Ministero della Giustizia

Decreto 12 febbraio 2002

Individuazione del datore di lavoro e vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, 15 luglio 2002, n. 13

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.M. 18 aprile [novembre] 1996, come modificato dal D.M. 5 agosto 1998, con il quale sono stati individuati i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, negli uffici centrali e periferici del Ministero della Giustizia e disciplinati gli organi di vigilanza;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sulla individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 5 della citata legge n. 94/1997;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante modifiche alla struttura di Governo, ai sensi dell'art. l della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia» e il D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, recante «Regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia»;
Ritenuta la necessità, in ragione da un lato della mutata struttura del bilancio dello Stato, dall'altro della nuova organizzazione del Ministero della Giustizia, di procedere ad una individuazione dei datori dì lavoro nell'ambito dell'amministrazione centrale, conforme alla vigente normativa;
Ritenuta da ciò l'esigenza di determinare con un unico provvedimento l'intera materia

Decreta:

Art. 1
Individuazione del datore di lavoro

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996. n. 242, sono datori di lavoro:
a) per gli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero della Giustizia, ciascun Capo dipartimento, nonché il Capo di gabinetto del Ministro, il Capo dell'ispettorato generale, il Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati e il Direttore dell'ufficio centrale per gli archivi notarili. Il Capo del dipartimento dell' organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è altresì datore di lavoro per le parti comuni della sede ministeriale di via Arenula, 70;
b)per l'istituto superiore di studi penitenziari, per le scuole di formazione ed aggiornamento del personale penitenziario, per il centro amministrativo «G. Altavista», per i magazzini vestiario dell'amministrazione penitenziaria, per gli istituti di prevenzione e pena e per i centri di servizio sociale per adulti, i rispettivi direttori;
c) per i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, i rispettivi provveditori regiona1i;
d) per ì centri per la giustizia minorile, i rispettivi direttori, che sono datori di lavoro anche per tutti i servizi minorili insistenti nel territorio di competenza, previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, esclusi gli istituti penali per i minorenni;
e) per le scuole di formazione del personale minorile e per gli istituti penali per i minorenni, i rispettivi direttori;
f) per i singoli archivi notarili, i rispettivi capi;
g) per gli uffici giudiziari, ì rispettivi capi, e, in particolare, per gli uffici del giudice dì pace, il giudice di pace coordinatore,per i commissariati agli usi civici, i commissari, e per la direzione nazionale antimafia, il procuratore nazionale antimafia;
h) per l'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli, il direttore dell'ufficio.

Art. 2
Vigilanza

1. L'Amministrazione della giustizia, per l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si avvale dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie, integrati con i servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e di polizia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha il compito di organizzare i servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie e provvede ad integrare gli stessi con il personale sanitario e tecnico dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia mediante convenzioni con i rispettivi Ministeri.

Art. 3
Oneri delle ammende

1. Gli oneri delle ammende previste dalle disposizioni vigenti in tema dì sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi dì lavoro saranno imputati in via transitoria sui capitoli 1262, 1454, riservato anche agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, 1685, 2071, 0170 delle rispettive UPB Funzionamento, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia per il corrente anno, e corrispondenti per gli anni successivi, fatta salva ogni rivalsa dell'amministrazione nei confronti degli interessati ove risulti accertato al termine di indagini giudiziarie, il dolo o colpa grave da parte dei titolari della funzione di datore di lavoro o dei loro delegati.

Roma, 12 febbraio 2002

Il Ministro