PROTOCOLLO PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

PREMESSO
che con Direttiva in data 23 giugno 2010, il Ministro dell’Interno, nel sottolineare l’importanza degli strumenti convenzionali finalizzati alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale, ha prospettato la necessità di rendere più rigorosi e capillari i controlli antimafia sugli appalti pubblici, estendendoli a tutta la filiera di sub-affidatari e fornitori delle imprese aggiudicatane, attraverso la sottoscrizione di protocolli di legalità;
che l’esecuzione di opere pubbliche ha un’incidenza rilevante sull’andamento dell’economia e sui livelli occupazionali;
che il volume dei lavori pubblici in questa Provincia è destinato ad un significativo incremento in relazione ai numerosi interventi di infrastrutturazione e di trasformazione urbanistica del territorio che si prospettano a breve e medio termine;
che tale incremento può accentuare i rischi di infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata nell’esecuzione di opere pubbliche e l’inserimento nel contesto locale di imprese non qualificate e inadempienti su) fronte della regolarità dei rapporti di lavoro, degli obblighi contributivi e fiscali, e in grado, pertanto, di esercitare una sleale concorrenza;
che la Provincia della Spezia, il Comune della Spezia, il Comune di Sarzana, la Camera di Commercio della Spezia, l’Autorità Portuale della Spezia e l’Anas - Compartimento viabilità per la Liguria, hanno condiviso l’esigenza di coordinate iniziative di monitoraggio e controllo finalizzate a contrastare il prodursi dei suindicati fenomeni distorsivi nell’ambito delle opere pubbliche da loro gestite ed a far sì che l’esecuzione delle opere stesse si svolga in un quadro di legalità e con risultati in grado di soddisfare l’interesse della collettività;
che la stessa esigenza è condivisa anche dalle organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL e dalle organizzazioni imprenditoriali A.N.C.E., Confindustria, CNA e CONFARTIGIANATO della Spezia;
che hanno assicurato la propria piena cooperazione al soddisfacimento della suindicata esigenza la Direzione Provinciale del Lavoro, INPS, INAIL e l’ASL - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro;
che l’esigenza medesima può essere soddisfatta mediante:
- il pieno esercizio dei poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge ai Prefetto ai fini di prevenzione controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
- il coordinato esercizio dei controlli demandati a Direzione Provinciale del Lavoro, INPS, INAIL e ASL aventi ad oggetto:
a) regolare impiego della manodopera,
b) rispetto dei contratti collettivi di lavoro,
c) osservanza della normativa antinfortunistica;
d) regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
e) adempimento degli obblighi fiscali;
- la promozione di azioni positive da parte delle Stazioni appaltanti firmatarie dirette a:
• consentire lo svolgimento di coordinate ed efficaci attività di verifica della regolarità, della sicurezza e della qualità del lavoro e de]le prestazioni effettuate nei cantieri;
• attivare una collaborazione fattiva tra gli enti preposti e le imprese esecutrici, affinché queste possano effettuare le lavorazioni previste dal contratto nella piena attuazione delle procedure atte a tutelare l’incolumità dei lavoratori ed a prevenire gli infortuni;
• determinare condizioni ambientali positive per la diffusione della regolarità e della qualità del lavoro, attivando procedure ed azioni utili alla prevenzione ed al controllo delle prestazioni;
• definire la puntuale esecuzione dei propri compiti da parte delle figure chiamate a sovrintendere alla esecuzione delle opere e a dirigere i lavori;
• inserire nei bandi, nelle norme di gara e nei capitolati d’appalto previsioni che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi che si prefigge il presente protocollo;
• promuovere la formazione e l’informazione nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro e la cultura della responsabilità e della funzione sociale dell’impresa;

TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA

la Prefettura-UTG della Spezia, la Provincia della Spezia, il Comune della Spezia, il Comune di Sarzana, la Camera di Commercio della Spezia, l’Autorità Portuale della Spezia, l’ANAS - Compartimento viabilità per la Liguria, l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”, la Direzione Provinciale del Lavoro della Spezia, la Direzione INPS della Spezia, la Direzione INAIL della Spezia, i Sindacati CGIL, CISL e UIL della Spezia, l’A.N.C.E., la Confindustria, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato della Spezia e la Confartigianato della Spezia

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Tavolo di concertazione
E’ istituito presso la Prefettura della Spezia un Tavolo di Concertazione formato dai rappresentanti di tutte le parti firmatarie.
Il Tavolo di Concertazione sovraintenderà all’attuazione del presente protocollo, esaminando e dando soluzione a tutte le questioni che dovessero insorgere in ogni fase di esecuzione dello stesso. Esaminerà, inoltre, eventuali modifiche da apportare al protocollo al fine di renderlo maggiormente adeguato alle finalità da perseguire, nonché le problematiche emergenti nell’ambito della realizzazione delle opere pubbliche anche ai fini di promuovere l’estensione delle buone pratiche poste in atto nei settore dei lavori pubblici e l’inserimento nei bandi e negli atti contrattuali di clausole che possano meglio garantire la legalità nei processi realizzativi e la massima qualità delle opere.

ESTENSIONE DEI CONTROLLI SUI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ART. 2 Ambito dì applicazione
Il presente protocollo si applica agli appalti il cui importo contrattuale netto sia pari o superiore ad 1 milione di euro.
Le Stazioni appaltanti firmatarie si impegnano a trasferire, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dal presente atto al Contraente Generale - in caso di affidamento con le modalità di cui all’art. 176 del D.Lgs. n. 163 del 2006 - e a tutte le imprese a qualsiasi titolo interessate alla realizzazione delle opere pubbliche, mediante l’inserimento di apposite clausole nei relativi bandi di gara e nei contratti di appalto.

ART. 3 - Dati relativi alla filiera delle imprese
Le Stazioni appaltanti firmatarie si impegnano a comunicare alla Prefettura - UTG della Spezia i dati relativi alla filiera di imprese che a qualunque titolo partecipano all’esecuzione degli interventi. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste per tutti i contratti e subcontratti inerenti e/o connessi all’esecuzione dell’opera. Tale obbligo comprende l’individuazione dell’impresa e il relativo assetto societario.
Tali dati saranno comunicati dal Contraente Generale nell’ipotesi di cui all’art. 176 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

ART. 4 - Informazioni antimafia
Le parti si impegnano, nell’intento di garantire la massima legalità e trasparenza, allo scrupoloso rispetto delle disposizioni concernenti la normativa antimafia.
Le Stazioni appaltanti firmatarie, inoltre, si impegnano ad acquisire, in relazione ai contratti di appalto di lavori di importo superiore a 1 milione di euro, le informazioni antimafia nei confronti delle imprese che, a qualsiasi titolo, partecipano all’esecuzione dei lavori e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazione mafiosa, a non procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti.
In particolare, le informazioni antimafia devono essere acquisite prima della stipula di tutti i subcontratti d’importo superiore alle soglie previste dalla vigente normativa inerenti e/o connessi all’esecuzione dell’opera, nonché dei subcontratti d’importo anche inferiore a tali soglie, qualora abbiano ad oggetto le prestazioni indicate nell’art. 7.
Nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni fomite dal Prefetto previa esibizione del certificato camerale con la dicitura antimafia.
Per le prestazioni di importo inferiore alle soglie previste dalla vigente normativa è possibile procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto decorsi 15 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero, nei casi d’urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, in entrambi Ì casi previa esibizione del certificato camerale con la dicitura antimafia. I contratti stipulati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita la risoluzione del contratto, qualora le verifiche diano esito positivo.
Qualora, successivamente alla sottoscrizione di contralti o subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contralti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti.
Qualora l’impresa abbia sede legale in altra provincia, la richiesta di certificazione antimafia sarà comunque indirizzata alla Prefettura della Spezia che la inoltrerà alla Prefettura UTG competente anche per i contratti o subcontratti per i quali non sussiste l’obbligo di acquisire le informazioni ex art. 10 del DPR 252/98.

ART. 5 - Prestazioni comunque soggette alle informazioni antimafia
L’acquisizione delle informazioni antimafia è necessaria per l’autorizzazione di tutti i subcontratti inerenti e/o connessi all’esecuzione dell’opera d’importo superiore alle soglie previste dalla vigente normativa, nonché dei subcontratti d’importo inferiore a tali soglie, qualora abbiano ad oggetto le tipologie di prestazioni di seguito indicate:
- trasporto di materiale a discarica;
- trasporto e smaltimento di rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e trasporto di bitume;
- noli a freddo macchinari;
- fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 2006);
- noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 2006);
- servizi di autotrasporto;
- guardiania di cantieri.

ART. 6 - Informazioni atipiche
Le Stazioni appaltanti firmatarie si impegnano ad effettuare le valutazioni discrezionali previste dalla legge ai fini dell’esclusione delle ditte per le quali vengono fomite informazioni atipiche rilevanti ai sensi dell’art. 10, comma 9, del DPR 252/98.
Tali valutazioni saranno effettuate dal Contraente Generale in caso di affidamento del l’appalto con le modalità di cui all’art. 176 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
Con l’apposita previsione contenuta nei contratti stipulati dalle Stazioni appaltanti firmatarie verrà disciplinata la facoltà di risoluzione del contratto o di revoca di eventuali autorizzazioni al subcontratto.

ART. 7 - Clausole da inserire nei bandi di gara
Le Stazioni appaltanti firmatarie si impegnano ad inserire nei propri bandi di gara le seguenti clausole alle quali si dovranno attenere le ditte coinvolte nell’esecuzione dei lavori: 

a) Clausola n. 1
“La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.”
A tal fine l’impresa allega alternativamente:
A) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con nessun partecipante alla medesima procedura di gara;
B) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver formulato autonomamente l’offerta, con l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a comprovare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
“La sottoscritta impresa dichiara inoltre che non si è accordata e non sì accorderà con altri partecipanti alla gara”.

b) Clausola n. 2
“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.”

c) Clausola n. 3
“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare, dandone notizia alle Stazioni appaltanti firmatarie, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.”

d) Clausola n. 4
“Le Stazioni appaltanti firmatarie potranno procedere alla risoluzione dei contratto qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme dì intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera.”
Le Stazioni appaltanti firmatarie si impegnano a richiamare e inserire dette clausole nei contratti in modo da procedere alla risoluzione dei contratti stipulati con le imprese che si renderanno responsabili dello loro inosservanza (clausola risolutiva espressa).
Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e in particolare di coloro che non denuncino di essere vittime di concussione o estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunto dall’art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
Gli obblighi previsti nel presente articolo vengono estesi nei confronti di tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori.

ART. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 le Stazioni appaltanti, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi alle opere pubbliche oggetto del presente protocollo, inseriscono, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G.. Le Stazioni appaltanti verificano che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 - Ditte, personale e mezzi operanti in cantiere
Le imprese esecutrici, prima dell’avvio dei lavori, forniscono attraverso un apposito sistema informatico i dati relativi alla ditta, nonché le informazioni sui mezzi che verranno impiegati e sui lavoratori da occupare nei cantieri.
Le ditte appaltatrici dovranno nominare un preposto, il quale trasmetterà alle Stazioni appaltanti firmatarie e alla Prefettura UTG della Spezia, mediante un’apposita procedura informatica e con la cadenza che sarà stabilita in relazione alla tipologia e alla complessità delle lavorazioni da eseguire, ogni utile e dettagliata informazione relativa alle opere da eseguire con l’indicazione della ditta, di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere, dei dipendenti che vi saranno impegnati, nonché delle persone autorizzate all’accesso per ogni altro motivo.
Inoltre, al fine di rendere individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
Il preposto ha l’obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati.
I suddetti dati saranno oggetto di accertamenti e verifiche da parte del Gruppo Interforze per il monitoraggio delle opere pubbliche.
Le Stazioni appaltanti firmatarie si impegnano a trasmettere alla Prefettura i verbali redatti a seguito delle ispezioni condotte dal Coordinatore per la sicurezza.
Le Stazioni appaltanti firmatarie si impegnano a inserire nei propri contratti apposita clausola che preveda che il reiterarsi della mancata o difforme comunicazione dei dati da parte delle imprese esecutrici possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

ART. 10 - Penale in caso di revoca dell’affidamento.
In tutte le ipotesi in cui il presente protocollo prevede l’applicazione di una clausola risolutiva espressa o la revoca dell’affidamento, le Stazioni appaltanti firmatarie applicheranno anche una penale determinata nella misura del 10% dell’importo del contratto, salvo il maggior danno. Le somme cosi acquisite dalle Stazioni appaltanti firmatarie saranno destinate, d’intesa con la Prefettura UTG, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.
L’acquisizione ed il trattamento dei dati dei precedenti articoli è disciplinata dal D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

AZIONI POSITIVE DELLE STAZIONI APPALTANTI PER GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELLE IMPRESE

ART. 12 - Pianificazione dei controlli sul rispetto degli obblighi delle imprese
Presso la Prefettura è costituito un “Tavolo operativo” Finalizzato a elaborare, anche in relazione all’emersione di elementi sintomatici di possibili situazioni di irregolarità, mirate pianificazioni aventi ad oggetto il coordinato esercizio, da parte degli organismi competenti, di puntuali verifiche sulle imprese operanti nei cantieri di opere pubbliche, aventi ad oggetto:
- Il regolare impiego della manodopera;
- Il rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- L’osservanza della normativa antinfortunistica;
- Il regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- L’adempimento degli obblighi fiscali.
Al Tavolo operativo partecipano i rappresentanti della Prefettura, e di tutti gli Organismi legittimati allo svolgimento dei controlli previsti dal presente articolo.
Possono essere invitate al tavolo operativo le Organizzazioni Sindacali e le Organizzazioni datoriali del settore edile.

ART. 13 - Controlli delle Stazioni appaltanti
Le Stazioni appaltanti firmatarie si impegnano, per quanto di competenza, a curare il puntuale espletamento dei controlli previsti in fase di selezione del contraente, nell’attività preliminare alla negoziazione, nella fase di inizio dei lavori ed in corso di esecuzione dell’appalto con riferimento al rispetto delle disposizioni normative in materia fiscale, contributiva, previdenziale, assicurativa e della sicurezza nei cantieri.
Si impegnano, inoltre, a svolgere i controlli di competenza anche nei confronti dei subappaltatori e ad informare tempestivamente l’appaltatore in caso di irregolarità o inadempienza nella conduzione dei rapporti di lavoro dei subappaltatori stessi o di assenza di misure volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti, affinché si adottino tempestivamente le iniziative del caso.

ART. 14 - Criteri per l’aggiudicazione degli appalti
Tenuto conto che la logica del massimo ribasso può produrre da un lato effetti destrutturanti nel tessuto economico e produttivo e, dall’altro, pregiudizi alla Pubblica Amministrazione in termini di tempi e costi causati da ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche nonché alla collettività che non può utilizzare le opere stesse, le Stazioni appaltanti firmatarie procederanno, preferibilmente, ogni qualvolta la natura o la tipologia dell’opera da realizzare lo renda opportuno, all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo, tra i criteri di valutazione, elementi tecnico - qualitativi adeguati alla natura e all’oggetto del contratto, volti a privilegiare in particolare, aspetti di tutela dell’ambiente e proposte di concreto miglioramento delle procedure di sicurezza dei cantieri.
Indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, si procederà alla verifica della congruità dell’offerta più vantaggiosa ogni qual volta questa in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

ART. 15 - Requisiti di qualificazione delle imprese
Nei bandi di gara saranno compiutamente definiti i requisiti di qualificazione delle imprese, al fine di non ammettere alla procedura le imprese che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro e che risultano inadempienti in materia contributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza.

ART. 16 - Tutela dei lavoratori
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei lavoratori, le stazioni appaltanti, tenute al rispetto della normativa sui LL.PP., si impegnano ad inserire nei contratti che regolano l’esecuzione di opere pubbliche e nei capitolati speciali le seguenti clausole;
a) Obbligo da parte dei datori di lavoro di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impegnati nella realizzazione di opere pubbliche il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di settore e dai relativi accordi integrativi territoriali vigenti, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile della Spezia, nei casi previsti dalle norme contrattuali.
b) Applicazione del Decreto Legislativo n. 72 del 25 febbraio 2000 avente ad oggetto la Attuazione della Direttiva Comunitaria n. 96/71/CE in materia di distacco in Italia di lavoratori extracomunitari. Obbligo di applicare ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, nell’ambito di una prestazione di servizi ex art. 27 T.U. 286/98 (appalti), durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento, applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l’iscrizione alla Cassa Edile della Spezia, secondo le norme contrattuali.
c) Obbligo dell’appaltatore di rispondere in solido dell’osservanza di quanto previsto al punto a) da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell’ambito dei lavori eseguiti, in relazione alle maestranze impiegate nello specifico cantiere ed agli eventuali importi evasi, in base all’art. 29 capo II,. Decreto legislativo 276/03 e s.m.i. ed art. 118, comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
d) Obbligo per le stazioni appaltanti di subordinare il pagamento dello stato di avanzamento lavori e del saldo di fine lavori, alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, ivi compreso il versamento alle Casse Edili, tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
e) Obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18 lett. u) del Decreto legislativo n. 81/08 e s.m.1., nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, c. 1, lett. C, del citato D.Lgs. n. 81/2008, deve contenere anche l’indicazione del committente.
f) Obbligo alle ditte esecutrici di fare effettuare ai lavoratori che accedono per la prima volta ai cantieri sedici ore di formazione.

ART. 17 - Documentazione di cantiere
I capitolati speciali di appalto dovranno prevedere, inoltre, l’obbligo per ogni impresa presente in cantiere di tenere, nell’ambito dello stesso, copia della seguente documentazione:
a) comunicazioni di assunzione, contratti di lavoro sottoscritti dai lavoratori, contenuti in un apposito fascicolo personale per ciascun lavoratore;
b) documento unico di regolarità contributiva (DURC) che dovrà essere aggiornato trimestralmente;
c) adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008;
d) autorizzazione ad eventuali contratti di subappalto;
A richiesta della Stazione Appaltante e degli Enti preposti alla vigilanza, dovrà essere esibita entro 48 ore, ogni altra documentazione prevista dalla normativa sul lavoro e previdenziale.
Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione effettuerà la segnalazione al R.U.P. / Responsabile dei Lavori .
Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei pagamenti degli stati avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché l’attivazione del procedimento previsto dall’Art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.

ART. 18 - Adempimenti del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Nei capitolati speciali di appalto dovrà essere previsto, altresì, quanto segue: la Stazione Appaltante, tramite il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CEL) , nell’ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, svolgerà i dovuti controlli in ordine al rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere, anche in relazione alle eventuali fasi lavorative affidate in subappalto e fornitura con posa in opera.
Le imprese esecutrici almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, dovranno trasmettere il Piano Operativo Sicurezza al CEL, che dovrà verificarne l’idoneità ai sensi dell’art. 92, c. 1, lett. b del D.Lgs. n. 81/2008.
La Stazione Appaltante c impegnata, tramite il Coordinatore per l’esecuzione lavori (CEL), a verificare la congruità dei piani di sicurezza sostitutivi c operativi, con le indicazioni della legislazione vigente.
Le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere, per esaminare lavorazioni che reciprocamente possono mettere in pericolo i lavoratori o gli utenti presenti nei luoghi di lavoro interessati o al variare di condizioni significative del cantiere, devono essere verbalizzate immediatamente e trasmesse, in copia, entro 5 giorni lavorativi, alla Stazione Appaltante attraverso il CEL.
Nel caso di più imprese presenti in cantiere, saranno indette dal CEL apposite riunioni anche con i lavoratori per informarli di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o nel Piano Sicurezza Sostitutivo e nel Piano Operativo di Sicurezza per la fase in attuazione c per le eventuali variazioni significative intervenute.
Nella stesura di detti piani, dovrà essere posta particolare cura alle misure di coordinamento e di reciproca informazione tra le varie imprese esecutrici e i lavoratori autonomi eventualmente

ART. 19
Al presente protocollo potranno aderire le Stazioni Appaltanti pubbliche della Provincia della Spezia che abbiano in programma opere pubbliche di particolare rilevanza, nonché Amministrazioni pubbliche ed Enti che intendano cooperare al raggiungimento delle finalità del presente protocollo.

ART. 20
Gli oneri derivanti dall’applicazione de] presente protocollo concorrono a determinare l’ammontare dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso in sede di gara per l’aggiudicazione dell’appalto.

La Spezia, 2 dicembre 2010


Fonte: stradeanas.it