PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA TUTELA DELLA LEGALITÀ
NEL SETTORE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI
tra

Prefettura di Milano
Regione Lombardia
Assimpredil Ance
Infrastrutture Lombarde spa
Ferrovie Nord Milano S.p.A

PREMESSO

- che Regione Lombardia, nella piena e convinta consapevolezza dell’imprescindibile esigenza di garantire all’interno dei cantieri di propria pertinenza i massimi livelli di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché di contrastare possibili infiltrazioni criminali, intende promuovere presso le società e gli enti del sistema regionale che agiscono come stazioni appaltanti prassi trasparenti e responsabili in tutto il ciclo del contratto;

CONSIDERATO

- che i firmatari del presente protocollo esprimono la comune volontà di contribuire alla realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti di lavori pubblici e nei rapporti di lavoro per contrastare infiltrazioni mafiosi e criminali in genere;
- che i firmatari riaffermano che una corretta ed efficace politica di promozione della cultura della legalità deve prevedere misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni da parte della criminalità anche organizzata frappone al libero esercizio dell’attività imprenditoriale e della libera concorrenza;
- che i firmatari ribadiscono la prioritaria necessità di garantire il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di lavoro, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di regolarità contributiva ed assicurativa;

RITENUTO

- Che sia doveroso attuare una continua e costante prevenzione attraverso un attento monitoraggio nella filiera dell’impresa, in modo da rafforzare la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata.
- Che sia indispensabile attivare un impegno convergente, con tutte le Parti firmatarie del presente Protocollo per conseguire l’obiettivo della qualità, dell’efficienza e dell’ottimale gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e della tutela della legalità.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le parti riconoscono quali fondamentali strumenti di contrasto al fenomeno delle infiltrazioni mafiose e criminali in genere:
- La previsione nei documenti di gara di clausole, da inserire anche nei contratti, che consentano, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la risoluzione del vincolo contrattuale con l’appaltatore o il concessionario e la revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.P.R. 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione dei lavori.
- L’inserimento nei bandi di gara di una clausola che preveda, oltre all’obbligo di legge per tutti i subappalti, l’acquisizione della preventiva autorizzazione anche per i subaffidamenti appartenenti alle seguenti categorie:
trasporto di materiale a discarica;
fornitura e/o trasporto terra;
fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
fornitura e/o trasporto di bitume;
smaltimento di rifiuti;
noli a caldo e a freddo di macchinari;
forniture di ferro lavorato;
servizi di guardiania dei cantieri.
- L’inserimento nei bandi di gara di una clausola che preveda la sottoscrizione da parte dell’impresa aggiudicataria, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’intervento, dell’impegno, inserito nel contratto o nel sub contratto, a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all’atto dell’assunzione o nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di una suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché dell’impegno a segnalare alla Prefettura e alla Stazione appaltante la formalizzazione di tale denuncia. L’inosservanza dell’impegno integra una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo alla stazione appaltante di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto.
- Le parti si impegnano a porre in essere gli adempimenti di competenza, siccome delineati dalle norme e dai punti che precedono, tempestivamente e comunque entro i termini minimi previsti.

ART. 2

Le parti concordano di adottare ogni iniziativa utile a favorire:
- il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di rapporti di lavoro e di regolarità contributiva e retributiva;
- il contrasto del fenomeno dell’intermediazione illegittima per il reclutamento di manodopera in ogni sua forma;
- il contrasto del lavoro sommerso e di diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso:
o L’inserimento nei bandi di gara dell’obbligo per l’impresa aggiudicataria e per l’eventuale subappaltatore di trasmettere l’elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo operante presso il cantiere.
o L’inserimento nei bandi di gara dell’obbligo, per le imprese esecutrici dei lavori, della osservanza rigorosa delle condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile. L’inosservanza di tali obblighi comporterà anche la risoluzione del contratto di appalto.
Per accertare tale obbligo, il Direttore dei Lavori ad ogni SAL verificherà il DURC dell’impresa affidataria dei lavori, interessata alla liquidazione dello stato avanzamento dei lavori. Nel caso di autorizzazione a cedere a terzi talune fasi di lavoro, servizi o forniture in regime di subappalto/subaffidamento, l’impresa affidataria dovrà presentare anche il DURC delle imprese terze.

ART. 3

Le parti concordano di adottare ogni iniziativa utile a favorire:
- la formazione del lavoratore e la più ampia informazione sui diritti dei lavoratori;
- l’inserimento del lavoratore straniero, con l’eventuale coinvolgimento di mediatori culturali, attraverso lo svolgimento di appositi corsi cui tali lavoratori debbano necessariamente accedere, avvalendosi anche di ESEM - ente paritetico di formazione del settore edile.

ART. 4

- Con riferimento ad appalti di importo superiore a 3.000.000 di euro le parti condividono l’impegno a costituire all’interno di ogni cantiere un “Comitato per la sicurezza” composto dal Responsabile dei Lavori, dai Responsabili ai vari livelli della Sicurezza dell’impresa, dai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, dai Rappresentanti di Assimpredil Ance, dai Rappresentanti degli Enti Bilaterali - ESEM e CPT -, dagli RLS d’impresa e dagli RLST, prevedendo riunioni bimestrali al fine di controllare l’andamento della sicurezza, monitorare l’andamento degli infortuni in cantiere e proporre eventuali iniziative, tra cui la possibilità di effettuare una ulteriore mirata formazione in base alle specificità riscontrate in cantiere.
- Le parti che operano come stazioni appaltanti, per implementare ulteriormente la sicurezza nei cantieri di pertinenza si impegnano ad esercitare un’alta sorveglianza sull’attuazione (uniforme) della normativa e delle procedure/protocolli e ad effettuare periodici/estemporanei sopralluoghi in cantiere finalizzati alla verifica dell’espletamento di tutte le attività formative, di sorveglianza, prevenzione e controllo, per un lavoro sempre più sicuro e meno esposto a rischi. Le stazioni appaltanti assicureranno inoltre un agile raccordo tra l’attività dei “Comitati per la Sicurezza” istituiti nei cantieri di pertinenza.
- Le stazioni appaltanti trasmetteranno il presente protocollo ai concessionari e a tutte le imprese appaltatrici che a loro volta s’impegnano a trasmetterlo e a farlo rispettare dalle imprese subappaltatrici operanti in cantiere, allegandone copia al contratto di concessione e/o d’appalto unitamente ad una dichiarazione che diverrà parte integrante del contratto in cui viene richiesto l’impegno di ciascuna impresa al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia.
- Nel caso di mancato rispetto da parte del Concessionario o delle imprese appaltatrici e subappaltatrici (compresi i lavoratori autonomi) delle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia ove applicabili, le stazioni appaltanti diffideranno il Concessionario l’impresa appaltatrice nonché le imprese subappaltatrici a rimuovere tale situazione di irregolarità, assumendo ogni opportuno provvedimento, tra cui anche la risoluzione del contratto di appalto con l’impresa inadempiente, riservandosi ogni altra e idonea tutela atta a garantire quanto dovuto ai lavoratori.

Milano, 31 luglio 2009
Letto e sottoscritto


Fonte: filleacgil.it