Categoria: 1958
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Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 9 gennaio 1958
Validità: 01.01.1958 - 30.11.1960
Parti: Sezione Industria Laterizi della Provincia di Siena e Federazione Provinciale Lavoratori Edili e Affini-Filea/Cgil, Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni e Affini-Cisl, Camera Provinciale dell’Uil
Settori: Edilizia, Laterizi, Siena

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Qualifiche.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 9. - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo.
Art. 10. - Lavoro a cottimo.
Art. 11. - Lavori speciali.
Art. 12. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano.
Art. 13. - Passaggio di mansioni.
Art. 14. - Passaggio di categoria.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Giorni festivi.
Art. 17. - Sospensione di lavoro.
Art. 18. - Mancato inizio ed interruzione di lavoro.
Art. 19. - Riduzione di lavoro.
Art. 20. - Recupero.
Art. 21. - Trasferte.
Art. 22. - Trasferimenti.
Art. 23. - Trapasso di azienda.
Art. 24. - Permessi.
Art. 25. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 26. - Congedo matrimoniale.
Art. 27. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 28. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche.
Art. 29. - Assenze.
Art. 30. - Pronto soccorso.
Art. 31. - Malattia e infortunio.
Art. 32. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 33. - Previdenze sociali.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Ferie.
Art. 36. - Gratifica natalizia.
Art. 37. - Premio di fedeltà.
Art. 38. - Modalità di pagamento.
Art. 39. - Mense aziendali.
Art. 40. - Alloggi.
Art. 41. - Spogliatoi, docce, refettori, ecc.
Art. 42. - Disciplina sul lavoro.
Art. 43. - Commissioni interne.
Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 45. - Multe e sospensioni.
Art. 46. - Licenziamento per mancanze.
Art. 47. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 48. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 49. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 50. - Condizioni di miglior favore.
Art. 51. - Accordi interconfederali.
Art. 52. - Reclami e controversie.
Art. 53. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 54. - Minimi di paga oraria.
Art. 55. - Indennità indumenti.
Art. 56. - Validità e durata.
Tabella delle retribuzioni orarie per gli operai dell’industria dei laterizi della provincia dì Siena redatta in applicazione dell'accordo provinciale 9 gennaio 1958.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Siena, 9 gennaio 1958

Addì 9 gennaio 1958, tra la Sezione Industria Laterizi della Provincia di Siena [...], assistiti dal [...] Segretario dell’Associazione Industriali di Siena, e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili e Affini [...], assistiti da [...] segretario della Filea provinciale [...], segretario della Camera del Lavoro di Siena, la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni e Affini [...], assistiti da [...] Unione Sindacale Provinciale (Cisl) di Siena, la Camera Provinciale dell’Uil [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo da valere per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Siena.

Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 4. - Visita medica.
Ferme restando le disposizioni di legge circa l’obbligo della visita medica preventiva e delle visite trimestrali obbligatorie per gli operai per i quali è prescritta, l’operaio prima dell’assunzione potrà essere sottoposto a visita da parte del medico fiduciario dell’azienda.

Art. 6. - Qualifiche.
[...]
Allo scopo di evitare l’impiego della mano d’opera femminile nei lavori pesanti, le donne non potranno essere:
1) addette sia all’escavo sia al movimento della terra e dell’argilla;
2) addette alla scoperta;
3) addette al trasporto dell’argilla dalla cava;
4) addette ai forni;
5) addette al carico su mezzi di trasporto dei materiali cotti; esclusi: foratini, tegole, materiali speciali leggeri, quelli da pavimenti ed i coppi;
6) addette all’impignonamento del materiale cotto, pieno e forato pesante;
7) addette al carico di materiali fuori delle pertinenze dello stabilimento;
8) addette alla presa del materiale pieno dalle filiere;
9) addette all’alimentazione della molazza;
10) addette alla manovra dello stampo delle presse a mano;
11) addette all’ingambettamento del materiale pieno;
12) e a qualunque altro lavoro previsto dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 e successive in argomento.
[...]
I ragazzi minori di anni 16 sono esclusi dai lavori già indicati come vietati alle donne.
I giovani dai 16 ai 18 anni non potranno a norma di legge, essere adibiti a lavori pesanti che richiedano uno sforzo fisico sproporzionato alla loro costituzione e pertanto non potranno essere adibiti:
1) all’escavo della terra e dell’argilla;
2) ai forni;
3) all’alimentazione della molazza.
Potranno essere addetti come aiuti all’ingambbettamento.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale massimo di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali con le eccezioni di legge e le deroghe relative.
Per un periodo massimo di 4 mesi all’anno e cioè dal 15 maggio al 15 settembre, l’orario normale di lavoro è di 9 ore giornaliere. Se l’orario di lavoro nei detti 4 mesi è prorogato a 10 ore ai sensi di legge, resta convenuto che la decima ora sarà retribuita con una maggiorazione del 10 per cento sulla retribuzione globale.
Si precisa che qualora il datore di lavoro chieda la prestazione per la decima ora, il prestatore d’opera non potrà rifiutarsi di effettuare tale prestazione alle condizioni sopra stabilite.
Per le aziende che non abbiano esigenze di carattere tecnico stagionale, l’orario normale massimo di lavoro è per tutto l’anno di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.
Per i lavori discontinui e di semplice attesa o custodia l’orario non può superare le 10 ore giornaliere.
È ammesso osservando le norme di legge, il superamento dell’orario normale di lavoro, a regime salariale normale, oltre i limiti sopra indicati e fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.

Art. 9. - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’art. 7 e per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, quello effettuato oltre le dieci ore giornaliere. È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6. Le parti nelle singole aziende hanno la facoltà di determinare agli effetti della maggiorazione, l’inizio ed il termine dell’orario notturno, anticipandolo al massimo alle ore 20 e fino alle ore 4.
È lavoro festivo quello effettuato nei giorni elencati nell’art. 16 al quale si fa riferimento anche per le maggiorazioni.
[...]
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
[...]

Art. 10. - Lavoro a cottimo.
Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti ad economia o a cottimo normale o a cottimo pieno.
Il lavoro a cottimo, sarà regolato secondo le possibilità tecniche dell’azienda con accordi da stipularsi tra le parti direttamente interessate. [...]

Art. 11. - Lavori speciali.
In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio quali lo spurgo di canali, pozzi, l’ammantellamento od altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale di aumento del 25 % sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo.
Per i lavori di cui sopra il datore di lavoro dovrà munire gli operai di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).

Art. 12. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano.
Nella provincia le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori assistiti da una rappresentanza delle categorie, si accorderanno per precisare le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme relative affinché il lavoro si svolga in quelle migliori condizioni consentite dalle necessità e consuetudini locali, dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra legge sociale.

Art. 15. - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana che si chiamerà giorno di riposo compensativo.

Art. 20. - Recupero.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni all’orario normale di lavoro concordate tra le organizzazioni interessate, purché contenute nel limite massimo di un’ora al giorno e sempreché il recupero si effettui entro le due settimane immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 30. - Pronto soccorso.
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, che dovranno essere rigorosamente osservate.
In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, l’operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l’infortunio sul lavoro accade all’operaio comandato fuori dello stabilimento la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso producendo le dovute testimonianze.
Il materiale sanitario in dotazione alla fornace sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini che all’occorrenza sarà incaricato di prestare il pronto soccorso.
Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l’uso del materiale sanitario.

Art. 31. - Malattia e infortunio.
[...]
Nel caso in cui avvenga una menomazione fisica in conseguenza di infortunio o di malattia, l’azienda potrà assicurare all’operaio un posto adeguato alle sue nuove capacità corrispondendogli il salario proprio alla sua nuova mansione.

Art. 32. - Trattamento in caso di maternità.
Per il trattamento in caso di maternità si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 33. - Previdenze sociali.
L’azienda provvederà alle previdenze di legge attualmente in vigore a favore degli operai nonché a quelle che venissero eventualmente statuite in seguito.

Art. 35. - Ferie.
Gli operai che abbiano presso l’azienda un anno di anzianità consecutiva, hanno diritto annualmente ad un periodo di ferie retribuito con la retribuzione globale di fatto, come indicato nell’art. 12 del concordato interconfederale del 27 ottobre 1946 e nelle misure di:
а) giorni 12 (ore 96) dal 1° al 5° anno compiuto;
b) giorni 14 (ore 112) dal 6° al 14° anno compiuto;
c) giorni 16 (ore 128) oltre il 14° anno compiuto.
[...]
Allo scopo di non incidere sulla produttività delle aziende nel presente delicato momento dell’economia nazionale, resta convenuto per-durando tali condizioni, la possibilità di suddividere in due periodi dell’anno il godimento dei giorni di ferie, ovvero di sostituire il godimento fino a sei giorni, corrispondendo un dodicesimo di retribuzione calcolato nella misura sopra indicata, per ogni giorno di ferie non godute.

Art. 39. - Mense aziendali.
Per le mense si fa riferimento alle situazioni in atto. [...]

Art. 40. - Alloggi.
Il lavoratore che per motivi di lavoro o di distanza dal luogo di residenza, sia costretto a pernottare presso lo stabilimento, avrà a disposizione da parte della azienda, oltre ad una camera o camerata con una o più finestre, munita di illuminazione, i seguenti oggetti:
а) un letto o branda;
b) un materasso di lana o di crine o di foglie di granturco mantenuto in condizioni di uso;
c) un guanciale.
La fornitura delle coperte sarà esaminata e risolta dalle Associazioni locali.
Durante il periodo invernale, il locale adibito a dormitorio, dovrà essere a spese dell’azienda, convenientemente riscaldato.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato i soprascritti locali e suppellettili dei quali sarà responsabile in caso di rottura, deterioramento o smarrimento causati da sua negligenza.

Art. 41. - Spogliatoi, docce, refettori, ecc.
Le aziende porranno a disposizione dei lavoratori secondo le norme di legge:
1 spogliatoio per uomini e 1 per donne;
1 lavatoio o doccia;
1 deposito per biciclette o altri mezzi di trasporto;
1 locale per uso refettorio.

Art. 42. - Disciplina sul lavoro.
I lavoratori di qualsiasi grado o categoria sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente contratto, nei contratti integrativi e nei regolamenti interni aziendali secondo le norme di legge e gli accordi interconfederali.
In modo speciale l’operaio deve:
1) osservare l’orario stabilito per la sua categoria o turni di servizio;
2) eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed istruzioni avute;
3) conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente ai mezzi di lavoro, darà diritto all’azienda di rivalersi sulle sue competenze previa contestazione dell’addebitato.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]
L’operaio risponderà e l’azienda potrà rivalersene sulle sue competenze, delle perdite di materiale a lui affidato che siano a lui imputabili sempreché l’operaio sia stato messo in condizioni di custodirlo.
È vietato agli operai:
а) introdurre estranei sotto qualsiasi pretesto senza permesso della Direzione;
b) introdurre bevande alcooliche senza permesso;
c) lordare pareti, scale, refettori, gabinetti, ecc.;
d) apportare modifiche ai materiali ed alla lavorazione in genere senza ordine della Direzione od autorizzazione;
e) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad essi non siano stati espressamente affidati.

Art. 43. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni dell’accordo interconfederale ed a quelle che potessero essere definite in materia tra le Confederazioni.

Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte dell’operaio alle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari;
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino all’importo di 3 ore lavorative;
c) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
d) licenziamento senza preavviso né indennità.
[...]

Art. 45. - Multe e sospensioni.
L’azienda ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
1) abbandono di posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
4) introduzione di bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
5) stato di ubriachezza sul lavoro;
6) offese ai compagni di lavoro;
7) in qualunque altro caso di trasgressione o inosservanza del presente contratto collettivo o di infrazioni che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
In caso di mancanza di maggiore gravità o di recidiva la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 46. - Licenziamento per mancanze.
L’azienda potrà procedere al licenziamento dell’operaio senza preavviso né indennità di licenziamento nei seguenti casi:
[...]
b) insubordinazione verso i superiori;
[...]
d) rissa nell’interno dello stabilimento, furti, frodi e danneggiamento volontario;
e) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente;
f) fatti colposi che possano compromettere la stabilità e la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale e del pubblico;
[...]
h) abbandono ingiustificato del posto da parte degli addetti alla portineria, alla vigilanza ed ai magazzini.

Art. 51. - Accordi interconfederali.
Gli accordi interconfederali anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 52. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di carattere plurimo e individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell’azienda e saranno risoluti con trattative fra gli operai interessati ed i loro rappresentanti e l’Azienda.
Qualora nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia individuale o collettiva, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria essere sottoposta all’esame delle Organizzazioni stipulanti per esperire l’amichevole componimento.
[...]

Art. 55. - Indennità indumenti.
A tutti gli operai dell’industria dei laterizi della provincia di Siena sarà corrisposta una indennità logorio indumenti ragguagliata ad anno nella misura di L. 8.500 per gli uomini di età superiore ai 20 anni e di L. 6.700 per gli uomini di età inferiore ai 20 anni e per le donne, frazionabile in dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio prestato.
[...]
Chiarimento a verbale.
L’indennità di cui all’art. 55 sarà corrisposta sia dalle Aziende a carattere stagionale che da quelle a carattere continuo.