Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 4 febbraio 1960
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova - Sezione Industrie del Legno e Sindacato Provinciale-Fillea-Camera Confederale del Lavoro della provincia di Mantova, Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini-Cisl, Sindacato Provinciale Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Legno, sughero, Mantova

Sommario:

Art. 1. - Indennità sostitutiva di trasferta.
Art. 2. - Indennità di zona malarica.
Art. 3. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 4. - Indennità consumo ferri.
Art. 5. - Indumenti di lavoro.
Art. 6. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale.

Accordo collettivo integrativo per gli operai dipendenti dalle aziende dei prodotti del legno e del sughero della provincia di Mantova, 4 febbraio 1960

Il 4 febbraio 1960, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova - Sezione Industrie del Legno [...] e il Sindacato Provinciale - Fillea della Camera Confederale del Lavoro della provincia di Mantova [...], la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini della Cisl [...], il Sindacato Provinciale Feneal della Uil di Mantova [...], è stato stipulato il seguente Accordo provinciale integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per le industrie dei prodotti del legno e del sughero 19 giugno 1959 da valere per i dipendenti delle aziende dei prodotti del legno e affini della provincia di Mantova.

Art. 2. - Indennità di zona malarica.
L’indennità di zona malarica, prevista dall’art. 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai che sono trasferiti per ragioni di lavoro fuori della provincia di Mantova, riconosciuta zona malarica, viene fissata nella misura del 10 % sulla retribuzione minima conglobata tabellare.

Art. 3. - Lavori nocivi e pericolosi.
Agli effetti dell’art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili, nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad una altezza non inferiore ai cinque metri da terra o dal pavimento, ed i lavori di accatastamento di legname eseguiti ad una altezza superiore ai metri quattro.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa a spruzzo, di produzione di farine di legno, di produzione di agglomerati di sughero con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempre che, malgrado i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Sono considerati di particolare disagio i lavori compiuti dagli operai in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e, nei tre mesi estivi, a temperatura superiore ai 50 gradi.
Agli operai comandati a svolgere siffatti lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta l’indennità speciale stabilita dal citato art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente concesso allo stesso titolo.
In caso di controversia sulla nocività delle lavorazioni di cui sopra, sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali aziendali, con la eventuale assistenza di tecnici nominati rispettivamente dalle parti.

Art. 5. - Indumenti di lavoro.
Le aziende sono tenute a fornire agli operai dipendenti due tute o due grembiuli di lavoro all’anno. Di contro agli operai è fatto obbligo di tenere con la massima cura gli indumenti ricevuti e di indossarli sempre durante le ore di lavoro.
In sostituzione dei predetti indumenti le aziende potranno corrispondere una indennità vestiario annua pari a L. 5000 (cinquemila) ragguagliata ai mesi di effettivo lavoro e da liquidarsi a fine anno.

Dichiarazione a verbale.
Le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Accordo dichiarano di impegnarsi a fare applicare l’Accordo stesso a tutte le Aziende del settore della provincia di Mantova, ivi comprese le aziende artigiane e cooperative.