Tipologia: Contratto collettivo di lavoro provinciale
Data firma: 3 gennaio 1957
Validità: 01.01.1957
Parti: Sindacato Caffè, Bar, Pasticceria della Provincia di Bologna e Cisl, Filam, Uil
Settori: Commercio, Pasticceria, Bologna

Sommario:

Art. 1. - Classifica del personale.
Art. 2. - Assunzione del personale.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Tabella dei turni.
Art. 9. - Ferie annuali.
Art. 10. - Ricorrenze festive.
Art. 11. - Servizio di leva.
Art. 12. - Richiamo alle armi.
Art. 13. - Ritardi - Assenze - Permessi.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Tutela della maternità.
Art. 16. - Malattie.
Art. 17. - Infortuni.
Art. 18. - Trattamento economico.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Disciplina nelle aziende.
Art. 21. - Sanzioni disciplinari.
Art. 22. - Multa e sospensione.
Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 23. - Preavviso.
Art. 24. - Indennità di anzianità.
Art. 25. - Dimissioni.
Art. 26. - Licenziamento in tronco per giusta causa.
Art. 27. - Certificato di servizio e restituzione documenti.
Art. 28. - Controversie individuali.
Art. 29. - Controversie collettive.
Art. 30. - Contratti nazionali.
Art. 31. - Efficacia - Condizioni di miglior favore.
Art. 32. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo di lavoro per gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Bologna, 3 gennaio 1957

Oggi 3 gennaio 1957; fra il [...] Sindacato Caffè, Bar, Pasticceria della Provincia di Bologna, in rap-presentanza dei laboratori di pasticceria, e i rappresentanti dei lavoratori dipendenti: [...] Cisl, [...] Filam, [...] Uil, è stato stipulato il seguente contratto provinciale normativo di lavoro da valere per gli operai addetti ai Laboratori di Pasticceria della Provincia di Bologna.

Art. 2. - Assunzione del personale.
[...]
Le limitazioni al lavoro delle donne e dei minori sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.
[...]
All’atto dell’assunzione il personale è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
[...]
5) certificato rilasciato dall’Ufficio Sanitario, da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose e comprovi la sana costituzione fisica.
[...]

Art. 3. - Apprendistato.
L’apprendistato è regolato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25.
[...]
L’apprendistato non potrà superare la durata di tre anni, e non potrà comunque iniziare prima del 44° e oltre il 20° anno di età compiuti.
Agli effetti della durata dell’apprendistato sono computabili i periodi effettuati presso altri laboratori purché tra un periodo e l’altro non sia intercorsa una interruzione superiore ad un anno.
Per gli apprendisti che provengono da scuole professionali muniti di certificato di abilitazione la durata dell’apprendistato sarà ridotta ad un anno.
[...]

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro resta stabilito in 8 ore giornaliere o 48 settimanali.
Il lavoro giornaliero potrà essere compiuto in uno o due periodi a seconda delle esigenze dell’azienda.
Al personale, che per le sue ordinarie mansioni, esplichi nei laboratori un lavoro discontinuo o di semplice attesa di cui al n. 5 della tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657, l’orario di lavoro è di 9 ore giornaliere o 54 settimanali.
Per gli apprendisti l’orario settimanale di lavoro è di 44 ore.

Art. 6. - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario, consentito eccezionalmente nella misurai massima di due ore giornaliere o dodici settimanali, sarà retribuito con aumento del 25 % se diurno e del 40 % se notturno, sul salario e sulla contingenza ragguagliati ad ore di servizio.
Agli effetti del lavoro straordinario si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 20 della sera e le ore 5 del mattino.
Il limite di dodici ore settimanali di lavoro straordinario può essere superato per un periodo non eccedente cinque settimane consecutive, sempre che la media di lavoro straordinario in detto periodo non superi le dodici ore settimanali.
Il personale non potrà esimersi senza giustificati motivi dal prestare normalmente lavoro straordinario entro i limiti fissati.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro.
[...]
È ammesso il ricupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati con le Organizzazioni sindacali, purché esso sia contenuto nel limiti di un'ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

Art. 7. - Riposo settimanale.
Tutto il personale, compresi gli apprendisti, godrà di un riposo settimanale di 24 ore consecutive oltre le ore di riposo normale, ai sensi di legge.

Art. 8. - Tabella dei turni.
Fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavori, i turni di servizio e del riposo settimanale saranno disposte dal datore di lavoro secondi le esigenze dell’azienda o dell’esercizio.
I turni anzidetti dovranno essere indicati in apposita tabella visibilmente esposta a tutto il personale.

Art. 9. - Ferie annuali.
Dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda il personale matura il diritto al godimento di ferie nella misura seguente:
- giorni 15 da uno a cinque anni di servizio prestato;
- giorni 18 da oltre cinque anni fino a dieci anni;
- giorni 21 oltre dieci anni.
[...]
Il personale che resta nell’azienda è tenuto a sostituire nel lavoro l’assente, senza diritto a compenso e senza pregiudicare l’orario di lavoro ed il giorno di riposo settimanale.
[...]
Le ferie sono irrinunciabili.
[...]

Art. 15. - Tutela della maternità.
Per quanto riguarda la tutela fisica ed economica delle lavoratrici gestanti e puerpere si fa espresso riferimento alle norme dì legge vigenti.

Art. 17. - Infortuni.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il personale contro gli infortuni secondo le norme di legge in vigore in materia.

Art. 20. - Disciplina nelle aziende.
I prestatori d’opera, tanto nei rapporti di lavoro, quanto in ogni altra circostanza ad esso attinente, dipendono dal datore di lavori o da chi ne fa le veci. Essi devono rispetto ed obbedienza e devono dare esempio di ordine e di puntualità nell’adempimento del proprio dovere, di correttezza nelle reciproche relazioni.
Essi hanno l’obbligo, in linea temporanea, di supplirsi a vicenda Nell’interno del laboratorio non sono permessi gli schiamazzi, i giuochi, l’introduzione di bevande alcooliche, le collette, le raccolte di firme, le vendite di oggetti o di biglietti. È fatto altresì divieto a personale di fumare nel laboratorio o di ricevere visite.
Durante il lavoro tutti coloro che attendono alla produzione noi potranno allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, parimenti non potranno abbandonarlo durante le ore di lavoro se non debitamente autorizzati.
Gli operai licenziati o sospesi dal lavoro non potranno avere accesso nel laboratorio.
Salvo speciale permesso del datore di lavoro, o di chi ne fa le veci, non è consentito all’operaio di entrare o di trattenersi nei laboratori in ore che non siano quelle del suo lavoro.
È fatto dovere all’operaio osservare la più scrupolosa igiene e pulizia personale e di conservare in ottimo stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadi e in genere tutto quanto è a lui affidato per il lavoro. Egli risponderà delle perdite e dei danni eventualmente arrecati a tali oggetti e che siano a lui imputabili. [...]

Art. 21. - Sanzioni disciplinari.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo di lavoro sarà punita a seconda della gravità della mancanza. Le punizioni possono essere le seguenti.
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa che non superi, al massimo, la metà della retribuzione giornaliera;
c) sospensione dal lavoro, massima tre giorni;
d) licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 26.
[...]

Art. 22. - Multa e sospensione.
Il datore di lavoro potrà infliggere multe al personale:
1) che abbandoni il proprio posto senza giustificato motivo;
2) che fumi o introduca bevande alcooliche nel laboratorio;
[...]
4) che senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la sospensione.
Nei limiti di maggior gravità - come l’ubriachezza o l’assenza ingiustificata - o di recidiva nelle mancanze suindicate, il datore di lavoro potrà infliggere la sospensione di cui al comma 5) dell’art. 21.

Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 26. - Licenziamento in tronco per giusta causa.

Il datore di lavoro non è tenuto a dare alcun preavviso né a corrispondere l’indennità di cui all’art. 24 al dipendente che si rende colpevole di infedeltà, abuso di fiducia, di grave insubordinazione, di atti ledenti l'onore, la dignità e gli interessi del datore di lavoro, della sua famiglia o dei suoi rappresentanti, in furti, danneggiamenti volontari al macchinano, agli attrezzi di lavoro, al materiale ricevuto in consegna, alla produzione, di fabbricazione clandestina per conto di terzi o per uso proprio nel laboratorio, che si renda recidivo in servizio nella ubriachezza, che non riprenda servizio nei termini massimi stabiliti nel presente contratto, che comunque sia colpevole di mancanze le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 28. - Controversie individuali.
Le eventuali controversie individuali che dovessero sorgere sia, durante il rapporto di lavoro, sia al cessare di esso, dovranno essere denunciate, prima dell’azione giudiziaria alle Organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.
Con 1’accordo delle parti la vertenza potrà essere deferita all’Ufficio provinciale del lavoro.

Art. 29. - Controversie collettive.
Ove dovessero sorgere controversie di carattere generale fra le Organizzazioni stipulanti, relative alla interpretazione e all’applicazione delle norme del presente contratto, il tentativo di amichevole componimento, prima di qualsiasi, azione, sarà affidato ad una apposita Commissione Nazionale composta dai rappresentanti delle Associazioni Nazionali anzidette e che occorrendo potranno anche richiedere l’intervento del Ministero del Lavoro.

Art. 30. - Contratti nazionali.
Gli istituti di carattere normativo regolati dal presente contratto provvisorio dovranno essere disciplinati definitivamente solo dalle Associazioni Nazionali.
Per quanto non previsto dal presente contratto oltre alle norme di legge si fa riferimento al contratto nazionale normativo per i dipendenti da caffè, bar e pasticcerie.

Art. 31. - Efficacia - Condizioni di miglior favore.
Il presente contratto ha efficacia in tutta la provincia di Bologna.
Le parti addivengono all’accordo che qualora in sede nazionale fosse stipulato il contratto nazionale normativo di lavoro per gli addetti ai laboratori di pasticceria il presente contratto viene integralmente sostituito in tutti i suoi articoli dal contratto nazionale.
In tal caso i lavoratori non conserveranno le condizioni di miglior favore eventualmente contenute negli istituti di carattere normativo regolati dal presente contratto.
I lavoratori conservano le condizioni di miglior favore individuali e aziendali.

Art. 32. - Decorrenza e durata del contratto.
Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 1957 e scadrà automaticamente con l’entrata in vigore del contratto nazionale normativo per gli addetti ai laboratori di pasticceria.