PROTOCOLLO LOCALE DI PARTENARIATO
TRA LA PREFETTURA - UTG DI FOGGIA ED ENEL
contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità

Le Parti:
• Prefettura di Foggia
in persona del Prefetto pro tempore Dott.ssa Luisa Latella
• Enel S.p.A. (di seguito Enel) anche per conto delle altre Società del Gruppo in persona del Dott. Domenico Vozza nella qualità di Procuratore di Enel S.p.A. per la rappresentanza della Società nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati (di seguito Referente Security Enel)

VISTI E CONSIDERATI

(1) il Protocollo Quadro Nazionale contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità, siglato in Roma il 2 maggio 2012 tra Ministero dell’Interno ed Enel, con il quale, tra l’altro:
(i) è stata prevista la costituzione e la disciplina di un partenariato strutturato pubblico-privato in materia di sicurezza pubblica e di legalità;
(ii) è stata stabilita una cooperazione rafforzata su scala nazionale al fine di prevenire e ridurre il rischio di infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata nelle operazioni e nelle attività del Gruppo Enel, nel quadro generale delle politiche di sicurezza integrata e partecipata sviluppate dal Ministero dell’Interno;
(iii) è stato previsto anche un livello di intervento territoriale tra Enel, per il tramite della Funzione Security, e le Prefetture, da regolarsi con appositi protocolli locali in linea ed uniformità con le previsioni del Protocollo Quadro Nazionale;
(iv) sono stati individuati, quale ambito di applicazione del partenariato strutturato, i fenomeni di criminalità organizzata, nonché tutti i fenomeni di criminalità comune che rivelino, per la loro natura o per le loro modalità esecutive, possibilità di collegamenti con la criminalità organizzata o con forme di illegalità diffusa contigue alla criminalità organizzata. In particolare il livello di intervento del protocollo locale di partenariato è prioritariamente orientato alla prevenzione e contrasto di uno o più dei seguenti fenomeni di criminalità, localmente individuati in base ad una congiunta analisi preventiva circa gli specifici rischi criminali cui Enel è esposta nel territorio di competenza della Prefettura, senza pregiudizio della facoltà delle Parti di individuarne altri in base all’evoluzione degli scenari di riferimento (art. 2.3 PQN):
(a) infrastrutture elettriche: furti di materiali pertinenti a infrastrutture elettriche, e in particolare di cavi di rame; attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica;
(b) energia elettrica: furti e frodi di energia elettrica mediante allacciamento abusivo alla rete e mediante alterazione del contatore e del pertinente sistema informatico;
(c) gestione e smaltimento di rifiuti: frode contrattuale nel corretto smaltimento di rifiuti; attività di gestione di rifiuti non autorizzata; violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; traffico illecito di rifiuti; attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti;
(d) lavoro nero e sicurezza dei lavoratori nei cantieri: occupazione e sfruttamento paraschiavistico di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno; falsità in visti, permessi di soggiorno, contratti di soggiorno; omissioni di denunce e versamenti contributivi; omissioni di cautele antinfortunistiche; omicidi colposi e lesioni personali colpose da infortuni sul lavoro;
(e) ostruzionismo amministrativo in appalti: corruzione passiva (impropria/propria) e concussione nel rilascio di atti amministrativi strumentali alla esecuzione di appalti;
(f) criminalità organizzata: associazioni criminose comuni finalizzate ai furti o alla ricettazione di cavi di rame e di altri materiali pertinenti a infrastrutture elettriche; associazioni criminose comuni finalizzate ai furti e alle frodi di energia elettrica; associazioni criminose di tipo mafioso; estorsioni; rapine; detenzione e porto illegali di armi da sparo; attentati incendiari e furti di attrezzature in cantieri e unità produttive; illecita concorrenza con minacce e violenza; riciclaggio di proventi illeciti e impiego di proventi illeciti in attività economiche.
(2) la Direttiva 2008/114/CE, recepita con il D.lgs. 11 aprile 2011 n. 61, in vigore dal 5 maggio 2011, in materia di procedure per l’individuazione e la designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE), tra l’altro nel settore dell’energia, nonché di sicurezza di tali infrastrutture e di misure di protezione anche da minacce di origine umana, accidentale e volontaria

RILEVATO

che le Parti hanno proceduto alla preventiva analisi congiunta degli specifici rischi criminali cui Enel è esposta nel territorio di competenza della Prefettura – UTG di Foggia

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti adottano il seguente Protocollo Locale di Partenariato contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità, del quale la premessa è parte integrante:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Finalità, principi, ambito applicativo)

1. Il presente Protocollo Locale di Partenariato ha per oggetto la costituzione e la disciplina di un partenariato strutturato pubblico-privato in materia di sicurezza e di legalità, in attuazione del Protocollo Quadro Nazionale contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità siglato in Roma il 2 maggio 2012 tra Ministero dell’Interno ed Enel.
2. Con esso la Prefettura - UTG di Foggia ed Enel (di seguito denominate Parti) intendono stabilire una cooperazione rafforzata al fine di prevenire e ridurre i rischi di infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata in tutte le operazioni e le attività del Gruppo nel territorio di competenza della Prefettura.
3. Il partenariato strutturato si applica ai fenomeni di criminalità organizzata, nonché a tutti i fenomeni di criminalità comune che rivelino, per la loro natura o per le loro modalità esecutive, possibilità di collegamenti con la criminalità organizzata o con forme di illegalità diffusa contigue alla criminalità organizzata.

Articolo 2
(Livello di intervento)

1. Il parternariato tra le Parti è orientato, a livello territoriale, alla prevenzione e contrasto dei seguenti fenomeni locali di criminalità:
(a) infrastrutture elettriche;
(b) energia elettrica;
(c) gestione e smaltimento di rifiuti;
(d) lavoro nero e sicurezza dei lavoratori nei cantieri;
(e) ostruzionismo amministrativo in appalti;
(f) criminalità organizzata.
2. Le azioni di contrasto e le misure preventive e protettive contro i fenomeni locali di criminalità individuati al comma 1 sono previste dagli allegati A, B, C, D, ed E che costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

CAPO II
DISPOSIZIONI SUL PARTENARIATO TERRITORIALE

Articolo 3
(Consultazioni partenariali )

1. Ai fini di cui all’art. 1, la Prefettura tiene riunioni periodiche di consultazione con gli esponenti di Enel.
2. Il Prefetto individua un proprio referente che terrà i contatti con il Referente Security di Enel di cui all’art. 5.

Articolo 4
(Cooperazione partenariale)

1. Enel, al fine di agevolare il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 nel territorio di competenza della Prefettura, pone in essere ogni idonea attività di supporto ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dello scopo.
2. La Prefettura si impegna - compatibilmente con le risorse disponibili e le priorità di ordine pubblico - a promuovere adeguate attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali di cui all’art. 2, in relazione alla gravità delle situazioni di rischio rilevate dalle Forze di Polizia o segnalate da Enel.

Articolo 5
(Referente Centrale della Funzione Security)

1. Il Referente Centrale della Funzione Security di Enel comunica alla Prefettura, contestualmente alla sottoscrizione del presente Protocollo o entro quindici giorni dalla stessa, il proprio nominativo ed i propri recapiti, unitamente a quelli del supplente in caso di assenza, impedimento o cessazione dall’incarico.

Articolo 6
(Referente Territoriale della Funzione Security)

1. Il Referente Centrale della Funzione Security comunica alla Prefettura, contestualmente alla sottoscrizione del presente Protocollo o entro quindici giorni dalla stessa, il nominativo ed i recapiti del Referente Territoriale della Funzione Security, unitamente a quelli del supplente in caso di assenza, impedimento o cessazione dall’incarico.
2. Il Referente Territoriale della Funzione Security agisce sotto la direzione ed il coordinamento del Referente Centrale ed è responsabile della collaborazione con la Prefettura e con le Forze di Polizia ai fini di una attuazione efficiente, efficace ed effettiva del presente Protocollo. La collaborazione deve essere attiva e tempestiva, basata sul massimo coordinamento informativo ed operativo possibile, nel rigoroso rispetto della legalità e delle funzioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e delle Forze di Polizia.

Articolo 7
(Coordinamento con gli Enti Territoriali ed Organismi Istituzionali)

1. Il Prefetto si impegna ad istituire presso la Prefettura - ogniqualvolta lo ritenga opportuno - tavoli tecnici per la discussione e la risoluzione di problematiche di comune interesse con Enel, coinvolgendo eventualmente Enti Territoriali ed Organismi Istituzionali interessati, nello spirito della collaborazione reciproca e del perseguimento dell’interesse generale.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8
(Privacy)

L’acquisizione ed il trattamento dei dati oggetto del presente Protocollo sono disciplinati dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy).

Articolo 9
(Durata, proroghe, revisioni)

1. La durata del presente Protocollo Locale di Partenariato è fissata in anni tre dalla data di sottoscrizione delle Parti. Essa è prorogabile di tre anni in tre anni, purché la proroga sia concordata per iscritto tre mesi prima della scadenza.
2. Le Parti possono in qualsiasi momento concordare per iscritto le revisioni del Protocollo che ritengano necessarie o utili al conseguimento delle finalità di cui all’art. 1, tenuto conto delle criticità operative, delle proposte migliorative e degli obiettivi strategici risultanti dai Rapporti annuali della Cabina di Regia costituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Interno (art. 3 PQN).
3. Della sottoscrizione, delle proroghe e delle revisioni è data tempestiva comunicazione al Ministero dell’Interno.

Fatto a Foggia, addì 25 marzo 2013

Il Prefetto di Foggia Dott. ssa Luisa LATELLA
Il Procuratore di Enel S.p.A. Dott. Domenico VOZZA


Allegato “A”
TUTELA DI APPALTI, SUBAPPALTI

(ex Articolo 2, comma 2, del Protocollo Locale di Partenariato tra Prefettura UTG – di Foggia ed Enel)

Art. 1 - (Attività ad alto rischio di infiltrazioni mafiose).
1. Ai sensi della normativa vigente, si presumono esposte ad alto rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività d’impresa:
a) trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto terzi;
i) guardiania di cantieri.
Pertanto, sono rilevanti, ai fini del presente Protocollo, i contratti di appalto che abbiano quale oggetto esclusivo una o più delle suddette attività nonché i contratti di appalto misti nei quali è ricompresa una o più delle suddette attività purché le stesse siano economicamente prevalenti.

Art. 2 - (Informative antimafia prefettizie e certificazioni antimafia camerali).
1. Enel si impegna, prima di procedere alla stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture attinenti alle attività d’impresa di cui al precedente articolo 1, ed alla autorizzazione dei relativi contratti di subappalto, a richiedere alla Prefettura, secondo i limiti di importo fissati nella normativa vigente, le informazioni antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del D:Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativamente alle imprese interessate indipendentemente dalla loro sede legale e si impegna altresì ad acquisire il certificato camerale.
2. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 1, Enel si impegna a trasmettere alla Prefettura le informazioni contenenti gli elementi indicati nel Sub-Allegato 1/A, relativamente agli appaltatori e ai subappaltatori.
3. Enel e la Prefettura potranno concordare l’estensione delle informative ad altre categorie di attività d’impresa ritenuto a rischio di infiltrazioni mafiose.

Art. 3 - (Bandi di gara e clausole contrattuali antimafia).
1. Enel si impegna a riportare nei bandi, o comunque negli atti di gara, le clausole specificate nell’Sub-Allegato 1/B. Le predette dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese contraenti in sede di stipula dei contratti di appalto o subappalto di lavori, servizi e forniture.

Art. 4 - (Contromisure preventive e protettive a cura di Enel).
1. A tutela degli appalti e subappalti di lavori, servizi e forniture , Enel si impegna ad adottare le seguenti misure preventive e protettive contro il rischio di infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata, dirette o indirette:
a) “Piani Operativi di Sicurezza Antimafia” (POSA): piani ragionevolmente idonei a garantire la protezione del sito e delle attività di cantiere da attentati, infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata mediante appropriate misure organizzative, procedurali, tecnologiche;
b) “Business Intelligence” (BI): attivazione di servizi di “business intelligence” in via continuativa e su tutta la filiera di imprese (appaltatori, subappaltatori, subcontraenti) per le verifiche della sussistenza dei requisiti reputazionali, tecnici, economici, patrimoniali e finanziari, in fase sia preventiva sia successiva all’affidamento di lavori, servizi, forniture trasmissione degli esiti alle Prefetture a supporto preliminare delle informative antimafia ; estensione delle verifiche ai fenomeni del lavoro nero e alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) “Revisioni Antimafia Indipendenti” (RAI): attivazione su tutta la filiera di imprese, a campione o su segnalazione, di controlli revisionali indipendenti su efficienza, efficacia ed effettività delle misure e delle procedure operative antimafia in esecuzione.
2. Enel si impegna a diffondere la conoscenza e a promuovere l’effettiva osservanza ed attuazione del Protocollo Locale di Partenariato presso le imprese appaltatrici. Queste hanno l’obbligo sia di presa visione, accettazione ed osservanza di tali atti sia di esigere che nei contratti di subappalto , regolarmente autorizzati, sia previsto eguale obbligo a carico dei subappaltatori , con previsione che la violazione delle disposizioni del Protocollo Locale di Partenariato comporterà la revoca (o la possibile revoca) degli affidamenti.

Art. 5 - (Supporto della Prefettura).
1. La Prefettura assicura la massima collaborazione ad Enel in termini di supporto consultivo e operativo delle strutture territoriali di pubblica sicurezza nell’attuazione del Protocollo Locale di Partenariato.
2. La Prefettura, a seguito della richiesta di informazioni antimafia, provvederà ad avviare le relative verifiche, ai sensi dell’art. 84, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di escludere legami e/ o cointeressenze di qualunque genere dell’impresa con ambienti criminali e mafiosi. Decorso il termine di cui all’art. 92, comma 2 del citato decreto legislativo, ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, Enel procede alla stipula dell’appalto o ad autorizzare il subappalto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale.
3. Qualora a seguito delle verifiche effettuate, anche successivamente alla stipula del contratto di appalto o all’autorizzazione di subappalti, emergano, in merito a imprese appaltatrici o subappaltatrici, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Prefettura ne dà immediata e formale comunicazione a Enel nonché all’impresa appaltatrice, in caso di subappalto, che non potranno procedere alla stipula del contratto e se già stipulato ne dichiareranno la immediata risoluzione automatica, senza che possa vantarsi da parte dell’escluso alcuna ragione di risarcimento dei danni né nei confronti di Enel, né nei confronti dell’impresa Appaltatrice, né nei confronti della Prefettura; in caso di risoluzione automatica o di revoca dell’affidamento, l’impresa esclusa sarà altresì tenuta al pagamento della penale prevista nel SUB-ALLEGATO 1/B PUNTO 9.
4. La Prefettura potrà promuovere azioni di accertamento e verifica nei cantieri, coinvolgendo eventualmente anche l’Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL e ASL competenti per territorio. Potrà disporre mirati controlli nei cantieri da parte delle Forze di Polizia, utilizzando gli strumenti previsti dalle norme vigenti.

Art. 6 - (Supporto del Referente Territoriale).
1. Enel si impegna a favorire l’esercizio dei poteri ispettivi o di accesso secondo le determinazioni dei soggetti istituzionali di cui al precedente articolo 5, attraverso il Referente territoriale all’uopo nominato, a norma dell’art. 6 del Protocollo Locale di Partenariato.

SUB-ALLEGATO 1/A
INFORMAZIONI/DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO.
Le informazioni relative agli affidamenti e ai subaffidamenti saranno contenute in tre tabelle raggruppate in una scheda, ad ogni singola società è assegnata una scheda. Le tre tabelle contengono, in campi diversi, tutti i dati relativi alle “società” (1° Tabella), ai nominativi delle persone fisiche inserite nei certificati delle C.C.I.A.A. che ricoprono “cariche sociali” all’interno della società stessa (2° Tabella) e gli “affidamenti o subaffidamenti” che esse avranno ottenuto (3° Tabella) e più dettagliatamente:

1° Tabella – Società
- Ragione sociale
- Oggetto sociale
- Capitale sociale
- Data di costituzione
- Sede sociale
- Ulteriori sedi
- Composizione societaria (solo per affidamento e sub affidamenti di lavori)

2° Tabella – Cariche sociali
- Cognome
- Nome
- Sesso
- Data di nascita
- Codice fiscale
- Qualifica
- Luogo di nascita

3° Tabella – Appalti e subappalti
- Eventuale A.T.I. o consorzio di appartenenza
- Eventuale quota di partecipazione dell’A.T.I.
- Ruolo di appaltatrice o subappaltatrice
- Impresa da cui ha ottenuto l’affidamento (lavoro, fornitura o servizio)
- Oggetto
- Data della richiesta
- Data dell’aggiudicazione
- Importo
Le informazioni relative agli appalti e subappalti sono estese anche ai familiari conviventi (art. 85, 3° comma D. L.vo n. 159/2011 – Codice antimafia)

SUB-ALLEGATO 1/B
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Enel si impegna a riportare negli atti di gara, le clausole seguenti con cui le Società affidatarie di appalti e di subappalti, si impegnano a:
1) denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia e di assicurare il necessario ausilio agli organi inquirenti, con riguardo a qualsiasi tentativo di estorsione, offerta di protezione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma si manifesti, nei confronti della Società, dei suoi fiduciari nei cantieri, degli eventuali componenti la compagine societaria o dei loro familiari, quali, a titolo esemplificativo: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, ecc...;
2) segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al punto 1);
3) rispettare tutte le vigenti prescrizioni di natura normativa, regolamentare e contrattuale in materia di sicurezza dei lavoratori (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), e a ottemperare agli obblighi contrattuali, assicurativi, fiscali e previdenziali in favore dei lavoratori;
4) non utilizzare nell’esecuzione dei contratti di cui all’Allegato A, art. 1 del presente Protocollo, personale che abbia riportato sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. , per i delitti di associazione per delinquere anche di tipo mafioso (es. artt. 416 e 416 bis etc…), corruzione, frode, riciclaggio, usura, ricettazione, impiego di beni provenienti da delitti.
5) dichiarare che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto, di non aver corrisposto né di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell’atto stesso;
6) non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare illegittimamente e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7) accettare la revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto nei casi di violazione degli impegni assunti ai precedenti punti; nonché nei casi di falsa, mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle variazioni a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie;
8) accettare la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. del contratto o la revoca dell’affidamento da parte di Enel (o della ditta appaltatrice, nell’ipotesi di subappalto), qualora a seguito di verifiche della Prefettura emergano informazioni interdittive di cui all’art. art. 84, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella Società o imprese interessate;
9) al pagamento di una penale a titolo di liquidazione del danno – e salvo comunque il maggior danno – in caso di informazioni antimafia interdittive a cui abbia fatto seguito la risoluzione del contratto o la revoca dell’affidamento da parte di Enel (o della ditta appaltatrice, nell’ipotesi di subappalto).


Allegato “B”
TUTELA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE RISORSE
a) Furti di rame in danno di infrastrutture elettriche b) Furti di energia elettrica
c) Accessi abusivi al sistema informatico gestionale (cybersecurity)
d) Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica

(ex Articolo 2, comma 2, del Protocollo Locale di Partenariato tra Prefettura – UTG di Foggia ed Enel)

Art. 1 – (Competenze di Enel).
Enel, al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di furti di rame in danno di infrastrutture elettriche, di furti di energia elettrica, di accessi abusivi al sistema informatico gestionale (cybersecurity), di attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica nel territorio di competenza della Prefettura di Foggia si impegna:
a) a porre in essere ogni idonea attività di supporto logistico ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dello scopo:
b) a raccogliere, tutte le denunce di furto di rame in danno di infrastrutture elettriche e furto di energia elettrica subiti da Enel con cadenza annuale sul territorio di competenza della Prefettura di Foggia, anche per chiedere all’Autorità Giudiziaria la riunione dei fascicoli.

Art. 2 – (Supporto della Prefettura).
1. La Prefettura assicura la massima collaborazione ad Enel in termini di supporto consultivo e operativo delle strutture territoriali di pubblica sicurezza nell’attuazione del presente Protocollo.

Art. 3 – (Coordinamento con l’Osservatorio nazionale sui furti di rame).
1. La Prefettura, d’intesa con il Referente centrale della Funzione Security di Enel, si coordina con l’Osservatorio nazionale sui furti di rame, scambiando i flussi informativi necessari ed utili alla comprensione dell’evoluzione quantitativa e qualitativa di tale fenomeno, al fine di rendere più efficaci le attività di prevenzione e contrasto.

Art. 4 – (Rinvio alla convenzione per la prevenzione dei crimini informatici in danno dei sistemi informatici del Gruppo Enel)
1. Le attività di prevenzione e contrasto dei crimini informatici in danno di sistemi informatici e sistemi telematici critici del Gruppo Enel sono condotte in conformità alle direttive operative desumibili dalla convenzione per la prevenzione dei crimini informatici siglata tra Enel e Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza in Roma in data 2 marzo 2012.


Allegato “C”
TUTELA CONTRO LA CORRUZIONE PRIVATA E PUBBLICA

(ex Articolo 2, comma 2, del Protocollo Locale di Partenariato tra Prefettura - UTG di Foggia ed Enel)

Art. 1 – (Corruzione privata e pubblica).
1.- Enel, in linea con il proprio Codice Etico si impegna a deferire all’autorità giudiziaria ogni fatto di corruzione privata di cui all’art. 2635 c.c. di cui venga a conoscenza, nella consapevolezza che tale forma di reato può agevolare le infiltrazioni della criminalità organizzata in appalti e subappalti di lavori, servizi e forniture.
2.- Enel si impegna altresì a deferire all’autorità giudiziaria ogni fatto di corruzione pubblica di cui agli artt. 318 ss. c.p. connesso a proprie operazioni ed attività di cui venga a conoscenza.


Allegato “D”
TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

(ex Articolo 2, comma 2, del Protocollo Locale di Partenariato tra Prefettura – UTG di Foggia ed Enel)

Art. 1 – Comunicazione degli infortuni
Enel, nel rispetto delle leggi vigenti che prevedono l’obbligo di denunciare all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ogni infortunio sul lavoro con durata superiore a tre giorni di propri dipendenti, si impegna a fornire tutto il necessario supporto agli organi inquirenti nelle indagini sugli infortuni che coinvolgono sia il proprio personale sia quello delle imprese appaltatrici che operano per conto delle società del Gruppo.
2. Sulla base di specifiche clausole contrattuali Enel richiede che le imprese appaltatrici che operano per conto delle società del Gruppo comunichino ad Enel ogni infortunio sul lavoro che si verifichi durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto.
3. Il Gruppo Enel provvede, inoltre, a monitorare tutti gli incidenti gravi e mortali che interessano soggetti terzi che incidentalmente vengono a contatto con infrastrutture del Gruppo (linee elettriche, cabine elettriche, bacini idrici, ecc).

Art. 2 – Clausole contrattuali in materia di tutela e salute dei lavoratori
1. Il Gruppo Enel esige che le imprese che operano per conto delle società del Gruppo si impegnino a:
a) rispettare la legislazione vigente in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro, assicurando il rispetto della normativa sull’orario di lavoro;
b) utilizzare, per i lavoratori impegnati nell’appalto, tipologie contrattuali coerenti con le prestazioni lavorative richieste e concretamente espletate, in conformità delle rispettive discipline vigenti in materia;
c) servirsi nell’esecuzione del contratto di lavoratori qualificati e idonei rispetto al lavoro da svolgere;
d) assicurare il rispetto dell’obbligo da parte dei lavoratori di esibire il tesserino di riconoscimento ai sensi delle leggi vigenti.
2. Nel caso in cui si riscontrino gravi e reiterate violazioni della normativa di salute e sicurezza, il Gruppo Enel procede all’applicazione di sanzioni e penali nei confronti delle imprese specificatamente previste nei contratti di appalto.

Art. 3 – Controlli in materia di salute e sicurezza
Per verificare il rispetto della normativa di salute e sicurezza da parte delle imprese appaltatrici che operano per conto di Enel vengono effettuati controlli periodici sui luoghi di lavoro, tramite richiesta documentale e accesso di personale di Enel sul luogo di esecuzione delle attività.


Allegato “E”
TUTELA DELL’AMBIENTE

(ex Articolo 2, comma 2, del Protocollo Locale di Partenariato tra Prefettura - UTG di Foggia ed Enel)

Art. 1 – (Obiettivi di principio).
Enel considera l’ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile fattori strategici nell’esercizio e nello sviluppo delle proprie attività. Pertanto, la politica ambientale di Enel si fonda su principi di base quali –tra gli altri - tutelare l’ambiente e migliorare e promuovere le caratteristiche ambientali di prodotti e servizi, e persegue i seguenti obiettivi strategici:
c) Applicazione all’intera organizzazione di Sistemi di Gestione Ambientale riconosciuti a livello internazionale.
d) Inserimento ottimale degli impianti industriali e degli edifici nel territorio, tutelando la biodiversità.
e) Riduzione degli impatti ambientali con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili e delle migliori pratiche nelle fasi di costruzione, esercizio e smantellamento degli impianti.
f) Leadership nelle fonti rinnovabili e nella generazione di elettricità a basse emissioni.
g) Impiego efficiente delle risorse energetiche, idriche e delle materie prime.
h) Gestione ottimale dei rifiuti e dei reflui.
i) Sviluppo di tecnologie innovative per l’ambiente.
j) Comunicazione ai cittadini, alle istituzioni e agli altri stakeholder sulla gestione ambientale dell’Azienda.
k) Formazione e sensibilizzazione dei dipendenti sulle tematiche ambientali.
l) Promozione di pratiche ambientali sostenibili presso i fornitori e gli appaltatori.

Art. 2 – (Controlli sulla documentazione obbligatoria).
1.- Enel si impegna affinché le operazioni di gestione dei rifiuti di ogni categoria, pericolosi e non pericolosi, e in particolare quelle di raccolta, trasporto, deposito, stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento, siano effettuate da imprese debitamente autorizzate e nel rigoroso rispetto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti.