professionalmente idoneo, incaricato dall’impresa, a seguire la realizzazione dell’opera in conformità alle disposizioni contrattuali. Cura l’aggiornamento dei programmi di lavoro, suggerendo correttivi e soluzioni in relazione alla qualità dei lavori;

 

- progettista tecnologico:

 

 

soggetto professionalmente idoneo, secondo le norme vigenti, alla progettazione degli impianti tecnologici presenti nell’opera e a servizio della stessa, nel rispetto della normativa in vigore;

 

- direttore dei lavori tecnologico:

 

 

soggetto professionalmente idoneo, secondo le norme vigenti, al controllo della regolarità della realizzazione degli impianti tecnologici presenti, nella rispondenza al progetto e nell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione e della qualità dei materiali impiegati.

 

Il documento progettuale stabilisce inoltre le fasi realizzative di quanto progettato e le prescrizioni di manutenzione preventiva e ciclica dell’opera.

f) lavoratore autonomo:

 

soggetto che partecipa singolarmente ed autonomamente alla realizzazione delle attività di cantiere ed è privo di vincoli di subordinazione. Può ricevere l’appalto direttamente dal committente o dal responsabile dei lavori, oppure può essere subappaltatore dell’impresa principale o dell’impresa cooperante. Il lavoratore autonomo non può ricoprire il ruolo di impresa principale nel caso di cantieri di entità superiore ai 200 g.u..

g) coordinatore per la sicurezza:

 

tecnico specializzato nella identificazione dei pericoli, nella valutazione dei rischi e nella determinazione delle misure di prevenzione, nelle attività temporanee di cantiere, le cui caratteristiche professionalmente abilitanti sono stabilite nell’articolo 10. Il coordinatore per la sicurezza svolge la sua attività sia nella fase progettuale dell’opera, sia nella fase realizzativa di cantiere, di seguito denominati:
coordinatore in materia di sicurezza per la fase di progettazione:
durante la progettazione dell'opera: è il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4 di seguito denominato coordinatore per la progettazione.
coordinatore in materia di sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori:
durante la realizzazione dell'opera: è il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5 di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione.
Tale soggetto non può coincidere con il datore di lavoro, con il lavoratore autonomo o con i lavoratori dipendenti (o soggetti ad essi equiparati, ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della Legge 18 febbraio 1998 n. 31 ) dell’impresa principale, della cooperante o della subappaltatrice, così come definite nelle successive lettere f), m), n), o) del presente articolo.

Il progettista / direttore dei lavori può ricoprire l’incarico di coordinatore in materia di sicurezza per la fase di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

h) fascicolo dell’opera:

 

è il documento, il cui contenuto è indicato nell’allegato 5, predisposto per un cantiere dal coordinatore per la sicurezza, con l’obiettivo di fornire alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi che eseguiranno gli eventuali lavori successivi sull’opera, informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori addetti;

i) giorni-uomo:

 

è la misura presunta, in fase progettuale, del dimensionamento del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera.

l) piano operativo di sicurezza:

 

è il documento redatto e tenuto aggiornato dal datore di lavoro di ciascuna impresa, secondo il modello di cui all’Allegato 7, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31.

m) impresa principale:

 

è l’impresa alla quale il committente o il responsabile dei lavori affida la maggior parte dell’opera, di volta in volta nelle varie fasi di realizzazione.

n) impresa cooperante:

 

è l’impresa secondaria, nominata dal committente o dal responsabile dei lavori, che coopera con l’impresa principale alla realizzazione di una parte dell’opera.

o) impresa subappaltatrice:

 

è l’impresa alla quale l’impresa principale o l’impresa cooperante, affidano la realizzazione di una parte dell’opera.

p) piano di sicurezza e coordinamento:

 

è il documento previsto per i cantieri di cui all’articolo 3, comma 5, redatto dal coordinatore per la progettazione ed aggiornato dal coordinatore per l’esecuzione, in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 12.

q) notifica preliminare:

 

documento redatto dal committente o dal responsabile dei lavori prima della data prevista di apertura del cantiere secondo le modalità dell’articolo 11.

r) rischi aggravanti:

 

rischi specifici e statisticamente ricorrenti in relazione ai cantieri elencati all’Allegato 2.

s) riunione di pianificazione e coordinamento della sicurezza in cantiere:

 

sono le riunioni indette dal coordinatore in materia di sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori per conto del committente o del responsabile dei lavori, per adempiere ai disposti dell’articolo 13 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31 nella particolarità dell’attività di cantiere, alle quali partecipano il committente o il responsabile dei lavori, i datori di lavoro, o loro delegati, delle imprese esecutrici, unitamente con i rispettivi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i lavoratori autonomi.”.

Art. 3

L’articolo 3 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)

1. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizione di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori determina la durata dei lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di appalto dell'opera e nei casi per i quali ne è richiesta la stesura, accerta che siano stati redatti i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) e che ne formino parte integrante.
3. Il committente o il responsabile dei lavori deve inoltre, nei casi previsti dal successivo art. 11, inviare la notifica preliminare al Servizio Igiene Ambientale e ricevere il piano operativo di sicurezza dell’impresa che eseguirà l’intervento.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese e/o lavoratori autonomi, anche non contemporanea, che comportino un impegno di realizzazione inferiore a 200 giorni-uomo e dove ricorrano i rischi aggravanti di cui all’Allegato 2, il committente o il responsabile dei lavori deve, con apposito atto formale, provvedere alla nomina dell’impresa principale (art. 2 punto m) affidando alla stessa, ad integrazione di quanto previsto dall’art.7 punto i) della Legge n.31/1998, il compito di coordinare, organizzare ed armonizzare l’attività delle varie imprese e/o lavoratori autonomi concorrenti alla realizzazione dell’opera e convocare, organizzare la prima riunione di coordinamento e pianificazione fra le stesse prima dell’inizio lavori.
5. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese e/o lavoratori autonomi, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 giorni-uomo. Tale designazione è comunque necessaria anche per i casi nei quali è richiesta la sola predisposizione del fascicolo dell’opera (incarico limitato a tale compito) o, qualora sia necessario, in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire ed alle eventuali modifiche intervenute, l’aggiornamento di quelli esistenti.
6. Non rientrano invece in tale casistica i cantieri, sempre per entità presunta dei lavori superiore ai 200 giorni uomo, in cui è prevista la presenza di una sola impresa o lavoratore autonomo anche nel caso in cui per esigenze particolari ed impreviste, sia chiamata una seconda impresa o lavoratore autonomo per un intervento di entità molto limitata, comunque non superiore ai 5 giorni uomo complessivi; in tale caso si dovrà comunque provvedere a quanto richiesto dal comma 4 del presente articolo e ad aggiornare tempestivamente e contestualmente la notifica preliminare.
7. Nei casi di cui al comma 5 il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento iniziale dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori, o parte di essi, sia affidata ad altre imprese.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere sia le funzioni di coordinatore per la progettazione che di coordinatore per l’esecuzione.
10. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
11. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 5° e 7° con notifica al Servizio di Igiene Ambientale entro 5 giorni.
12. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o lavoratore autonomo, verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, e la regolarità delle necessarie autorizzazioni rilasciate alle stesse per operare nel territorio sammarinese.
13. La nomina del responsabile dei lavori è una facoltà del committente, non un obbligo.
Per i committenti riconducibili a figure diverse da persone fisiche residenti, è obbligatorio nominare il responsabile dei lavori; l’inosservanza di tale obbligo dà luogo all’applicazione della sanzione prevista all’articolo 17 comma 1° lettera a).
14. La chiusura del cantiere, ad eccezione di quelle temporanee previste da altre norme vigenti o contratti di lavoro oppure per sospensioni di durata non superiore a 15 giorni lavorativi, o la realizzazione parziale dei lavori, deve essere comunicata entro 10 giorni dal committente o responsabile dei lavori al Servizio di Igiene Ambientale, il quale può comunque riferirsi al fascicolo dell’opera di cui all’articolo 2, lettera h), per valutare la coerenza delle attività previste e realizzate con la destinazione d’uso ovvero gli obiettivi di realizzazione dell’opera, per valutare se la parziale realizzazione dell’opera stessa o l’interruzione dell’attività di cantiere configurano la volontà di aggirare i disposti del presente Decreto.”.

Art. 4

L’articolo 4 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 4
(Obblighi del Coordinatore per la progettazione)


1. Prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12;

b) predispone il fascicolo dell’opera o adegua (se presente) quello redatto per la costruzione esistente, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori che interverranno sull’opera dopo la sua realizzazione.
2. Il fascicolo dell’opera viene consegnato al coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio dei lavori e, al termine dei lavori, al committente e/o proprietario.”.

Art. 5

Dopo l’articolo 4 del decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 4 bis
(Fascicolo dell’opera)


1. Il fascicolo dell’opera redatto dal coordinatore per la sicurezza in base a quanto stabilito nell’allegato 5 del presente Decreto, deve essere predisposto esclusivamente per le opere e costruzioni nuove, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni con ricostruzione parziale o totale di fabbricati. Lo stesso verrà consegnato dal coordinatore per la sicurezza, al termine dei lavori, al committente e/o proprietario.
2. Il fascicolo dell’opera deve essere aggiornato per successivi interventi all’opera, quali attività di manutenzione straordinaria, modifiche dell’opera stessa, cambi di destinazione d’uso, manutenzioni preventive e cicliche.
3. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il fascicolo a tutte le imprese ammesse a presentare offerta per l’esecuzione dei relativi lavori successivi. Il fascicolo è parte integrante degli elaborati progettuali e del contratto di appalto dell’opera tra committente e appaltatore.
4. Il fascicolo è conservato e tenuto aggiornato a cura del proprietario e/o committente o del responsabile dei lavori, per tutta la durata di vita dell’opera.
5. Nei passaggi di proprietà dell’opera il fascicolo relativo deve essere consegnato al nuovo proprietario.”.

Art. 6

L’articolo 5 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 5
(Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori)

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione provvede a:
a) verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 4 bis, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro delle imprese, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12, nonché proporre, in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza al Servizio di Igiene Ambientale;

f) sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

g) nei casi di cui all’articolo 3, comma 8, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige i documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

h) Indice le riunioni di pianificazione e coordinamento della sicurezza in cantiere di cui all’art. 2 lettera s). La prima riunione di pianificazione e coordinamento della sicurezza in cantiere dovrà tenersi prima che inizino le attività operative di installazione del cantiere”.


Art. 7

L’articolo 6 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 6
(Responsabilità del committente o del responsabile dei lavori)

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
La nomina del responsabile dei lavori libera il committente dalle responsabilità che gli competono agli adempimenti stabiliti dalla presente normativa, purché effettuata verso soggetto professionalmente idoneo.
La nomina dei progettisti esenta il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità inerenti alle scelte progettuali, determinazione delle fasi realizzative e definizione delle modalità di manutenzione preventiva e ciclica dell’opera, purché effettuata verso soggetto professionalmente idoneo.
Non nominare i progettisti, ove richiesto dalla normativa vigente, configura un reato.
La nomina dei coordinatori per la sicurezza libera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità inerenti alle scelte tecnico-organizzative di valutazione dei rischi e di prevenzione, in relazione agli adempimenti stabiliti dalla presente normativa, purché effettuata verso soggetto professionalmente idoneo.
è obbligatorio nominare, nei casi previsti dal presente Decreto, il coordinatore per la sicurezza.
L’affidamento dell’appalto da parte del committente o responsabile dei lavori all’impresa principale libera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità inerenti all’esecuzione delle attività di realizzazione dell’opera, in relazione agli adempimenti stabiliti dalla presente normativa e dalle norme vigenti, purché effettuata verso impresa dotata delle competenze e dell’organizzazione sufficienti e necessarie per svolgere l’appalto affidato”.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse all’accertamento dell'adempimento degli obblighi di cui all’articolo 4, comma 1.
3. Qualsiasi attività tendente a frazionare l’opera o a diluire la realizzazione nel tempo attraverso successive chiusure e riaperture dei lavori, o altre pratiche consimili, tese a far figurare una misura di dimensionamento del cantiere non reale, al fine di assoggettare lo stesso cantiere all’applicazione dell’articolo 3, comma 4 o 6, configura un reato.”.

Art. 8

L’articolo 7 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 7
(Obblighi dei lavoratori autonomi)

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri sono tenuti a:

a) utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni delle leggi 40 e 41 del 2 luglio 1969 e del decreto 17 ottobre 1991 n. 124;

b) utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dall’articolo 33 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31 e dell’articolo 141 della Legge 2 luglio 1969 n. 40;

c) adeguarsi alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione;

d) armonizzare la loro attività con quella svolta dalle altre imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere.

2. Il lavoratore autonomo non può ricoprire il ruolo di impresa principale nel caso di cantieri di entità superiore ai 200 g.u..
3. Il lavoratore autonomo, per poter operare nel cantiere, deve riconoscere all’impresa principale il dovere/potere della direzione delle attività in cantiere per tutta la sua durata e ha l’obbligo di armonizzare la sua attività con il piano operativo di sicurezza dell’impresa principale.”.

Art. 9

All’articolo 8 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è aggiunto il seguente comma:

“2. Relativamente all’inquinamento acustico, in attesa dell’emanazione di specifica normativa prevista dall’Art.55 comma 6°, lettera c) della Legge 19 Luglio 1995, n.87 (Testo unico delle leggi urbanistiche ed edilizie) si rende necessaria una particolare attenzione a non effettuare lavori che possano creare disturbo alla quiete pubblica.”.

Art. 10

All’articolo 9 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. Per entità dei lavori inferiore a 200 giorni-uomo ed in presenza di rischi aggravanti, l’impresa principale, appositamente incaricata dal committente o responsabile dei lavori, ha l’obbligo, ad integrazione di quanto previsto dall’art.7 punto i della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, di coordinare, organizzare ed armonizzare l’attività delle varie imprese e lavoratori autonomi concorrenti alla realizzazione dell’opera e convocare, organizzare la prima riunione di coordinamento e pianificazione fra le stesse prima dell’inizio lavori.
4. L’impresa cooperante, quella subappaltatrice, per potere operare nel cantiere, devono riconoscere all’impresa principale il dovere/potere della direzione delle attività in cantiere per tutta la sua durata e il loro obbligo di armonizzare le loro attività con il piano operativo di sicurezza dell’impresa principale.
5. L’impresa principale dovrà svolgere il suo ruolo fornendo il proprio piano operativo di sicurezza coordinato con quello delle altre imprese cooperanti, subappaltatrici, nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento ed eseguendo disposizioni particolari, giustificate e lecite, impartite, a seconda dei casi, dal coordinatore per la sicurezza o dal Servizio di Igiene Ambientale.”.

Art. 11

I commi 4° e 6° dell’articolo 10 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 sono sostituiti dai seguenti:

“4. La frequenza al corso di cui al comma 2 non è richiesta a coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività di vigilanza sul rispetto della normativa di sicurezza nei cantieri, per almeno cinque anni, nello Stato di San Marino o in qualsiasi Paese della UE. La medesima esenzione vale per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, conseguito nei Paesi della UE, che siano equipollenti, ai fini della preparazione conseguita, con il corso di cui sopra, oppure producano l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario, conseguito in un qualsiasi Paese della UE, con le stesse caratteristiche di equipollenza. La frequenza del corso non è richiesta a coloro che sono in possesso di attestazione equipollente conseguita in qualsiasi Paese della UE.
I soggetti di cui al presente comma dovranno comunque effettuare un corso di aggiornamento sulla specifica normativa sammarinese come specificato nell’Allegato 4, punto 2) ad eccezione di coloro che hanno svolto attività di vigilanza nelle suddette condizioni nel territorio sammarinese.
6. I soggetti di cui al comma 1, compresi i pubblici dipendenti, devono essere iscritti agli appositi elenchi speciali tenuti ed aggiornati dagli ordini e collegi professionali; copia di tali elenchi, e la comunicazione tempestiva dei relativi aggiornamenti periodici, dovrà essere inviata al Servizio Igiene Ambientale a cura degli ordini e collegi professionali.”.

Art. 12

L’articolo 11 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 11
(Notifica preliminare)

Il committente o il responsabile dei lavori, prima della data prevista di apertura del cantiere, invia la notifica preliminare elaborata conformemente all’Allegato 6, nonché gli eventuali aggiornamenti, al Servizio Igiene Ambientale e all’Ispettorato del Lavoro, nei seguenti casi:
a) Cantieri di cui all’art. 3, comma 4 e comma 5.
b) Cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera.
c) Cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta dei lavori non sia inferiore a duecento giorni uomo.

Copia della stessa andrà allegata, con indicazione della data e del numero di protocollo del Servizio Igiene Ambientale, alla richiesta di inizio lavori da presentare all’ufficio urbanistica.
Il mancato invio della notifica preliminare o l’invio della notifica contenente dati volutamente errati o parziali ovvero il mancato aggiornamento della stessa, al fine di non rendere nota l’attività di cantiere o di mascherare la natura o il dimensionamento o i soggetti responsabili, danno luogo all’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 17, secondo comma, lettera b).
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza.”.

Art. 13

L’articolo 12 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 12
(Piano di sicurezza e coordinamento)

1. Il piano contiene l'individuazione e la valutazione dei rischi insiti nell’area del lavoro addizionali ed interferenziali dovuti alla compresenza simultanea o successiva di più imprese e/o lavoratori autonomi nel cantiere, nonché l’indicazione delle misure preventive e protettive conseguentemente individuate con la finalità di garantire, per tutta la durata dei lavori, la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e della popolazione circostante il cantiere. Il piano è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva e contiene, altresì, la descrizione analitica delle misure di sicurezza di cui al successivo punto h.
Il piano, specifico per ogni singolo cantiere e di concreta fattibilità, è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni, tavole progettuali e disegni esplicativi relativi agli aspetti di sicurezza, correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
Il piano dovrà comunque indicare, in relazione alla tipologia del cantiere interessato ed alla complessità dell’intervento, i seguenti elementi:

a) Identificazione, descrizione dell’opera e del suo contesto

b) Individuazione dei soggetti del cantiere con compiti di sicurezza, compreso l’elenco delle ditte già incaricate per la realizzazione delle opere e ulteriore possibile predisposizione all’aggiornamento;

c) Pianificazione temporale dei lavori (con elenco delle fasi di lavoro) ed entità presunta del cantiere (g.u.)

d) Analisi, valutazione dei rischi ed individuazione delle relative misure di tutela (scelte progettuali ed organizzative, procedure esecutive, misure preventive e protettive, misure di cooperazione e coordinamento, procedure complementari e di dettaglio da esplicitare nel P.O.S.) riferite alle seguenti tematiche:

 

- area di cantiere (caratteristiche dell’area, presenza di situazioni circostanti che possono comportare rischi addizionali per il cantiere e rischi che l’attività di cantiere può trasmettere all’ambiente circostante).
- organizzazione del cantiere (comprendente recinzione del cantiere, con accessi e segnalazioni, dislocazione dei servizi igienico assistenziali, viabilità principale del cantiere con anche area di parcheggio per gli addetti, impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas, di terra, scariche atmosferiche, ecc., le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali, dislocazione degli impianti fissi di cantiere, dislocazione delle zone di carico - scarico, individuazione delle zone di deposito attrezzature e stoccaggio materiali - compresi quelli con pericolo di incendio / esplosione - e dei rifiuti)
- lavorazioni o fasi di lavoro (per quelle non interferenti si dovrà comunque provvedere ad indicare le misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi, le misure generali da adottare contro il rischio di annegamento, le misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto, le misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria, le misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria, le misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto, le misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere, misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura; le stesse saranno poi dettagliate ed implementate, anche con indicazioni e prescrizioni operative, procedure, ecc. nel P.O.S.);
- interferenze tra le lavorazioni;

e) Modalità organizzative per la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra gli esecutori (comprese quelle relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva e le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, lettera c);

f) Distribuzione dei compiti di attuazione e verifica delle misure pianificate

g) Organizzazione delle emergenze, compresi i riferimenti telefonici per la Protezione Civile, Pronto soccorso (parti comuni).

h) Descrizione analitica degli interventi, procedure, apprestamenti, strumenti, accessori e quanto altro necessario per determinare, all’assegnazione dell’appalto, i costi della sicurezza.

i) Procedure di gestione del piano, comprese le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;

j) Data e firma.

Ogni sezione sarà poi munita di spazi per la revisione ed aggiornamento in fase di esecuzione – applicazione del piano.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto d’appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo prima dell’inizio dei lavori.
5. L’impresa e il lavoratore autonomo che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione motivate al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base di specifici contenuti tecnici. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche di adeguamento dei prezzi pattuiti.”.


Art. 14

I commi 2° e 3° dell’articolo 13 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi subappaltatori.
2. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.”.

Art. 15

L’articolo 15 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 15
(Modalità di attuazione della valutazione del rumore)

1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta a livello internazionale.
2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 3 del Decreto 17 febbraio 1999 n. 26 va riportata la fonte documentale, cui si è fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto 17 febbraio1999 n. 26”.

Art. 16

Il 1° e il 3° comma dell’articolo 17 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il Committente od il Responsabile dei lavori, qualora nominato, è punito con la prigionia di primo grado o la multa fissata nel minimo di Euro 2582,00 nei seguenti casi:
a) Mancata nomina del responsabile dei lavori da parte del committente riconducibile a figura diversa da persona fisica residente;
b) mancata designazione, nei casi previsti dall’articolo 3 comma 5, 7, 8 del presente Decreto, dei Coordinatori per la sicurezza;
c) attività tesa a mascherare la reale dimensione del cantiere;
d) affidamento di appalto senza il piano di sicurezza e coordinamento.
e) Mancata designazione dell’impresa principale (art. 2 lettera m) e mancato affidamento alla stessa del compito di coordinare, organizzare ed armonizzare l’attività delle varie imprese e/o lavoratori autonomi nel cantiere, nei casi previsti dall’art. 3, comma 4.

3. Sono inoltre puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 258,00 a Euro 774,00 nei seguenti casi:
a) mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell’articolo 3, comma 12 del presente Decreto;
b) mancata comunicazione al Servizio Igiene Ambientale della chiusura del cantiere o della realizzazione parziale dei lavori.”.

Art. 17

L’articolo 18 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è sostituito dal seguente:

“Art.18
(Sanzioni per le violazioni commesse dai Coordinatori per la sicurezza)

1. Il Coordinatore per la progettazione è punito con la prigionia di primo grado o la multa fissata nel minimo di Euro 2582,00 nei seguenti casi:

a) omessa o incompleta redazione del piano di cui all’articolo 12 del presente Decreto;”

b) omessa predisposizione del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito con la prigionia di primo grado o la multa fissata nel minimo di Euro 2582,00 nel caso di infrazione agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) dell’articolo 5.

3. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori è, altresì, punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 258,00 a Euro 774,00 nel caso di violazione della lettera d) dell’articolo 5 e mancata convocazione della riunione di pianificazione e coordinamento della sicurezza in cantiere di cui alla lettera h) dell’articolo 5 del presente Decreto”.

Art. 18

I commi 2°, 3° e 4° dell’articolo 19 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Fatta salva l’irrogazione delle sanzioni penali ed amministrative per le eventuali infrazioni delle disposizioni della restante normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, sono puniti con la multa fissata nel minimo di Euro 4.000,00 o con la multa a giorni di secondo grado nel caso di:
a) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12.
b) Mancato rispetto dell’obbligo dell’impresa principale (art.2 lettera m) di coordinare, organizzare ed armonizzare l’attività delle varie imprese e/o lavoratori autonomi nel cantiere, nei casi previsti dall’art. 9, comma 3.
3. Ai datori di lavoro ed ai dirigenti si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1549,00 a Euro 2582,00 per la mancata trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento alle eventuali imprese o lavoratori autonomi ai quali abbiano subappaltato parte dell’opera.
4. La mancata o parziale predisposizione del piano operativo di sicurezza è corrispondente alla mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 6 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, e comporta la medesima sanzione.”.

Art. 19

L’articolo 20 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 20
(Sanzioni per le violazioni commesse dai lavoratori autonomi)

è punito con la multa a giorni di primo grado il lavoratore autonomo che violi i seguenti adempimenti:

a) Obblighi stabiliti dall’articolo 7 del presente Decreto;
b) Mancato rispetto dell’obbligo dell’impresa principale (art. 2 lettera m) di coordinare, organizzare ed armonizzare l’attività delle varie imprese e/o lavoratori autonomi nel cantiere, nei casi previsti dall’art. 7, comma 3 e per entità di lavori non superiori a 200 giorni uomo.”.

Art. 20

Il 3° comma dell’articolo 22 del Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è sostituito dal seguente:

“3. Ove non sussistano i motivi di urgenza di cui al comma 2, il Servizio Igiene Ambientale procederà con le modalità indicate nell’articolo 22 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31.”.

è abrogato il 4° comma dell’articolo 22 del decreto 26 febbraio 2002 n. 25.

Art. 21

Il punto 2 dell’allegato 2 al decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è sostituito dal seguente:

“2. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall’alto da altezza superiore a mt.2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
Fermo restando l'obbligo di allestimento dei dispositivi di protezione collettiva normalmente costituiti da parapetti anticaduta o, nel caso non ne sia possibile l'installazione, l'uso della cintura di sicurezza, nonché il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Legge 2 luglio 1969 n.41 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, si ritiene che i “lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a mt.2” siano da considerarsi “particolarmente aggravati” nei seguenti casi:
- le attività che comportano rischi incrociati o multipli, come, ad esempio, il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni oppure lavori in altezza sotto il raggio d'azione della gru;
- lavori sui tetti privi di completi ed idonei ponteggi;
- lavori in altezza su strutture non portanti;
- lavori straordinari in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate;
- lavori straordinari effettuati di notte.”.

Art. 22

I punti 1. e 3. dell’allegato 3 al Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 sono sostituti dai seguenti:

“1. Il cartello di cantiere deve contenere, ove previsto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 53, comma 3, della Legge 19 luglio 1995 n. 87, le seguenti informazioni essenziali:

a) Estremi sintetici dell'opera o delle attività.
b) Destinazione d'uso dell'opera ovvero obiettivo dell'attività.
c) Estremi delle concessioni o delle autorizzazioni.
d) Data e protocollo nella quale è stata presentata la notifica preliminare.
e) Estremi identificativi del committente.
f) Estremi identificativi dei progettisti, con l'indicazione di quale progettazione ciascuno sia responsabile.
g) Estremi identificativi del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori.
h) Estremi identificativi della impresa principale, della cooperante e delle eventuali subappaltatrici, con l’identificazione di quale tipo di realizzazione ciascuna sia responsabile.
i) Estremi identificativi del direttore tecnico di cantiere.
j) Data di apertura del cantiere.
k) Data di prevedibile conclusione dei lavori.
l) Ammontare complessivo preventivo dei lavori

3. Dimensioni minime del cartello di cantiere: 70 x 100 cm.”.


Art. 23

L’allegato 5 al Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è sostituito dal seguente:

“Allegato 5 - Fascicolo dell'opera.

1. Il fascicolo dell'opera di cui all'articolo 2, lettera h), all’articolo 4, comma 1, lettera b) e all’articolo 4 bis deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) la descrizione dell’opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori;

b) l'analisi dei rischi, le misure preventive e protettive in esercizio (incorporate all'opera o a servizio della stessa) e ausiliarie (non incorporate all'opera e nemmeno a servizio della stessa) rispettivamente previste o richieste ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati, per ogni intervento successivo sull’opera.

c) i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (documentazione tecnica dell’opera di particolare utilità ai fini della sicurezza per ogni intervento successivo, riguardanti il contesto in cui è collocata, la struttura architettonica e statica e gli impianti installati).

2. Al fine di definire le misure preventive e protettive in esercizio ed ausiliarie, di cui al comma 1, per ogni intervento successivo sull’opera, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;
b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) impianti di alimentazione e di scarico;
d) approvvigionamento e movimentazione materiali e attrezzature;
e) igiene sul lavoro;
f) interferenze e protezione terzi.

3. Le misure preventive e protettive in esercizio devono essere il risultato di specifiche scelte progettuali effettuate dal progettista dell'opera in fase di progettazione, in collaborazione con il coordinatore per la progettazione.

4. Nel redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 per interventi successivi devono essere tenute in considerazione le informazioni sulle misure preventive e protettive in esercizio contenute nel fascicolo dell’opera, al fine di pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza.

5. Il fascicolo deve fornire le informazioni riguardo la messa in opera in sicurezza delle misure preventive e protettive in esercizio, nonché le modalità operative da adottare per:

a) utilizzare, in completa sicurezza, le misure preventive e protettive in esercizio;
b) mantenere in piena funzionalità nel tempo le misure preventive e protettive in esercizio, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi richiesti e la loro periodicità.

Art. 24

I punti 6., 7. e 13. dell’allegato 6 al Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 sono sostituiti dai seguenti:

“6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera [titolo di studio, nome, cognome, indirizzo, codice elenco speciale].

7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera [titolo di studio, nome, cognome, indirizzo, codice elenco speciale].

13. Identificazione delle imprese già selezionate, data presunta di inizio lavori e durata degli stessi.”.

Art. 25

L’allegato 7 al decreto 26 febbraio 2002 n. 25 è sostituito dal seguente:

“Allegato 7 Piano Operativo di sicurezza

1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31/98 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del preposto al cantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze, prodotti e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) Analisi e valutazione dei rischi in relazione alle proprie lavorazioni in cantiere, individuazione delle relative misure preventive (prescrizioni e procedure adottate) e protettive (compresi i Dpi), adottate, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, (comprendente anche osservazioni e contributi del Medico del Lavoro aziendale alla valutazione dei rischi);

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

l) la documentazione in merito all'Informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

m) verifica della regolarità delle autorizzazioni/segnalazioni/dichiarazioni dell’impresa (sede legale più cantiere), come da capo III della Legge n.87/1995 e del D.R. n. 108/1995 (da allegare).”.

Art. 26

1. Le disposizioni di cui al presente Decreto trovano applicazione dal 24 maggio 2005.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle opere, soggette a concessione od autorizzazione edilizia, per cui la comunicazione di inizio lavori sia inoltrata all’Ufficio Urbanistica entro la data prevista al primo comma.
3. In relazione alle opere non soggette a concessione od autorizzazione edilizia, le disposizioni del presente decreto non si applicano qualora il contratto con l’impresa esecutrice sia depositato presso il Servizio Igiene Ambientale entro la data prevista al primo comma.
4. Nei casi di cui al secondo e terzo comma, le disposizioni del presente decreto potranno essere applicate a seguito di invio di apposita comunicazione scritta al Servizio di Igiene Ambientale.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 maggio 2005/1704 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Fausta Simona Morganti – Cesare Antonio Gasperoni


IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Rosa Zafferani