PROTOCOLLO D’INTESA PER LA TUTELA DELLA LEGALITÀ NEL SETTORE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

Tra

• La Prefettura di Lecco
• La Provincia di Lecco
• Il Comune di Lecco
• Il Comune di Calolziocorte
• Il Comune di Valmadrera
• Il Comune di Merate
• Il Comune di Casatenovo
• Il Comune di Mandello del Lario
• Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecco
• Lario Reti Holding S.p.a.
• A.C.E.L. Service S.r.l.
• Idroservice S.r.l.
• Lario reti gas S.r.l
• A.L.E.R. Lecco
• A.N.C.E. Lecco
• Confartigianato Lecco
• Confìndustria Lecco
• Associazione Piccole e Medie Industrie Lecco
• Confederazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese
• C.G.I.L. Lecco
• C.I.S.L. Lecco
• U.I.L.Lecco
• Fillea-C.G.I.L. Lecco
• Filca-C.I.S.L. Lecco
• FeNEAL-U.I.L. Lecco

Premesso

• che il settore dei lavori pubblici è da tempo all’attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
• che è stato riscontrato che spesso l’infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell’aggiudicazione;
• che la Provincia di Lecco, il Comune di Lecco, i Comuni di Calolziocorte, Casatenovo, Mandello del Lario, Merate e Valmadrera, già firmatari del Patto per la Sicurezza in data 18 Aprile 2011, oltre ad Lario Reti Holding S.p.a., A.C.E.L. Service S.r.l., Idroservice S.r.l., Lario reti gas S.r.l e A.L.E.R. Lecco, in qualità di committenti, nella piena e convinta consapevolezza dell’imprescindibile esigenza di garantire all’interno dei cantieri di propria pertinenza i massimi livelli di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché di contrastare possibili infiltrazioni criminali, intendono promuovere prassi trasparenti e responsabili in tutto il ciclo dell’appalto;

Visti

• l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, che stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
• l’art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto l’art. 5 bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in
materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del Prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata);
• il protocollo di legalità tra Ministero dell’Interno e Confindustria sottoscritto in data 10 maggio 2010, e poi rinnovato in data 19 giugno 2012, volto ad incrementare i meccanismi di contrasto alla criminalità organizzata;
• la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia);
• il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
• la legge 17 dicembre 2010, n. 217, e successive modifiche ed integrazioni (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza);
• il Patto per la Sicurezza tra la Prefettura di Lecco, la Regione Lombardia, la Provincia di Lecco, i Comuni di Lecco, Calolziocorte, Casatenovo, Mandello del Lario, Merate e Valmadrera sottoscritto il 18 aprile 2011;
• il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con il quale è stato adottato il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
• il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, contenente disposizioni integrative e correttive al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ;
• la legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”, ed in particolare farti, comma 17, per cui le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Considerato

che i firmatari del presente Protocollo di legalità:
- esprimono la comune volontà di contribuire alla realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti di lavori pubblici e nei rapporti di lavoro per contrastare infiltrazioni mafiose e criminali in genere;
- riaffermano che una corretta ed efficace politica di promozione della cultura della legalità deve prevedere misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni da parte della criminalità, anche organizzata, frappone al libero esercizio dell’attività imprenditoriale e della libera concorrenza;
- ribadiscono la prioritaria necessità di garantire il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia di lavoro, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di regolarità contributiva ed assicurativa.

Ritenuto che

- sia doveroso attuare un costante e attento monitoraggio nella filiera delle imprese, in modo da rafforzare la prevenzione ed il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata;
- il criterio del massimo ribasso può produrre, da un lato, effetti destrutturanti del tessuto economico e produttivo, e dall’altro danni alla Pubblica Amministrazione in termini di tempi e costi causati da ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche nonché danni alla collettività che non può utilizzare l’opera stessa;
- soprattutto in periodi di particolare difficoltà di accesso al credito sia necessario garantire alle imprese la sufficiente liquidità, anche per far fronte ai propri obblighi legislativi e contrattuali verso i lavoratori;
- l’attuazione dei principi di legalità e della sicurezza sul lavoro è da perseguire sia in fase di selezione dell’impresa esecutrice sia in fase di successiva esecuzione del contratto, anche al fine di combattere effetti distorsivi della concorrenza, favorendo la selezione del mercato verso imprese regolari;
- sia indispensabile attivare un impegno convergente, tra tutte le Parti firmatarie del presente Protocollo di legalità, per conseguire gli obiettivi della qualità, dell’efficienza, dell’ottimale gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e della tutela della legalità;
- la rete di monitoraggio, il cui fine è quello di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere pubbliche, è una rete aperta alla successiva inclusione di altri soggetti in grado di contribuire alle finalità prospettate, anche coinvolgendo gli Enti Bilaterali quali, a titolo di esempio, gli Enti paritetici edili;

Si conviene quanto segue

Art. 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di legalità.

Art. 2
Infiltrazioni mafioso

I Soggetti firmatari del presente Protocollo di legalità, qualora agiscano in qualità di Stazioni Appaltanti o stipulino, a diverso titolo, contratti di appalto di lavori pubblici, si impegnano ad inserire nel capitolato d’appalto e nel contratto, le clausole di cui all’allegato 2 del presente Protocollo di legalità.

Art. 3
Obbligo di comunicazione

Le Stazioni appaltanti inoltrano alla Prefettura, con la massima tempestività gli elenchi delle imprese coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti dei lavori, forniture e servizi ritenuti “sensibili” elencati nell’allegato
1, lettera “A” del presente Protocollo di legalità, forniti dagli appaltatori in ottemperanza al disposto della clausola n. 2 dell’allegato 2 del presente Protocollo. Le Stazioni appaltanti provvederanno con la massima tempestività a comunicare alla Prefettura eventuali variazioni sopravvenute degli elenchi.
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nominativo e la sede del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Detta comunicazione deve essere effettuata: per i contratti di forniture, prima della consegna dei prodotti; per i contratti di servizi, prima dell’inizio della prestazione. Per i contratti di subappalto la richiesta di autorizzazione è sostitutiva della comunicazione di cui sopra.

Art. 4
Informazioni antimafia

Le Stazioni Appaltanti, prima della stipula dei contratti di appalto e di concessione, nonché delle autorizzazioni ai subappalti, devono richiedere ed acquisire dalla Prefettura di Lecco le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159 e.s.m, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.0 euro e per i subcontratti e subappalti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 50.0 euro.
Tali informazioni devono essere acquisite, indipendentemente dal valore, anche per le forniture ed i servizi ritenuti “sensibili” elencati nell’allegato 1, lettera “A”, del presente Protocollo di legalità.
Qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le Amministrazioni a cui sono fomite le informazioni non possono stipulare i contratti di appalto o di concessione né autorizzare i subappalti e consentire le erogazioni.

Art. 5
Procedure di gara

Ogni qualvolta la natura e tipologia dell’opera lo renda possibile appropriato, i firmatari del presente Protocollo di legalità procederanno, per quanto possibile, all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo, tra i criteri di valutazione dell’offerta, elementi tecnico - qualitativi adeguati alla natura ed all’oggetto del contratto, assegnando loro un punteggio prevalente rispetto a quello del prezzo al fine di qualificare maggiormente la realizzazione dell’opera stessa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010.
In particolare, tra i criteri di valutazione dell’offerta potranno essere introdotti i seguenti elementi:
• soluzioni aggiuntive e migliorative in materia di sicurezza, ferma restando la intangibilità dei piani della sicurezza già predisposti;
• valutazione delle squadre di lavoratori che saranno impegnati nell'appalto, in modo da valorizzare la professionalità dei lavoratori impiegati ed incentivare l'impiego di manodopera maggiormente qualificata e meglio formata in relazione allo specifico appalto. A titolo esemplificativo rappresenterà ulteriore titolo di merito l’aver effettuato la formazione nell’ambito degli Enti paritetici edili delle Parti sociali maggiormente rappresentative e delle Scuole Edili;
• elementi di tutela ambientale quali le cautele per la prevenzione del rischio idrogeologico, in relazione alla peculiarità del territorio provinciale.
Trova applicazione l’art. 87 D. Lgs. n. 163/2006 in tema di offerta anomala.
Al fine di dare applicazione all’art. 120, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione al codice dei contratti pubblici), le parti si impegnano ad incontrarsi per definire i criteri relativi al perseguimento delle esigenze sociali.
Ogni qualvolta l’aggiudicazione sarà affidata con il criterio del massimo ribasso, i soggetti firmatari, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, procederanno alla scrupolosa verifica della congruità delle offerte ed all’esclusione di quelle che risulteranno anormalmente basse.

Art. 6
Iniziative a tutela della legalità e della sicurezza sui luoghi di lavoro

I soggetti firmatari concordano di adottare ogni iniziativa utile a favorire:
• il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di rapporti di lavoro, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di regolarità contributiva e retributiva;
• il contrasto del fenomeno dell’intermediazione illegittima per il reclutamento di manodopera in ogni sua forma;
• il contrasto del lavoro sommerso e la diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso l’inserimento nei bandi/lettere di invito e nei successivi contratti dell’obbligo per l’impresa aggiudicataria e per gli eventuali subappaltatori di trasmettere l’elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. In particolare, le ditte aggiudicatarie e gli eventuali subappaltatori dovranno indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d’iscrizione all’INPS (matricola), all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione;
• l’inserimento nei bandi di gara e/o lettere di invito dell’obbligo, per le imprese esecutrici dei lavori, dell’osservanza rigorosa delle condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dal contratto integrativo territoriale di settore della Provincia di Lecco.
Le Stazioni appaltanti disporranno affinché, in occasione delle visite in cantiere, il Direttore dei Lavori verifichi scrupolosamente, oltre al “Giornale dei lavori” di cui all’art. 182 del D.P.R. n. 207/2010, anche la corretta e completa tenuta del “Rapporto di cantiere” di cui all’Allegato 1, lettera “B”, del presente Protocollo di legalità.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, prima di procedere ai pagamenti, le Stazioni appaltanti acquisiranno d’ufficio i documenti unici di regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice e di eventuali imprese subappaltatrici.
Le Stazioni appaltanti si impegnano affinché l’affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l’ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificheranno, nel rispetto del principio di non ingerenza, che l’impresa appaltatrice e le eventuali imprese sub-appaltatrici attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute ed ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all’art. 5 della legge n. 136/2010.
Nei bandi di gara e nelle lettere di invito dovranno essere richiamati gli obblighi in merito all’osservanza scrupolosa della sopra citata normativa e di quella in materia contrattuale e sindacale, evidenziando inoltre che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta e che l’inosservanza di tali obblighi sarà considerato grave inadempimento e potrà comportare la sospensione ovvero, nei casi più gravi, anche la risoluzione del contratto di appalto nel qual caso si attiverà il confronto sindacale per i riflessi occupazionali.

Art 7
Formazione, informazione e ricollocamento dei lavoratori

Le Parti concordano di adottare ogni iniziativa utile a favorire:
• la formazione del lavoratore attraverso lo svolgimento di appositi corsi cui i lavoratori possono accedere avvalendosi eventualmente anche della Scuola edile (ESPE) e degli Enti paritetici di formazione del settore edile;
• la più ampia informazione sui diritti dei lavoratori;
• la diffusione, nel caso di grandi opere, delle procedure di concertazione preventiva come previsto dalle norme contrattuali vigenti del settore edile;
• il ricollocamento dei lavoratori in mobilità. In particolare, i soggetti firmatari del presente Protocollo di legalità forniranno alle imprese, al momento deir aggiudicazione, gli elenchi dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità da cui le imprese possano selezionare le eventuali ulteriori maestranze che si rendessero necessarie all’esecuzione delle opere.

Art. 8
Tracciabilità dei flussi finanziari

Si applica il disposto dell’art. 3 della legge n. 136/2010.

Art. 9
Pagamenti dei corrispettivi

Le Stazioni appaltanti si impegnano ad effettuare i pagamenti delle rate di acconto e di saldo entro i termini e con le modalità stabiliti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
L’Ente dovrà far presente preventivamente alle imprese l’esistenza dei limiti imposti agli Enti locali dalla normativa sul rispetto del patto di stabilità interno, laddove previsto.

Art. 10
Efficacia giuridica del Protocollo di Legalità

Al fine di assicurare l’obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate nel presente Protocollo di legalità le Stazioni appaltanti firmatarie ne cureranno l’inserimento nei contratti e nelle lettere di invito.
In particolare, le Stazioni appaltanti riporteranno nei contratti le clausole elencate in allegato al presente Protocollo di legalità, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate alla stipula del contratto.

Art. 11
Commissione di lavoro permanente - Diffusione e durata del Protocollo di Legalità

I soggetti firmatari costituiranno una commissione di lavoro che si riunirà periodicamente con l’incarico di verificare l’efficacia del presente Protocollo di legalità e predisporre gli ulteriori ed eventuali documenti atti a definire i dettagli tecnici e le procedure operative.
La commissione di cui sopra potrà inoltre proporre ai soggetti firmatari le modifiche al Protocollo di legalità che ritenesse necessarie sia per adeguarlo a nuove intervenute disposizioni di legge, sia per agevolare maggiormente il raggiungimento degli scopi indicati nelle premesse.
I soggetti firmatari si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile per diffondere i contenuti e le finalità del presente protocollo d’intesa presso le Stazioni appaltanti del territorio provinciale di Lecco, proponendo loro di adottarne uno analogo.
Le risultanze di attuazione degli adempimenti previsti nel presente Protocollo di legalità, saranno altresì resi pubblici in coerenza con le misure di trasparenza adottate dai singoli enti aderenti anche con riferimento ai Programmi triennali per la trasparenza ed integrità.
Il presente Protocollo di legalità ha la durata di 2 anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è prorogabile. Le parti firmatarie si impegnano a riunirsi almeno tre mesi prima della scadenza per valutare gli eventuali aggiornamenti e la proroga del medesimo.

Lecco, 26 giugno 2013


ALLEGATO 1


A) ELENCO DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/ o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, del Decreto Legislativo n. 163/2006);
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.

B) DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”
1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l’indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell’ impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere. Nel documento si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all’ interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all’ accesso per altro motivo.
2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.


ALLEGATO 2
CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo
di legalità sottoscritto in data ........ presso ............. e consultabile sui siti istituzionali dei soggetti sottoscrittori e di accettarne incondizionatamente i contenuti e gli effetti.

Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli elenchi delle imprese coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nel piano di affidamento / realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatrici o subcontraenti di lavori nonché delle forniture e servizi ritenuti “sensibili” di cui all’allegato 1, lettera “A”, del Protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1.
Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta e consegnata alla Stazione Appaltante con assoluta tempestività, e, ove ciò non sia possibile per situazioni non prevedibili, entro e non oltre 5 giorni dall’impiego dell’impresa omessa dal predetto elenco.
La mancata osservanza della presente clausola è considerata causa ostativa alla stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti e, per i contratti già sottoscritti, qualora riguardi attività di importo superiore a 1.000 euro o in caso di ripetuta inosservanza dell’adempimento, costituisce clausola risolutiva espressa.

Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all5 Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti del? imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personali o f affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). L’inosservanza della presente disposizione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5
La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta le seguenti clausole risolutive espresse:
- il presente contratto è risolto di diritto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura alla Stazione Appaltante le cause interdittive di cui all’art. 84 del D.lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159 e.s.m nonché in tutti i casi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2;
- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate ipso iure qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2.
La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione ipso iure del contratto qualora emergano informative interdittive a carico del subappaltatore / subcontraente.

Clausola n. 6
La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa:
- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate ipso iure qualora si verifichi la sussistenza di una delle fattispecie di cui al punto precedente;
- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento di quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 136/2010 rubricato “Identificazione degli addetti nei cantieri”.
La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui al precedente capoverso.

Clausola n. 7
La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa: “al verificarsi dei casi previsti dall’art. 135, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione), il presente contratto è risolto di diritto”.

Clausola n. 8
La sottoscritta impresa non potrà vantare alcuna pretesa, né a titolo di risarcimento precontrattuale né di esecuzione in forma specifica né di qualsiasi altro genere nei confronti della Stazione Appaltante qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto in esecuzione dell’art. 4 (“Informazione antimafia”) del Protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2, e sia quindi vietata la stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti di subappalto o subcontratti, ai sensi dello stesso articolo 4 del Protocollo di legalità.

Clausola n. 9
L’impresa aggiudicataria si obbliga a nominare un referente di cantiere, che dovrà tenere costantemente aggiornato e disponibile il “Rapporto di cantiere” di cui all’Allegato 1, lettera B, del protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1 contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia che potranno espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159 e.s.m.


Fonte: lombardia.cisl.it