“PROTOCOLLO D’INTESA”

In Mestre, addì 18.05.2011 presso la sede del COMMISSARIO DELEGATO, Via C. Baseggio, n° 5

TRA

Il Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle Province di Treviso e Vicenza in persona del Dott. Ing. Silvano Vemizzi e del R.U.P. Dott. Ing. Giuseppe Fasiol per brevità “Commissario Concedente”;
La SPV s.r.l., con sede legale in Via Invorio 24/A - 10146 Torino, in persona dell’Amministratore Delegato Geom. Matterino Dogliani e del Direttore Tecnico Geom. Giovanni Salvatore D’Agostino per brevità “Concessionario”;

E

Le Organizzazioni sindacali, di seguito per brevità denominate “OO.SS.”, qui rappresentate da:
- Segreterie Nazionali di Feneal U.I.L. / Filca C.I.S.L. / Fillea C.G.LL. rispettivamente nelle persone dei preposti sigg. Donato Bernardo Ciddio / Lanfranco Vari e Manola Cavallini;
- Segreterie Regionali di Feneal U.I.L. / Filca C.I.S.L. / Fillea C.I.G.L. del Veneto;
- Segreterie Provinciali di Feneal U.I.L, / Filca C.I.S.L. / Fillea C.I.G.L. di Vicenza e Treviso. Viene stipulato il presente Protocollo di Intesa valevole per tutti i lavoratori, addetti alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;

PREMESSO CHE
a) La SPV s.r.l., di seguito denominata “Concessionario” risulta affidataria delle attività di progettazione nonché della realizzazione e gestione dell’Opera suddetta, quale società di progetto costituita ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 dall’A.T.I. aggiudicataria SIS Sepa e ITINERE INFRAESTRUCTURAS S.A.;
b) La SPV s.r.l. ha affidato al Contraente Generale SIS Sepa le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori dell’Opera suddetta;
c) Le parti si danno atto che con i termini Concessionario, “Affidatari e/o Affidamenti”, “Subaffidatari o Subappaltatori” e “Subaffidamenti o Subappalti”, si intende fare riferimento a qualunque terzo che a qualunque titolo partecipa alla realizzazione dell’Opera ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, con successive modifiche ed integrazioni e della Convenzione stipulata tra il Commissario Concedente e il Concessionario in data 21/10/2010;
d) Le Parti riconoscono e si danno atto che la realizzazione dell’ Opera suddetta rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo del sistema di comunicazioni / trasporti interregionali e nazionali, nonché per le correlate ricadute economiche / sociali / occupazionali / produttive / logistiche nelle aree su cui insisteranno i lavori. A tal fine il “Concessionario” consegnerà alle OO.SS., rappresentate in premessa, un quadro completo della suddivisione dei lavori secondo la progressività della contrattualizzazione dei lavori. Tali incontri serviranno anche per valutare la quantità di manodopera nonché i profili necessari per la realizzazione dei lavori. Tali dati serviranno per programmare corsi di formazione per la riqualificazione professionale e l’aggiornamento delle maestranze locali disponibili. Infine, il Concessionario, programmerà i lavori cercando, nel limite massimo delle possibilità, di far usufruire a tutti i lavoratori impegnati nella realizzazione dell’appalto degli strumenti di sostegno al reddito per fine rapporto di lavoro;
e) l’Opera in questione può essere, in termini di estrema sintesi, scomposta nelle seguenti porzioni con estensione lineare orientativa, calcolata in chilometri, indicata a margine: Lunghezza complessiva asse principale: 94,558 Km
di cui circa:
- in trincea                     50,040 km
- in rilevato                     26,529 km
- gallerie naturali                7,390 km
- gallerie artificiali               9,287 km
- opere d’arte principali      1,312 km
f) le difficoltà tecniche di realizzazione dell’Opera, derivanti anche dalla necessità di lavorare in presenza di traffico veicolare, nonché il rispetto dei tempi e dei costi tassativamente previsti, richiederanno uno sforzo tecnico ed organizzativo assai rilevante oltre che indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in un contesto che garantisca altresì la rigorosa osservanza delle prescrizioni di legge;
g) conseguentemente, le Parti ravvisano la necessità di assicurare la massima tempestività e celerità di esecuzione dei lavori che favorisca la più ampia e qualificata partecipazione imprenditoriale ed una rigorosa concorrenzialità nonché le potenzialità della manodopera e dell’apparato produttivo locale;
h) le Parti condividono l’opportunità del metodo del confronto costante tra il Commissario Concedente, il Concessionario e le Organizzazioni di rappresentanza delle categorie - ivi espressamente comprese le articolazioni territoriali dei Sindacati Nazionali dei lavoratori - e pertanto riconoscono assoluto valore al presente Protocollo di Intesa che, in un efficace sistema di informazione e relazioni sindacali, implica l’impegno fin dalla relativa sottoscrizione all’osservanza dei punti appresso individuati;
i) a tale proposito, le Parti intendono attivare tavoli di confronto con tutti i soggetti interessati sulle varie questioni, relative all’occupazione, alle politiche del lavoro, alla rappresentanza, alla regolarità dei rapporti instaurati con le maestranze nei cantieri, a sicurezza ed igiene nelle aree produttive, realizzando così un efficace sistema di informazioni e relazioni industriali che, con particolare attenzione ai temi appena richiamati, consenta di comporre l’insorgere di situazioni di conflittualità che abbiano a riflettersi negativamente sulle attività da espletare;
j) le imprese affidatario e subaffidatarie si doteranno di idonei locali provvisti di spogliatoi e servizi igienici, in prossimità dei cantieri operativi, per consentire il riparo in condizioni meteorologiche avverse nonché per consumare i pasti;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - VALIDITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PATTUIZIONI
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa che, peraltro, impegna i firmatari al rispetto oltre che alla corretta applicazione dei temi e delle questioni ivi concordati ad ogni livello di relazioni, così come definito al successivo art. 7.
Il Concessionario si impegna a vincolare gli Affidatari, che altrettanto saranno obbligati a fare con i loro eventuali Subaffidatari e le imprese a qualunque titolo impegnate nella realizzazione dell’opera, all’osservanza dei contenuti del presente documento, che sarà perciò allegato ai contratti di affidamento e subaffidamento.

ARTICOLO 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Tutte le imprese, a qualsiasi titolo addette alla realizzazione dell’Opera, dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo applicato in relazione alla categoria prevalente enunciata nel Contratto di Affidamento o Subaffidamento.
In particolare, le imprese addette alla realizzazione delle opere edili, dovranno osservare:
a) I CC.CC.NN.LL. per le Imprese Edili ed Affini, firmati dalle OO.SS. stipulanti il presente Protocollo di Intesa nei settori di Industria / Cooperative / Artigianato / Piccole Imprese;
b) I CC.CC.RR.LL. ed i CC.CC.PP.LL. per i lavoratori del settore dell’edilizia, laddove non derogati e/o sostituiti da eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità a quanto previsto dall’art. 113 (Concentrazione per le Grandi Opere) del C.C.N.L. Edili Industria del 20 maggio 2004, avendo come riferimento il Sistema degli Enti Bilaterali Contrattuali (Cassa Edile, Scuola Edile, C.P.T.) di livello territoriale.

ARTICOLO 3 - PROFILI LOGISTICI DEL CANTIERE
Le parti a livello territoriale, verificati i flussi di provenienza dei lavoratori occupati, procederanno alla definizione normativa e contrattuale, anche attraverso apposite convenzioni con i vettori per l’utilizzo dei mezzi pubblici, ai sensi della lettera d) del 2° comma dell’art. 51 del T.U.I.R., come interpretato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 a proposito della conseguente esenzione contributiva introdotta dall’armonizzazione delle basi imponibili ex D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314, per lo spostamento periodico dei lavoratori dal luogo di lavoro a quello di residenza e viceversa.
Per i lavoratori che pernotteranno in cantiere le parti si incontreranno per valutare le condizioni degli alloggiamenti rispondenti alle norme di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene.
Gli alloggi di cantiere dovranno essere allestiti tenendo presente le più significative, qualificate ed efficaci soluzioni adottate nell’organizzazione dei cantieri nel rispetto delle normative vigenti locali e nazionali.
La connessa problematica formerà oggetto di esame, a livello territoriale.
Relativamente all’alloggio, a carico del lavoratore saranno posti soltanto gli oneri fiscali e contributivi sulle somme convenzionali previste dalle vigenti norme di legge mentre le Parti, comunque, si attiveranno, a livello ministeriale, per verificare la possibilità di esonero dagli oneri in discorso.
Nei cantieri sarà istituito un servizio mensa, anche attraverso convenzioni esterne, o un trattamento equipollente di indennità sostitutiva da assoggettare agli oneri fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti norme di legge.
L’eventuale contributo a carico dei lavoratori verrà determinato in sede aziendale mentre modalità e condizioni, riguardanti il trattamento stesso, saranno definite in appositi incontri tra le Parti.
Queste ultime verificheranno che tali condizioni minime siano applicate a tutti i lavoratori che partecipano alla realizzazione dell’opera, quindi anche ai dipendenti delle imprese affidatarie e di quelle subaffidatarie.
Eventuali ulteriori problematiche di natura logistica saranno esaminate a livello territoriale.

ARTICOLO 4 - RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARITETICI DI SETTORE
Le attività di formazione saranno concordate tra le Parti e svolte in collaborazione con i relativi Enti Bilaterali di settore, competenti per territorio, mentre i nominativi dei partecipanti ai corsi ed ammessi all’idoneità di mestiere saranno portati a conoscenza delle Imprese impegnate nella realizzazione dell’Opera.
I programmi di formazione relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e quelli per i singoli addetti, nell’ambito di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. del settore delle costruzioni, saranno concordati a livello territoriale e svolti in collaborazione con il C.P.T. e il C.P.R. competente.
Al fine della copertura finanziaria delle attività delle R.L.S. (ovvero, in mancanza di queste, delle R.L.S.T.) in possesso delle sopra richiamate competenze, le Parti definiranno in sede territoriale, nel rispetto delle specifiche previsioni contrattuali in materia e con invarianza di costi a carico delle Imprese mediante conguagli, un sistema di mutualizzazione degli oneri relativi al monte ore dei permessi spettanti.

ARTICOLO 5 - SICUREZZA DEL LAVORO
Le Parti ribadiscono che l’applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente, in materia di sicurezza, igiene e prevenzione, costituiranno un punto qualificante ed irrinunciabile dell’organizzazione di cantiere.
Le Parti si rendono disponibili ad adeguare e a valutare congiuntamente i riflessi degli atti di indirizzo su base regionale, in materia di sicurezza, relativamente alle opere in questione.
Si conviene di istituire un sistema di relazioni per la verifica delle situazioni inerenti a sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.
Il sistema di relazioni sarà articolato a livello territoriale e/o di cantiere e a livello nazionale, nel seguente modo:
- trimestrale, o su richiesta delle 00.SS. territoriali firmatarie, le Parti si incontreranno per un esame congiunto dei risultati delle azioni compiute, anche riguardo a stati degli infortuni e delle malattie professionali, valutazioni degli eventuali eventi nocivi e degli accertamenti sanitari, visite ispettive in virtù del presente Accordo Quadro. Si valuteranno, altresì ed in siffatta occasione, le misure adottate o da adottarsi nonché gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la Sicurezza affinché gli Affidatari e i Subaffidatari, ivi comprese le Imprese per la fornitura con posa in opera, predispongano gli adeguamenti necessari alle norme per la sicurezza (Decreti Legislativi n. 626/94, n. 494/96 e n. 528/99);
- semestralmente, o su richiesta delle Segreterie Nazionale delle 00.SS. firmatarie del presente Accordo o del Commissario Concedente, le Parti si incontreranno a livello Nazionale per una verifica di tutti i cantieri operanti per la realizzazione dei lavori di cui in premessa. In tali occasioni, sarà esaminato lo stato della applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza in ogni appalto.
Le Parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche nella definizione del piano dei presidi sanitari anche specialistici / di pronto intervento, necessario per la tutela e sicurezza della salute dei lavoratori impegnati negli specifici cantieri, oltre che neH’attività di informazione / formazione / assistenza.
È compito del Concessionario, attraverso la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, verificare che ogni singolo affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite negli elaborati progettuali e nelle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro.
Pertanto, qualora nell’esercizio delle proprie funzioni dovesse riscontrare inadempienze e/o difformità ad opera di qualunque soggetto imprenditore presente nell’esecuzione dell’affidamento, dovrà attivare tutte le misure necessarie affinché i lavoratori operino in sicurezza e siano messi a conoscenza delle operazioni da compiere a tale scopo.
In relazione a quanto sopra, pertanto, il Concessionario svolgerà le eventuali azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti delle Imprese affidatarie e/o subaffidatarie al fine della migliore omogeneizzazione ed attuazione delle misure di igiene e sicurezza.
In particolare, il Concessionario con struttura dedicata (Contraente Generale SIS Sepa):
- coordinerà la sicurezza nell’attuazione dei lavori di costruzione;
- assicurerà l’applicazione e Paggiomamento dei piani di sicurezza e di coordinamento;
- promuoverà, con le Imprese affidatarie e/o subaffidatarie, la collaborazione e la reciproca informazione;
- verificherà, anche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, l’attuazione di quanto previsto dalle normative in materia.
In conformità alle disposizioni di legge, le Parti verificheranno inoltre che ogni singolo affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure prescritte in materia di igiene del lavoro.
Verrà posta particolare attenzione affinché per tutti i lavoratori, comunque impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite, per ogni mansione, dal protocollo sanitario del medico competente.
Data la complessità dei lavori da realizzare, nonché dei riflessi degli stessi sul piano della sicurezza delle maestranze, degli impianti e delle stesse opere eseguite, le Parti si impegnano a definire a livello di cantiere operativo, le modalità per garantire la sicurezza durante le sospensioni del lavoro.
Fermo restando quanto appena definito e qualora sorgano conflitti a livello di cantiere, le Parti convengono di convocare riunioni di raffreddamento per esaminare tali problematiche prima d attuare eventuali sospensioni che comunque non metteranno a rischio l’incolumità fisica dei lavoratori e la stabilità delle opere.
Agli addetti dei cantieri in questione, verranno fomiti i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), ivi compresa la dotazione di idoneo vestiario da lavoro, sia estivo che invernale, in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. di settore e dal C.C.P.L., dal C.C.P.R. e legislazione vigente.
Il Concessionario, periodicamente, effettuerà delle verifiche a campione per accertare la corrispondenza della presenza dei lavori nei siti produttivi dell’opera con quanto riportato, dalle singole imprese affidatarie e sub affidatarie, nei loro registri.
Ad ogni lavoratore, sarà consegnato, prima dell’accesso al cantiere, un idoneo cartellino identificativo, da tenere ben esposto con le indicazioni previste dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in L. 11 agosto 2006 n. 248 e con l’annotazione di qualifica (Dirigente, Quadro, Impiegato, Operaio: n.d.r.) / gruppo sanguigno / attività nei cantieri, anche allo scopo di evitare che nei siti produttivi entrino persone non autorizzate o prive di copertura assicurativa.
Le Parti si riservano di concordare, a livello territoriale, le modalità di immediata identificazione dei lavoratori, preferibilmente attraverso lo strumento di codice a barre o della banda magnetica.

ARTICOLO 6 - ORARI DI LAVORO
Tenuto conto che la realizzazione del sistema viario è di rilevante importanza per il sistema delle comunicazioni nazionali e che la specializzazione delle opere comporta una frequenza prevedibile di interruzioni delle attuali strade pubbliche con tempi di esecuzione definiti ed autorizzati esclusivamente da Autorità esterne,, le Parti convengono, previa accordi tra loro a livello territoriale e/o di cantiere, unitamente alla R.S.U., sull’eventuale ricorso a:
- forme di organizzazione del lavoro a turni;
- regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite;
- sistemi ed orari con turno di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati, notturni, festivi con relative condizioni normative e retributive da stabilire nel prosieguo;
- modalità di rientro dei lavoratori nei luoghi di provenienza, anche attraverso, laddove operativamente possibile, forme flessibili dell’orario di lavoro e relative compensazioni.
SÌ conviene di operare, ove le esigenze tecnico-produttive lo rendessero necessario, con turni avvicendati anche continuativi. Le parti si incontreranno a livello interprovinciale, unitamente alla R.S.U., laddove costituite, per definire le modalità applicative dei turni.
Le ferie dovranno essere concordate a livello interprovinciale, unitamente alla R.S.U., laddove costituite, per definire le modalità, salvo diverso accordo saranno così definite: due settimane a cavallo di ferragosto, una settimana a Natale, una settimana in aggiunta ai periodi sopra definiti o in altro momento dell’anno.

ARTICOLO 7 - LIVELLO TERRITORIALE DI CONTRATTAZIONE
Le Parti convengono di stabilire un sistema di relazioni sindacali e informazioni, così articolato:

Livello nazionale
tra Segreterie Nazionali Feneal U.I.L. - Filca C.I.S.L. - Fillea C.G.I.L., Concessionario e Commissario Concedente.
Le Parti si incontreranno, di norma ogni sei mesi o su richiesta di una di esse, per una informazione delle problematiche con particolare riferimento a:
a) Informazione sullo stato di avanzamento dell’intera opera e sulle modalità organizzative delle stesse;
b) Programmazione dei cantieri e tempi di realizzazione;
c) Informazione sulla struttura degli affidamenti e dei relativi subaffidamenti;
d) Sistemi di qualità e di qualificazione;
e) Situazione occupazionale ed inerenti previsioni, fabbisogni professionali e formativi, turnover della forza lavoro;
f) Stato dei rapporti con le Istituzioni e con gli Enti Bilaterali Contrattuali;
g) Informativa sullo stato di applicazione della normativa inerente alle tematiche di sicurezza di igiene del lavoro;
h) Quadro generale degli infortuni eventualmente verificatisi, con loro entità / causali e con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo appalto nonché alle metodologie di rilevamento ed agli eventuali atti di conseguenza adottati;
i) Conciliazione dei conflitti non definiti a livello territoriale, con definizione di periodi di raffreddamento, da concordare, durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette.
Le cadenze semestrali del livello nazionale devono essere fissate in periodi successivi alla chiusura del ciclo incontri, da tenersi nell’ambito delle relazioni a livello territoriale.

Livello territoriale
Tra Segreterie Territoriali Interprovinciali Feneal U.I.L. - Filca C.I.S.L. - Fillea C.G.I.L. e Concessionario,
Le Parti, si incontreranno, di norma ogni 6 mesi o su richiesta di una di esse, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:
j) ogni singolo affidamento ricadente nelle aree territoriali, di rispettiva competenza, interessate dai lavori in premessa;
k) verifica del trattamento normativo ed economico;
1) sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni con connessi esami dello stato degli infortuni e delle malattie professionali nonché degli eventuali agenti nocivi e di accertamenti sanitari / visite ispettive;
m) sessioni informative sull’andamento dei lavori, sulle modalità organizzative dei cantieri e sulla forza lavoro complessivamente in essere nonché sulla gestione delle eccedenze anche attraverso forme di politica attiva del lavoro e/o di sostegno al reddito;
n) programmi occupazionali dei cantieri, formazione dei lavoratori e rapporti con gli Enti Bilaterali Contrattuali;
o) problematiche relative alle condizioni ambientali e logistiche dei lavoratori;
p) qualifiche dei lavoratori, regimi di orario, turni di lavoro, modalità di compensazione di riposi e ferie, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva aziendale;
q) informazione sulla struttura degli affidamenti e dei relativi subaffidamenti;
r) conciliazione degli eventuali conflitti non definiti, anche a livelli di cantiere, con definizione di periodi di raffreddamento, da concordare, durante i quali le Parti non assumeranno iniziative Unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

Livello dei cantieri operativi:
tra R.S.U. di cantiere ed Aziende aggiudicate dei lavori, con eventuali Imprese sub affidatane.
Le Parti si incontreranno, di norma, ogni 6 mesi o su richiesta di una di esse, per questioni di carattere informativo riguardanti:
s) applicazione delle normative in materia di sicurezza;
t) protezione a tutela dei lavoratori;
u) servizi logistici di cantiere;
v) osservanza degli adottati C.C.N.L. e C.C.P.L., quest’ultimo ove non derogato e/o sostituito da eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità a quanto previsto dall’ art. 113 del C.C.N.L. Edili Industria del 20 maggio 2004

ARTICOLO 8 - AFFIDAMENTI SUBAPPALTI
Il Concessionario, attraverso il Contraente Generale SIS Sepa, si impegna a verificare che le Imprese affidatane garantiscano i diritti dei propri lavoratori, e di quelli dipendenti da imprese subaffidatarie e/o destinatarie di qualsivoglia altra forma di subcontrattazione, presenti sulla specifica commessa.
Fermo restando il regime di responsabilità solidale previsto dalle vigenti norme di legge e di contratto riguardo all’ossequio delle regole di categorie, il Concessionario consegnerà alle 00.SS. territoriali e nazionali, riepilogativo e per cantiere dell’intero organico presente nei siti lavorativi pure suddiviso per Impresa appaltatrice ed altre Imprese operanti in subaffidamento, laddove possibile tali informazioni in via anticipata.
Il Concessionario, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, si impegna, per qualsiasi procedura di aggiudicazione, ad inserire, nel contratto d’affidamento e/o nell’abbinato capitolato speciale, le seguenti clausole a tutela dei connessi addetti:
a) obbligo di applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i dipendenti nell’esecuzione dell’affidamento, il trattamento economico e normativo di cui ai contratti collettivi di riferimento di legge (C.C.N.L Edili industria, C.C.N.L. piccola Industria / Artigianato / Cooperativa) richiamati sub art. 2, ivi compresi l’iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni agli Enti Bilaterali competenti territorialmente, fatto salvo quanto previsto per le lavorazioni di durata inferiore a 3 mesi o escluse dall’ art. 21 del C.C.N.L. Edili Industria;
b) impegno tassativo dell’affidatario di rispondere in solido nei termini di legge e contrattuali, dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a), da parte degli eventuali subaffidatari e/o destinatari di qualsivoglia forma di subcontrattazione, nei confronti dei loro dipendenti e per le prestazioni rese nell’ambito dei sottesi subaffidamenti.
Il Concessionario e le parti sociali territoriali verificheranno periodicamente, attraverso le Casse Edili, il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle imprese affidatane e sub affidatarie, promovendo, di concerto con altre rappresentanze imprenditoriali e con gli enti preposti (INPS e . INAIL), l’attuazione del sistema di regolarità contributiva (DURC) di cui all’Avviso Comune del 16 dicembre 2003, all’art. 2, L. n. 210/2002 (convertito con L. n. 226/2002), alla Convenzione INPS - INAIL - Casse Edili sottoscritta presso il Ministero del Lavoro il 15 aprile 2004; al D.M. 24 ottobre 2007, alla circolare 30 gennaio 2008, n. 5 del Ministero del Lavoro.
In particolare, il Concessionario richiederà, fra i requisiti che le imprese affidatarie e sub affidatane dei lavori per la realizzazione dell’Opera dovranno avere, la presentazione del Documento di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato.
Le imprese affidatane di lavori che chiederanno l’autorizzazione, dal Concessionario, a sub affidare i lavori, servizi o forniture, dovranno a loro volta allegare, alla richiesta di autorizzazione, il DURC aggiornato delle imprese interessate al sub affidamento.
Infine, il Concessionario, per la liquidazione dei SAL e del saldo finale dei lavori e/o dello svincolo delle somme poste a garanzia, chiederà alle imprese affidatane e, per loro tramite, alle imprese autorizzate al sub affidamento di lavori, servizi o forniture la copia, conforme all’originale, del DURC aggiornato all’epoca della medesima richiesta.
In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, il Concessionario, oltre ad invitare l’impresa affidataria/sub affidataria interessata dalla violazione a regolarizzare la sua posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, applicherà nei confronti della stessa le misure di tutela contrattualmente previste, nonché quelle contenute nel presente Protocollo.
In particolare, qualora, anche su istanza delle 00.SS. territorialmente competenti, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’impresa affidataria o sub affidataria, il Concessionario, previa ricognizione di debito ed autorizzazione liberatoria da parte dell’impresa stessa, provvederà al pagamento delle somme non corrisposte e dei contributi non versati utilizzando gli importi dovuti all’impresa e nei limiti degli stessi, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.
Quanto sopra verrà attuato mediante l’inserimento, tra le condizioni contrattuali di lavori ed opere, di apposite clausole di salvaguardia per contrastare l’eventuale violazione degli impegni normativi e contrattuali che dovessero verificarsi ai danni dei lavoratori dipendenti delle imprese affidatane e sub affidatane.
Le parti firmatarie, inoltre, chiederanno, contestualmente alla firma del presente Protocollo, alla Committente ed alle Autorità Pubbliche competenti l’adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma quest’ultime possano manifestarsi, nell’esecuzione dei lavori anche in riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto in data 23.07.2010.
A tal fine il Concessionario si impegna affinché a tutti gli affidatari si applichino le norme di cui all’art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, nonché affinché tutti gli affidamenti e sub affidamenti del Concessionario rimangano assoggettati alle verifiche antimafia nei casi e con le modalità previste per i lavori pubblici.
Eventuali anomalie a tal fine registrate in ordine alla corretta attuazione delle normative in materia di lavoro e connesse a possibili tentativi di infiltrazioni mafiose dovranno essere tempestivamente segnalate alle autorità preposte.
I soggetti affidatari dovranno, inoltre, possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal D.P.R. 25.1.2000 n. 34 e potranno sub affidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori dei lavori pubblici; ai predetti sub affidamenti verrà applicato quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
Il Concessionario, in attuazione dell’Avviso Comune del 16 dicembre 2003, in materia di procedure di assunzione e contrasto al lavoro nero in edilizia, garantirà un sistema efficace di controllo sulla forza lavoro operante nei cantieri diretti, in affidamento e sub affidamento.
Ad ogni lavoratore, prima dell’accesso al cantiere, sarà consegnato, ai sensi del comma terzo dell’art. 36 bis, D.L. n. 223/2006 (convertito con modifiche dalla L. n. 248/2006), un idoneo cartellino identificativo da tenere sempre ben esposto, completo di foto, nome e cognome, data di nascita, ragione sociale del datore di lavoro, mansione; quanto sopra allo scopo di evitare che nei siti lavorativi abbiano accesso persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo.
Nell’ambito degli incontri periodici qui previsti, con le Organizzazioni Sindacali sia Nazionali sia Territoriali, il Concessionario presenta un quadro complessivo di tutta la forza lavoro presente nei siti produttivi opportunamente suddiviso per Imprese affidatarie e subaffidatarie.
Il Concessionario vincolerà il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, eseguiti dagli Affidatari e Subaffidatari, nonché del relativo saldo finale alla verifica delia regolarità delle erogazioni periodiche di retribuzione compresi gli oneri contributivi ed assistenziali e di Cassa Edile; a tal fine chiederà l’esibizione della documentazione comprovante l’avvenuto versamento e la correntezza di quanto dovuto (mod. F24, DURO, autocertificazione/certificazione sostitutivo di atto notorio dell’affidatario/sub affidatario attestante l’avvenuto pagamento delle retribuzioni).
Il Concessionario e le Parti sociali territoriali verificheranno periodicamente, attraverso la Cassa Edile, il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle imprese affidatarie e subaffidatarie.
A tali fini, gli eventuali atti di cessione del credito tra gli affidatari ed i subaffidatari verso terzi saranno subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva e retributiva dell’impresa titolare del credito da cedere.
In particolare il Concessionario richiederà, fra i requisiti che le imprese candidate alle gare d’appalto dovranno avere, la presentazione del DURC.
Le Imprese affidatarie di lavori, che richiederanno l’autorizzazione al Concessionario per sub affidare opere / servizi / forniture, dovranno allegare, alla richiesta di autorizzazione, il DURC presentato, singolarmente, dalle Aziende interessate.
Infine, il Concessionario, per la liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo finale dei lavori oltre che per lo svincolo delle somme poste a garanzia, chiederà alle Imprese affidatarie e, per loro tramite, alle Imprese autorizzate al subaffidamento di opere / servizi / forniture la copia conforme all’originale del DURC.
In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, il Concessionario applicherà nei confronti di Affidatari e/o Subaffidatari le misure di tutela contrattualmente previste nonché quelle contenute nel presente Protocollo.
Le Parti concordano di istituire un sistema di informazione preventiva tale da garantire un consuntivo rapporto tra le singole Imprese affidatarie dei lavori e le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo di Intesa.
In particolare, qualora, anche su istanza delle OO.SS. territorialmente competenti, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’impresa affidataria o subaffidataria, il Concessionario, previa ricognizione di debito ed autorizzazione liberatoria da parte dell’impresa stessa, provvederà al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi spettanti all’impresa di turno per i lavori eseguiti ed anche incamerando all’occorrenza la cauzione definitiva con identica finalità.
Le Parti concordano di istituire un sistema di informazione preventiva tale da garantire un costruttivo rapporto tra le singole Imprese affidatane dei lavori e le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo di Intesa.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 14 del CCNL Edili, il Concessionario sulla base di quanto sopra, prima dell’inizio dei lavori, si impegna a comunicare alle OO.SS. firmatarie del presente Accordo il nominativo dell’impresa affidataria e/o sub affidataria, il relativo importo contrattuale e la dislocazione area esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 9 - MERCATO DEL LAVORO
Le parti convengono che l’avvio della commessa costituirà occasione per dare concreta risposta alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale.
Il Concessionario, pertanto, darà indicazione alle imprese affidatane di favorire l’assunzione, in quantità e qualità professionali adeguate alle esigenze operative, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o di disoccupazione delle circoscrizioni ove ha sede Punita produttiva, fatte salve le esigenze di ricollocazione di propri dipendenti e dei dipendenti delle imprese controllate e/o partecipate, occupati in lavori ultimati e/o in fase conclusiva.
In ogni caso, per specializzazioni professionali di difficile reclutamento, la manodopera necessaria sarà reperita, sia in Italia che all’estero, nel rispetto delle vigenti norme nazionali, in materia.

Letto, confermato e sottoscritto


Fonte: filleacgil.it