Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 1 aprile 1953
Validità: 01.04.1953 - 30.06.1955
Parti: Associazione degli Industriali e Camera confederale del Lavoro, Unione Sindacale Lucca
Settori: Agroindustriale, Aziende boschive e forestali, Lucca

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Durata dell’ingaggio e anticipo.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Donne e fanciulli.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Assicurazioni sociali.
Art. 8. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Ore straordinarie.
Art. 11. - Soste.
Art. 12. - Ricovero degli operai.
Art. 13. - Pronto soccorso.
Art. 14. - Acqua.
Art. 15. - Rifornimento viveri.
Art. 16. - Prevenzione incendi.
Art. 17. - Retribuzioni.
Art. 18. - Modalità di pagamento.
Art. 19. - Libretto.
Art. 20. - Reclami sulla paga.
Art. 21. - Festività.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Gratifica natalizia.
Art. 24. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività, indennità di licenziamento e indennità di caropane.
Art. 25. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 26. - Indennità di licenziamento e in caso di morte.
Art. 27. - Malattia.
Art. 28. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 29. - Gerarchia e disciplina.
Art. 30. - Distribuzione del lavoro.
Art. 31. - Permessi ed assenze.
Art. 32. - Controllo di presenza.
Art. 33. - Utensili e materiali.
Art. 34. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 35. - Divieti.
Art. 36. - Punizioni disciplinari.
Art. 37. - Multe e sospensioni.
Art. 38. - Licenziamento per mancanze.
Art. 39. - Trapasso e fallimento dell’azienda.
Art. 40. - Passaggio di mansioni.
Art. 41. - Disposizioni particolari.
Art. 42. - Reclami e controversie.
Art. 43. - Inscindibilità delle disposizioni del presente contratto a condizioni di miglior favore.
Art. 44. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle aziende boschive e forestali della provincia di Lucca, 1 aprile 1953

Addì 1° aprile 1953, in Lucca, presso la sede dell’Associazione Industriali, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca [...], con l’intervento di una delegazione di industriali [...], la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Lucca [...], e l’Unione Sindacale Provinciale di Lucca [...], è stato stipulato il presente contratto provinciale di lavoro da valere per le aziende della provincia di Lucca esercenti l’abbattimento e l’utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali, puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.) di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe, di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone) e per gli operai da esse dipendenti.
Il presente contratto si applica inoltre alle segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.

Art. 4. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 5. - Donne e fanciulli.
Per l’assunzione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 7. - Assicurazioni sociali.
Per i contributi obbligatori e per le modalità inerenti all’applicazione delle assicurazioni per la invalidità, vecchiaia disoccupazione, tubercolosi ed infortuni valgono le norme di legge.

Art. 8. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.

Art. 9. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali di lavoro effettivo, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalla legge.
Il tempo impiegato nel corso dell’orario normale, per gli spostamenti da un luogo all’altro, per necessità di lavoro, viene considerato come lavoro effettivo.
Nessun operaio potrà rifiutarsi ad eseguire il lavoro straordinario, notturno e festivo che venga, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, ordinato dal datore di lavoro.

Art. 10. - Ore straordinarie.
[...] Le ore straordinarie non potranno eccedere i limiti imposti dalla legge e non potranno essere riconosciute se non disposte dal datore di lavoro o da chi per esso.
[...]
Per il recupero valgono le norme di legge.

Art. 12. - Ricovero degli operai.
Gli operai sono tenuti a costruirsi i propri ricoveri secondo le consuetudini.
I datori di lavoro sono tenuti a fornire in uso il materiale necessario e riconosceranno una indennità fissa pari a 4 ore di retribuzione a quei lavoratori che dovranno costruirsi i ricoveri di cui sopra.

Art. 13. - Pronto soccorso.
Il datore di lavoro curerà che sul luogo dei lavoratori si trovi pronta la cassetta di pronto soccorso ed una barella per l’eventuale trasporto di malati, feriti, ecc.

Art. 14. - Acqua.
I datori di lavoro forniranno l’acqua agli operai quando la sorgente disti più di 1000 metri dal posto di lavorazione o di attendamento, nella misura di almeno 10 litri giornalieri per l’uso domestico di ciascun operaio.

Art. 15. - Rifornimento viveri.
Nei boschi distanti dall’abitato oltre 3 km. il datore di lavoro è tenuto a fornire per l’alimentazione degli operai sul posto di lavoro generi di buona qualità ed ai prezzi praticati nell’abitato del Comune più vicino al luogo di lavorazione, aumentati di una quota di trasporlo, che non dovrà superare le lire 5 al q.le.
In caso di rifornimento viveri, il datore di lavoro registrerà su un apposito libretto, tenuto In consegna dal capo-compagnia, o dai diretti interessati, i generi in natura somministrati, con l’indicazione della qualità, quantità e prezzo.

Art. 16. - Prevenzione incendi.
È proibita l’accensione di fuochi fuori delle carbonaie e dei ricoveri.
Gli operai sono tenuti ad allontanare le frasche dagli spazi di carbonizzazione od a bruciarle, a norma delle vigenti prescrizioni forestali.

Art. 22. - Ferie.
Gli operai che abbiano presso l’azienda un anno di anzianità consecutiva, hanno diritto annualmente a 12 giornate di ferie.
[...]

Art. 29. - Gerarchia e disciplina.
Tutti gli operai senza eccezione, tanto nei rapporti attinenti al servizio, quanto per qualsiasi circostanza con detto servizio in connessione, dipendono dai rispettivi capi secondo l’ordine gerarchico.

Art. 30. - Distribuzione del lavoro.
La distribuzione del lavoro, come l’assegnazione del lavoro, la determinazione del personale occorrente, ed in genere la fissazione dei criteri e dei metodi per l’andamento del lavoro, sono di competenza del datore di lavoro o di chi per esso.

Art. 31. - Permessi ed assenze.
Durante il lavoro nessun operaio potrà, senza giustificato motivo, assentarsi; parimenti non potrà lasciare il lavoro se non debitamente autorizzato.
[...]

Art. 33. - Utensili e materiali.
È preciso obbligo di ogni operaio di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto viene a lui affidato dal datore, di lavoro.
L’operaio risponderà delle perdite eventuali e dei danni a tali oggetti che siano a lui imputabili, ed il loro ammontare gli verrà trattenuto sulla mercede.
Agli oggetti affidati ad ogni operaio nessuna modificazione potrà essere apportata senza autorizzazione.
Qualunque modificazione fatta arbitrariamente dall’operaio darà diritto al datore di lavoro di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiali subiti.

Art. 36. - Punizioni disciplinari.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo verrà punita a seconda della mancanza.
Le punizioni possono essere le seguenti:
a) multa (al massimo tre ore di paga normale);
b) sospensione dal lavoro (al massimo tre giorni);
c) licenziamento senza preavviso ed eventuale indennità.
[...]

Art. 37. - Multe e sospensioni.
La multa di cui alla lettera a) dell’articolo precedente potrà essere inflitta all’operaio:
1) che, senza giustificato motivo, ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
2) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
3) che guasti anche per disattenzione il materiale di lavorazione;
4) che sia trovato addormentato;
5) che fumi sul luogo del lavoro senza permesso, ove trattisi di luoghi coperti;
6) che si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
7) che contravvenga alle norme fissate dal datore di lavoro sul controllo di presenza e che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, al normale e puntuale andamento del lavoro;
8) che arbitrariamente si arroghi il diritto di dare o dia disposizioni contrarie a quelle predisposte dalla Direzione.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva il datore di lavoro avrà facoltà di infliggere all’operaio la sospensione.

Art. 38. - Licenziamento per mancanze.
La punizione di cui alla lettera c) dell’art. 36 sarà applicata in caso di:
1) insubordinazione verso i superiori, gravi offese ai compagni di lavoro ed in generale al personale della ditta;
2) furti e danneggiamenti volontari alle macchine o al prodotto in lavorazione o a qualsiasi altra cosa di proprietà della ditta;
3) omissioni o negligenze implicanti colpa grave (siano o meno seguite da danneggiamenti economici) nel disbrigo delle proprie mansioni, di vigilanza, ecc.;
[...]
5) risse sul lavoro;
[...]
7) lavori per uso proprio o per conto di terzi, durante l’orario di lavoro. In tal caso l’operaio è tenuto inoltre a risarcire il danno recato alla ditta;
8) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo alla sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni.

Art. 41. - Disposizioni particolari.
Oltre alle norme di cui al presente contratto di lavoro, gli operai dovranno osservare le disposizioni stabilite dall’azienda sempreché non contrastino col contenuto del presente contratto.
Tali disposizioni ove abbiano carattere generale dovranno essere affisse nel luogo in cui si effettua la paga.

Art. 42. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari delle aziende ed essere esaminati direttamente tra i prestatori d’opera interessati e i loro superiori.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.