Categoria: Normativa regionale
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Regione Emilia-Romagna
Delibera della Giunta Regionale, 14 marzo 2012, n. 293
PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA PROVINCIA DI BOLOGNA PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEL LAVORO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Premesso che
- le vigenti leggi, in un’ottica di evoluzione in senso federalista dell'assetto delle funzioni pubbliche, attribuiscono alle Regioni specifiche competenze in materia di sicurezza del lavoro, concorrenti sul piano legislativo, esclusive su quello regolamentare ed amministrativo;
- la Regione Emilia-Romagna esercita le proprie competenze ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- il D.Lgs. 81/2008, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, prevede che le Regioni e altri istituzioni ed organismi, tra cui l'INAIL, svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- il “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”, di cui al DPCM 17/12/07, ha individuato i settori prioritari di intervento, tra i quali l’Edilizia, l’Agricoltura, le lavorazioni che espongono gli operatori a sostanze cancerogene, impegnando le Regioni e Province Autonome alla realizzazione di specifici piani regionali di prevenzione diretti alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali;
Tenuto conto della normativa e della programmazione regionale nei diversi settori produttivi riguardanti la tutela e sicurezza del lavoro, in particolare:
- la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e s.m. “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”;
- la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;
- la legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”, che promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata;
- la delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, n. 175 del 22 maggio 2008 di recepimento del Piano Socio Sanitario Regionale 2006-2008; il Programma di Governo 2010-2015 del Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani, presentato all’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna il
3 giugno 2010, prevede di attivare un Osservatorio nell’ambito di un nuovo progetto per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata e mafiosa nonché di utilizzare la potestà legislativa regionale per premiare le imprese che lavorano nella legalità e colpire chi è fuori dalla legalità per quanto riguardi la sicurezza sul lavoro, le norme contrattuali, le norme sugli appalti e subappalti;
- la legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata” ed in particolare l’art. 3 che espressamente prevede il potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile;
- il Piano regionale della prevenzione 2010-2012 approvato con propria deliberazione n. 2071 del 27/12/2010 che, relativamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro, ha previsto la realizzazione di specifici interventi di prevenzione nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura;
Rilevato che, sulla base delle previsioni normative sopra riportate e delle esperienze maturate nella realizzazione del citato Piano regionale della prevenzione 2010-2012, si è provveduto ad approvare con propria deliberazione n. 691 del 23 maggio 2011, in coerenza con quanto previsto dai rispettivi Piani nazionali, il Piano regionale 2011–2013 per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni e il Piano regionale per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni in agricoltura e silvicoltura 2011–2013.
Tali Piani prevedono:
- il potenziamento dell’attività di assistenza, informazione, formazione e comunicazione finora realizzata, sentito il Comitato regionale di coordinamento della Pubblica Amministrazione e tenuto conto, quanto all’edilizia, delle indicazioni dettate dalla citata Legge regionale n. 2/09;
- il potenziamento dell’attività di vigilanza, pianificata sulla base di quote annuali e di programmi diretti alla riduzione delle cause degli infortuni più gravi, effettuata dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Usl regionali;
- il potenziamento dell’attività di vigilanza congiunta o coordinata con gli altri soggetti titolari della funzione, pianificata nell’ambito dell’Ufficio operativo quanto agli obiettivi specifici, agli ambiti territoriali, ai settori produttivi, ai tempi, ai mezzi e alle risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
- il monitoraggio delle attività svolte per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti e per orientare, programmare e valutare l’efficacia dell’attività di vigilanza e di promozione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per corrispondere agli obblighi informativi del Comitato regionale di coordinamento verso i Ministeri competenti;
Dato atto che:
- la Regione Emilia-Romagna, ha sviluppato attraverso la propria Società partecipata NuovaQuasco Soc. cons a r.l. un efficiente sistema informatico di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. f) della l.r. 2/2009 "Registratore delle presenze autorizzate nei cantieri (REPAC)" e che tale sistema è stato sperimentato ed è attualmente utilizzato in diversi cantieri edili e di ingegneria civile situati in varie località del territorio regionale;
- nell’Allegato B alla propria deliberazione n. 1349 del 14 settembre 2009 ad oggetto “Bando per la concessione di incentivi economici per la realizzazione di livelli ulteriori di sicurezza nei cantieri edili a favore dei committenti pubblici e privati denominato "Plus Security" sono state approvate le “Modalità di applicazione dei sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. f) della l.r. 2/2009.” e che con tale bando si è incentivato l’utilizzo sia di tale sistema telematico, sia di analoghi sistemi di verifica dell’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale all’interno dei cantieri edili;
- in esecuzione della propria deliberazione n. 1922 del 19 dicembre 2011, in data 25 gennaio 2012 è stato sottoscritto l’accordo di collaborazione tra Inail e Regione Emilia-Romagna per incentivare l'utilizzo del "registratore delle presenze autorizzate nei cantieri” (REPAC) con il quale l’INAIL si è impegnata a riconoscere l’utilizzo del REPAC quale utile strumento per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M.12/12/2000);
Considerato che:
- la Provincia di Bologna ha pure sviluppato varie iniziative in materia di sicurezza sul lavoro che prevedono il coinvolgimento dell’INAIL;
- la Regione e la Provincia di Bologna hanno il comune obiettivo di sviluppare iniziative volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi al fine di rendere più efficiente ed efficace l’azione della pubblica amministrazione e offrire servizi integrati ai lavoratori e alle imprese;
- la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna riconoscono la necessità di porre in essere un efficace sistema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche sulla base dell'incremento dei rispettivi patrimoni conoscitivi e tramite relazioni e azioni sinergiche, per l’efficace programmazione e pianificazione degli interventi;
Ritenuto pertanto opportuno collaborare con la Provincia di Bologna mediante l’approvazione di un “Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna per il potenziamento dell’attività di tutela della sicurezza del lavoro” (Allegato 1);
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 ad oggetto: ”Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai sensi di legge:
- n. 1057 del 24/07/2006, concernente “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;
- n. 1663 del 27/11/2006, concernente “Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente” e s.m.i.;
- n. 2416 del 29/12/2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;
- n. 2220 del 28 dicembre 2009, concernente “Istituzione di un servizio presso la Direzione Generale "Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali";
- n. 2060 del 20 dicembre 2010, concernente “Rinnovo incarichi a direttori generali della giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;
- n. 1048 del 18 luglio 2011, concernente “Riorganizzazione della direzione generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali. Autorizzazioni relative ai dirigenti professional della Direzione generale Sanità e politiche sociali e dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale”;
- n. 1049 del 18 luglio 2011 “Assunzione di dirigente ai sensi dell'art. 18 l.r. n. 43/2001 per rinnovo dell'incarico di responsabile di servizio presso la direzione generale "Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali";
- n. 1222 del 04 agosto 2011 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore regionale alle “Attività produttive. Piano energetico e sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata”, Gian Carlo Muzzarelli

A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a

1. di approvare lo schema di “Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna per il potenziamento dell’attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile per la tutela della sicurezza del lavoro”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
2. di demandare la stipula del Protocollo d’Intesa di cui al punto 1 (Allegato 1), anche apportando in sede di sottoscrizione modifiche non sostanziali al testo che si approva con il presente provvedimento, all’Assessore alle “Attività produttive. Piano energetico e sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata”, Gian Carlo Muzzarelli;
3. di approvare le “Modalità tecnico-operative per la realizzazione di un piano di interventi per il controllo informatizzato degli orari di lavoro nei cantieri della variante di valico (VAV) attraverso il sistema REPAC”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 2);
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) ad avvenuta sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di cui al punto 1.


Allegato parte integrante - 1

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA PROVINCIA DI BOLOGNA PER IL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEL LAVORO

PREMESSO CHE
- le vigenti leggi, in un’ottica di evoluzione in senso federalista dell'assetto delle funzioni pubbliche, attribuiscono alle Regioni specifiche competenze in materia di sicurezza del lavoro, concorrenti sul piano legislativo, esclusive su quello regolamentare ed amministrativo;
- con l’approvazione della Legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile” la Regione Emilia-Romagna ha inteso incentivare livelli ulteriori di sicurezza tra i quali anche l’utilizzo di sistemi informativi telematici (come il Registratore delle Presenze Autorizzate nei Cantieri - REPAC) per la verifica delle presenze autorizzate nei cantieri;
- con l’emanazione del bando “PLUS SECURITY” la Regione Emilia- Romagna ha incentivato l’utilizzo sia di tale sistema telematico, sia di analoghi sistemi di verifica dell’utilizzo dei DPI che riceve in tempo reale i dati delle presenze rilevati dal suddetto sistema tramite invio da parte dell’impresa utilizzatrice, secondo modalità definite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1349 del 14 settembre 2009 “Bando per la concessione di incentivi economici per la realizzazione di livelli ulteriori di sicurezza nei cantieri edili a favore dei committenti pubblici e privati denominato “Plus Security”, come indicato nel relativo allegato B;
- con l’approvazione della Legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”, si prevede tra l’altro:
• Art. 1 “Finalità”, secondo il quale “La Regione promuove altresì l’adozione di procedure e di iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e razionalizzazione dell’attività amministrativa e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia”;
• Art. 2 “Interventi di promozione regionale”, secondo il quale “La Regione promuove iniziative e progetti per la legalità, la trasparenza e la tutela e sicurezza del lavoro, anche ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), con particolare attenzione a: (omissis) c) sviluppare attività di cooperazione applicativa, dematerializzazione, semplificazione e dei procedimenti amministrativi tra le pubbliche amministrazioni”;
• Art. 3 “Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile”, secondo il quale la Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile). Inoltre, la Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati ed applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009 finalizzati:
a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;
b) ad assicurare la raccolta e la elaborazione, anche ai fini degli articoli 6 e 11, delle informazioni relative alle violazioni accertate.
La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, promuove e sostiene gli accordi con gli Enti pubblici competenti in materia di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009, finalizzati in particolare ad incrementare e rendere omogenee su tutto il territorio regionale le attività di prevenzione e controllo in edilizia della polizia amministrativa locale.

CONSIDERATO CHE
- in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1854/2008 si provvedeva alla sottoscrizione di una “Convenzione tra Autostrade per l’Italia Spa e la Regione Emilia-Romagna per la sperimentazione del dispositivo REPAC (per la rilevazione degli accessi autorizzati nei cantieri di costruzioni) nel cantiere lotto 5B della variante di valico di società Autostrade”;
- in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 1098/2009 si provvedeva in data 4 agosto 2009 alla sottoscrizione dell’Accordo triennale 2009-2012 di collaborazione fra Regione Emilia-Romagna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil dell'Emilia-Romagna in materia di sicurezza sul lavoro;
- in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 1489/2009 si provvedeva in data 23 ottobre 2009 alla sottoscrizione Protocollo Quadro d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale Emilia- Romagna in materia di tutela della salute e della sicurezza nonché di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 115/2010 si provvedeva in data 2 febbraio 2010 alla sottoscrizione dell’Accordo triennale 2010-2013 di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni imprenditoriali del settore delle costruzioni dell'Emilia-Romagna in materia di sistemi di incentivazione per promuovere livelli ulteriori di sicurezza sul lavoro;
- in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1922/2011 si provvedeva in data 25 gennaio 2012 alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra Inail e Regione Emilia-Romagna per incentivare l'utilizzo del "Registratore delle presenze autorizzate nei cantieri (REPAC)" e che nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta regionale n. 1922/2011, sono altresì riprodotte le “Modalità di applicazione dei sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. f) della l.r. 2/2009.” già contenute nell’allegato B approvato con propria deliberazione n. 1349 del 14 settembre 2009 ad oggetto:‘Bando per la concessione di incentivi economici per la realizzazione di livelli ulteriori di sicurezza nei cantieri edili a favore dei committenti pubblici e privati denominato "Plus Security"’ e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 123 del 23 settembre 2009;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
- in data 19 luglio 2011 la Provincia di Bologna ha sottoscritto l’Accordo con Autostrade per l’Italia Spa, Lagaro Scarl, RTI Toto-Vianini, Lotto 5A Scarl, Azienda USL di Bologna, Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, Fillea- CGIL, Filca-CISL e Feneal-UIL per il controllo informatizzato degli orari di lavoro nei cantieri della VAV attraverso il sistema REPAC;
- in data 26 maggio 2011 la Provincia di Bologna nell'ambito del “Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso” (Cles), presieduto dal direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, ha sottoscritto il “Protocollo di intesa in materia di appalti pubblici e privati nella provincia di Bologna finalizzato al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare”.
- in data 25 novembre 2010 la Provincia di Bologna ha sottoscritto con l’AUSL di Bologna e di Imola, la DPL, l’INAIL, le Organizzazioni Sindacali ed i principali Comuni ed Unioni di Comuni del territorio il “Protocollo di intesa per favorire maggiore legalità e sicurezza sul lavoro nei cantieri edili del territorio provinciale nell’ambito del progetto denominato Cantiere Vigile”.

RILEVATO CHE
- la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna sono impegnate nei rispettivi ambiti di competenza a prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, nella convinzione che il contrasto a tali fenomeni contribuisca anche ad un innalzamento dei livelli di sicurezza sul lavoro;
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione, che realizzi le condizioni per la prevenzione e la riduzione degli eventi infortunistici, delle tecnopatie e delle malattie professionali, anche attraverso la valorizzazione di interventi di innovazione tecnologica che favoriscano il rispetto della legalità;
- il sistema telematico di rilevazione delle presenze (REPAC) consente ad AUSL, DRL, DTL, INAIL, Prefetture, Polizia municipale, tramite la concessione da parte della Regione di apposite credenziali, di verificare la situazione del cantiere in tempo reale;
- tale sistema, attraverso il controllo degli accessi si rivela idoneo sia a contrastare il lavoro irregolare, sia a migliorare le condizioni di salute e sicurezza all’interno dei cantieri edili e di ingegneria civile;

RILEVATA INOLTRE
la coincidenza delle finalità e degli obiettivi delle esperienze maturate dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di Bologna, in particolare su:
- sicurezza nei luoghi di lavoro e politiche di prevenzione degli infortuni;
- semplificazione amministrativa con utilizzo di strumenti informatici;
- legalità applicata alla semplificazione degli adempimenti normativi;
nonché l’importanza dei risultati ottenuti.

VISTI
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, che regolamenta la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/17/CE” e ss.mm.ii.;
- il DM 24 ottobre 2007 “Documento unico di regolarità contributiva”;

VISTI ALTRESÌ
- la Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 “Sviluppo regionale della società dell’informazione”;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa 2 maggio 2011, n. 52 di approvazione delle Linee guida per il “Piano telematico dell’Emilia-Romagna 2011-2013: un nuovo paradigma di innovazione” ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 778/07 “Programma operativo 2007 al piano telematico dell’Emilia-Romagna 2007-2009” relativa all’istituzione del Polo Archivistico Regionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna, denominate anche Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.

Articolo 2
(Finalità)

La Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna concordano di:
- avviare, ai sensi delle normative regionali sopra citate e per le finalità ivi indicate, un percorso di integrazione delle esperienze maturate sui progetti in corso ed in particolare sviluppare strategie di prevenzione nell’ambito della tutela della sicurezza sul lavoro e di legalità nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica;
- valutare i risultati delle sperimentazioni in corso relative ai progetti sopra citati.
Le Parti condividono l’importanza dell’innovazione dell’utilizzo del REPAC quale strumento utile per incentivare livelli ulteriori di sicurezza nei cantieri edili e di ingegneria civile.
A tal fine, la Regione Emilia-Romagna si impegna, tramite la propria società partecipata NuovaQuasco Soc. cons. a r.l., a mettere a disposizione della Provincia di Bologna le credenziali per l’accesso al servizio REPAC per il monitoraggio dei cantieri edili e di ingegneria civile siti all’interno del territorio provinciale bolognese per l’espletamento dei propri compiti istituzionali in materia di sicurezza e tutela del lavoro.
La Provincia di Bologna si impegna a diffondere le informazioni relative ai vantaggi dell’utilizzo del sistema REPAC, promuovendone l’utilizzo sia nell’ambito della propria Giunta sia all’interno della Conferenza Metropolitana, quale possibile requisito premiante da inserire nei bandi pubblici per appalti di lavori.
In sintesi le principali finalità che si intendono perseguire con il presente Protocollo d’intesa sono:
- Miglioramento delle condizioni di sicurezza e regolarità lavorativa nei lavori edili;
- Semplificazione amministrativa con utilizzo di strumenti informatici;
- Legalità applicata alla semplificazione degli adempimenti normativi;
- Riduzione degli oneri amministrativi per le imprese.

Articolo 3
(Ambiti di intervento)

La collaborazione riguarderà in particolare le seguenti iniziative:
- attività di informazione sul sistema REPAC;
- promozione dell’utilizzo del sistema REPAC, o di analogo sistema informatico, all’interno dei cantieri a committenza pubblica;
- divulgazione presso le imprese di informazioni sul funzionamento del sistema REPAC e sui vantaggi relativi al suo utilizzo, anche attraverso incontri mirati.

Articolo 4
(Soggetti incaricati dell’attuazione e relativi compiti)

La Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna individueranno rispettivamente un referente interno incaricato di seguire l’attuazione del presente Protocollo d’Intesa, definendo all’occorrenza puntuali forme di coordinamento e collaborazione su ogni eventuale iniziativa connessa agli obiettivi del presente Protocollo d’Intesa.

Articolo 5
(Attuazione, risorse strumentali e finanziarie)

Nello svolgimento delle attività relative agli ambiti di intervento di cui al precedente art. 3, le Parti concordano sull’opportunità di un coinvolgimento della Conferenza Metropolitana, delle parti sociali e delle Casse edili della provincia di Bologna, al fine di una più capillare informazione e promozione delle iniziative sia alle imprese sia alle stazioni appaltanti del territorio provinciale. All’uopo potranno essere stipulati accordi e/o convenzioni specifiche con i soggetti sopra richiamati, nonché con l’INAIL, l’INPS, le AUSL e le DTL interessate, in coerenza con gli accordi richiamati in precedenza. Verificati l’interesse alle azioni del presente protocollo e la disponibilità a contribuire al raggiungimento degli obiettivi da parte di altri soggetti, quali altre stazioni appaltanti, Camera di Commercio e Associazioni di categoria, con gli stessi potranno essere siglati accordi per la definizione della collaborazione.

Articolo 6
(Durata)

Il presente Protocollo d’Intesa ha durata di 24 mesi ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua sottoscrizione. Entro due mesi dalla scadenza il Protocollo sarà soggetto a verifica congiunta delle Parti e sarà condivisa l’occorrenza di rinnovo.
Il presente Protocollo d’Intesa può essere modificato od integrato su concorde volontà dei sottoscrittori.

Letto approvato e sottoscritto

Bologna, ________

Per la Provincia di Bologna
L’Assessore
Per la Regione Emilia-Romagna
L’Assessore

Allegato parte integrante - 2

MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO INFORMATIZZATO DEGLI ORARI DI LAVORO NEI CANTIERI DELLA VARIANTE DI VALICO (VAV) ATTRAVERSO IL SISTEMA REPAC

1. PREMESSA
Nell’ambito del “Tavolo Provinciale per la Sicurezza sul Lavoro nei cantieri VAV” uno degli obiettivi fissati era quello di una corretta gestione degli orari di lavoro e delle turnazioni. A tal fine con l’Accordo1 del 19 Luglio 2011 le Parti: Provincia di Bologna, Autostrade per l’Italia SpA, Lagaro Scarl, RTI Toto-Vianini-, Lotto 5A Scarl, Azienda USL di Bologna, Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, Fillea-CGIL, Filca-CISL e Feneal-UIL, hanno convenuto di istituire un Tavolo Tecnico per l’elaborazione di un regolamento attuativo del controllo informatizzato degli orari di lavoro nei cantieri della VAV attraverso il sistema REPAC di cui il presente documento è sintesi.
Pertanto, si è preso a riferimento il documento “Linee guida per il coordinamento della sicurezza nella realizzazione delle Grandi Opere” approvato dalla Conferenza Stato – Regioni e delle Provincie Autonome il 16 Luglio 2007 nelle quali si registra: il committente deve assicurare che sia operativo un sistema oggettivo informatico di registrazione di accesso in cantiere e di uscita, predisponendo un numero adeguato di punti di entrata e di uscita dai cantieri, tutti dotati di sistemi di registrazione informatica dei transiti […] tutte le imprese esecutrici devono far utilizzare al proprio personale e al personale con contratto di lavoro atipico e autonomo il sistema oggettivo informatico di registrazione di accesso in cantiere e di uscita.
Obiettivo primario di tali linee guida era quello esplicito di contrastare il lavoro irregolare nelle Grandi Opere e come ulteriore obbiettivo quello di monitorare i tempi di lavoro. Sebbene i lotti della VAV siano stati progettati precedentemente all’edizione delle suddette linee guida, le Parti hanno concordato di utilizzare un sistema che possa soddisfare quanto richiesto dalle Linee con le modalità e le limitazioni che vengono espresse e convenute nel corso del presente documento.
La scelta del sistema informatizzato di controllo delle presenze da applicare è ricaduta sul progetto tecnico denominato REPAC (Registratore Presenze Autorizzate di Cantiere), elaborato da Nuova Quasco, società partecipata della Regione Emilia-Romagna, per l'applicazione del quale verrà sottoscritta un'apposita convenzione tra Autostrade e la Regione stessa.
L’avvio del sistema prevede tre fasi distinte (definite all'interno dell'Accordo sopra richiamato), che devono essere realizzate parallelamente:
a) installazione degli impianti di rilevamento degli accessi all'interno dei cantieri;
b) promozione dell'utilizzo del sistema presso il personale da parte delle imprese di riferimento (informazione, sensibilizzazione e motivazione di tutti i lavoratori);
c) definizione delle disposizioni e delle procedure in merito all'utilizzo del REPAC da fornire a tutti i lavoratori delle imprese affidatarie e di quelle in subappalto in ogni cantiere.
In attuazione dell’Accordo sopra richiamato, si individuano di seguito con il presente Regolamento i termini e le modalità applicative dello stesso.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA REPAC2 (REGISTRATORE PRESENZE AUTORIZZATE NEI CANTIERI)
REPAC è un sistema informativo telematico ideato e sviluppato da NuovaQuasco, per conto della Regione Emilia-Romagna, per la rilevazione e la supervisione da remoto delle presenze di addetti ed operatori preventivamente accreditati nei cantieri edili e di costruzioni.
Il sistema informativo REPAC è costituto da 3 principali componenti:

2.1 Il tesserino (badge) di riconoscimento che identifica il soggetto autorizzato all'accesso nello specifico cantiere e permette di visualizzare e registrare i dati stabiliti nelle procedure di rilascio.
Il tesserino è dotato di sistema di trasmissione dati RFID e riporta stampata la foto del soggetto.
Nelle procedure di rilascio del tesserino si acquisiscono i dati anagrafici del soggetto, dell'organismo d'appartenenza (impresa, ente, altro), del ruolo e della mansione che il soggetto svolgerà nel cantiere.
Nella registrazione saranno inoltre indicati gli eventuali incarichi specifici afferenti la sicurezza sul lavoro, come sicuristi, addetti al monitoraggio gas, responsabile del monitoraggio gas, preposto al fronte (vedi Nota IR 41).

2.2 Il dispositivo di registrazione accessi che rileva per mezzo di sensori RFID tutti gli ingressi e le uscite degli addetti dotati di tesserino di riconoscimento. All'atto dell'ingresso e dell'uscita il dispositivo rileva (con apposita telecamera) una fotografia del soggetto che potrà essere comparata (anche da remoto via web) con la foto originale d'archivio acquisita all'atto del rilascio del tesserino.
Il dispositivo trasmette immediatamente le informazioni rilevate ad un server remoto di gestione per il salvataggio dei dati anche in caso di rotture e/o manomissioni dei dispositivi posti in cantiere.
Dopo la verifica (da parte di un operatore preposto al controllo) di corrispondenza della foto d'ingresso/uscita con la foto originale del tesserino autorizzato ne viene registrato l’esito (congruenza o meno).
Le foto prese all'atto dei singoli accessi/uscite sono cancellate dalle memorie di archiviazione.
I casi di utilizzo anomalo sono registrati dal sistema e rendicontati all’impresa affidataria di lotto, ad Autostrade SpA ed al CSE con modalità concordate fra i soggetti interessati.

2.3 L'applicativo web (www.repac.it) di raccolta, elaborazione, aggregazione e consultazione dei dati.
I dati rilevati all'atto dell'attivazione del cantiere, all'atto del rilascio dei singoli tesserini e i dati degli ingressi/uscite dei lavoratori sono acquisiti e riversati a remoto su un web server, sul quale diversi soggetti, a seconda dello specifico profilo di utenza deciso all'atto della prima configurazione, possono consultare le informazioni rilevate.

3. MODALITÀ APPLICATIVE DI RACCOLTA DEI DATI

3.1 Localizzazione degli accessi: i luoghi in cui collocare i sistemi di rilevamento sono stati individuati dalle imprese, nella logica di porli in corrispondenza dei punti più “strategici” ai fini della rilevazione degli ingressi.
Le collocazioni degli accessi sono state condivise ad approvate dal gruppo tecnico di riferimento nella misura di seguito indicata:
- Lotto 5A nr. 3 rilevatori (di cui uno già esistente, mutuato dal Lotto 5B)
- Lotto 5B. nr. 2 rilevatori (già esistenti)
- Lotto 6/7 nr. 3 rilevatori
Per il dettaglio delle localizzazioni dei sistemi si fa riferimento alle specifiche di cui all'Allegato B alla deliberazione di Giunta regionale n. 1349/2009.
L'attività di accreditamento dei lavoratori (registrazione e rilascio dei tesserini) sarà effettuata per ciascun Lotto con la collaborazione dell’impresa affidataria nei punti –ufficio individuati presso ciascun Lotto in accordo fra le parti coinvolte.

3.2 Soggetti interessati: saranno soggetti ad accreditamento ed al successivo utilizzo del sistema di rilevazione delle presenze tutti i lavoratori delle tre imprese coinvolte e tutti i lavoratori delle principali imprese in subappalto.
Sono escluse le seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori di aziende che si occupano di attività non funzionali ai lavori edili (servizio mensa, pulizie e opere a verde);
- consulenti esterni occasionali (es. geologi e ingegneri);
- lavoratori di aziende esterne (non subappalti), che eseguono attività di mera fornitura, con accesso sporadico ed occasionale al cantiere (es. fornitori saltuari e meccanici);
- personale delle aziende principali o subappaltatrici che è in forza alle funzioni centrali di sede e che non ha compiti tecnico-operativi nei lavori di cantiere (Datore di Lavoro, Direttore Tecnico, Responsabile di Commessa, Capo Cantiere RSPPA, Responsabile Ufficio tecnico-Qualità ambientale/ Esperto per la gestione ambientale, Dirigenti e impiegati amministrativi);
Nota: le figure tecniche specialistiche (il capo cantiere ed il responsabile del monitoraggio gas), data la particolarità della loro attività, avranno un flag particolare all'interno del tesserino, tale per cui verrà escluso il loro monte ore ai fini del conteggio complessivo finalizzato all’elaborazione degli alert.

3.3 Quando: i lavoratori delle ditte affidatarie e dei subappalti saranno chiamati ad effettuare il riconoscimento attraverso il sistema REPAC in ingresso e uscita dal cantiere. Nel caso di più entrate ed uscite nello stesso turno, strettamente correlate ai compiti/mansione del lavoratore (esempio trasporto del marino dalla galleria alle aree di deposito ), la timbratura di uscita coinciderà con quella di fine del turno.

3.4 Tempi di attivazione: appena approvato il presente Regolamento, si procederà immediatamente con l'avvio delle attività di informazione dei lavoratori (vedi punto successivo) sull'avvio e l'utilizzo del sistema di rilevazione delle presenze; avviando parallelamente la fase di accreditamento dei lavoratori all'interno dei 3 Lotti coinvolti (con le modalità descritte all’interno dell’Allegato B alla deliberazione di Giunta regionale n. 1349/2009.

3.5 Fase di informazione: vedrà l'impegno delle imprese, dei tecnici esperti del sistema individuati dalla Regione e delle Organizzazioni Sindacali, che dovranno istruire i lavoratori operanti nei rispettivi lotti di competenza.
È inoltre prevista la partecipazione attiva dei medesimi soggetti nella promozione tra i lavoratori dell'utilizzo del sistema.
Si prevedono momenti di coordinamento tra i principali Soggetti coinvolti, per programmare congiuntamente le strategie e le modalità più efficaci di informazione, anche attraverso la realizzazione di una comunicazione scritta congiunta destinata ai lavoratori.
L’informazione deve raggiungere capillarmente i lavoratori di ciascun cantiere per ognuno dei lotti coinvolti: risulta pertanto fondamentale la collaborazione della direzione del singolo cantiere nell’organizzazione della stessa, che dovrà prevedere, se necessario, più di una iniziativa informativa (ad es. 1 nella pausa del pranzo e 1 nella pausa cena).
La fase di informazione deve coincidere con quella di installazione dei dispositivi di rilevazione, in modo da evitare ulteriori slittamenti nell’avvio del sistema.

3.6 Gestore REPAC di Cantiere (GRC): il ruolo ed i compiti di questa figura sono dettagliati all'interno dell'Allegato B alla deliberazione di Giunta regionale n. 1349/2009). Tale figura sarà individuata nell’ambito degli accordi tra Autostrade e Regione Emilia- Romagna e in ogni caso non sarà personale dipendente delle imprese esecutrici.

3.7 Spese per l'installazione del sistema: le spese relative all'applicazione del sistema REPAC sono a carico di Autostrade SpA.

4. MODALITÀ DI GESTIONE DEI DATI RACCOLTI

4.1 Soggetti che hanno accesso ai dati: Azienda USL, Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, Autostrade, Imprese principali ed imprese in subappalto, CSE, Organizzazioni Sindacali e Regione Emilia Romagna.
L'accesso ai dati aggregati sarà consentito in relazione al profilo del Soggetto istituzionale di riferimento (vedi Allegato B alla deliberazione di Giunta regionale n. 1349/2009).

4.2 Modalità di accesso ai dati: possibile consultazione da remoto, attraverso un collegamento a Internet.
È prevista l'assegnazione di una password per ogni Soggetto coinvolto, limitando l’accesso ai dati ad un numero di 3 operatori che ciascun soggetto dovrà individuare.
La DPL e l’AUSL, in sede di sopralluogo e al bisogno, dovranno poter accedere ai dati “nominativi”, di cui alla lettera g) del paragrafo seguente.
In tali casi gli organi di vigilanza potranno interrogare direttamente il sistema per ottenere le informazioni di cui sopra.

4.3 Modalità di aggregazione dei dati3:
a) Superamento di n. 8 ore nelle 24 ore per ogni lavoratore notturno (salvo un periodo superiore a 24 ore in caso di accordo collettivo nazionale). Dato aggregato riferito al Lotto.
b) Mancata fruizione delle n.11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore per ciascun lavoratore. Dato aggregato riferito al Lotto.
c) Mancata fruizione di un riposo medio pari a n. 24 ore settimanali da cumulare con le n.11 ore consecutive di riposo giornaliero. Tale periodo complessivo di n. 35 ore può essere calcolato come media su un periodo di 14 giorni (salvo presenza di accordo collettivo aziendale che consenta la fruizione separata del riposo giornaliero da quello settimanale). Dato aggregato riferito al Lotto.
d) Superamento di n. 250 ore di straordinario su base annua per ogni lavoratore. Dato riferito alla singola azienda.
e) Superamento di n. 48 ore medie settimanali per ciascun lavoratore in un arco temporale da 3 a 6 mesi. Dato riferito alla singola azienda.
f) Numero di addetti in produzione (con mansione/qualifica/ruolo) impegnati nel cantiere/lotto per ciascuna impresa e relative ore lavorate (distinte possibilmente in galleria e in esterno).
g) Accesso ai dati nominativi dei presenti in turno al momento del sopralluogo in cantiere. In particolare si chiede di accedere alle informazioni dei dati presenti e richiesti dalla normativa vigente sul tesserino di riconoscimento (anagrafica del lavoratore, ditta di appartenenza, mansione, rapporto di lavoro) e all’incarico ricevuto (ruolo svolto) per la sicurezza (sicurista, Preposto al fronte, addetto monitoraggio gas, responsabile mongas).
Nota: gli indicatori (di dati aggregati) scelti hanno lo scopo di evidenziare potenziali situazioni di rischio (Alert) connesse all'organizzazione del lavoro (con particolare riferimento alla gestione degli orari di lavoro e delle turnazioni) e si ritengono strategici ai fini prevenzionistici. Non rappresentano pertanto per gli organi di vigilanza una fonte sufficiente per attivare direttamente la sanzione.

4.4 Tempistiche di conservazione dei dati: per 1 anno dal termine dei lavori della VAV.

4.5 Possibilità di diffusione dei dati: i dati aggregati raccolti potranno essere divulgati unicamente ai fini istituzionali, in forma anonima e collettiva.

4.6 Privacy: ai sensi del D.Lgs. 196/2003, tutti coloro che verranno registrati, al fine del rilascio del tesserino magnetico individuale, saranno tenuti a firmare una liberatoria relativa all'informativa ed al consenso al trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Regione Emilia-Romagna.

5. MONITORAGGIO DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
Le imprese affidatarie e il CSE, oltre a favorire e promuovere l’utilizzo del sistema , collaborano con il Gestore di cantiere del REPAC al suo monitoraggio. Periodicamente (specie nella fase iniziale di impianto) tutti i soggetti sottoscrittori del presente Regolamento si impegnano a partecipare a incontri per monitorare l'andamento del sistema e per confrontarsi su eventuali soluzioni a problemi)
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1 PG 133760 Fasc.14,5,11/1/2009 - Rep. N.3 del 11/08/2011
2 Le specifiche tecniche di dettaglio del sistema (Allegato B alla deliberazione di Giunta regionale n. 1349/2009)
3 Nel computo degli orari deve essere tenuto conto del tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro successivamente alla "timbratura"


Fonte: regione.emilia-romagna.it