Tipologia: CCNL
Data firma: 11 febbraio 1960
Validità: 11.02.1960 - 31.12.1961
Parti: Sindacato Generale Armatori e Film-Cgil, Film-Cisl, Cisnal-Mare, Sindam, Uim
Settori: Marittimi, Lavori di comandata a bordo

Sommario:

Art. 1. - Paga giornaliera.
Art. 2. - Indennità di contingenza.
Art. 3. - Panatica.
Art. 4. - Provvidenze varie.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Art. 7. - Assicurazione infortuni e malattie.
Art. 8. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per il personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle navi, 11 febbraio 1960

L'anno 1960, addì 11 del mese di febbraio, in Roma, il Sindacato Generale Armatori [...], la Federazione Italiana dell'Armamento di Linea [...] e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate in ordine alfabetico: Federazione Italiana Lavoratori del Mare (Film-Cgil) [...], Federazione Italiana Lavoratori del Mare (Film-Cisl) [...], Federazione Nazionale (Cisnal-Mare) [...], Federazione Nazionale Dipendenti Aziende di navigazione (Sindan) [...], Federazione Italiana Marittimi (Uim) [...], hanno stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle navi.

Art. 3. - Panatica.
Sarà somministrato il vitto secondo le tabelle viveri previste dal contratto di arruolamento applicato ai componenti l’equipaggio della nave.
Nel caso in cui non possa essere somministrato il vitto in natura sarà corrisposta una indennità di L. 600 giornaliere.

Art. 4. - Provvidenze varie.
In sostituzione e a compenso forfettario di tutte le provvidenze varie riconosciute ai lavoratori che hanno rapporto di lavoro a carattere continuativo quali le ferie, le festività nazionali e infrasettimanali, la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, il preavviso, l’indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, ecc., sarà corrisposta una maggiorazione del 24 % (ventiquattro per cento) del paga di cui all'art. 1 e all’art. 2.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di otto ore. È ammessa la chiamata in servizio di comandata per durata inferiore a otto ore, ma con un minimo di quattro ore.
Nel caso che le otto ore di lavoro siano prestate fuori dell’orario normale feriale, si applicheranno le seguenti maggiorazioni:
per turni di lavoro in ore notturne di giorno feriale: maggiorazione del 20% (venti per cento) della paga;
per turni di lavoro in ore diurne di giorno festivo: maggiorazione del 20 % (venti per cento) della paga;
per turni di lavoro in ore notturne di giorno festivo: maggiorazione del 40 % (quaranta per cento) della paga.
Per ore notturne si intendono .quelle comprese tra le ore 20 e le ore 6.

Art. 7. - Assicurazione infortuni e malattie.
Il personale di comandata è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso le Casse marittime. [...]

Art. 8. - Decorrenza e durata.
[...]
L’applicazione del presente accordo, per quanto riguarda le Società Esercenti Servizi di Navigazione di p.i.n. e le Società Sovvenzionate Minori, è subordinata all’approvazione del Ministero della Marina Mercantile.